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AS 2009 3195

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Concluso il 2 marzo 2008 Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 maggio 2009

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia (qui di seguito denominati «Parti contraenti»), desiderosi di promuovere ulteriormente gli stretti e amichevoli rapporti esistenti tra i due Paesi, consapevoli del ruolo importante che le conoscenze scientifiche e tecnologiche rivestono per lo sviluppo di economie nazionali prospere, considerando che la cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico rafforza i legami di amicizia e la comprensione reciproca fra i rispettivi Popoli e contribuisce allo sviluppo scientifico e tecnologico nel mutuo interesse dei due Paesi, considerando le disposizioni in materia di cooperazione scientifica e tecnologica stabilite nella dichiarazione d’intenti firmata l’11 luglio 2006, considerando le leggi e regolamentazioni in vigore nei rispettivi Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo 1 Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi sulla base del principio di uguaglianza e nel mutuo interesse. 2 La cooperazione è attuata segnatamente tramite istituti scientifici, società scientifiche, università, agenzie governative e altre organizzazioni di ricerca e sviluppo.

Art. 2 Forme di cooperazione La cooperazione scientifica e tecnologica prevista dal presente Accordo può assu- mere le forme seguenti: a) progetti comuni di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico in settori defi- niti congiuntamente; b) visite e scambi di scienziati, specialisti, ricercatori ed esperti;

RS 0.420.691.1

1 Dal testo originale francese (RO 2009 3195).

2008-0165 3195

Cooperazione scientifica e tecnologica. Acc. con la Slovenia RU 2009

c) scambio d’informazioni e documentazioni scientifiche e tecniche; d) conferenze, simposi, workshop e altri incontri scientifici comuni; e) altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica definite di comune inte- sa fra le Parti contraenti.

Art. 3 Costi I costi derivanti dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo sono assunti dalle Parti contraenti su una base di uguaglianza e reciprocità e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 4 Assicurazione medica Gli scienziati, gli specialisti, i ricercatori e gli esperti che partecipano agli scambi previsti dal presente Accordo stipulano un’adeguata assicurazione medica per tutta la durata del loro soggiorno prima di entrare nel Paese che li ospita.

Art. 5 Autorità competenti Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia designano rispettivamente la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca, presso il Diparti- mento federale dell’interno, e il Ministero dell’educazione superiore, della scienza e della tecnologia della Repubblica di Slovenia quali autorità competenti per l’attua- zione del presente Accordo.

Art. 6 Comitato misto 1 Le autorità competenti istituiscono un Comitato di lavoro misto per la coopera- zione scientifica e tecnologica (Comitato misto), composto di un numero pari di rappresentanti ed esperti designati da ciascuna delle autorità competenti e incaricato dell’attuazione del presente Accordo.

2 Il Comitato misto ha i compiti seguenti:

a) controllare lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo; b) identificare settori e modalità di cooperazione; c) realizzare piattaforme di cooperazione, regolando nel contempo le questioni finanziarie; d) preparare rapporti periodici sulle attività condotte nel quadro del presente Accordo. 3 Il Comitato misto si riunisce alternativamente in Svizzera e nella Repubblica di Slovenia ogni due anni oppure su richiesta di una delle Parti contraenti.

Cooperazione scientifica e tecnologica. Acc. con la Slovenia RU 2009

Art. 7 Emendamenti Il presente Accordo può essere emendato o modificato per scritto di comune intesa fra le Parti contraenti. Gli emendamenti o le modifiche decisi dalle Parti contraenti sono notificati attraverso lo scambio di note diplomatiche e diventano parte inte- grante del presente Accordo.

Art. 8 Composizione delle controversie Le controversie risultanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo sono composte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati.

Art. 9 Entrata in vigore, durata e denuncia 1 Il presente Accordo entra in vigore mediante scambio di note, nelle quali le Parti contraenti confermano che sono soddisfatte tutte le premesse legali necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo. 2 Resta in vigore per un periodo iniziale di cinque anni ed è tacitamente prolungato per un altro anno, a meno che una delle Parti contraenti non notifichi la denuncia dell’Accordo per scritto all’altra Parte, con un preavviso di almeno sei mesi. 3 La denuncia del presente Accordo non influisce sulla validità o la durata di qualsi- asi intesa specifica relativa ad attività o progetti condotti nell’ambito del presente Accordo e non ancora conclusi al momento della denuncia.

In fede di che, i rispettivi rappresentanti dei due Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lubiana, il 2 marzo 2008, in due esemplari, nelle lingue originali francese, slovena e inglese, le tre versioni facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Slovenia: Pascal Couchepin Mojca Kucler Dolinar

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