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AS 2009 241

Ordinanza sul censimento federale della popolazione

Ordinanza sul censimento federale della popolazione (Ordinanza sul censimento)

del 19 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 22 giugno 20071 sul censimento, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le statistiche e le rilevazioni effettuate nel quadro del censimento della popolazione e ne stabilisce i principi di esecuzione.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. domicilio principale: Comune di residenza secondo l’articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 20062 sull’armonizzazione dei registri (LArRa); b. domicilio secondario: Comune di soggiorno secondo l’articolo 3 lettera c LArRa; c. economie domestiche: insieme delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività secondo l’articolo 2 lettere a e abis dell’ordinanza del 21 novembre 20073 sull’armonizzazione dei registri (OArRa); d. popolazione residente permanente:

1. tutte le persone di nazionalità svizzera notificate in Svizzera,

2. tutte le persone di nazionalità straniera con un permesso di dimora o di

domicilio di almeno 12 mesi o permessi per dimoranti temporanei per una durata di dimora cumulata di almeno 12 mesi, esclusi i richiedenti l’asilo,

3. tutti i richiedenti l’asilo con una durata di dimora complessiva di

almeno 12 mesi, con riferimento al domicilio principale;

RS 431.112.1

2008-0482 241

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e. popolazione residente non permanente:

1. tutte le persone di nazionalità straniera con un permesso per dimoranti

temporanei inferiore ai 12 mesi, esclusi i richiedenti l’asilo,

2. tutti i richiedenti l’asilo con una durata di dimora complessiva inferiore

ai 12 mesi, con riferimento al domicilio principale; f. popolazione residente con domicilio secondario:

1. tutte le persone notificate in Svizzera come dimoranti,

2. tutte le persone che vivono in Svizzera pur non disponendo di un domi-

cilio principale in Svizzera, con riferimento al domicilio secondario; g. popolazione residente permanente media: media aritmetica dell’effettivo della popolazione residente permanente al 1° gennaio e al 31 dicembre dello stesso anno; h. popolazione residente non permanente media: media aritmetica dell’effet- tivo della popolazione residente non permanente al 1° gennaio e al 31 dicembre dello stesso anno; i. ampliamento: estensione del campione della rilevazione senza l’aggiunta di domande supplementari.

Sezione 2: Statistiche

Art. 3 Statistiche del censimento della popolazione Le statistiche del censimento della popolazione comprendono: a. statistiche di base; b. statistiche strutturali; c. statistiche tematiche; d. statistiche su problematiche di attualità (statistiche omnibus).

Art. 4 Statistiche di base sulle persone e sulle economie domestiche 1 Le statistiche di base sulle persone e sulle economie domestiche forniscono infor- mazioni demografiche sui seguenti settori: a. stato e struttura della popolazione; b. bilanci demografici; c. movimenti naturali e migratori della popolazione; d. stato e composizione delle economie domestiche e delle collettività.

2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri.

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Ordinanza sul censimento RU 2009

Art. 5 Statistiche di base sugli edifici e sulle abitazioni 1 Le statistiche di base sugli edifici e sulle abitazioni forniscono informazioni sui seguenti settori: a. consistenza numerica, età e struttura degli edifici e delle abitazioni; b. infrastruttura e dotazione tecnica degli edifici e delle abitazioni; c. offerta abitativa e condizioni di abitazione.

2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri.

Art. 6 Statistiche strutturali 1 Le statistiche strutturali forniscono informazioni supplementari relativamente alle statistiche di base sui seguenti settori: a. famiglie ed economie domestiche; b. abitazione; c. lavoro e reddito; d. formazione e perfezionamento professionale; e. migrazione; f. lingue; g. religioni; h. mobilità e trasporti. 2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e alla rilevazione strutturale.

Art. 7 Statistiche tematiche 1 Le statistiche tematiche forniscono informazioni di approfondimento relativamente alle statistiche di base e alle statistiche strutturali su uno dei seguenti settori, alterna- tivamente: a. famiglie e generazioni; b. salute; c. formazione e perfezionamento professionale; d. lingua, religione e cultura; e. mobilità e trasporti. 2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e alle rilevazioni campionarie tematiche.

Art. 8 Statistiche omnibus 1 Le statistiche omnibus forniscono informazioni supplementari su problematiche di attualità in materia di società, politica, economia e scienza.

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2 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e alle rilevazioni omnibus.

Sezione 3: Rilevazioni

Art. 9 Programma di rilevazione 1 Il quadro degli universi di base e delle caratteristiche da rilevare (programma di rilevazione) contiene per l’insieme delle statistiche del censimento della popola- zione: a. le rilevazioni incluse nel programma standard della Confederazione; b. le possibilità di ampliamento dei Cantoni; c. le caratteristiche chiave armonizzate. 2 L’Ufficio federale di statistica (UST) elabora il programma di rilevazione in colla- borazione con i Cantoni e li consulta prima di modificarlo.

3 Esso pubblica il programma di rilevazione.

Art. 10 Elementi d’integrazione 1 Gli elementi d’integrazione comprendono le caratteristiche chiave armonizzate e gli identificatori. Essi permettono di raggruppare i dati individuali e i risultati nelle statistiche del censimento della popolazione. 2 Le caratteristiche chiave armonizzate sono le caratteristiche rilevate in tutte le rilevazioni. Esse servono a delimitare e identificare gruppi di popolazione in modo unitario.

3 Quale identificatore personale è utilizzato il numero di assicurato AVS. Esso

permette di identificare inequivocabilmente le persone in raccolte di dati differenti. 4 L’identificatore federale dell’edificio e l’identificatore federale dell’abitazione di cui all’articolo 6 lettere c e d LArRa4 consentono di: a. identificare gli edifici, le abitazioni e le economie domestiche in Svizzera; b. attribuire le persone e le economie domestiche agli edifici e alle abitazioni che esse occupano.

Art. 11 Rilevazione strutturale 1 La rilevazione strutturale è realizzata mediante indagine scritta in forma cartacea o elettronica. 2 Sono utilizzati un questionario per le persone e un questionario per le economie domestiche.

3 Le persone sono interrogate al loro domicilio principale.

4 RS 431.02

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4 L’oggetto e le modalità di esecuzione della rilevazione sono disciplinati

nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19935 sulle rilevazioni statistiche.

Art. 12 Rilevazioni tematiche 1 Le rilevazioni tematiche sono realizzate mediante intervista telefonica assistita da computer. Essa può essere completata con un’intervista personale assistita da com- puter oppure con un’indagine scritta in forma cartacea o elettronica. 2 L’oggetto e le modalità di esecuzione di ciascuna rilevazione sono disciplinati nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19936 sulle rilevazioni statistiche.

Art. 13 Rilevazioni omnibus 1 Le rilevazioni omnibus sono realizzate mediante intervista telefonica assistita da computer. Essa può essere completata con un’indagine scritta in forma cartacea o elettronica. 2 I temi delle rilevazioni omnibus sono stabiliti dall’UST. Se unità amministrative della Confederazione richiedono l’introduzione di temi o domande supplementari l’UST ne tiene conto nella misura in cui gli siano stati accordati i mezzi finanziari corrispondenti nel quadro del preventivo per il censimento. 3 Istituti scientifici e di ricerca possono definire temi o domande supplementari in collaborazione con l’UST o altre unità amministrative della Confederazione, a condizione di assumersi i relativi costi.

4 L’oggetto e le modalità di esecuzione di ogni rilevazione sono disciplinati

nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19937 sulle rilevazioni statistiche.

Art. 14 Rilevazioni di controllo 1 L’UST può realizzare rilevazioni campionarie di controllo, allo scopo di garantire la qualità delle statistiche di base. 2 Le rilevazioni di controllo possono essere realizzate mediante questionari o intervi- ste telefoniche o personali assistite da computer. Esse possono essere combinate con altre rilevazioni dell’UST.

Art. 15 Obbligo d’informare 1 L’obbligo d’informare nelle singole rilevazioni è stabilito nell’allegato dell’ordi- nanza del 30 giugno 19938 sulle rilevazioni statistiche.

5 RS 431.012.1 6 RS 431.012.1 7 RS 431.012.1 8 RS 431.012.1

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2 Sono esonerate dall’obbligo d’informare le persone in possesso di una carta di

legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri a cui sono accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20079 sullo Stato ospite. 3 Nelle rilevazioni di controllo vige l’obbligo d’informare. Se le rilevazioni di con- trollo sono combinate con un’altra rilevazione statistica dell’UST, sono applicate le disposizioni relative all’obbligo d’informare di quest’altra rilevazione.

Art. 16 Violazione dell’obbligo d’informare

1 Chi viola l’obbligo d’informare è ammonito per scritto dall’UST.

2 La tassa per gli oneri supplementari cagionati per ottenere le informazioni è calco- lata sulla base di una tariffa oraria di 120 franchi.

3 La tassa è riscossa presso le persone fisiche o i loro rappresentanti legali.

4 Il pagamento della tassa non esonera dall’obbligo d’informare.

Art. 17 Forma cartacea e forma elettronica 1 Tutti i questionari cartacei delle rilevazioni campionarie vanno inviati in busta chiusa. 2 Le indagini elettroniche sono realizzate via Internet. I questionari utilizzati in tale contesto hanno lo stesso contenuto dei questionari cartacei corrispondenti.

3 Le indagini elettroniche vanno realizzate in forma codificata e protetta.

Art. 18 Elaborazione delle rilevazioni e pubblicazione dei risultati 1 Le rilevazioni basate sui registri sono elaborate annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro il 31 agosto dell’anno successivo. 2 La rilevazione strutturale è elaborata annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro 12 mesi dal giorno di riferimento. 3 Le rilevazioni tematiche sono elaborate annualmente. I primi risultati sono pubbli- cati entro 12 mesi dal termine della rilevazione. 4 I primi risultati della rilevazione omnibus sono pubblicati entro sei mesi dal termi- ne della rilevazione.

Art. 19 Cifre sulla popolazione residente L’UST pubblica le seguenti cifre sulla popolazione residente: a. popolazione residente permanente; b. popolazione residente non permanente; c. popolazione residente con un domicilio secondario;

9 RS 192.12

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d. popolazione residente permanente media; e. popolazione residente non permanente media.

Sezione 4: Ampliamento delle rilevazioni

Art. 20 Collaborazione tra Confederazione e Cantoni 1 Ogni Cantone designa per il proprio territorio un servizio incaricato della collabo- razione con l’UST e del coordinamento degli ampliamenti e lo comunica all’UST. 2 L’UST sostiene i Cantoni dal profilo tecnico. A tal fine invita i servizi designati dai Cantoni almeno una volta all’anno.

Art. 21 Ampliamento della rilevazione strutturale 1 I Cantoni possono richiedere all’UST un ampliamento della rilevazione strutturale per l’insieme o parti del loro territorio. L’ampliamento non può superare il raddop- piamento del campione. 2 La richiesta va inoltrata almeno un anno prima del giorno di riferimento (31 dicem- bre).

Art. 22 Ampliamento delle rilevazioni tematiche

1 L’ampliamento è disciplinato nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 199310

sulle rilevazioni statistiche per ciascuna rilevazione tematica. 2 Per principio, le rilevazioni tematiche sono ampliate in modo uniforme sull’intero territorio cantonale. Le deroghe sono stabilite nell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

3 L’ampliamento va richiesto all’UST almeno nove mesi prima dell’inizio della

rilevazione.

Art. 23 Ampliamento della rilevazione omnibus La rilevazione omnibus non può essere ampliata.

Art. 24 Costi dell’ampliamento

1 I costi dell’ampliamento sono a carico del Cantone richiedente.

2 L’UST concorda con il Cantone richiedente le modalità dell’ampliamento.

10 RS 431.012.1

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Sezione 5: Protezione dei dati

Art. 25 Segreto d’ufficio e obbligo di diligenza 1 Le persone incaricate di compiti nell’ambito delle rilevazioni statistiche sotto- stanno al segreto d’ufficio e devono mantenere il segreto nei confronti di terzi su tutte le informazioni ottenute durante la rilevazione e sui dati contenuti nei docu- menti di rilevazione e nei supporti di dati concernenti singole persone. 2 L’obbligo di mantenere il segreto ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 199211 sulla statistica federale vale anche nei confronti di altre autorità. 3 La violazione dell’obbligo di mantenere il segreto è punibile anche dopo la conclu- sione del rapporto di servizio o del rapporto di mandato. 4 Le persone incaricate di rilevazioni devono assicurare la sicurezza del trasporto e della conservazione dei documenti di rilevazione e dei supporti di dati mediante provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati. 5 L’UST informa per iscritto gli istituti di sondaggio e le organizzazioni privati a cui sono affidati compiti nell’ambito delle rilevazioni in merito all’obbligo di mantenere il segreto e all’obbligo di diligenza.

Art. 26 Anonimato e pseudonimizzazione 1 Le caratteristiche rilevate e le denominazioni di persone non possono essere con- servate né rielaborate per scopi implicanti informazioni di carattere personale. 2 Le informazioni su edifici e abitazioni possono essere riportate nel Registro federa- le degli edifici e delle abitazioni nonché in altri registri di edifici e abitazioni ricono- sciuti dal diritto federale per migliorare la qualità dei dati, nella misura in cui esse fanno parte delle caratteristiche iscritte nel registro. 3 Le caratteristiche «nome» e «indirizzo» dello stabilimento o della scuola possono essere riportati nel Registro delle imprese e degli stabilimenti per migliorarne la qualità. 4 Le denominazioni di persone servono esclusivamente al controllo della completez- za e al trattamento dei dati. A tal fine, esse possono essere conservate provvisoria- mente e trasmesse ai servizi impegnati nella rilevazione. Non possono essere comu- nicate a terzi o utilizzate altrimenti. Al termine dei lavori, devono essere cancellate.

5 L’identificatore personale è pseudonimizzato.

6 È fatto salvo l’articolo 16 capoverso 3 LArRa12.

Art. 27 Distruzione dei documenti di rilevazione e dei supporti di dati L’organo di rilevazione distrugge i documenti di rilevazione e i supporti di dati una volta terminate le operazioni di registrazione e controllo dei dati.

11 RS 431.01 12 RS 431.02

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 13 gennaio 199913 sul censimento federale della popolazione del

2000 è abrogata.

Art. 29 Modifica del diritto vigente Il diritto vigente è modificato conformemente all’allegato.

Art. 30 Disposizioni transitorie concernenti l’ampliamento 1 In deroga all’articolo 21, nel 2010 l’ampliamento della rilevazione strutturale può essere portato al massimo a una quadruplicazione del campione nella misura in cui nel 2011 e 2012 si rinuncia all’ampliamento. 2 La richiesta di ampliamento va inoltrata entro un mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 3 Gli ampliamenti della rilevazione tematica «microcensimento mobilità e trasporti» con inizio il 1° gennaio 2010 vanno richiesti entro il 31 marzo 2009.

Art. 31 Disposizioni transitorie concernenti la formazione delle economie domestiche 1 Se i registri degli abitanti non sono in grado di attribuire l’identificatore federale dell’abitazione a tutte le persone del loro territorio entro il 31 dicembre 2010, proce- dono alla formazione delle economie domestiche mediante l’attribuzione di un numero dell’economia domestica.

2 L’attribuzione del numero dell’economia domestica è disciplinata dal Catalogo

ufficiale delle caratteristiche di cui all’articolo 4 capoverso 4 LArRa14.

3 Il numero dell’economia domestica va inviato all’UST trimestralmente assieme

agli altri dati a partire dal 31 dicembre 2010, fino a quando il registro degli abitanti non ha attribuito l’identificatore federale dell’abitazione a tutte le persone del pro- prio territorio.

13 RU 1999 921, 2003 3687, 2006 1945 14 RS 431.02. Il Catalogo ufficiale delle caratteristiche può essere consultato sul sito Internet dell’UST: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/news/00/00/publikationen.html, oppure richiesto presso l’Ufficio federale di statistica, Espace de l’Europe 10,

2010 Neuchâtel.

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Art. 32 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2009.

19 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 29)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 24 maggio 197815 sui diritti politici

Art. 6a Ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale La ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale è stabilita in base alla loro quota sulla popolazione residente permanente in Svizzera ai sensi dell’artico- lo 19 lettera a dell’ordinanza del 19 dicembre 200816 sul censimento.

L’attuale art. 6a diviene art. 7.

15 RS 161.11 16 RS 431.112.1

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2. Ordinanza del 30 giugno 199317 sulle rilevazioni statistiche

Allegato

Ufficio federale di statistica, rilevazione strutturale Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione strutturale Oggetto della rilevazione: Caratteristiche di cui all’articolo 6 capo- verso 2 lettera a della legge del 22 giugno

2007 sul censimento (RS 431.112) e del

programma di rilevazione di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1) Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di 200 000 persone; indagine scritta in forma cartacea o elettronica Rilevazioni basate sui registri federali, cantonali e comunali Possibilità di ampliamento: Conformemente agli articoli 21 e 30 dell’ordinanza sul censimento Fonte dei dati: Persone di 15 e più anni viventi in un’economia domestica di tipo privato nonché registri federali, cantonali e comunali Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Dicembre–marzo Periodicità: Annuale con giorno di riferimento 31 dicembre Partecipanti all’esecuzione: Servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei registri Disposizioni speciali: –

17 RS 431.012.1

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Ufficio federale di statistica, rilevazione di base delle persone e delle economie domestiche Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione di base delle persone e delle economie domestiche Oggetto della rilevazione: Caratteristiche di cui all’articolo 6 della legge del 23 giugno 2006 sull’armoniz- zazione dei registri (LArRa; RS 431.02) e del programma di rilevazione di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1) nonché dati selezionati estratti dai registri di persone sull’effet- tivo e sui movimenti (nascite, decessi, cambiamenti di stato civile, movimenti migratori, acquisto della cittadinanza svizzera, cambiamento dello statuto di soggiorno, ecc.) della popolazione resi- dente permanente di nazionalità svizzera e straniera, della popolazione residente non permanente di nazionalità straniera e della popolazione con un domicilio secondario, coordinate degli edifici Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, rilevazione basata sui registri Possibilità di ampliamento: – Fonte dei dati: Registri federali, cantonali e comunali Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Trimestralmente Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei registri Disposizioni speciali: –

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Ordinanza sul censimento RU 2009

Ufficio federale di statistica, rilevazione di base degli edifici e delle abitazioni Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione di base degli edifici e delle abitazioni Oggetto della rilevazione: Caratteristiche di cui all’articolo 5 capo- verso 1 lettere a e b della legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e del programma di rileva- zione di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1), coordinate degli edifici Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; rilevazione basata sui registri Possibilità di ampliamento: – Fonte dei dati: Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) nonché registri di per- sone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Trimestralmente Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Uffici cantonali e comunali delle costru- zioni (nell’ambito dell’aggiornamento del REA) e servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei regi- stri Disposizioni speciali: –

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Ufficio federale di statistica, rilevazione della formazione e del perfezionamento professionale Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione tematica sulla formazione e sul perfezionamento professionale Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, percorsi formativi, forma- zione più elevata conclusa, attività forma- tive, determinanti della formazione, effetti della formazione e del perfezionamento professionale Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di circa 10 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un’intervista personale assistita da computer e un’indagine scritta Possibilità di ampliamento: A livello cantonale Fonte dei dati: Persone di 15 e più anni; Comuni, Canto- ni e servizi federali Obbligo d’informare: Informazione facoltativa Data della rilevazione: Gennaio-dicembre Periodicità: Ogni cinque anni a partire dal 2011 Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio Disposizioni speciali: –

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Ufficio federale di statistica, rilevazione sulle famiglie e sulle generazioni Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione tematica sulle famiglie e sulle generazioni Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, genitori, vita lavorativa e familiare, rete familiare e prestazioni delle famiglie Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di circa 10 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un’intervista personale assistita da computer e un’indagine scritta Possibilità di ampliamento: A livello cantonale Fonte dei dati: Persone di 15 e più anni; Comuni, Canto- ni e servizi federali Obbligo d’informare: Informazione facoltativa Data della rilevazione: Gennaio-dicembre Periodicità: Ogni cinque anni a partire dal 2013 Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio Disposizioni speciali: –

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Ufficio federale di statistica, rilevazione su lingua, religione e cultura Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione tematica su lingua, religione e cultura Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, lingue e competenze lingui- stiche, appartenenza religiosa, comporta- mento in materia di cultura, partecipazio- ne politica e sociale Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di circa 10 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un’intervista personale assistita da computer e un’indagine scritta Possibilità di ampliamento: A livello cantonale Fonte dei dati: Persone di 15 e più anni; Comuni, Canto- ni e servizi federali Obbligo d’informare: Informazione facoltativa Data della rilevazione: Gennaio-dicembre Periodicità: Ogni cinque anni a partire dal 2014 Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio Disposizioni speciali: –

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Ordinanza sul censimento RU 2009

Ufficio federale di statistica, rilevazione per l’Indagine sulla salute in Svizzera Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione tematica sulla salute: Indagine sulla salute in Svizzera (ISS) Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, stato di salute, abitudini di vita e comportamento in materia di salute, prevenzione, handicap e disturbi della salute, offerta e ricorso alle prestazioni dei sistemi sanitario e sociale, condizioni assicurative e sicurezza sociale Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di circa 10 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un’intervista personale assistita da computer e un’indagine scritta Possibilità di ampliamento: A livello cantonale Fonte dei dati: Persone di 15 e più anni; Comuni, Canto- ni e servizi federali Obbligo d’informare: Informazione facoltativa Data della rilevazione: Gennaio-dicembre Periodicità: Ogni cinque anni a partire dal 2012 Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio; Comuni, Cantoni e servizi statistici regionali Disposizioni speciali: –

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Ordinanza sul censimento RU 2009

Ufficio federale di statistica, rilevazione sulla mobilità e sul comportamento in materia di trasporti Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione tematica sulla mobilità e sui trasporti: microcensimento mobilità e trasporti Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, disponibilità e utilizzo di veicoli e abbonamenti dei trasporti pub- blici, distanze percorse e tempo impiega- to, scopi del viaggio, mezzi di trasporto utilizzati Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di circa 40 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un’indagine scritta Possibilità di ampliamento: A livello cantonale o regionale Fonte dei dati: Persone di 6 e più anni viventi in un’economia domestica; Comuni, Cantoni e servizi federali Obbligo d’informare: Informazione facoltativa Data della rilevazione: Gennaio-dicembre Periodicità: Ogni cinque anni a partire dal 2010 Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (corresponsabilità), Ufficio federale delle strade, Ufficio federale dei trasporti, Ufficio federale dell’aviazione civile, Ufficio federale dello sport, Politecnici federali, Cantoni e regioni, istituti di sondaggio privati Disposizioni speciali: –

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Ordinanza sul censimento RU 2009

Ufficio federale di statistica, rilevazione omnibus Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione omnibus Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, moduli tematici differenti ogni anno Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di circa 3000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un’indagine scritta in forma cartacea o elettronica Fonte dei dati: Persone di 15 e più anni viventi in un’economia domestica; Comuni, Cantoni e servizi federali Obbligo d’informare: Informazione facoltativa Data della rilevazione: Marzo-giugno Periodicità: In funzione del bisogno Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio Disposizioni speciali: –

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Ordinanza sul censimento RU 2009

3. Ordinanza del 21 novembre 200718 sull’armonizzazione dei registri

Art. 2 lett. a e abis Nella presente ordinanza s’intende per: a. Economia domestica di tipo privato: insieme delle persone conviventi in una stessa abitazione dello stesso edificio; abis. Collettività:

1. case per anziani e case di cura,

2. alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti,

3. internati e case per studenti,

4. istituti per disabili,

5. ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi,

6. istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure,

7. alloggi collettivi per richiedenti l’asilo,

8. conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose;

18 RS 431.021

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