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AS 2009 1611

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

Modifica dell’8 aprile 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 1–3 1 Per prodotti cosmetici s’intendono le sostanze o le preparazioni destinate a essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) o sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto o correggere gli odori corporei oppure proteggerli o mantenerli in buono stato.

2 e 3 Abrogati

Art. 39 Migrazione di sostanze tossiche o allergeniche da oggetti d’uso che vengono a contatto con il corpo umano Il DFI può disciplinare la migrazione di sostanze tossiche o allergeniche (p. es. il nichelio) da oggetti d’uso che, conformemente alla loro destinazione, vengono intensamente a contatto per un periodo prolungato con la pelle o altre parti del corpo umano.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2009.

8 aprile 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 817.02

2008-2702 1611

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso RU 2009

1612

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