AS 2008 731
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati
Traduzione1
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati
Concluso a Strasburgo l’8 novembre 2001 Approvato dall’Assemblea federale il 24 marzo 20062 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 2007 Entrato in vigore per la Svizzera il 1o aprile 2008
Preambolo Le Parti al presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale, aperta alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 19813 (in seguito detta «la Convenzione»), convinte che le autorità di controllo, esercitando le loro funzioni in assoluta indipen- denza, sono un elemento della protezione effettiva delle persone in relazione al trattamento dei dati a carattere personale; considerando l’importanza della circolazione dell’informazione fra i popoli; considerando che, con l’intensificarsi degli scambi internazionali di dati a carattere personale, è necessario assicurare la protezione effettiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e, segnatamente del diritto al rispetto della vita privata, in relazione con tali scambi, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Autorità di controllo 1. Ogni Parte prevede che una o più autorità siano incaricate di vegliare al rispetto dei provvedimenti che danno effetto, nel suo diritto interno, ai principi enunciati nei capitoli II e III della Convenzione e nel presente Protocollo.
2. a. A tal fine, dette autorità dispongono segnatamente di poteri d’indagine e
d’intervento così come di quello di stare in giudizio o di portare alla cono- scenza della competente autorità giudiziaria le violazioni alle disposizioni del diritto interno che danno effetto ai principi di cui al paragrafo 1 dell’arti- colo 1 del presente Protocollo. b. Ogni autorità di controllo può essere adita da chiunque con una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà fondamentali in relazione al trattamento di dati a carattere personale attinente alla propria competenza.
RS 0.235.11
1 Dal testo originale francese (RO 2008 731)
2 RU 2008 729 3 RS 0.235.1
2002-2762 731
Protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati RU 2008
3. Le autorità di controllo esercitano le loro funzioni in assoluta indipendenza. 4. Le decisioni delle autorità di controllo che danno adito a controversie possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale. 5. Conformemente alle disposizioni del capitolo IV e senza pregiudizio delle dispo- sizioni dell’articolo 13 della Convenzione, le autorità di controllo cooperano fra loro nella misura necessaria all’adempimento del loro mandato, segnatamente scambian- dosi ogni informazione utile.
Art. 2 Flusso internazionale di dati a carattere personale verso un destinatario non soggetto alla giurisdizione di una Parte alla Convenzione 1. Ogni Parte prevede che il trasferimento di dati a carattere personale verso un destinatario soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un’organizzazione che non è Parte alla Convenzione possa essere effettuato unicamente se tale Stato od organizzazione assicura un livello di protezione adeguato per il trasferimento in questione. 2. In deroga al paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente Protocollo, ogni Parte può autorizzare un trasferimento di dati a carattere personale, se: a. il diritto interno lo prevede: – per interessi specifici della persona interessata, o – quando prevalgono interessi legittimi, in particolare interessi pubblici rilevanti; o b. la persona responsabile del trasferimento fornisce garanzie che possono segnatamente risultare da clausole contrattuali e tali garanzie sono valutate sufficienti dalle competenti autorità, conformemente al diritto interno.
Art. 3 Disposizioni finali 1. Le Parti considerano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza. 2. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione. Dopo aver aderito alla Convenzione alle condizioni fissate da quest’ultima, la Comunità europea può firmare il presente Protocollo. Un Firmatario del presente Protocollo non può ratificarlo, accettarlo o approvarlo, se precedentemente o simul- taneamente non ha ratificato, accettato o approvato la Convenzione oppure non vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo vanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 3. a. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data in cui cinque dei suoi Firmatari hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 3 paragrafo 2.
Protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati RU 2008
b. Per ogni Firmatario del presente Protocollo che esprime ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 4. a. Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo. b. L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di adesione.
5. a. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo,
indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. b. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
6. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del
Consiglio d’Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente al suo articolo 3; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo al presente Protocollo.
In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo l’8 novembre 2001 in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consi- glio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.
(Seguono le firme)
Protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati RU 2008
Campo d’applicazione il 7 marzo 2008 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Albania 14 febbraio 2005 1° giugno 2005 Bosnia ed Erzegovina 31 marzo 2006 1° luglio 2006 Cipro 17 marzo 2004 1° luglio 2004 Croazia 21 giugno 2005 1° ottobre 2005 Francia 22 maggio 2007 1° settembre 2007 Germania* 12 marzo 2003 1° luglio 2004 Lettonia 21 novembre 2007 1° marzo 2008 Lituania 2 marzo 2004 1° luglio 2004 Lussemburgo 23 gennaio 2007 1° maggio 2007 Paesi Bassia 8 settembre 2004 1° gennaio 2005 Polonia 12 luglio 2005 1° novembre 2005 Portogallo 11 gennaio 2007 1° maggio 2007 Repubblica ceca 24 settembre 2003 1° luglio 2004 Romania 15 febbraio 2006 1° giugno 2006 Slovacchia 24 luglio 2002 1° luglio 2004 Svezia 8 novembre 2001 1° luglio 2004 Svizzera 20 dicembre 2007 1° aprile 2008 Ungheria 4 maggio 2005 1° settembre 2005 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Per il Regno in Europa.
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