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AS 2009 265

Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Traduzione1

Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Concluso a New York il 6 ottobre 1999 Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20082 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 29 settembre 2008 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 2008

Gli Stati parte al presente Protocollo, visto lo Statuto delle Nazioni Unite3 che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell’individuo, nella dignità e nel valore della persona umana e nell’uguaglianza dei diritti della donna e dell’uomo, vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso, rammentando che i Patti internazionali relativi ai diritti dell’uomo e gli altri stru- menti internazionali relativi ai diritti dell’uomo proibiscono la discriminazione basata sul sesso, rammentando inoltre che la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discri- minazione nei confronti della donna4 («Convenzione»), nella quale gli Stati parte condannano tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e conven- gono di perseguire con tutti i mezzi adeguati e senza indugio una politica mirante all’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, ribadendo la loro determinazione a garantire il pieno e paritario esercizio da parte delle donne di tutti i diritti e le libertà fondamentali e di adottare le misure efficaci atte a prevenire la violazione di tali diritti e libertà, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Ogni Stato parte al presente Protocollo («Stato parte») riconosce la competenza del Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna («Comi- tato») a ricevere e prendere in esame le comunicazioni presentate conformemente all’articolo 2.

RS 0.108.1

1 Dal testo originale francese (RO 2009 265).

2 RU 2009 263 3 RS 0.120 4 RS 0.108

2006-0079 265

Eliminazione di ogni forma di discriminazione RU 2009

Art. 2 Possono essere presentate comunicazioni da parte di persone o gruppi di persone oppure a nome di persone o di gruppi di persone soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte che affermano di essere vittime della violazione da parte di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati nella Convenzione. La comunicazione a nome di persone o di gruppi di persone può essere presentata soltanto con il consenso degli interessati, salvo che l’autore della comunicazione possa giustificare di agire a loro nome senza siffatto consenso.

Art. 3 Le comunicazioni sono presentate per scritto e non possono essere anonime. Sono irricevibili le comunicazioni presentate al Comitato concernenti uno Stato parte alla Convenzione che non è Parte al presente Protocollo.

Art. 4 1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza previa verifica che tutti i rimedi giuridici a livello nazionale siano stati esperiti, salvo che la procedura ricor- suale ecceda termini ragionevoli o sia improbabile che il ricorrente possa ottenere riparazione in tal modo.

2. Il Comitato dichiara irricevibili le comunicazioni:

a) concernenti una questione che ha già esaminato oppure che è già stata o che è oggetto di un esame nell’ambito di un’altra procedura d’inchiesta o di composizione internazionale; b) incompatibili con le disposizioni della Convenzione; c) manifestamente infondate o non sufficientemente motivate; d) che costituiscono un abuso del diritto di presentare siffatte comunicazioni; e) concernenti fatti anteriori alla data di entrata in vigore del presente Proto- collo nei riguardi degli Stati parte interessati, salvo che tali fatti persistano dopo detta data.

Art. 5 1. Ricevuta una comunicazione, e prima di essersi pronunciato nel merito, il Comi- tato può in qualsiasi momento sottoporre per verifica urgente allo Stato parte inte- ressato una richiesta affinché adotti i provvedimenti cautelari necessari per evitare che le vittime della presunta violazione subiscano un danno irreparabile. 2. Il fatto di esercitare la facoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica il giudizio del Comitato quanto alla ricevibilità o al merito della comuni- cazione.

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Art. 6 1. Salvo che la ritenga irricevibile senza riferirne allo Stato parte in questione e a condizione che la o le persone interessate acconsentano a rivelare la loro identità allo Stato parte, il Comitato sottopone a titolo confidenziale allo Stato parte interessato ogni comunicazione che gli è presentata in virtù del presente Protocollo. 2. Lo Stato parte interessato presenta per scritto al Comitato, entro un termine di sei mesi, spiegazioni o dichiarazioni che elucidino l’affare in questione e indica, se del caso, le misure correttive che sono state adottate.

Art. 7

1. Nell’esame delle comunicazioni ricevute in virtù del presente Protocollo, il

Comitato tiene conto di tutte le indicazioni comunicate dalle persone o dai gruppi di persone o in loro nome e dallo Stato parte interessato, fermo restando che tali infor- mazioni devono essere comunicate alle parti interessate. 2. Le comunicazioni presentate in virtù del presente Protocollo sono esaminate dal Comitato in seduta a porte chiuse. 3. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette alle parti interes- sate le sue constatazioni, allegandovi eventualmente le sue raccomandazioni. 4. Lo Stato parte esamina debitamente le constatazioni e le eventuali raccomanda- zioni del Comitato e, entro sei mesi, gli sottopone una risposta scritta nella quale lo informa segnatamente di quanto ha intrapreso alla luce delle constatazioni e racco- mandazioni. 5. Il Comitato può invitare lo Stato parte a sottoporgli informazioni più dettagliate circa le misure adottate in seguito alle constatazioni e alle eventuali raccomanda- zioni incluso, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, nei rapporti ulteriori che lo Stato parte è tenuto a presentargli conformemente all’articolo 18 della Convenzione.

Art. 8 1. Qualora il Comitato venga a sapere, in base a informazioni attendibili, che uno Stato parte ha violato gravemente o sistematicamente i diritti enunciati nella Con- venzione, invita detto Stato a discutere sugli elementi di cui è venuto a conoscenza e a presentare le proprie osservazioni in merito. 2. Il Comitato, fondandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato parte interessato, nonché su qualsiasi altra informazione attendibile a sua disposizio- ne, può incaricare uno o più dei suoi membri di effettuare un’inchiesta e di riferire in proposito senza indugio. Tale inchiesta può, ove giustificato e con l’accordo dello Stato parte, comportare visite sul territorio dello Stato in questione. 3. Dopo aver verificato i risultati dell’inchiesta, il Comitato li comunica allo Stato parte interessato corredati, se del caso, di osservazioni e raccomandazioni.

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4. Dopo essere stato informato dei risultati dell’inchiesta e aver ricevuto le osserva- zioni e le raccomandazioni del Comitato, lo Stato parte presenta a quest’ultimo il suo parere in merito entro sei mesi. 5. L’inchiesta è confidenziale; in tutte le fasi della procedura è sollecitata la coope- razione dello Stato parte.

Art. 9 1. Il Comitato può invitare lo Stato parte interessato a includere nel rapporto da presentare conformemente all’articolo 18 della Convenzione chiarimenti sulle misure adottate in seguito a un’inchiesta effettuata in virtù dell’articolo 8 del presente Protocollo. 2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 8 paragrafo 4, il Comitato può, se del caso, invitare lo Stato parte interessato a informarlo circa le misure adottate in seguito a detta inchiesta.

Art. 10 1. Ogni Stato parte può, all’atto della firma o della ratifica del presente Protocollo o quando vi aderisce, dichiarare di non riconoscere al Comitato la competenza confe- rita a quest’ultimo dagli articoli 8 e 9. 2. Lo Stato parte che ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario generale.

Art. 11 Lo Stato parte adotta tutte le disposizioni necessarie affinché le persone soggette alla sua giurisdizione non subiscano maltrattamenti o intimidazioni per aver comunicato con il Comitato.

Art. 12 Nel rapporto annuale che presenta conformemente all’articolo 21 della Conven- zione, il Comitato riassume le attività svolte a norma del presente Protocollo.

Art. 13 Ogni Stato parte s’impegna a divulgare e diffondere su larga scala la Convenzione e il presente Protocollo, a facilitare l’accesso alle informazioni relative alle constata- zioni e alle raccomandazioni del Comitato, in particolare per gli affari che concer- nono direttamente detto Stato parte.

Art. 14 Il Comitato adotta il proprio regolamento interno, al quale conformerà l’esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dal presente Protocollo.

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Art. 15 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito. 2. Il presente Protocollo può essere ratificato da ogni Stato che ha ratificato la Convenzione o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Possono aderire al presente Protocollo gli Stati che hanno ratificato la Conven- zione o che vi hanno aderito. 4. L’adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 16 1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per lo Stato che ratifica il presente Protocollo o che vi aderisce dopo la sua entra- ta in vigore, il Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui detto Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 17 Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.

Art. 18 1. Ogni Stato parte può depositare una proposta di emendamento al presente Proto- collo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segre- tario generale comunica la proposta agli Stati parte invitandoli a notificargli se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte per esaminare e sottoporre la proposta a votazione. Qualora almeno un terzo degli Stati parte si dichiari favorevole, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entrano in vigore non appena approvati dall’Assemblea gene-

rale delle Nazioni Unite e accettati dai due terzi degli Stati parte al presente Proto- collo, conformemente alle procedure previste dalle rispettive costituzioni. 3. Gli emendamenti entrati in vigore sono vincolanti per gli Stati parte che li hanno accettati, stante che gli altri Stati parti restano vincolati dalle disposizioni del presen- te Protocollo e dagli altri emendamenti precedentemente accettati.

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Art. 19

1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo

mediante notifica scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

2. Le disposizioni del presente Protocollo continuano ad essere applicabili alle

comunicazioni presentate secondo l’articolo 2 o alle inchieste iniziate secondo l’articolo 8 prima della data in cui ha effetto la denuncia.

Art. 20 Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati in merito a: a) firme, ratifiche e adesioni; b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento adottato a norma dell’articolo 18; c) ogni denuncia a norma dell’articolo 19.

Art. 21 1. Il presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette una

copia autenticata del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all’articolo 25 della Convenzione.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 4 novembre 2008 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Albania 23 giugno 2003 A 23 settembre 2003 Andorra 14 ottobre 2002 14 gennaio 2003 Angola 1° novembre 2007 A 1° febbraio 2008 Antigua e Barbuda 5 giugno 2006 A 5 settembre 2006 Argentina* 20 marzo 2007 20 giugno 2007 Armenia 14 settembre 2006 A 14 dicembre 2006 Austria 6 settembre 2000 22 dicembre 2000 Azerbaigian 1° giugno 2001 1° settembre 2001 Bangladesh* 6 settembre 2000 22 dicembre 2000 Belgio* 17 giugno 2004 17 settembre 2004 Belize* 9 dicembre 2002 A 9 marzo 2003 Bielorussia 3 febbraio 2004 3 maggio 2004 Bolivia 27 settembre 2000 27 dicembre 2000 Bosnia ed Erzegovina 4 settembre 2002 4 dicembre 2002 Botswana 21 febbraio 2007 A 21 maggio 2007 Brasile 28 giugno 2002 28 settembre 2002 Bulgaria 20 settembre 2006 20 dicembre 2006 Burkina Faso 10 ottobre 2005 10 gennaio 2006 Camerun 7 gennaio 2005 A 7 aprile 2005 Canada 18 ottobre 2002 A 18 gennaio 2003 Ceca, Repubblica 26 febbraio 2001 26 maggio 2001 Cipro 26 aprile 2002 26 luglio 2002 Colombia* 23 gennaio 2007 23 aprile 2007 Cook, Isole 27 novembre 2007 A 27 febbraio 2008 Corea del Sud 18 dicembre 2006 A 18 gennaio 2007 Costa Rica 20 settembre 2001 20 dicembre 2001 Croazia 7 marzo 2001 7 giugno 2001 Danimarca 31 maggio 2000 22 dicembre 2000 Dominicana, Repubblica 10 agosto 2001 10 novembre 2001 Ecuador 5 febbraio 2002 5 maggio 2002 Filippine 12 novembre 2003 12 febbraio 2004 Finlandia 29 dicembre 2000 29 marzo 2001 Francia 9 giugno 2000 22 dicembre 2000 Gabon 5 novembre 2004 A 5 febbraio 2005 Georgia 1° agosto 2002 A 1° novembre 2002 Germania 15 gennaio 2002 15 aprile 2002 Grecia 24 gennaio 2002 24 aprile 2002 Guatemala 9 maggio 2002 9 agosto 2002 Irlanda 7 settembre 2000 22 dicembre 2000 Islanda 6 marzo 2001 6 giugno 2001 Italia 22 settembre 2000 22 dicembre 2000

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Kazakistan 24 agosto 2001 24 novembre 2001 Kirghizistan 22 luglio 2002 A 20 ottobre 2002 Lesotho 24 settembre 2004 24 dicembre 2004 Libia 18 giugno 2004 A 18 settembre 2004 Liechtenstein 24 ottobre 2001 24 gennaio 2002 Lituania 5 agosto 2004 5 novembre 2004 Lussemburgo 1° luglio 2003 1° ottobre 2003 Macedonia 17 ottobre 2003 17 gennaio 2004 Maldive 13 marzo 2006 A 13 giugno 2006 Mali 5 dicembre 2000 A 5 marzo 2001 Maurizio 31 ottobre 2008 31 gennaio 2009 Messico 15 marzo 2002 15 giugno 2002 Moldova 28 febbraio 2006 A 28 maggio 2006 Mongolia 28 marzo 2002 28 giugno 2002 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006 Mozambico 4 novembre 2008 4 febbraio 2009 Namibia 26 maggio 2000 22 dicembre 2000 Nepal 15 giugno 2007 15 settembre 2007 Niger 30 settembre 2004 A 30 dicembre 2004 Nigeria 22 novembre 2004 22 febbraio 2005 Norvegia 5 marzo 2002 5 giugno 2002 Nuova Zelandaa 7 settembre 2000 22 dicembre 2000 Paesi Bassi 22 maggio 2002 22 agosto 2002 Aruba 22 maggio 2002 22 agosto 2002 Panama 9 maggio 2001 9 agosto 2001 Paraguay 14 maggio 2001 14 agosto 2001 Peru 9 aprile 2001 9 luglio 2001 Polonia 22 dicembre 2003 A 22 marzo 2004 Portogallo 26 aprile 2002 26 luglio 2002 Regno Unito 17 dicembre 2004 A 17 marzo 2005 Falkland, Isole 17 dicembre 2004 17 dicembre 2004 Man, Isola di 17 dicembre 2004 17 dicembre 2004 Romania 25 agosto 2003 25 novembre 2003 Russia 28 luglio 2004 28 ottobre 2004 Saint Kitts e Nevis 20 gennaio 2006 A 20 aprile 2006 Salomone, Isole 6 maggio 2002 A 6 agosto 2002 San Marino 15 settembre 2005 A 15 dicembre 2005 Senegal 26 maggio 2000 22 dicembre 2000 Serbia 31 luglio 2003 A 31 ottobre 2003 Slovacchia 17 novembre 2000 17 febbraio 2001 Slovenia 23 settembre 2004 23 dicembre 2004 Spagna 6 luglio 2001 6 ottobre 2001 Sri Lanka 15 ottobre 2002 A 15 gennaio 2003

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Sudafrica 18 ottobre 2005 A 18 gennaio 2006 Svezia 24 aprile 2003 24 luglio 2003 Svizzera 29 settembre 2008 29 dicembre 2008 Tanzania 12 gennaio 2006 A 12 aprile 2006 Thailandia 14 giugno 2000 22 dicembre 2000 Timor Est 16 aprile 2003 A 16 luglio 2003 Tunisia 23 settembre 2008 A 23 dicembre 2008 Turchia 29 ottobre 2002 Ucraina 26 settembre 2003 26 dicembre 2003 Ungheria 22 dicembre 2000 A 22 marzo 2001 Uruguay 26 luglio 2001 26 ottobre 2001 Vanuatu 17 maggio 2007 A 17 agosto 2007 Venezuela 13 maggio 2002 13 agosto 2002 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet delle Nazioni unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il Protocollo non si applica a Tokelau.

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