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AS 2008 95

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Bahrein per l'esenzione reciproca dalle imposte sul reddito e sul patrimonio provenienti dalle attività di trasporto internazionale aereo e marittimo

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Bahrein per l’esenzione reciproca dalle imposte sul reddito e sul patrimonio provenienti dalle attività di trasporto internazionale aereo e marittimo

Concluso il 9 novembre 2004 Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 luglio 2007

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Bahrein, desiderosi di concludere un accordo per l’esenzione reciproca dalle imposte sul reddito e sul patrimonio provenienti dalle attività di trasporto internazionale aereo e marittimo, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Imposte considerate 1. Il presente Accordo si applica a tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, qualunque sia il sistema di preleva- mento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili.

3. Le imposte a cui si applica il presente Accordo sono:

a) per quanto concerne il Regno del Bahrein, tutte le imposte prelevate dal Governo del Bahrein sul reddito e sul patrimonio, (in seguito «imposta bahreinita»); b) per quanto concerne la Svizzera, le imposte prelevate dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni sul reddito e sul patrimonio, (in seguito «imposta svizzera»). 4. Il presente Accordo si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma dell’Accordo.

RS 0.672.916.65

1 Dal testo originale francese (RO 2008 95).

2004-2625 95

Esenzione reciproca dalle imposte sul reddito e sul patrimonio provenienti dalle RU 2008 attività di trasporto internazionale aereo e marittimo. Acc. con il Bahrein

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, sempre che il contesto non richieda una diversa

interpretazione: a) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, il Regno del Bahrein o la Svizzera; b) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente; le espressioni comprendono pure le imprese esercitate dal Governo di uno Stato contraente o da una società di uno Stato contraente di cui il Governo di uno Stato contraente detiene una partecipazione; c) l’espressione «esercizio del trasporto aereo» designa l’attività professionale di trasporti aerei di persone, animali, merci e invii postali, svolta da un’impresa di uno Stato contraente, compresa la vendita di biglietti e di documenti simili per il trasporto; d) l’espressione «esercizio del trasporto marittimo» designa l’attività professio- nale di trasporti marittimi di persone, animali, merci e invii postali, svolta da un’impresa di uno Stato contraente, compresa la vendita di biglietti e di documenti simili per il trasporto; e) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad ecce- zione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente.

2. Per l’applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le

espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica l’Accordo, sempre che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 3 Utili provenienti dal trasporto marittimo e aereo

1. Gli utili conseguiti da un’impresa di uno Stato contraente provenienti

dall’esercizio del trasporto aereo o marittimo nel traffico internazionale sono esen- tati dall’imposta dell’altro Stato contraente; questa esenzione si applica parimenti alle imposte riscosse su qualsiasi bene mobile (compresi aeromobili e navi nonché loro parti ed equipaggiamento) relativo a queste attività. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili conseguiti da un’impresa di uno Stato contraente derivanti dalla sua partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Esenzione reciproca dalle imposte sul reddito e sul patrimonio provenienti dalle RU 2008 attività di trasporto internazionale aereo e marittimo. Acc. con il Bahrein

Art. 4 Entrata in vigore Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio delle note diplomatiche nelle quali ciascuno Stato contraente comunica all’altro che, conformemente alla propria legislazione interna, i presupposti necessari all’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti. Le sue disposizioni si applicano a ogni anno fiscale che inizia il, o dopo il, primo giorno dell’anno civile in cui l’Accordo entra in vigore.

Art. 5 Denuncia Il presente Accordo ha durata indeterminata, ma ciascuno Stato contraente può denunciarlo con un preavviso di almeno sei mesi prima della fine di un anno civile. In questo caso il presente Accordo cesserà di essere applicabile a partire dalla fine dell’anno civile nel corso del quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in doppio esemplare a Manama, martedì 9 novembre 2004, in lingua francese, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’inter- pretazione tra i testi francese e arabo, prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Regno del Bahrein: Jean Philippe Tissières Abdulla Hassan Saif

Esenzione reciproca dalle imposte sul reddito e sul patrimonio provenienti dalle RU 2008 attività di trasporto internazionale aereo e marittimo. Acc. con il Bahrein

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