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AS 2009 3965

Ordinanza sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)

Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)

Modifica del 19 agosto 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 agosto 20071 sui revisori è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 2 Le imprese di revisione in cui soltanto una persona dispone dell’abilitazione neces- saria devono sottoporsi a un sistema di valutazione periodica della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado.

Art. 49 Sistema di assicurazione della qualità Le imprese di revisione in cui soltanto una persona dispone dell’abilitazione neces- saria devono aderire, entro il 31 agosto 2013, a un sistema di valutazione periodica della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado (art. 9 cpv. 2).

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2009.

19 agosto 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 221.302.3

2009-1680 3965

Ordinanza sui revisori RU 2009

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