AS 2009 1519
Ordinanza concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta
Ordinanza concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta
Modifica del 25 marzo 2009
L’Amministrazione federale delle contribuzioni ordina:
I L’ordinanza del 24 agosto 19921 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta è modificata come segue:
Titolo Ordinanza dell’AFC concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (Ordinanza dell’AFC sui costi di immobili)
Art. 1 cpv. 2 lett. a Abrogata
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
25 marzo 2009 Amministrazione federale delle contribuzioni: Urs Ursprung
1 RS 642.116.2
2009-0285 1519
Costi di immobili del patrimonio privato deducibili RU 2009 in materia di imposta federale diretta