AS 2009 2623
Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)
Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)
Modifica del 20 marzo 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 4 maggio 20061; visto il parere del Consiglio federale del 29 settembre 20062, decreta:
I La legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 64bis, 69 e 69bis della Costituzione federale4; …
Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo francese.
Art. 1 Scopo La presente legge ha lo scopo di: a. prevenire il consumo non autorizzato di stupefacenti e di sostanze psico- trope, segnatamente promuovendo l’astinenza; b. disciplinare la messa a disposizione di stupefacenti e di sostanze psicotrope a fini medici e scientifici; c. proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo socia- le provocati da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza; d. preservare l’ordine pubblico e la sicurezza dai pericoli derivanti dagli stupe- facenti e dalle sostanze psicotrope; e. lottare contro gli atti criminali che sono in stretta relazione con gli stupefa- centi e le sostanze psicotrope.
4 [CS 1 3; RU 1985 659]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 118 cpv. 2 lett. a e b, nonché 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2006-1652 2623
Legge sugli stupefacenti RU 2009
Art. 1a Principio dei quattro pilastri 1 La Confederazione e i Cantoni prevedono misure nei quattro settori seguenti (prin- cipio dei quattro pilastri): a. prevenzione; b. terapia e reinserimento; c. riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza; d. controllo e repressione. 2 In tale ambito, la Confederazione e i Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione generale della salute e della gioventù.
Art. 1b Rapporto con la legge sugli agenti terapeutici Agli stupefacenti utilizzati come agenti terapeutici si applicano le disposizioni della legge del 15 dicembre 20005 sugli agenti terapeutici. Le disposizioni della presente legge sono applicabili in quanto la legge sugli agenti terapeutici non preveda alcuna normativa o preveda una normativa meno estesa.
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente legge s’intendono per: a. stupefacenti: le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, della cocaina o della canapa, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e preparati o aventi un effetto simile a essi; b. sostanze psicotrope: le sostanze e i preparati che generano dipendenza con- tenenti anfetamine, barbiturici, benzodiazepine o allucinogeni quali il liser- gide o la mescalina o aventi un effetto simile a tali sostanze e preparati; c. sostanze: le materie prime quali le piante e i funghi o loro parti nonché i relativi composti chimici; d. preparati: gli stupefacenti e le sostanze psicotrope pronti per l’uso; e. precursori: le sostanze che non generano dipendenza ma possono essere tra- sformate in stupefacenti o in sostanze psicotrope; f. coadiuvanti chimici: le sostanze che servono alla fabbricazione di stupe- facenti e sostanze psicotrope.
Art. 2a Elenco Il Dipartimento federale dell’interno tiene un elenco degli stupefacenti, delle sostan- ze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici. A tal proposito si fonda di norma sulle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.
5 RS 812.21
Legge sugli stupefacenti RU 2009
Art. 2b Normativa applicabile alle sostanze psicotrope In quanto la legge non disponga altrimenti, le disposizioni concernenti gli stupe- facenti si applicano anche alle sostanze psicotrope.
Art. 3, rubrica nonché cpv. 1 e 3 Regimi agevolati di controllo 1 Il Consiglio federale può sottoporre i precursori e i coadiuvanti chimici al controllo degli stupefacenti secondo le disposizioni dei capitoli 2 e 3. Può prevedere un obbli- go di autorizzazione o altre misure di vigilanza meno estese, come l’identificazione dei clienti, l’obbligo di tenere i libri e l’obbligo di informare. A tal proposito si conforma di norma alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali compe- tenti.
3 Abrogato
Abrogato
Capitolo 1a: Prevenzione, terapia e riduzione dei danni Sezione 1: Prevenzione
Art. 3b Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni 1 I Cantoni promuovono l’informazione e la consulenza per prevenire le turbe legate alla dipendenza e i loro effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale. In tale ambito accordano particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani. Provvedono ad assicurare condizioni quadro adeguate e creano le strutture neces- sarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.
2 La Confederazione attua programmi nazionali di prevenzione e promuove in
particolare l’identificazione precoce delle turbe legate alla dipendenza; in tale ambito tiene prioritariamente conto delle esigenze della protezione dei bambini e dei giovani. Sensibilizza il pubblico sul problema della dipendenza.
Art. 3c Facoltà di segnalazione 1 I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell’educazione, della socia- lità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani, se: a. li hanno riscontrati nell’esercizio della loro attività ufficiale o professionale; b. sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività; e c. ritengono che una misura assistenziale sia opportuna.
Legge sugli stupefacenti RU 2009
2 Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, salvo che vi si oppongano gravi motivi. 3 I Cantoni designano istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischio. 4 Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d’ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale6. Esso non soggiace all’obbligo di testimoniare in giudizio o d’informare, nella misura in cui le dichiarazioni si riferiscano alla situazione personale degli assi- stiti o a un reato secondo l’articolo 19a. 5 Se apprendono che una persona loro affidata ha violato l’articolo 19a, i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla.
Sezione 2: Terapia e reinserimento
Art. 3d Assistenza e cure 1 I Cantoni provvedono all’assistenza delle persone affette da turbe legate alla dipen- denza che necessitano di cure mediche o psicosociali o di misure assistenziali. 2 Le cure sono prestate allo scopo di garantire la presa a carico terapeutica e l’inte- grazione sociale delle persone affette da turbe legate alla dipendenza, di migliorare il loro stato di salute fisico e psichico e di creare condizioni che consentano loro di vivere senza droga. 3 I Cantoni promuovono inoltre il reinserimento professionale e sociale di tali perso- ne. 4 Essi creano le strutture necessarie per le cure e il reinserimento o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità. 5 Il Consiglio federale emana raccomandazioni relative ai principi per il finanzia- mento delle terapie contro la dipendenza e delle misure di reinserimento.
Art. 3e Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti 1 Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicomani è necessaria un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.
2 Il Consiglio federale può definire le condizioni quadro.
3 Per le cure basate sulla prescrizione di eroina è necessaria un’autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale emana disposizioni speciali. In particolare, provvede affinché:
6 RS 311.0
Legge sugli stupefacenti RU 2009
a. l’eroina sia prescritta soltanto ai tossicomani per i quali altre forme di trat- tamento sono risultate inefficaci o il cui stato di salute non consente altre forme di trattamento; b. l’eroina sia prescritta soltanto da medici specializzati e in strutture appro- priate; c. l’esecuzione e l’andamento delle cure basate sulla prescrizione di eroina sia- no controllati periodicamente.
Art. 3f Trattamento dei dati 1 Le autorità e le istituzioni competenti per l’esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità allo scopo di verificare le condizioni e l’andamento delle cure prestate a tossicomani. 2 Esse garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tec- niche e organizzative.
3 Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:
a. le autorità e istituzioni competenti per il trattamento dei dati; b. i dati da trattare; c. i flussi di dati; d. i diritti d’accesso.
Sezione 3: Riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza
Art. 3g Compiti dei Cantoni I Cantoni adottano misure volte alla riduzione dei danni e all’aiuto alla soprav- vivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni di salute e sociali delle persone affette da turbe legate alla dipendenza. Creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.
Art. 3h Messa in pericolo della circolazione Un servizio ufficiale è tenuto ad avvertire l’autorità competente se teme che una persona, a causa di turbe legate alla dipendenza, metta in pericolo la circolazione stradale, aerea o per via d’acqua.
Legge sugli stupefacenti RU 2009
Sezione 4: Coordinamento, ricerca, formazione e garanzia della qualità
Art. 3i Prestazioni della Confederazione 1 La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene i Cantoni e le organiz- zazioni private nei settori della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni, segnatamente per quanto concerne: a. il coordinamento, inclusi la pianificazione e l’orientamento dell’offerta; b. il miglioramento della qualità e l’attuazione di modelli d’intervento collau- dati.
2 La Confederazione informa i Cantoni e le organizzazioni private in merito alle
nuove conoscenze scientifiche. 3 Essa può adottare direttamente misure complementari volte a ridurre i problemi di dipendenza o affidarne la realizzazione a organizzazioni private.
Art. 3j Promozione della ricerca Nel quadro della legge del 7 ottobre 19837 sulla ricerca, la Confederazione può promuovere la ricerca scientifica segnatamente nei settori seguenti: a. effetti delle sostanze che generano dipendenza; b. cause e conseguenze delle turbe legate alla dipendenza; c. misure preventive e terapeutiche; d. prevenzione o riduzione delle turbe legate alla dipendenza; e. efficacia delle misure di reinserimento.
Art. 3k Formazione e perfezionamento La Confederazione promuove la formazione e il perfezionamento nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell’aiuto alla sopravvivenza.
Art. 3l Raccomandazioni relative alla garanzia della qualità La Confederazione elabora, in collaborazione con i Cantoni, raccomandazioni rela- tive alla garanzia della qualità nei settori della prevenzione, della terapia e del rein- serimento, nonché della riduzione dei danni e dell’aiuto alla sopravvivenza.
7 RS 420.1
Legge sugli stupefacenti RU 2009
Art. 4, rubrica e cpv. 1 Autorizzazione per la produzione e il commercio 1 Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupe- facenti necessitano di un’autorizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti tera- peutici (Istituto). È fatto salvo l’articolo 8.
Art. 5, rubrica e cpv. 1 Importazione, esportazione e transito 1 Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è neces- saria un’autorizzazione dell’Istituto. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L’autorizzazione d’esportazione può essere rilascia- ta anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni inter- nazionali, bensì dal Paese destinatario.
Art. 6, rubrica e cpv. 1 Restrizioni fondate su convenzioni internazionali 1 Il Consiglio federale può, in virtù di convenzioni internazionali, vietare ai titolari dell’autorizzazione di coltivare, fabbricare, importare o esportare stupefacenti, non- ché di costituirne scorte.
Art. 7 Materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti 1 Le materie prime e i prodotti di cui si deve presumere che abbiano un effetto simile a quello delle sostanze e dei preparati secondo l’articolo 2 possono essere coltivati, fabbricati, importati, esportati, depositati, usati o messi in commercio soltanto con l’autorizzazione del Dipartimento federale dell’interno e alle condizioni da esso sta- bilite. 2 L’Istituto esamina se tali materie prime o prodotti sono sostanze o preparati secon- do l’articolo 2. In caso affermativo, sono necessarie le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5. 3 Il Dipartimento federale dell’interno tiene un elenco di tali sostanze e preparati.
Art. 8, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. d nonché cpv. 3 e 5–8 Stupefacenti vietati 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio: d. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa.
3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
5 L’Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 se non vi ostano convenzioni internazionali e
Legge sugli stupefacenti RU 2009
tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medica- menti o per un’applicazione medica limitata. 6 Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’Ufficio federale della sanità pubblica. 7 Per l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzato come principio attivo in un medicamento omolo- gato è necessaria un’autorizzazione dell’Istituto conformemente all’articolo 4. 8 L’Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.
Abrogato
Art. 9 cpv. 1–3 1 Gli operatori sanitari ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici8 che eserci- tano la loro professione sotto la propria responsabilità conformemente alla legge del 23 giugno 20069 sulle professioni mediche nonché i direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d’ospedale possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti senza autorizzazione. Sono fatte salve le disposizioni canto- nali che disciplinano le dispensazione diretta da parte dei medici e dei veterinari. 2 La facoltà di cui al capoverso 1 si estende agli operatori sanitari e agli studenti delle professioni mediche universitarie autorizzati dall’autorità cantonale a sostituire un operatore sanitario in una professione medica universitaria. 2a Abrogato
3 I diritti degli operatori sanitari che non esercitano la loro professione sotto la pro- pria responsabilità sono disciplinati dal Consiglio federale.
Art. 10 cpv. 1 1 I medici e i veterinari che esercitano la loro professione sotto la propria respon- sabilità ai sensi della legge del 23 giugno 200610 sulle professioni mediche sono autorizzati a prescrivere stupefacenti.
8 O del 17 ott. 2001 sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1).
9 RS 811.11 10 RS 811.11
Legge sugli stupefacenti RU 2009
1bis I medici e i veterinari che dispensano o prescrivono stupefacenti omologati come medicamenti per indicazioni diverse da quelle ammesse devono notificarlo entro 30 giorni alle autorità cantonali competenti. Su richiesta di tali autorità, devono fornire tutte le informazioni necessarie sulla natura e lo scopo del trattamento. 2 I capoversi 1 e 1bis si applicano anche ai dentisti per quanto concerne l’uso e la dispensazione di stupefacenti.
Art. 12 cpv. 1 1I Cantoni possono revocare, per un periodo determinato o definitivamente, le facoltà di cui all’articolo 9 se l’operatore sanitario11 è tossicomane o ha commesso un’infrazione secondo gli articoli 19–22.
Art. 14 cpv. 2 2 Qualsiasi istituto scientifico può essere autorizzato dall’autorità cantonale compe- tente a coltivare, procurarsi, detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri biso- gni.
Sezione 3a: Organizzazioni e autorità
1 Il Consiglio federale può autorizzare organizzazioni nazionali o internazionali, come la Croce Rossa, le Nazioni Unite o le loro organizzazioni specializzate, nonché istituzioni e autorità nazionali come gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine, a procurarsi, importare, detenere, usare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti nei limiti della loro attività. 1bis I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni ai sensi del capoverso 1 alle autorità cantonali e comunali, segnatamente alla polizia. 2 Qualora circostanze speciali lo esigano, il Consiglio federale e i Cantoni possono revocare per un periodo determinato o definitivamente le autorizzazioni da essi rila- sciate.
Sezione 4 (art. 15–15c) Abrogata
Art. 16 Per ogni fornitura di stupefacenti dev’essere allestito un bollettino di consegna da rimettere al destinatario con la merce. La fornitura dev’essere annunciata all’Isti- tuto mediante una notificazione separata. La presente disposizione non è applicabile
11 Definizione: O del 17 ott. 2001 sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1).
Legge sugli stupefacenti RU 2009
agli operatori sanitari12 che dispensano stupefacenti destinati alla cura di persone e animali o ne forniscono ai medici praticanti nel Cantone che non dispensano essi stessi stupefacenti.
Art. 17 cpv. 3 3 Le ditte e le persone autorizzate a coltivare, a fabbricare e a preparare stupefacenti devono inoltre informare annualmente l’Istituto in merito alla superficie delle loro colture nonché alla natura e ai quantitativi di stupefacenti estratti, fabbricati e prepa- rati.
Art. 19 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que: a. senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefa- centi; b. senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti; c. senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti; d. senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti; e. finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento; f. incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti; g. fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a–f. 2 L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se: a. sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indiretta- mente in pericolo la salute di molte persone; b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematica- mente il traffico illecito di stupefacenti; c. realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole; d. per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
12 Definizione: O del 17 ott. 2001 sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1).
Legge sugli stupefacenti RU 2009
3 Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:
a. in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g; b. in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti. 4 È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l’atto all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all’autore. L’articolo 6 del Codice penale13 è applicabile.
Art. 19bis (da collocare tra gli art. 19 e 19a) È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefa- centi a una persona di età inferiore ai 18 anni.
Chiunque prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai
18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile.
Art. 20 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que: a. presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un’autorizzazione d’importazione, di transito o d’esportazione; b. senza autorizzazione, in Svizzera o all’estero, avvia ad altro luogo di desti- nazione stupefacenti o sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1 per i quali è titolare di un’autorizzazione di esportazione svizzera; c. senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze e preparati di cui all’articolo 7; d. in qualità di operatore sanitario14, usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13; e. in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell’articolo 11. 2 L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. La pena detentiva può essere cumulata con una pena pecuniaria.
13 RS 311.0 14 Definizione: O del 17 ott. 2001 sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1).
Legge sugli stupefacenti RU 2009
Art. 21 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: a. non effettua le notificazioni previste negli articoli 11 capoverso 1bis, 16 e 17 capoverso 1, non allestisce i bollettini di consegna e i registri di controllo prescritti, vi iscrive indicazioni false od omette di iscrivervi indicazioni cui è tenuto; b. si serve di bollettini di consegna o di registri di controllo contenenti indica- zioni false o incomplete.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa.
Art. 22 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a. viola i propri obblighi di diligenza quale persona abilitata al commercio di stupefacenti; b. contravviene alle disposizioni relative alla pubblicità e all’informazione in materia di stupefacenti; c. viola gli obblighi di deposito e di conservazione; d. contravviene a una disposizione di esecuzione del Consiglio federale o del dipartimento competente la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
Art. 24 cpv. 2 2 Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti loro affidati in esecuzione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.
Art. 27 1 Sono fatte salve le disposizioni speciali del Codice penale15 e le disposizioni della legge del 9 ottobre 199216 sulle derrate alimentari. 2 In caso di importazione, esportazione o transito non autorizzati di stupefacenti secondo l’articolo 19, le disposizioni penali della legge del 18 marzo 200517 sulle dogane e dell’ordinanza del 29 marzo 200018 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto non sono applicabili.
15 RS 311.0 16 RS 817.0 17 RS 631.0 18 RS 641.201
Legge sugli stupefacenti RU 2009
Art. 28
1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
2 Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197419 sul diritto penale ammi- nistrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali. 3 Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono pronunciati nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 devono essere immediatamente comunicati, nel loro testo integrale, all’Ufficio federale di polizia se l’accusa ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale.
Le infrazioni di cui agli articoli 20–22 accertate nell’ambito di esecuzione della Confederazione dalla competente autorità federale sono perseguite e giudicate da quest’ultima. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.
Capitolo 5: Compiti dei Cantoni e della Confederazione Sezione 1: Compiti della Confederazione
Art. 29
1 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge.
2 La Confederazione esercita il controllo ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) nonché nei depositi doganali e nei depositi franchi doganali.
3 La Confederazione e i Cantoni collaborano nell’adempimento dei compiti che
incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre organizzazioni interessate. 4 Il Consiglio federale nomina una commissione peritale incaricata di fornirgli con- sulenza sulle questioni relative al problema della dipendenza.
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica provvede alla valutazione scientifica delle misure adottate in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all’Ufficio federale di statistica i dati di cui all’articolo 3f per analisi e pubblica- zione. 2 Dopo la conclusione di valutazioni importanti, il Dipartimento federale dell’inter- no riferisce sui risultati al Consiglio federale e alle competenti commissioni del- l’Assemblea federale e sottopone loro proposte circa l’ulteriore procedere.
19 RS 313.0 20 RS 313.0
Legge sugli stupefacenti RU 2009
3 L’Ufficio federale della sanità pubblica gestisce un servizio di documentazione, informazione e coordinamento.
4 L’Istituto presenta rapporto conformemente alle convenzioni internazionali.
1 Nell’ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l’Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e d’indagine conformemente alla legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
2 L’Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:
a. collabora, nei limiti delle prescrizioni sull’assistenza giudiziaria e della prassi in materia, alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti condotta dalle autorità di altri Stati; b. raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni alla presente legge e a facilitare il perseguimento dei colpevoli; c. cura i contatti con:
1. gli uffici interessati dell’Amministrazione federale (Ufficio federale
della sanità pubblica, Direzione generale delle dogane),
2. la Direzione generale della Posta Svizzera,
3. il Servizio per compiti speciali (DFGP),
4. le autorità cantonali di polizia,
5. gli uffici centrali degli altri Paesi,
6. l’Organizzazione internazionale di polizia criminale Interpol.
3 Gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine segnalano all’Ufficio
federale di polizia le infrazioni alla presente legge affinché siano comunicate alle autorità estere e internazionali; informano anche i Cantoni. 4 All’assunzione di prove nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni della legge federale del 15 giugno 193422 sulla procedura penale. 5 È fatto salvo il diritto del procuratore generale della Confederazione di ordinare indagini nei limiti dell’articolo 259 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale. Tale diritto è dato anche per l’esecuzione di domande di assisten- za giudiziaria di autorità estere.
1 Il Consiglio federale designa un laboratorio nazionale di riferimento, incaricato di compiti di ricerca, d’informazione e di coordinamento in ambiti analitici, farmaceu- tici e farmaco-clinici relativi agli stupefacenti e alle sostanze di cui agli articoli 2, 3 capoverso 1 e 7 capoverso 3.
21 RS 360 22 RS 312.0
Legge sugli stupefacenti RU 2009
2 Il Consiglio federale designa un osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza. L’osservatorio raccoglie, analizza e interpreta dati statistici. Collabora con i Cantoni e le organizzazioni internazionali. 3 La Confederazione può affidare a terzi parte dei compiti di ricerca, d’informazione, di coordinamento e di monitoraggio dei problemi legati alla dipendenza di cui ai capoversi 1 e 2.
Sezione 2: Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’esecuzione del diritto federale e designano le autorità e gli uffici competenti per: a. assumere i compiti e le competenze nei settori della prevenzione, della tera- pia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell’aiuto alla sopravvivenza (cap. 1a), segnatamente per ricevere le notificazioni dei casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza c. ricevere le notificazioni concernenti la dispensazione e la prescrizione di stupefacenti per indicazioni diverse da quelle ammesse (art. 11 cpv. 1bis); d. procedere ai controlli (art. 16–18); e. promuovere i procedimenti penali (art. 28) e revocare le autorizzazioni per l’esercizio del commercio di stupefacenti (art. 12); f. esercitare la sorveglianza sulle autorità e sugli organi di cui alle lettere a–e, nonché sulle istituzioni di cura e di aiuto sociale ammesse. 2 I Cantoni possono riscuotere tasse per il rilascio delle autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1bis), per le disposizioni speciali che prendono e per i controlli a cui proce- dono. 3 I Cantoni comunicano le disposizioni di esecuzione al Dipartimento federale del- l’interno.
1 I Governi cantonali riferiscono regolarmente al Consiglio federale sull’esecuzione della presente legge e sulle osservazioni fatte in proposito e mettono a disposizione i dati necessari (art. 29c cpv. 2). 2 I Cantoni sono tenuti a notificare tempestivamente all’Ufficio federale di polizia, conformemente alle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199423 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, qualsiasi procedimento penale promosso per infrazione alla presente legge. Le relative informazioni sono in
23 RS 360
Legge sugli stupefacenti RU 2009
linea di principio trasmesse per via elettronica o introdotte direttamente nei sistemi di elaborazione dei dati dell’Ufficio federale di polizia. Il Consiglio federale disci- plina i dettagli.
Art. 30 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione della pre- sente legge. 2 Esso fissa l’importo delle tasse che l’Istituto riscuote per le autorizzazioni, i con- trolli e le prestazioni di servizi. Può delegare tale competenza all’Istituto. 3 Nel rilasciare autorizzazioni a organizzazioni, istituzioni e autorità ai sensi del- l’articolo 14a, il Consiglio federale definisce, caso per caso, le attribuzioni, le condi- zioni da adempiere per il loro esercizio e le modalità di controllo. Se necessario, nel disciplinare il controllo può emanare disposizioni deroganti alla legge.
Art. 31–34 e 36 Abrogati
II Il Codice penale24 è modificato come segue:
Art. 136 Somministrazione Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a fanciulli di sostanze perico- a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in lose per la salute quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
III Il coordinamento di disposizioni di altri atti normativi con la presente legge è disci- plinato nell’allegato.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
24 RS 311.0
Legge sugli stupefacenti RU 2009
Consiglio nazionale, 20 marzo 2008 Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Christoph Lanz
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 30 novembre 2008.25
2 Gli articoli 3e e 3f entrano in vigore il 1° gennaio 2010.
3 L’entrata in vigore delle altre disposizioni sarà determinata ulteriormente.
20 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
25 FF 2009 483
Legge sugli stupefacenti RU 2009
Allegato (cifra III)
Coordinamento con il Codice di procedura penale
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200726 o la presente legge, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposizioni qui appresso della presente legge ricevono il seguente tenore:
Art. 29 testo secondo la presente modifica
4 All’assunzione di prove nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200727.
5 Abrogato o privo d’oggetto
26 RS 312.0; FF 2007 6327 27 RS 312.0; FF 2007 6327