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AS 2009 1515

Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili

Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili

del 3 ottobre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 3 settembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 20072, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta

Art. 32 cpv. 2, primo periodo

2 Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manuten-

zione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicura- zione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. …

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 3, introduzione

3 Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manuten-

zione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicura- zione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre pre- vedere deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. Negli ultimi tre casi vale la seguente norma:

2007-2339 1515

Trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili. LF RU 2009

Art. 72j Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 3 ottobre 2008 1 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate dell’articolo 9 capo- verso 3. Tale adeguamento ha effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008. 2 Scaduto tale termine, le modifiche dell’articolo 9 capoverso 3 si applicano diretta- mente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

25 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 FF 2008 7209

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