AS 2009 1023
Ordinanza del DFI concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti
Ordinanza del DFI concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti
Modifica del 5 marzo 2009
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’olio e il grasso comme- stibili nonché i prodotti da essi ottenuti è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 4–8 4 Le materie prime impiegate per la preparazione dell’olio di pesce destinato all’ali- mentazione umana devono: a. provenire da prodotti della pesca idonei al consumo umano; b. provenire da aziende, pescherecci compresi, notificati conformemente all’articolo 12 ODerr o autorizzati conformemente all’articolo 13 ODerr; c. essere trasportate e depositate osservando modalità igienicamente ineccepi- bili; d. essere refrigerate appena possibile e depositate alle temperature stabilite nel- l’articolo 44 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sui requisiti igienici.
5 Si può rinunciare alla refrigerazione secondo il capoverso 4 lettera d se:
a. i prodotti della pesca interi sono usati immediatamente nella preparazione di olio di pesce destinato al consumo umano; b. la materia prima è trasformata entro 36 ore dopo essere stata caricata a bordo; c. sono soddisfatti i criteri di freschezza; e