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AS 2009 2577

Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica

Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica

Modifica del 1° maggio 2009

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:

I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 16a cpv. 2 lett. b e 3 2 Prima di rilasciare il certificato di controllo l’autorità o l’ente di certificazione competente giusta il capoverso 1: b. effettua un controllo fisico dell’invio in questione o deve aver ricevuto una dichiarazione esplicita dell’esportatore in cui si certifica che l’invio in questione è stato prodotto e preparato conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 20072 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. 3 L’autorità o l’ente di certificazione conferma, mediante la dichiarazione nella casella 15 del certificato di controllo, che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007.

Art. 16c cpv. 1 1 Il certificato di controllo deve corrispondere all’allegato 9 parte A della presente ordinanza o al modello di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 20083 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di impor- tazione di prodotti biologici dai paesi terzi. Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.

1 RS 910.181 2 GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio del 29 sett. 2008, GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1.

3 GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

2009-0190 2577

Agricoltura biologica. O del DFE RU 2009

II Gli allegati 3, 4 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

1° maggio 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2009

Allegato 3 (art. 3)

Ingredienti e sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzati

Parte A.1

Codice Denominazione Preparazione di derrate alimentari Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di origine animale

… E 509 Cloruro di calcio Autorizzato soltanto per la coagulazione del latte …

Parte B.1

Denominazione Preparazione di derrate alimentari Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di origine animale

… Cloruro di calcio Autorizzato soltanto come agente coagulante …

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2009

Allegato 4 (art. 4)

Elenco dei Paesi …

Stati membri dell’UE, titolo e numeri 1–3

Stati membri della CE

1. Prodotti:

a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati nonché animali da reddito ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, esclusi i conigli e i prodotti non trasformati di conigli, b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all’alimenta- zione umana ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, esclusi i prodotti che contengono, nei loro ingredienti ottenuti secondo metodi di produzione biologica, prodotti di conigli prodotti nella CE; 2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e gli ingredienti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica dei prodotti di cui al numero 1 let- tera b devono essere prodotti nella CE o essere importati nella CE: a. dalla Svizzera, o b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù degli articoli 33 capoverso 2, 38 lettera d e 40 del regolamento (CE) n. 834/20074, in combinato disposto con l’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/20085, a condizione che il riconoscimento valga per il pertinente prodotto, o c. da un Paese terzo, se un Paese membro della CE ha autorizzato la commercializzazione del pertinente prodotto in virtù dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008; 3. Enti di certificazione: servizi o autorità di controllo previsti nell’articolo 27 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 834/2007.

India, numero 5

5. Data limite di ammissione: 30 giugno 2013.

4 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giu. 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio del 29 sett. 2008, GU L 264 del 3.10.2008, pag.1. 5 Regolamento (CE) n.1235/2008 della Commissione dell’8 dic. 2008 recante modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

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Allegato 9 Parte A: Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica Confederazione Svizzera Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica

Parte A numero 15

15. Dichiarazione dell’ente o dell’autorità di cui alla casella 1

Si certifica che i prodotti indicati nella casella 12 sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/20076.

Data:

Nome e firma del responsabile Timbro dell’ente o dell’autorità emittente

6 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giu. 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio del 29 sett. 2008, GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1.

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