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AS 2009 4353

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (con all. e acc. di attuazione)

Traduzione1

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone2

Concluso a Tokyo il 19 febbraio 2009 Approvato dall’Assemblea federale l’8 giugno 20093 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2009

Preambolo

La Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera»), e il Giappone di seguito denominati congiuntamente «le Parti», riconoscendo che i rapidi e dinamici mutamenti del contesto globale determinati dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico presentano numerose sfide econo- miche e strategiche, nonché opportunità per le Parti; consapevoli della loro amicizia di lunga data e dei legami che nel corso di molti anni hanno dato vita ad una cooperazione fruttuosa e reciprocamente vantaggiosa, e certi che il presente Accordo aprirà una nuova era per le loro relazioni; riconfermando il loro impegno verso la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, conformemente ai loro obblighi nei confronti del diritto internazionale, ivi compresi gli obblighi esposti nella Carta delle Nazioni Unite e i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; fiduciosi che il loro partenariato economico di reciproco vantaggio basato sulla liberalizzazione, sulle agevolazioni commerciali e sulla cooperazione porterà a un consolidamento dei loro rapporti bilaterali; certi che le relazioni economiche forniranno un utile strumento per consolidare la cooperazione, gioveranno ai loro interessi comuni in vari ambiti secondo quanto convenuto nel presente Accordo e porteranno al miglioramento dell’efficienza economica e allo sviluppo del commercio, degli investimenti e delle risorse umane; riconoscendo che un siffatto partenariato amplierà i mercati e ne creerà di nuovi, intensificando al contempo l’attrattiva e il dinamismo dei loro mercati;

RS 0.946.294.632

1 Dal testo originale inglese.

2 Gli allegati, escluso l’allegato I appendice 2, sezione 1 e 2: Lista della Svizzera, non sono pubblicati nella RU. I testi originali dell’Accordo e gli allegati possono essere ottenuti presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o consultati sul sito Internet della SECO, http://www.seco.admin.ch 3 RU 2009 4351

2009-0515 4353

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

richiamando l’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il com- mercio del 19944 e l’articolo V dell’Accordo generale sul commercio di servizi5 contenuti rispettivamente nell’allegato 1A e 1B dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, stipulato a Marrakech il 15 aprile 19946; riconoscendo quanto sia importante garantire la sicurezza negli scambi internaziona- li, senza creare inutili ostacoli allo scambio, e approfondire ulteriormente la coope- razione tra le Parti in tale ambito; determinati, nell’esecuzione del presente Accordo, a cercare di preservare e proteg- gere l’ambiente, a promuovere un impiego ottimale delle risorse naturali conforme- mente agli obiettivi di sviluppo sostenibile e ad affrontare in modo adeguato le sfide del cambiamento climatico; fiduciosi che il presente Accordo getti le basi per un ulteriore rafforzamento della cooperazione reciproca in vari ambiti economici; e determinati a istituire un quadro giuridico per un reciproco partenariato economico; hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi Gli obiettivi del presente Accordo sono: (a) liberalizzare e agevolare gli scambi di beni e servizi tra le Parti; (b) incrementare le opportunità di investimento e consolidare la tutela degli in- vestimenti e delle attività di investimento delle Parti; (c) promuovere la cooperazione e il coordinamento per un’efficace applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla concorrenza di ciascuna delle Parti; (d) garantire la tutela della proprietà intellettuale e promuovere la cooperazione in questo ambito; (e) aumentare le opportunità dei fornitori delle Parti di partecipare agli appalti pubblici indetti dalle Parti; e (f) creare procedure efficaci per l’esecuzione del presente Accordo e per la composizione delle controversie.

Art. 2 Campo di applicazione Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, laddove applicabile, il presente Accordo si applica ai territori delle Parti.

4 RS 0.632.20, allegato 1A.1

5 RS 0.632.20, allegato 1B

6 RS 0.632.20

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Art. 3 Definizioni generali Ai fini del presente Accordo: (a) per «area» di una Parte s’intende: (i) in relazione al Giappone, il territorio del Giappone e l’intera area oltre le sue acque territoriali, compreso il fondo marino e il sottosuolo, su cui il Giappone esercita diritti di sovranità o di giurisdizione, conforme- mente al diritto internazionale nonché alle leggi e ai regolamenti del Giappone, e (ii) in relazione alla Svizzera, il territorio della Svizzera; (b) per «territorio doganale» di una Parte s’intende il territorio in relazione al quale vigono le leggi doganali di una Parte. Il territorio doganale della Sviz- zera include il territorio del Principato del Liechtenstein, fino a quando rimane in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 19237 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein; (c) per «GATS8» s’intende l’Accordo generale sul commercio di servizi conte- nuto nell’allegato 1B dell’Accordo OMC; (d) per «GATT 1994» s’intende l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 19949, contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC. Ai fini del presente Accordo, i riferimenti agli articoli del GATT 1994 com- prendono le note interpretative; (e) per «Sistema armonizzato» o «SA» s’intende il sistema armonizzato di desi- gnazione e di codificazione delle merci esposto nell’allegato della Conven- zione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codifica- zione delle merci10 e adottato e attuato dalle Parti nei loro rispettivi sistemi giuridici; (f) per «Accordo TRIPS» s’intende l’Accordo sugli aspetti dei diritti di pro- prietà intellettuale contenuto nell’allegato 1C dell’Accordo OMC11; e (g) per «Accordo OMC» s’intende l’Accordo di Marrakech che ha istituito l’Organizzazione mondiale del commercio, stipulato a Marrakech il 15 aprile 199412;

Art. 4 Trasparenza 1. Ogni Parte provvede prontamente a pubblicare o a mettere altrimenti a disposi- zione del pubblico le proprie leggi e i propri regolamenti, le procedure amministra- tive, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi ad efficacia generale nonché gli accordi internazionali di cui la Parte è firmataria, che riguardano il presente Accordo o incidono sul suo funzionamento.

7 RS 0.631.112.514

8 RS 0.632.20, allegato 1B

9 RS 0.632.20, allegato 1A

10 RS 0.632.11

11 RS 0.632.20, allegato 1C

12 RS 0.632.20

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2. Ogni Parte si adopera per garantire che il pubblico ottenga, su richiesta, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili delle leggi e dei regolamenti, delle procedure amministrative e degli atti amministrativi di cui al paragrafo 1. 3. Ogni Parte è tenuta, su richiesta dell’altra Parte ed entro un periodo di tempo ragionevole, a rispondere alle domande specifiche avanzate dall’altra Parte e a fornire a quest’ultima le informazioni richieste in merito alle questioni di cui al paragrafo 1. 4. Qualora vengano introdotte nuove disposizioni legislative e regolamentari, pro- cedure amministrative o apportate modifiche ai testi esistenti, che influiscono in modo significativo sul funzionamento del presente Accordo, ogni Parte si impegna affinché tra la pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico di tali leggi, regolamenti o procedure amministrative e la loro entrata in vigore decorra un ragio- nevole intervallo di tempo, fatte salve le situazioni di emergenza.

Art. 5 Confidenzialità delle informazioni

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, nulla di quanto formulato nel

presente Accordo può obbligare una Parte a fornire informazioni confidenziali qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione delle proprie leggi e regolamenti, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private. 2. Ogni Parte si impegna, ai sensi delle proprie leggi e dei propri regolamenti, a preservare la confidenzialità delle informazioni reciprocamente fornite in via confi- denziale conformemente al presente Accordo. 3. Nonostante il paragrafo 2, le informazioni fornite in via confidenziale conforme- mente al presente Accordo possono essere trasmesse a terzi previa autorizzazione della Parte che ha fornito le informazioni.

Art. 6 Tassazione 1. Sono attinenti a misure fiscali le seguenti disposizioni del presente Accordo: (a) l’articolo 14 e le altre disposizioni necessarie a dare efficacia a detto articolo nella stessa misura dell’articolo III del GATT 1994; (b) il capitolo 6; (c) il capitolo 9, secondo quanto esposto all’articolo 100; (d) il capitolo 11; e (e) il capitolo 12. 2. Fatte salve le disposizioni dei capitoli 6, 9 e 11, nulla di quanto formulato nel presente Accordo può pregiudicare i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti deri- vanti da qualsiasi accordo contro la doppia imposizione. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e qualsiasi altro accordo, quest’ultimo accordo prevale limitatamente all’incompatibilità.

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3. Se una Parte ritiene che una misura fiscale applicata dall’altra Parte arrechi pregiudizio all’attuazione o al funzionamento di disposizioni stipulate nel presente Accordo diverse da quelle di cui al paragrafo 1, le Parti, su richiesta della prima Parte, si consultano a vicenda al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe ed evitando di ricorrere alle procedure di composizione delle controversie di cui al capitolo 14.

Art. 7 Relazione con altri accordi 1. Le Parti riconfermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC o da qualsiasi altro accordo di cui entrambe le Parti sono firmatarie. 2. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e l’Accordo OMC o qualsiasi altro accordo di cui le Parti sono firmatarie, le Parti si consultano immediatamente a vicenda al fine di trovare una soluzione che soddisfi entrambe, tenendo conto dei principi generali del diritto internazionale.

Art. 8 Accordi preferenziali

1. Il presente Accordo non impedisce il mantenimento o l’istituzione di unioni

doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, a condizione che questi non arrechino pregiudizio ai diritti e agli obblighi del presente Accordo.

2. Qualora una Parte istituisca un’unione doganale con una non Parte, dovrà

provvedere ad informare l’altra Parte. Su richiesta dell’altra Parte, le Parti avviano delle consultazioni al fine di esaminare il possibile impatto dell’unione doganale sull’attuazione del presente Accordo.

Art. 9 Promozione dello scambio di prodotti ambientali e di servizi legati all’ambiente 1. Le Parti incentivano lo scambio e la diffusione di prodotti ambientali e servizi legati all’ambiente al fine di agevolare l’accesso a tecnologie e a prodotti che perse- guono obiettivi di tutela e di sviluppo dell’ambiente, come misure in campo sanita- rio, prevenzione dell’inquinamento, promozione sostenibile di energie rinnovabili nonché obiettivi legati ai mutamenti climatici. 2. In seno al Comitato misto, le Parti riesaminano periodicamente i progressi realiz- zati nel perseguimento degli obiettivi definiti al paragrafo 1.

Art. 10 Accordo di attuazione I governi delle Parti concludono un accordo separato (di seguito denominato «Accordo di attuazione»), che definisce dettagli e procedure per l’attuazione di singole disposizioni del presente Accordo.

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Capitolo 2: Scambio di merci

Art. 11 Definizioni Ai fini del presente capitolo: (a) per «misura di salvaguardia bilaterale» s’intende una misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 2 dell’articolo 20; (b) per «dazio doganale sulle esportazioni» s’intende qualsiasi dazio e onere di qualsiasi tipo, ivi comprese tutte le forme di sovrattassa applicate in rela- zione all’esportazione di un prodotto, escluse le tasse o gli altri oneri com- misurati al costo dei servizi prestati imposti compatibilmente con le disposi- zioni dell’articolo VIII del GATT 1994; (c) per «dazio doganale sulle importazioni» s’intende qualsiasi dazio e onere di qualsiasi tipo, ivi comprese tutte le forme di sovrattassa applicate in rela- zione all’importazione di un prodotto, ad esclusione: (i) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati compatibilmente con il paragrafo 2 dell’articolo III del GATT 1994, relativamente a pro- dotti analoghi o direttamente competitivi o sostituibili del territorio do- ganale di una Parte, o relativamente a prodotti con cui le merci importa- te sono state fabbricate o prodotte interamente o in parte, (ii) dei dazi antidumping o compensativi applicati conformemente alle leg- gi e ai regolamenti di una Parte e compatibilmente con le disposizioni dell’articolo VI del GATT 1994, dell’Accordo di attuazione dell’arti- colo VI del GATT 199413 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC nonché dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensa- tive14 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC, oppure (iii) delle tasse o degli altri oneri commisurati ai costi dei servizi prestati, applicati compatibilmente con le disposizioni dell’articolo VIII del GATT 1994; (d) per «valore in dogana di un prodotto» s’intende il valore di prodotti ai fini dell’applicazione ad valorem dei dazi doganali sulle importazioni; (e) per «industria nazionale» s’intende la totalità dei produttori di prodotti ana- loghi o direttamente competitivi operanti nel territorio doganale di una Parte, o quelli la cui produzione complessiva di prodotti analoghi o direttamente competitivi costituisce una quota consistente della produzione nazionale complessiva di tali prodotti; (f) per «sovvenzioni all’esportazione» si intendono le sovvenzioni all’esporta- zione elencate al sottoparagrafo 1, dalla lettera (a) alla lettera (f), dell’arti-

colo 9 dell’Accordo sull’agricoltura15 contenuto nell’allegato 1A dell’Accor- do OMC (di seguito denominato «Accordo sull’agricoltura»);

13 RS 0.632.20, allegato 1A.8

14 RS 0.632.20, allegato 1A.13

15 RS 0.632.20, allegato 1A.3

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(g) per «prodotto originario» s’intende un prodotto qualificato come prodotto originario nell’allegato II; (h) per «grave pregiudizio» s’intende un danno generale significativo alla posi- zione di un’industria nazionale; e (i) per «minaccia di grave pregiudizio» s’intende un grave pregiudizio che, sul- la base di fatti e non di sole supposizioni, congetture o remote possibilità, è chiaramente imminente.

Art. 12 Campo di applicazione Questo capitolo si applica a ogni prodotto scambiato tra i territori doganali delle Parti che rientra in qualsiasi capitolo del Sistema armonizzato, come ivi specificato.

Art. 13 Classificazione dei prodotti La classificazione dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti deve avvenire in conformità al Sistema armonizzato.

Art. 14 Trattamento nazionale Ogni Parte applica il trattamento nazionale ai prodotti del territorio doganale dell’altra Parte, conformemente all’articolo III del GATT 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 15 Dazi doganali sulle importazioni

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, ogni Parte elimina o riduce i

propri dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari propri e dell’altra Parte, importati dal territorio doganale dell’altra Parte, secondo le condizioni e le modalità esposte nel suo elenco contenuto nell’allegato I. 2. Nei casi in cui l’aliquota del dazio doganale sulle importazioni di un particolare prodotto applicata alla nazione più favorita sia inferiore all’aliquota del dazio doga- nale sulle importazioni applicata in virtù del paragrafo 1 su un prodotto originario classificato nella stessa linea tariffaria di tale particolare prodotto, ogni Parte appli- ca, relativamente a tale prodotto originario, l’aliquota più bassa. 3. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, nessuna delle Parti può aumenta- re i dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari propri e dell’altra Parte, importati dal territorio doganale dell’altra Parte, oltre il tasso da applicare in con- formità alle condizioni e alle modalità esposte nel proprio elenco contenuto nell’allegato I.

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Art. 16 Dazi doganali sulle esportazioni Le Parti si impegnano a non introdurre o mantenere qualsiasi dazio doganale sulle esportazioni di prodotti esportati dal territorio doganale della Parte al territorio doganale dell’altra Parte.

Art. 17 Valutazione in dogana Al fine di determinare il valore in dogana dei prodotti scambiati tra i territori doga- nali delle Parti, si applicano le disposizioni della parte I dell’Accordo di attuazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 199416 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC, (di seguito denominato «Accordo sulla valutazione in dogana»), il quale è inserito nel presente Accordo e ne costitui- sce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 18 Restrizioni all’importazione e all’esportazione Ogni Parte garantisce che sull’importazione di qualsiasi prodotto del territorio doganale dell’altra Parte o sull’esportazione o la vendita ai fini di esportazione di qualsiasi prodotto destinato al territorio doganale dell’altra Parte, non vengano introdotti o mantenuti, sul proprio territorio doganale, altri divieti o restrizioni, oltre ai dazi sulle importazioni e sulle esportazioni, incompatibili con gli obblighi derivanti dall’articolo XI del GATT 1994 e con altre disposizioni pertinenti dell’Accordo OMC.

Art. 19 Sovvenzioni all’esportazione Salvo altrimenti disposto nell’allegato I, non vengono introdotte o mantenute sov- venzioni all’esportazione nel territorio doganale di una Parte sui prodotti agricoli elencati nell’allegato 1 dell’Accordo sull’agricoltura.

Art. 20 Misure bilaterali di salvaguardia 1. Conformemente a quanto disposto nel presente articolo, se in seguito all’elimi- nazione o alla riduzione di un dazio doganale sulle importazioni in virtù dell’articolo 15, un prodotto originario di una Parte viene importato nel territorio doganale dell’altra Parte in quantità talmente elevate, sia in termini assoluti che relativi alla produzione nazionale, e in condizioni tali da costituire un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l’industria nazionale della Parte importatrice, quest’ultima può applicare una misura di salvaguardia bilaterale nei limiti stretta- mente necessari a prevenire, rimediare o agevolare la riparazione di un grave pre- giudizio alla propria industria nazionale. 2. Salvo altrimenti disposto nell’allegato I, una Parte può, come misura di salva- guardia bilaterale: (a) sospendere l’ulteriore riduzione dell’aliquota di dazio sulle importazioni del prodotto originario dell’altra Parte come previsto al paragrafo 1; oppure

16 RS 0.632.20, allegato 1A.9

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(b) aumentare l’aliquota di dazio sulle importazioni del prodotto originario dell’altra Parte come previsto al paragrafo 1 fino ad un livello che non ecce- da il valore inferiore tra: (i) l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita sulle importazioni vigente il giorno in cui viene adottata la misura di salvaguardia bilate- rale, e (ii) l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita sulle importazioni vigente il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente Accordo.

3. Una Parte non può applicare una misura bilaterale di salvaguardia su prodotti

originari importati fino al raggiungimento dei contingenti concessi con le aliquote tariffarie applicate in conformità ai termini e alle condizioni esposti nel proprio elenco contenuto nell’allegato I. 4. Una Parte può applicare una misura bilaterale di salvaguardia solo in seguito ad inchiesta condotta dalle sue autorità competenti conformemente alle analoghe pro- cedure previste all’articolo 3 e al paragrafo 2 dell’articolo 4 dell’Accordo sulle misure di salvaguardia17 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo sulle misure di salvaguardia»). Detta inchiesta dovrebbe in ogni caso essere conclusa entro un anno dalla data in cui ha avuto inizio. 5. In merito ad una misura bilaterale di salvaguardia, occorre che vengano soddi- sfatte le seguenti condizioni e limitazioni: (a) Una parte notifica immediatamente per iscritto all’altra Parte: (i) l’apertura di un’inchiesta di cui al paragrafo 4 riguardante l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio e le relative motivazioni, e (ii) la decisione di applicare o di prorogare una misura bilaterale di salva- guardia. (b) La Parte notificatrice di cui al sottoparagrafo (a) fornisce all’altra Parte insieme alla notifica tutte le informazioni del caso, tra cui: (i) relativamente al sottoparagrafo (a)(i), in aggiunta alle motivazioni che hanno portato all’apertura dell’inchiesta, una descrizione precisa del prodotto originario oggetto dell’inchiesta e le sue sottovoci nel Sistema armonizzato, il periodo da coprire con l’inchiesta e la data di apertura dell’inchiesta, e (ii) relativamente al sottoparagrafo (a)(ii), la prova di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio causato dall’aumento delle im- portazioni del prodotto originario, una descrizione precisa del prodotto originario soggetto alla misura bilaterale di salvaguardia proposta e le sue sottovoci nel Sistema armonizzato, una descrizione precisa della misura bilaterale di salvaguardia, nonché la data di introduzione e la durata presunta di tale misura.

17 RS 0.632.20, allegato 1A.14

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(c) La Parte che propone l’applicazione o la proroga di una misura bilaterale di salvaguardia dovrà dare adeguato spazio a consultazioni preliminari con l’altra Parte, al fine di esaminare le informazioni ottenute dall’inchiesta di cui al paragrafo 4, scambiarsi le opinioni in merito alla misura bilaterale di salvaguardia e raggiungere un accordo sulla compensazione previsto al paragrafo 6. (d) Non si possono mantenere misure bilaterali di salvaguardia salvo nella misu- ra e per il periodo di tempo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l’adeguamento, purché tale periodo di tempo non superi i due anni. Tuttavia, in circostanze del tutto eccezionali, è possibile prorogare una misura bilaterale di salvaguardia, purché la durata totale della misura, comprensiva delle proroghe, non superi i tre anni. Al fine di favorire l’adeguamento a una situazione in cui la durata prevista della misura di sal- vaguardia sia superiore ad un anno, la Parte che la mantiene provvederà a liberalizzarla progressivamente, ad intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione. (e) Una misura bilaterale di salvaguardia non potrà essere applicata una seconda volta all’importazione di un prodotto originario che è già stato oggetto della stessa misura, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione o comunque non inferiore a un anno. (f) Al termine di una misura bilaterale di salvaguardia, l’aliquota del dazio sulle importazioni del prodotto originario in questione dovrà essere quella che sarebbe stata applicata se non fosse entrata in vigore la misura di salvaguar- dia. 6. (a) La Parte che propone di applicare o prorogare una misura bilaterale di salva- guardia deve fornire all’altra Parte adeguati e concordati strumenti di com- pensazione commerciale, sotto forma di concessioni di dazi doganali sulle importazioni il cui valore sia sostanzialmente equivalente a quello dei dazi supplementari sulle importazioni previsti in virtù dell’applicazione della misura bilaterale di salvaguardia. (b) Se le Parti non riescono a concordare una compensazione entro 30 giorni dall’apertura delle consultazioni conformemente al sottoparagrafo 5(c), la Parte sul cui prodotto originario è applicata la misura bilaterale di salvaguar- dia è libera di sospendere l’applicazione di concessioni sui dazi doganali sul-

le importazioni, secondo quanto previsto nel presente capitolo, che equival- gono sostanzialmente alla misura bilaterale di salvaguardia. La Parte che esercita il diritto di sospensione può sospendere l’applicazione di conces- sioni su dazi doganali sulle importazioni solo per il tempo minimo necessa- rio a raggiungere effetti sostanzialmente equivalenti e solo per il periodo in cui si applica la misura bilaterale di salvaguardia. 7. Ogni Parte garantisce l’amministrazione coerente, imparziale e ragionevole delle proprie leggi e dei propri regolamenti inerenti le misure bilaterali di salvaguardia. 8. Nell’applicazione di una misura bilaterale di salvaguardia, ogni Parte si impegna a seguire procedure eque, tempestive, trasparenti ed efficaci.

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9. (a) In circostanze critiche in cui un ritardo provocherebbe un danno al quale

sarebbe difficile porre rimedio, una Parte può applicare una misura bilaterale di salvaguardia provvisoria, salvo altrimenti disposto nell’allegato I, sotto forma di una misura esposta nel sottoparagrafo 2(a) o 2(b), successivamente alla determinazione preliminare di prove evidenti del fatto che l’aumento delle importazioni di un prodotto originario dell’altra Parte abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio ad un’industria nazionale del pro- prio territorio doganale. (b) Prima di adottare una misura bilaterale di salvaguardia provvisoria di cui al sottoparagrafo (a), una Parte ne informa l’altra Parte tramite notifica scritta. Immediatamente dopo l’applicazione della misura bilaterale di salvaguardia provvisoria, le Parti avviano le consultazioni in merito all’applicazione della misura stessa. (c) La durata della misura bilaterale di salvaguardia provvisoria di cui al sotto- paragrafo (a) non può superare i 200 giorni. Durante questo periodo devono essere soddisfatti i requisiti pertinenti esposti al paragrafo 4. La durata della misura bilaterale di salvaguardia provvisoria rientra nel calcolo del periodo di cui al sottoparagrafo 5(d). (d) Il sottoparagrafo 5(f) e i sottoparagrafi 7 e 8 si applicano, mutatis mutandis, alla misura bilaterale di salvaguardia provvisoria di cui al sottoparagrafo (a). Il dazio doganale sulle importazioni imposto in seguito alla misura bilaterale di salvaguardia provvisoria dovrà essere rimborsato se dalla successiva inchiesta di cui al sottoparagrafo 4 non risulta che l’aumento delle importa- zioni di un prodotto originario dell’altra Parte abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio a un’industria nazionale. 10. La notifica scritta di cui ai paragrafi 5(a) e 9(b) e qualsiasi altra comunicazione tra le Parti inerente questo articolo vanno redatte in inglese. 11. Se necessario, le Parti riesaminano le disposizioni del presente articolo dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo o successivamente. 12. Nulla di quanto formulato in questo capitolo può impedire a una Parte di appli- care misure di salvaguardia su un prodotto originario dell’altra Parte in conformità: (a) all’articolo XIX del GATT 1994 e all’Accordo sulle misure di salvaguardia; oppure (b) all’articolo 5 dell’Accordo sull’agricoltura.

Art. 21 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Nulla di quanto formulato in questo capitolo deve essere inteso in modo da

impedire ad una Parte di adottare misure per finalità legate alla bilancia dei paga- menti. La Parte che adotta tale misura deve farlo in conformità alle condizioni e le procedure stabilite all’articolo XII del GATT 1994 e con l’Intesa sulle disposizioni

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

in merito alla bilancia dei pagamenti18 del GATT esplicitata nell’allegato 1A dell’Accordo OMC.

2. Nulla di quanto formulato in questo capitolo può precludere il ricorso di una

Parte a controlli o restrizioni sugli scambi in conformità agli articoli dell’Accordo del Fondo Monetario Internazionale19.

Art. 22 Eccezioni generali e di sicurezza Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli XX e XXI del GATT 1994, che sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mu- tandis.

Art. 23 Regole di origine Le disposizioni relative alle regole di origine sono esplicitate nell’allegato II.

Art. 24 Procedure operative per lo scambio di merci A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto adotta pro- cedure operative per lo scambio di merci che forniscono regolamenti dettagliati in virtù dei quali le autorità competenti delle Parti mettono in atto le loro funzioni previste in questo capitolo.

Art. 25 Riesame generale Le Parti intraprendono un riesame generale delle disposizioni del presente capitolo e degli elenchi delle Parti contenuti nell’allegato I il quinto anno civile successivo all’anno civile in cui il presente Accordo entra in vigore. In seguito a tale riesame, le Parti possono concordare l’apertura di negoziati sulle possibilità di migliorare l’accesso al mercato previsto in questo capitolo e gli elenchi delle Parti.

Capitolo 3: Procedure doganali e agevolazioni commerciali

Art. 26 Campo di applicazione 1. Il presente capitolo si applica alle procedure doganali necessarie per lo sdogana- mento dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti. 2. Le parti attuano il presente capitolo in conformità alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari e nell’ambito delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità doganali.

18 RS 0.632.20, allegato 1A.1.c

19 RS 0.979.1

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Art. 27 Definizioni Ai fini del presente capitolo: (a) per «Convenzione ATA» s’intende la Convenzione doganale sul Carnet ATA per l’ammissione temporanea di merci, siglata a Bruxelles il 6 dicem- bre 196120; (b) per «autorità doganale» s’intende l’autorità doganale quale definita al para- grafo (c) dell’articolo I dell’allegato II; e (c) per «leggi doganali» si intendono le leggi e i regolamenti amministrati e applicati da ogni Parte, concernenti l’importazione, l’esportazione e il tran- sito di prodotti, in relazione a dazi doganali e altri oneri e tasse, o i divieti, le restrizioni e altri analoghi controlli, che rientrano nelle competenze dell’autorità doganale di una Parte.

Art. 28 Trasparenza 1. Ogni Parte garantisce che tutte le informazioni pertinenti in merito all’applica- zione generale delle proprie leggi doganali siano messe prontamente a disposizione di qualunque persona interessata. 2. Qualora un’informazione messa a disposizione debba essere revisionata in segui- to a modifiche delle leggi doganali, ogni Parte mette a disposizione l’informazione revisionata con sufficiente anticipo rispetto all’entrata in vigore delle modifiche, così da consentire alle persone interessate di prenderne atto, a meno che sussistano divieti a tale notifica anticipata. 3. Su richiesta di qualsiasi persona interessata delle Parti, ogni Parte fornisce con la massima rapidità e accuratezza possibile informazioni inerenti le questioni doganali specifiche richieste dalla persona interessata e relative alle proprie leggi doganali. Ogni Parte non si limita a fornire solamente le informazioni specificamente richie- ste, bensì anche tutte le informazioni pertinenti di cui si ritiene che la persona inte- ressata dovrebbe essere messa al corrente.

Art. 29 Sdoganamento 1. Le Parti applicano le loro rispettive procedure di sdoganamento in modo prevedi- bile, coerente e trasparente. 2. Ai fini di velocizzare le operazioni di sdoganamento dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti, ogni Parte: (a) fa ricorso alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione; (b) semplifica le proprie procedure doganali; (c) armonizza le proprie procedure doganali, nella misura del possibile, con le norme internazionali e le prassi raccomandate di pertinenza, come quelle adottate sotto l’egida del Consiglio di cooperazione doganale; e

20 RS 0.631.244.57

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(d) promuove la cooperazione, ove opportuno, tra l’autorità doganale e: (i) altre autorità doganali della Parte, (ii) le attività commerciali della Parte, e (iii) le autorità doganali di parti non aderenti. 3. Ogni Parte mette a disposizione delle parti coinvolte strumenti facilmente acces- sibili per la revisione amministrativa e giudiziaria delle proprie azioni amministra- tive relative a questioni doganali.

Art. 30 Ammissione temporanea e prodotti in transito 1. Ogni Parte persevera nell’agevolare le procedure per l’ammissione temporanea di prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti in conformità con la Conven- zione ATA. 2. Ogni Parte persevera nell’agevolare lo sdoganamento di prodotti in transito da o verso il territorio doganale dell’altra Parte conformemente al paragrafo 3 dell’arti- colo V del GATT 1994.

3. Le Parti si adoperano per promuovere, tramite seminari e corsi, l’utilizzo di

carnet ATA conformemente alla Convenzione per l’ammissione temporanea di prodotti e l’agevolazione dello sdoganamento di prodotti in transito nei territori delle Parti o di parti non aderenti. 4. Ai fini del presente articolo, per «ammissione temporanea» si intendono le pro- cedure doganali in base alle quali certi prodotti possono, se sussistono determinate condizioni, essere introdotti in un territorio doganale ed esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento di dazi doganali. Tali prodotti devono essere importati per scopi specifici e destinati ad essere riesportati entro un determinato periodo di tempo senza aver subito alcuna modifica, salvo il normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è fatto.

Art. 31 Collaborazione e scambio di informazioni 1. Le Parti collaborano e si scambiano informazioni in materia di procedure doga- nali, ivi compresa l’applicazione di misure contro il traffico di prodotti vietati e l’importazione e l’esportazione di prodotti sospettati di violare i diritti di proprietà intellettuale. 2. Il paragrafo 1 dell’articolo 5 non si applica allo scambio di informazioni esposto nel presente articolo. 3. Il capitolo 2 dell’Accordo di attuazione fornisce i dettagli e le procedure per l’attuazione della collaborazione e dello scambio di informazioni, ivi compreso lo scambio di informazioni confidenziali, di cui al presente articolo.

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Art. 32 Sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali Ai fini dell’effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, il sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali istituito ai sensi dell’articolo XXX dell’allegato II esercita le funzioni di cui al detto articolo.

Capitolo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie

Art. 33 Campo di applicazione Il presente articolo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominate «SFS») delle Parti disciplinate dall’Accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo SFS»), che, direttamente o indirettamente, può riguardare lo scambio di merci tra le Parti.

Art. 34 Diritti e obblighi Per quanto concerne i diritti e gli obblighi delle Parti in merito alle misure SFS, si applica l’Accordo SFS.

Art. 35 Consultazioni su questioni SFS 1. In data e luogo previamente concordati, le Parti tengono consultazioni su base scientifica per identificare e affrontare questioni specifiche che possono risultare dall’applicazione di misure SFS, con l’obiettivo di giungere a soluzioni accettabili per entrambe. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono tenute da funzionari governativi delle Parti in possesso delle competenze necessarie ad affrontare le questioni in esame.

Art. 36 Non applicazione del capitolo 14 Il capitolo 14 non si applica a questo capitolo.

Capitolo 5: Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità

Art. 37 Campo di applicazione 1. Il presente capitolo si applica ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità quali definiti nell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo TBT»).

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2. Il presente capitolo si applica ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità in relazione a qualsiasi prodotto, indipendentemente dalla sua origine. 3. Il presente capitolo non si applica alle specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione e di consumo di organismi governativi e alle misure sanitarie e fitosanitarie quali definite nell’Accordo SFS. 4. Per quanto concerne i diritti e gli obblighi delle Parti in merito ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità, si applica l’Accordo TBT, salvo altrimenti disposto nel presente capitolo.

Art. 38 Collaborazione 1. Al fine di garantire che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valuta- zione della conformità non pongano inutili ostacoli allo scambio di merci tra le Parti, le Parti consolidano, ove possibile, la loro collaborazione in ambito di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità. Ove opportuno, ciò dovrebbe portare alla stipula di accordi specifici di settore.

2. La collaborazione ai sensi del paragrafo 1 comprende:

(a) lo scambio di informazioni su regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità delle Parti, ivi comprese le informazioni riguardanti l’armonizzazione dei regolamenti delle Parti con le norme inter- nazionali; (b) la partecipazione congiunta, ove opportuno, ad attività connesse ai regola- menti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità presso fori internazionali e regionali; e (c) il rafforzamento del ruolo delle norme internazionali come base di regola- menti tecnici e di procedure di valutazione della conformità; e, in partico- lare, la promozione dell’accreditamento di organismi di valutazione della conformità e l’accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità sulla base di norme internazionali pertinenti.

Art. 39 Punto di informazione Ogni parte designa un punto di informazione per rispondere a qualsiasi ragionevole quesito dell’altra Parte riguardante regolamenti tecnici, norme e procedure di valuta- zione della conformità e, ove opportuno, fornire all’altra Parte altre informazioni pertinenti di cui si ritiene che essa debba essere messa al corrente.

Art. 40 Accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità 1. Nei casi in cui sia richiesta un’esplicita garanzia di conformità a regolamenti tecnici per un prodotto particolare, ogni Parte garantisce che ai fornitori di tale prodotto importato dell’altra Parte sia consentito l’accesso a condizioni non discri- minatorie.

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2. Ogni Parte garantisce, se possibile, che i risultati delle procedure di valutazione della conformità dell’altra Parte siano accettati, anche se tali procedure differiscono dalle proprie, purché sia certo che tali procedure offrono una garanzia di conformità ai regolamenti tecnici applicabili o a norme equivalenti alle proprie procedure. A questo proposito, l’accreditamento di organismi di valutazione della conformità in osservanza di norme pertinenti o guide pubblicate dagli organismi internazionali di normalizzazione costituisce una presunzione confutabile di adeguata competenza tecnica. 3. Le Parti riconoscono la necessità di consultazioni preliminari al fine di pervenire ad un accordo reciprocamente soddisfacente in merito a tali questioni, come previsto nei paragrafi 1.1 e 1.2 dell’articolo 6 dell’Accordo TBT. Tali consultazioni si tengo- no in sede di sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 41. 4. Su richiesta dell’altra Parte e ove opportuno, la Parte spiega le motivazioni per cui non ha accettato i risultati delle procedure di valutazione della conformità dell’altra Parte.

Art. 41 Sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità 1. Ai fini dell’effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, si istituisce il sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità (di seguito denominato «sottocomitato» in questo articolo).

2. Il sottocomitato ha le seguenti funzioni:

(a) coordinare e agevolare la cooperazione conformemente al presente capitolo; (b) riesaminare l’attuazione e il funzionamento del presente capitolo; (c) discutere su ogni questione legata al presente capitolo con l’obiettivo di tro- vare una soluzione reciprocamente accettabile; (d) intraprendere consultazioni su questioni legate a regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità; (e) comunicare le proprie conclusioni al Comitato misto; e (f) eseguire altri compiti che gli sono stati assegnati dal Comitato misto. 3. Il sottocomitato deve essere composto da rappresentanti dei governi delle Parti e può invitare rappresentanti di enti di pertinenza diversi dai governi delle Parti. Tutti i rappresentanti devono essere in possesso delle competenze necessarie relative alle questioni da trattare. Il sottocomitato può istituire gruppi di lavoro ad hoc per l’espletamento di compiti specifici.

4. Il sottocomitato si riunisce in data e luogo concordati dalle Parti.

Art. 42 Non applicazione del capitolo 14 Il capitolo 14 non si applica al presente capitolo.

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Capitolo 6: Scambio di servizi

Art. 43 Ambito di applicazione e copertura 1. Il presente capitolo si applica alle misure di una Parte che incidono sullo scambio di servizi effettuato da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da orga- nismi non governativi nell’esercizio dei poteri delegati da governi e autorità centrali, regionali o locali. Si applica a tutti i settori di servizi. 2. Relativamente ai servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica alle misure concernenti i diritti di traffico, comunque concessi, o alle misure concernenti i servizi direttamente connessi all’esercizio di diritti di traffico, fatta eccezione per le misure concernenti: (a) i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili; (b) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; oppure (c) i sistemi telematici di prenotazione (STP). 3. Le disposizioni citate dall’articolo 45 all’articolo 47 non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano l’appalto pubblico di servizi acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 44 Definizioni Ai fini del presente capitolo: (a) la voce «servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili» si riferisce agli interventi di questo tipo effettuati su un aeromobile, o una parte di aeromobile che non sia in servizio, e non comprendono la cosiddetta manu- tenzione di servizio; (b) per «presenza commerciale» s’intende qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante: (i) la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridi- ca, oppure (ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappre- sentanza, nell’area di una Parte agli effetti di fornire un servizio; (c) per «sistemi telematici di prenotazione (STP)» si intendono i servizi forniti tramite sistemi computerizzati contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti; (d) la voce «imposte dirette» comprende tutte le imposte sul reddito complessi- vo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze;

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(e) per «persona giuridica» s’intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato , ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associa- zioni; (f) una persona giuridica è: (i) «posseduta» da persone di una Parte se oltre il 50 percento del suo capi- tale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Parte, (ii) «controllata» da persone di una Parte, se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato, (iii) «affiliata» ad un’altra persona, se una di esse controlla l’altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona; (g) per «persona giuridica di una Parte» s’intende una persona giuridica che sia: (i) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale Parte e che svolga attività commerciali concrete nell’area di: (A) una delle due Parti, oppure (B) qualsiasi membro dell’Organizzazione mondiale del commercio e sia posseduta o controllata da persone fisiche di tale Parte o da persone giuridiche che soddisfino tutte le condizioni del sottopara- grafo (A), oppure (ii) nel caso della fornitura di un servizio tramite una presenza commercia- le, che sia posseduta e controllata da: (A) persone fisiche di tale Parte, oppure (B) persone giuridiche di tale Parte come definite al sottoparagrafo (i); (h) per «misura» si intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento ammini- strativo o qualsivoglia altra forma; (i) la voce «misure adottate da una Parte che incidono sugli scambi di servizi» comprende le misure riguardanti quanto segue: (i) l’acquisto, il pagamento o l’utilizzo di un servizio, (ii) l’accesso e il ricorso in occasione della fornitura di un servizio, a ser- vizi che tale Parte chiede siano offerti al pubblico in generale, (iii) la presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di persone dell’altra Parte per la fornitura di un servizio nell’area della Parte; (j) per «prestatore monopolista di un servizio» s’intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato dell’area di una Parte è au- torizzato o nominato in via formale o di fatto da tale Parte come fornitore

esclusivo di quel servizio; (k) per «persona fisica di una Parte» s’intende una persona fisica che, in base alla legislazione di tale Parte, è: (i) relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone, oppure

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(ii) relativamente alla Svizzera: (A) un cittadino della Svizzera, o (B) una persona residente a titolo permanente in Svizzera; (l) per «persona» s’intende una persona fisica o una persona giuridica; (m) per «vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aerei» s’intendono le possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, ivi compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, quali ricerche di mercato, pubblicità e distribu- zione. Queste attività non comprendono la tariffazione dei servizi di traspor- to aereo né le condizioni applicabili; (n) la voce «servizi» comprende qualsiasi servizio in qualsiasi settore ad ecce- zione dei servizi forniti nell’esercizio di poteri governativi; (o) per «consumatore di servizi» s’intende qualsiasi persona che riceve o uti- lizza un servizio; (p) per «servizio fornito dall’altra Parte» s’intende un servizio fornito: (i) dall’area o nell’area dell’altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell’altra Parte, o da una per- sona facente capo all’altra Parte che fornisce il servizio attraverso la ge- stione di una nave e/o il suo utilizzo totale o parziale, oppure (ii) in caso di fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche, da un prestatore di servizi dell’altra Parte; (q) per «un servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi» s’intende qual- siasi servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi; (r) per «prestatore di servizi» s’intende qualsiasi persona che fornisce o cerca di fornire un servizio; Nota: Nel caso in cui il servizio non venga fornito o tentato di essere fornito diretta- mente da una persona giuridica bensì tramite altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia la per- sona giuridica) sarà comunque accordato, in virtù di tale presenza commerciale, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento sarà esteso alla presenza commerciale tramite la quale il servizio viene fornito o tentato di essere fornito e non deve essere esteso a nessun’altra parte del prestatore di servizio che si trovi al di fuori dell’area di una Parte in cui il servizio è

fornito o tentato di essere fornito. (s) la voce «fornitura di un servizio» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio; (t) per «scambio di servizi» s’intende la fornitura di un servizio: (i) dall’area di una Parte all’area dell’altra Parte («modalità di fornitura transfrontaliera»), (ii) nell’area di una Parte ad un consumatore di servizi dell’altra Parte («modalità di consumo all’estero»),

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(iii) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nell’area dell’altra Parte («modalità della presenza com- merciale»), (iv) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza, nell’area dell’altra Parte, di persone fisiche di una Parte («modalità del- la presenza di persone fisiche»); (u) per «diritti di traffico» s’intende il diritto per i servizi aerei, di linea e non di linea, di operare e/o trasportare passeggeri, merci e posta a fronte di corri- spettivo o nolo da, verso, all’interno o al di sopra di una Parte, ivi compresi i punti da servire, le rotte sulle quali operare, i tipi di traffico da gestire, le capacità da fornire, le tariffe da applicare e le relative condizioni, nonché i criteri per la designazione di compagnie aeree, ivi compresi criteri quali numero, proprietà e controllo.

Art. 45 Trattamento della nazione più favorita 1. Fatte salve le misure adottate in osservanza dell’articolo VII del GATS, e salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, per quanto concerne tutte le misure che incidono sulla fornitura di servizi, una Parte è tenuta ad accordare ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi non Parte. 2. Le disposizioni del presente capitolo non devono interpretarsi nel senso di impe- dire ad una Parte di conferire o accordare vantaggi a Paesi limitrofi al fine di agevo- lare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente. 3. Il trattamento concesso in base ad altri accordi stipulati da una Parte e notificati ai sensi dell’articolo V o all’articolo Vbis del GATS non è assoggettato al paragrafo 1. 4. Se una Parte conclude o emenda un accordo del tipo di cui al paragrafo 3, essa deve notificarlo senza indugio all’altra Parte e adoperarsi per accordare all’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. La prima Parte è tenuta, su richiesta dell’altra Parte, a negoziare l’inserimento all’interno del presente accordo di un trattamento non meno favorevole da quello previsto dal precedente accordo.

Art. 46 Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l’accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura

definite al paragrafo (t) dell’articolo 44, una Parte accorderà ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte un trattamento in conformità al proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57. Nota: Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, per quanto concerne l’accesso al mercato, qualora il trasferimento di capitali oltre confine costituisca una parte essenziale del servizio fornito secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagra- fo (t)(i) dell’articolo 44, una Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, per quanto concerne l’accesso al mercato, qualora un servizio venga fornito secondo la modalità di fornitura di cui

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al sottoparagrafo (t)(iii) dell’articolo 44, una Parte è tenuta a consentire i relativi trasferimenti di capitali nel proprio territorio. 2. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, una Parte dovrà astenersi dal mantenere o dall’adottare, né sulla base di una suddivi- sione regionale né sulla base del proprio intero territorio, misure definite come: (a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, sia sotto forma di contingenti numerici, monopoli e concessioni di diritti in esclusiva che di imposizione di una verifica della necessità economica; (b) limitazioni al valore totale delle transazioni o dell’attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; (c) limitazioni al numero totale delle operazioni di servizio o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica; Nota: Il presente sottoparagrafo non copre le misure di una Parte che limitano i fattori produttivi per la fornitura di servizi. (d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore di servizi o che un prestatore di servizi può impiega- re e che sono necessarie, e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una veri- fica della necessità economica; (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e (f) limitazioni alla partecipazione di capitale straniero in termini di limite per- centuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investi- menti individuali o collettivi.

Art. 47 Trattamento nazionale 1. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, per quanto concerne tutte le misure riguardanti la fornitura di servizi, ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte un trattamento non meno favore- vole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali. Nota: Le disposizioni del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre ad una Parte di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori di servizi pertinenti sono stranieri. 2. Una Parte può adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi dell’altra Parte un trattamento formalmente identico o formal- mente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno

favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi dell’altra Parte.

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4. Una Parte non può appellarsi a questo articolo nelle procedure di risoluzione

delle controversie di cui al capitolo 14 relativamente ad una misura dell’altra Parte che rientra nell’ambito di un accordo internazionale tra le Parti per evitare la doppia imposizione.

Art. 48 Regolamentazione interna 1. Ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale riguardanti lo scambio di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale. 2. Qualora per la fornitura di un servizio sia necessaria l’autorizzazione di una Parte, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti di tale Parte, ad informare il richiedente in merito alla decisione riguar- dante la sua domanda. Su istanza del richiedente, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

3. Ogni Parte deve prevedere procedure adeguate per la verifica della competenza

dei professionisti di un’altra Parte. 4. (a) Ogni Parte applica requisiti, procedure e norme tecniche in materia di licen- ze e qualificazioni che: (i) si basano su criteri obiettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio, (ii) non sono più gravosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio, e (iii) nel caso di procedure in materia di licenza e procedure di verifica ine- renti norme tecniche e requisiti di qualificazione, non costituiscono in sé una limitazione alla fornitura del servizio. (b) Nel determinare se una Parte è conforme agli obblighi previsti dal sottopara- grafo (a), si terrà conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti applicate da tale Parte. Nota: «Organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali la cui adesione è aperta agli organi pertinenti di entrambe le Parti. 5. I paragrafi dall’1 al 4 sono vincolanti per una Parte solo relativamente ai settori nei quali essa ha assunto specifici impegni nel suo elenco ai sensi del GATS. Nota: Ai fini del presente paragrafo, per «settore» s’intende uno o più settori, o tutti i sottoset- tori del servizio in questione, come specificato nell’elenco di ogni Parte ai sensi del GATS. 6. Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, tribunali o procedure di ordine giuridico, arbitrale o amministrativo che provvedano, su richiesta di un pre- statore di servizi interessato dell’altra Parte, ad esaminare tempestivamente le deci- sioni amministrative concernenti lo scambio di servizi e, se del caso, a definire gli opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

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7. Le Parti riesaminano congiuntamente i risultati delle negoziazioni disciplinate nel paragrafo 4 dell’articolo VI del GATS al fine di integrare nel presente capitolo, ove opportuno, le disposizioni concordate in tali negoziazioni.

Art. 49 Riconoscimento 1. Ai fini dell’adempimento, in tutto o in parte, delle pertinenti norme o dei criteri per l’autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, ogni Parte prende in considerazione le richieste dell’altra Parte in merito al ricono- scimento della formazione o dell’esperienza conseguita, dei requisiti soddisfatti ovvero delle licenze o dei certificati concessi in tale altra Parte. Tale riconoscimento si potrà basare su un accordo o un’intesa con tale altra Parte, o essere accordato unilateralmente.

2. Laddove una Parte riconosca, tramite un accordo o un’intesa, la formazione o

l’esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati rilasciati in una non Parte, essa offre all’altra Parte adeguate opportunità di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa, esistente o futuro, ovvero di negoziare un accordo o un’intesa comparabili con tale Parte. Ove il riconoscimento venga accordato auto- nomamente da una Parte, quest’ultima offre all’altra Parte adeguate opportunità di dimostrare che la formazione o l’esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati concessi in tale altra Parte vengano analogamente riconosciuti.

3. Una Parte si astiene dall’accordare il riconoscimento secondo modalità che

costituirebbero un mezzo di discriminazione tra i Paesi nell’applicazione di norme o criteri per l’autorizzazione, la concessione di licenze o certificati di prestatori di servizi, o una restrizione dissimulata agli scambi di servizi.

Art. 50 Circolazione di persone fisiche 1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche di una Parte impiegate presso un prestatore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio. 2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che inten- dono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né si applica a misure riguardanti cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente. 3. Nell’allegato VIII sono contenuti gli impegni specifici di una Parte che si appli- cano alle misure concernenti la circolazione di persone fisiche dell’altra Parte che fornisce i servizi. Le persone fisiche contemplate dall’allegato VIII saranno autoriz- zate a fornire il servizio secondo le condizioni esposte nel presente capitolo. 4. Ai fini del presente capitolo si applica il paragrafo 3 dell’articolo 62, mutatis mutandis.

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Art. 51 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

1. Ciascuna Parte garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio

nell’ambito della propria area non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti ai sensi delle disposizioni citate dall’articolo 45 all’articolo 47. 2. Ove un prestatore di servizi monopolista di una Parte operi in regime di concor- renza, direttamente o attraverso una società collegata, nell’erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio, tale Parte garantisce che il fornitore in questione non abusi della propria posizione di monopolio per operare nella propria area in maniera incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte ai sensi degli articoli 46 e 47. 3. Il presente articolo si applica inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, laddove una Parte, in via formale o di fatto: (a) autorizzi o istituisca un numero limitato di prestatori di servizi; e (b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nella propria area.

Art. 52 Prassi commerciali 1. Le Parti riconoscono che determinate prassi commerciali adottate da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall’articolo 51, possono frenare la concorren- za e di conseguenza limitare il commercio dei servizi. 2. Fatto salvo quanto disposto nel capitolo 10, ciascuna Parte procede, su richiesta dell’altra Parte, a consultazioni nell’intento di sopprimere eventuali prassi di cui al paragrafo 1. La Parte interessata considera a fondo e con comprensione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce inoltre ulteriori informazioni disponibili alla Parte richiedente, fermo restando le proprie leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente in merito alla tutela di informazioni riserva- te da parte della Parte richiedente.

Art. 53 Pagamenti e trasferimenti 1. Ad eccezione delle circostanze previste nell’articolo 54, una Parte si astiene dall’imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti e transazioni di capitale relative allo scambio di servizi. 2. Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo influisce sui diritti e sugli obbli- ghi delle Parti, in qualità di membri del Fondo Monetario Internazionale, derivanti dallo Statuto del Fondo Monetario Internazionale, ivi compreso il ricorso a provve- dimenti valutari in conformità degli accordi statutari, purché una Parte si astenga dall’imporre restrizioni a transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi deri- vanti dal presente capitolo inerenti tali transazioni, salvo quanto disposto all’artico- lo 54, o su richiesta del Fondo Monetario Internazionale.

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Art. 54 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti 1. Le Parti si adoperano per evitare l’imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti. 2. Ove sussistano, ovvero rischino di sussistere, gravi difficoltà in materia di bilan- cia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, una Parte ha facoltà di adottare o tenere in essere restrizioni agli scambi di servizi, ivi compresi i pagamenti o i trasferimenti relativi a transazioni.

3. Le restrizioni adottate o mantenute da una Parte di cui al paragrafo 2:

(a) garantiscono che all’altra Parte venga riservato un trattamento non meno fa- vorevole di quello applicato a qualsiasi non Parte; (b) sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo monetario internazio- nale; (c) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finan- ziari dell’altra Parte; (d) non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 2; e (e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 2. 4. Nel determinare l’incidenza di tali restrizioni, una Parte può dare priorità alla fornitura dei servizi maggiormente essenziali per il proprio programma economico. Tuttavia, tali restrizioni non sono adottate o tenute in essere allo scopo di proteggere un particolare settore di servizi. 5. Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in essere da una Parte ai sensi del para- grafo 2 o qualsiasi modifica apportata ad essa sono prontamente notificati all’altra Parte.

Art. 55 Eccezioni generali Fermo restando l’obbligo di non debbano applicare in maniera da causare discrimi- nazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi in cui vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente capitolo è inteso ad impedire l’adozione o l’applicazione da parte di entrambe le Parti di misure: (a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l’ordine pub- blico; Nota: L’eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto ad una minaccia effettiva e sufficientemente grave. (b) necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone, e del mondo animale o vegetale;

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(c) necessarie per garantire l’osservanza di leggi e regolamenti della Parte che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, ivi com- prese quelle relative: (i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un’inadempienza rispetto a contratti di servizi, (ii) alla tutela della sfera privata delle persone fisiche in relazione all’elaborazione e alla divulgazione di dati personali nonché alla prote- zione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisi- che e, (iii) alla sicurezza; (d) incompatibili con l’articolo 47, purché la differenza di trattamento sia fina- lizzata a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi dell’altra Parte; Nota: Le misure finalizzate a garantire l’equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una Parte ai sensi del proprio sistema fiscale che: (i) si applicano a prestatori di servizi non residenti in virtù del fatto che l’imposta dovuta dai non residenti è determinata in base agli elementi imponibili prove- nienti dall’area della Parte o in essa situati; (ii) si applicano a non residenti al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte nell’area della Parte; (iii) si applicano a non residenti o a residenti al fine di impedire l’elusione o l’evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l’adempimento degli obblighi; (iv) si applicano agli utenti di servizi forniti nell’area o dal territorio dell’altra Parte al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori derivanti da fonti situate nell’area della Parte; (v) operano una distinzione tra i prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in virtù della loro diversa natura della base imponibile; oppure (vi) determinano, attribuiscono o suddividono il reddito, l’utile, il guadagno, la perdi- ta, la deduzione o il credito di soggetti residenti o di filiali o tra persone collegate o filiali della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti in questo paragrafo e in questa nota sono determinati in base alle definizioni e ai concetti fiscali o a simili definizioni e

concetti, ai sensi delle leggi della Parte che adotta la misura. (e) incompatibili con l’articolo 45, purché la differenza di trattamento risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali la Parte sia vincolata.

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Art. 56 Eccezioni in materia di sicurezza Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo può essere interpretato nel senso di: (a) imporre ad una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai propri interessi essenziali in materia di sicurezza; (b) impedire ad una Parte di prendere provvedimenti che la stessa ritenga neces- sari per tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza: (i) relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indiretta- mente, al fine di approvvigionare un’installazione militare, (ii) relativamente a materiali fissili e per la fusione ovvero a materiali da essi derivati, (iii) adottati in periodo di guerra o in altre situazioni di crisi nelle relazioni internazionali; oppure (c) impedire ad una Parte di intraprendere azioni nell’adempimento dei propri obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite21 per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Art. 57 Elenchi di esenzioni 1. L’elenco di esenzioni delle Parti definito dall’articolo 45 al 47 deve essere espo- sto nell’allegato III.

2. L’elenco di esenzioni di una Parte esposto nell’allegato III disciplina:

(a) le misure vigenti che una Parte può mantenere, rinnovare in qualsiasi mo- mento o modificare senza ridurne il livello di conformità alle disposizioni esposte dall’articolo 45 all’articolo 47; e (b) le misure che la Parte può adottare, mantenere o modificare.

Art. 58 Modifica degli elenchi di esenzioni 1. Una Parte provvede a notificare all’altra Parte la propria intenzione di modificare il proprio elenco di esenzioni esposto nell’allegato III. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, su richiesta scritta dell’altra Parte, le Parti avviano consultazioni in merito a eventuali adeguamenti compensativi, adoperandosi per assicurare che il livello generale degli impegni reciprocamente vantaggiosi assunti in virtù del presente capitolo non subisca una riduzione. Qualora le Parti non riuscissero a raggiungere un accordo compensativo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, la Parte che ha ricevuto la notifica può sottoporre la questione ad arbitrato di un tribu- nale arbitrale designato in base alle stesse procedure esposte dal paragrafo 3 al para- grafo 7 dell’articolo 141. Tale tribunale arbitrale deve presentare le proprie conclusioni in merito alle vie da seguire per assicurare che il livello generale degli impegni reci- procamente vantaggiosi assunti in virtù del presente capitolo non subisca una ridu- zione. Su tale tribunale arbitrale si applica l’articolo 143 mutatis mutandis.

21 RS 0.120

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2. Se non vi è richiesta di consultazioni, o dopo che la Parte che ha presentato la notifica di cui al paragrafo 1 ha operato gli adeguamenti compensativi come concor- dato tra le Parti o in conformità alla decisione dell’arbitrato, la modifica deve essere integrata nell’allegato III conformemente alle procedure esposte all’articolo 152. 3. Se una Parte ha operato un adeguamento compensativo ai sensi dell’articolo XXI del GATS a vantaggio dell’altra Parte, individuata come «membro danneggiato», in merito ad una modifica analoga a quella da apportare all’elenco di esenzioni della prima Parte, esposto nell’allegato III, si ritiene che le Parti abbiano raggiunto un accordo compensativo di cui al paragrafo 1 con la stessa conclusione concordata nel menzionato adeguamento compensativo.

Art. 59 Trasparenza 1. Ogni Parte provvede a pubblicare senza indugio e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale che riguardano o incidono sul funzionamento del presente capitolo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali che riguardano o incidono sullo scambio di servizi di cui una Parte è firmataria.

2. Ove non sia possibile procedere alla pubblicazione come disposto dal para-

grafo 1, tali informazioni devono essere comunque rese disponibili al pubblico.

Art. 60 Riesame

1. Le Parti riesaminano almeno ogni due anni o con maggior frequenza se così

convenuto, i loro elenchi di esenzioni esposti nell’allegato III con l’obiettivo di procedere ad un’ulteriore liberalizzazione nel reciproco scambio di servizi. Il primo riesame ha luogo non oltre due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo. 2. Qualora dopo l’entrata in vigore del presente Accordo una Parte proceda unilate- ralmente all’ulteriore liberalizzazione dei propri settori di servizi, sottosettori o attività, essa considera le richieste dell’altra Parte in merito all’integrazione di tale liberalizzazione autonoma nel presente Accordo.

Art. 61 Allegati Gli allegati III, IV, V, VI e VII costituiscono parte integrante del presente capitolo.

Capitolo 7: Circolazione delle persone fisiche

Art. 62 Campo di applicazione 1. Il presente capitolo si applica alle misure che incidono sulla circolazione di persone fisiche di una Parte che entrano e soggiornano temporaneamente nell’altra Parte.

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2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche di una Parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell’altra Parte, né si applica a misure riguardanti nazionalità o cittadinanza, residenza o occupazione a titolo per- manente.

3. Il presente capitolo non deve impedire ad una Parte di applicare misure per

regolamentare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell’altra Parte nella prima Parte, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei propri confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non vengano applicate in modo da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all’altra Parte dalle condizioni e modalità di impegni specifici esposti nell’allegato VIII. Nota: Il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di una determinata naziona- lità e non per quelle di altre non va interpretato nel senso di annullare né compromettere i vantaggi derivanti dalle condizioni degli impegni specifici.

Art. 63 Principi generali 1. Il presente capitolo rispecchia la relazione commerciale preferenziale tra le Parti, il loro desiderio di favorire la circolazione di persone fisiche su una base di reci- proco vantaggio e di fissare criteri e procedure trasparenti per la circolazione di persone fisiche, nonché la necessità di garantire la sicurezza ai confini e tutelare la forza lavoro nazionale e l’impiego lavorativo permanente in entrambe le Parti.

2. Ogni Parte applica le proprie misure riguardanti le disposizioni del presente

capitolo conformemente al paragrafo 1 e, in particolare, le applica con la rapidità necessaria ad evitare eccessivi ostacoli o ritardi nello scambio di beni o servizi o nella conduzione di attività di investimento ai sensi di questo Accordo.

Art. 64 Definizioni Ai fini del presente capitolo, per «persona fisica di una Parte» s’intende una persona fisica che, in base alla legislazione della Parte, sia: (a) relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone; oppure (b) relativamente alla Svizzera: (i) un cittadino della Svizzera, oppure (ii) una persona residente in modo permanente in Svizzera che è un presta- tore di servizi nella zona dell’altra Parte.

Art. 65 Autorizzazione all’ingresso e al soggiorno temporaneo

1. Ogni Parte autorizza l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche

dell’altra Parte conformemente al presente capitolo e alle leggi e ai regolamenti pertinenti della prima Parte e in osservanza dei termini risultanti da impegni specifi- ci esposti nell’allegato VIII.

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2. Ogni Parte garantisce che gli oneri applicati dalle proprie autorità competenti per elaborare la domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche dell’altra Parte a scopi commerciali vengano applicati con riguardo ai costi ammini- strativi implicati.

Art. 66 Fornitura di informazioni 1. Ogni Parte rende pubblicamente disponibili le informazioni in merito alle persone fisiche contemplate dai propri impegni specifici esposti nell’allegato VIII, ivi com- prese le informazioni necessarie per un’efficace domanda di concessione di ingresso nonché di soggiorno temporaneo e lavoro in tale Parte. Tali informazioni devono essere costantemente aggiornate. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare una descrizione di: (a) per quanto riguarda il Giappone: relativamente a tutti gli status di residenza pertinenti per autorizzare l’ingresso, il soggiorno temporaneo e il lavoro in Giappone per persone fisi- che della Svizzera contemplate da impegni specifici assunti dal Giappone nell’allegato VIII: (i) visti e certificati di idoneità, (ii) requisiti e procedure inerenti la domanda e il rilascio di visti e certificati di eleggibilità, ivi comprese le informazioni circa la documentazione necessaria, le condizioni da soddisfare e le modalità di impiego, e (iii) requisiti e procedure inerenti la domanda, e relativa autorizzazione del rinnovo del periodo di soggiorno temporaneo; oppure (b) per quanto riguarda la Svizzera: relativamente all’autorizzazione di ingresso e soggiorno temporaneo e lavo- ro in Svizzera per persone fisiche del Giappone contemplate dagli impegni specifici assunti dalla Svizzera nell’allegato VIII: (i) tutte le categorie di visti e di permessi di lavoro, (ii) requisiti e procedure inerenti la domanda e il rilascio di visti e permessi di lavoro, ivi comprese le informazioni circa la documentazione neces- saria, le condizioni da soddisfare e le modalità di impiego, e (iii) requisiti e procedure inerenti la domanda, e relativa autorizzazione, del rinnovo del periodo di soggiorno temporaneo e dei permessi di lavoro. 3. Ogni Parte fornisce all’altra Parte dettagli inerenti pubblicazioni pertinenti o siti web dove sono rese disponibili le informazioni di cui al paragrafo 2. 4. Se l’attuazione del paragrafo 1 risulta impraticabile per una Parte, questa fornisce direttamente all’altra Parte le informazioni di cui al paragrafo 2, nonché ogni succes- siva modifica in merito. Inoltre, questa Parte fornisce i recapiti delle proprie autorità cui persone dell’altra Parte possono rivolgersi per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 2.

5. Ogni Parte mette a disposizione dell’altra Parte, su richiesta di quest’ultima e nei limiti del possibile, i dati statistici riguardanti l’autorizzazione all’ingresso e al

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soggiorno temporaneo nella prima Parte per persone fisiche dell’altra Parte ai sensi del presente capitolo.

Art. 67 Elaborazione rapida delle domande

1. Le autorità competenti di ogni Parte elaborano senza indugio le domande di

autorizzazione all’ingresso e al soggiorno temporaneo o, laddove applicabile, i permessi di lavoro o i certificati di eleggibilità presentati per le persone fisiche dell’altra Parte, ivi comprese le domande di rinnovo degli stessi. 2. Se le autorità competenti di una Parte necessitano di informazioni aggiuntive dal richiedente per l’elaborazione della sua domanda, esse devono adoperarsi per darne comunicazione al richiedente senza inutile indugio. 3. Su istanza del richiedente, le autorità competenti di una Parte si impegnano a fornire, senza inutile indugio, le informazioni concernenti lo stato della domanda. 4. Dopo aver preso la decisione, le autorità competenti di una Parte si adoperano per notificare, senza inutile indugio, al richiedente l’ingresso e il soggiorno temporaneo o, laddove applicabile, il permesso di lavoro o il certificato di eleggibilità, l’esito della domanda. La notifica deve contenere il periodo di soggiorno nonché tutte le altre condizioni.

Art. 68 Misure ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull’immigrazione Fatta eccezione per il presente capitolo e per i capitoli 1, 14 e 16, nulla di quanto formulato nel presente Accordo può imporre ad entrambe le Parti obblighi in merito alle misure derivanti dalle leggi e dai regolamenti sull’immigrazione.

Art. 69 Eccezioni generali e di sicurezza Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli 55 e 56, mutatis mutandis.

Capitolo 8: Commercio elettronico

Art. 70 Campo di applicazione Il presente capitolo si applica alle misure adottate da una Parte che incidono sul commercio elettronico, ivi compreso quello relativo a beni e servizi, nel quadro dei loro scambi bilaterali.

Art. 71 Disposizioni generali 1. Le Parti riconoscono la crescita economica e le opportunità fornite dal crescente ricorso al commercio elettronico nello scambio di beni e servizi, tra gli altri, ed in particolare per le imprese e i consumatori, l’importanza di evitare le barriere per il suo utilizzo e sviluppo e la necessità di creare un clima di fiducia e sicurezza in merito al suo utilizzo.

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2. Le Parti riconoscono il principio di neutralità tecnologica nel senso che qualsiasi disposizione inerente lo scambio di servizi non distingue tra i diversi mezzi tecnolo- gici tramite i quali servizio può essere fornito. 3. In caso di incompatibilità tra il presente capitolo e i capitoli 2, 6, 9 o 11, prevale il capitolo diverso dal presente, limitatamente alla parte incompatibile.

4. Il presente capitolo non si applica:

(a) agli appalti pubblici; (b) alle sovvenzioni quali definite nell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC; e (c) alle misure fiscali.

Art. 72 Definizioni Ai fini del presente capitolo: (a) per «prodotti digitali» si intendono prodotti quali programmi di computer, testi, progetti, grafiche, video, immagini e registrazioni sonore o qualsiasi combinazione tra loro, codificati digitalmente e trasmessi elettronicamente; Nota 1: Ai fini del presente capitolo, i prodotti digitali non comprendono quelli fissati su un mezzo di supporto. I prodotti digitali fissati su un mezzo di supporto sono assoggettati al capitolo 2. Nota 2: Ai fini del presente capitolo, prodotti digitali sono quelli destinati alla vendita o alla distribuzione commerciale. (b) per «certificato elettronico« s’intende un documento elettromagnetico prepa- rato per attestare che gli elementi utilizzati per confermare che l’utente ha eseguito la firma elettronica si riferiscano all’utente stesso; (c) per «firma elettronica» s’intende una misura adottata in merito all’infor- mazione che può essere registrata in un supporto elettromagnetico e che soddisfa entrambi i seguenti requisiti: (i) la misura indica che tale informazione è stata approvata da una persona che ha adottato tale misura, e (ii) la misura conferma che tale informazione non è stata alterata; (d) per «soggetti partecipanti ad una transazione elettronica» si intendono tutti i soggetti, almeno uno per ciascuna delle Parti, coinvolti in una transazione elettronica o in una comunicazione elettronica di particolare rilevanza per la transazione; (e) per «documenti di amministrazione commerciale» si intendono i moduli rila- sciati o controllati da una Parte che devono essere completati: (i) da o per un importatore o un esportatore in relazione all’importazione o all’esportazione di prodotti, oppure (ii) da un prestatore di servizi in relazione allo scambio di servizi; e Nota: Ai fini del presente capitolo, la voce «scambio di servizi» ha lo stesso significato della voce «scambio di servizi» definita al sottoparagrafo (t) dell’articolo 44.

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(f) per «trasmesso elettronicamente» s’intende trasferito tramite un mezzo elet- tromagnetico.

Art. 73 Trattamento non discriminatorio dei prodotti digitali 1. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui agli articoli 57 e 90, che si applica mutatis mutandis, ogni Parte: (a) non adotta misure accordanti un trattamento meno favorevole ai prodotti di- gitali dell’altra Parte di quello accordato ai propri analoghi prodotti digitali. Qualora una Parte identifichi una misura di tale natura, che sia stata adottata prima dell’entrata in vigore del presente Accordo e che sia applicata dall’altra Parte, quest’ultima dovrà adoperarsi per eliminarla; e (b) non adotta o mantiene misure accordanti un trattamento meno favorevole ai prodotti digitali dell’altra Parte di quello accordato ad analoghi prodotti digi- tali di una non Parte. 2. Nell’attuazione dei propri obblighi di cui al paragrafo 1, ogni Parte determina, in buona fede, se un prodotto digitale sia un prodotto digitale di una Parte, dell’altra Parte o di una non Parte. Tale determinazione deve essere effettuata in modo traspa- rente, obiettivo, ragionevole e leale. 3. Su richiesta dell’altra Parte, ogni Parte spiega come essa determina l’origine di un prodotto digitale nell’attuazione dei propri obblighi di cui al paragrafo 1. 4. Le Parti collaborano con organizzazioni e forum internazionali per incoraggiare lo sviluppo di criteri per la determinazione dell’origine di un prodotto digitale, al fine di valutare l’integrazione di tali criteri nel presente Accordo. 5. Le Parti riesaminano il presente articolo cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, salvo altrimenti concordato.

Art. 74 Trattamento non discriminatorio dei servizi Ogni Parte garantisce che le proprie misure che disciplinano il commercio elettroni- co non discriminino la fornitura di servizi trasmessa elettronicamente nei confronti della fornitura di analoghi servizi tramite altri mezzi.

Art. 75 Accesso al mercato Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui agli articoli 57 e 90, che si applica mutatis mutandis, ciascuna Parte non adotta né mantiene misure che pongano indebiti divieti o restrizioni al commercio elettronico.

Art. 76 Dazi doganali

1. Riconoscendo l’importanza di mantenere la prassi corrente di non imporre dazi

doganali sulle trasmissioni elettroniche, le Parti collaborano per rendere tale prassi vincolante nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, al fine di valutarne l’integrazione nel presente Accordo.

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2. Nel contesto del paragrafo 1, le Parti confermano la loro prassi corrente di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche di cui al paragrafo 46 della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong del dicembre 2005.

Art. 77 Regolamentazione interna Ogni Parte si adopera per garantire che tutte le sue misure che incidono sul commer- cio elettronico vengano amministrate in modo trasparente, obiettivo, ragionevole e imparziale e non siano più gravose del necessario.

Art. 78 Firme elettroniche e servizi di certificazione

1. Nessuna delle Parti adotta o mantiene leggi sulle firme elettroniche che:

(a) vietino ai soggetti partecipanti ad una transazione elettronica di determinare reciprocamente adeguati metodi di elaborazione della firma elettronica per tale transazione o comunicazione elettronica di particolare rilevanza per tale transazione; (b) impediscano ai soggetti partecipanti ad una transazione elettronica di avere la possibilità di provare davanti ad una corte che la loro transazione elettro- nica o comunicazione elettronica di particolare rilevanza per tale transazione sia conforme ad ogni requisito di legge concernente le firme elettroniche; oppure (c) impediscano ai soggetti partecipanti ad una transazione elettronica di sce- gliere la corte o il tribunale a cui presentare le eventuali controversie inerenti la transazione.

2. Nonostante il paragrafo 1, ogni Parte può richiedere che per una particolare

categoria di transazioni elettroniche o di comunicazioni elettroniche di particolare rilevanza per tali transazioni, le firme elettroniche soddisfino determinati standard di efficienza o si basino su uno specifico certificato elettronico rilasciato da un presta- tore di servizi di certificazione accreditato o riconosciuto ai sensi delle leggi e dei regolamenti della Parte, purché tale richiesta: (a) persegua un legittimo obiettivo politico; e (b) sia correlata in maniera sostanziale al raggiungimento di tale obiettivo. 3. Il presente articolo non si applica alle transazioni o comunicazioni di particolare rilevanza per tali transazioni per le quali non sia consentita l’elaborazione elettronica ai sensi delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte. 4. Ogni Parte si adopera, in conformità alla propria legislazione sulle firme elettro- niche e sui servizi di certificazione, ad agevolare le procedure di accreditamento o di riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione che abbiano già ottenuto l’accreditamento o il riconoscimento ai sensi della legislazione dell’altra Parte.

Art. 79 Teleamministrazione commerciale 1. Ogni Parte si adopera per rendere pubblicamente disponibili in forma elettronica tutti i documenti di amministrazione commerciale.

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2. Ogni Parte si adopera ad accettare i documenti di amministrazione commerciale

presentati in forma elettronica come l’equivalente legale delle versioni cartacee di tali documenti.

3. Le Parti collaborano bilateralmente e nell’ambito di forum internazionali per

incentivare l’accettazione delle versioni elettroniche di documenti di amministra- zione commerciale.

Art. 80 Tutela degli utenti online 1. Le Parti riconoscono l’importanza di adottare e mantenere misure trasparenti ed efficaci a tutela degli utenti del commercio elettronico, nonché misure che contribui- scano a sviluppare la fiducia degli utenti.

2. Le Parti riconoscono l’importanza della collaborazione tra le loro rispettive

autorità competenti in materia di tutela degli utenti relativamente ad attività legate al commercio elettronico nell’ambito dei loro scambi bilaterali al fine di migliorare la tutela degli utenti stessi.

3. Le Parti riconoscono l’importanza di:

(a) adottare o mantenere misure, in conformità alle rispettive leggi e regolamen- ti, a tutela dei dati personali degli utenti del commercio elettronico; e (b) prendere in considerazione norme e criteri internazionali nello sviluppo di tali misure.

Art. 81 Partecipazione del settore privato 1. Ogni Parte si adopera per garantire che i quadri normativi che regolamentano il commercio elettronico sostengano lo sviluppo industriale di quest’ultimo, al fine di promuovere gli scambi bilaterali tra le Parti. 2. Ogni Parte si adopera per incentivare l’autoregolamentazione del settore privato, anche tramite codici di condotta, linee guida e meccanismi di applicazione, al fine di sostenere il commercio elettronico.

Art. 82 Collaborazione 1. Le Parti collaborano per identificare e superare gli ostacoli incontrati in partico- lare dalle piccole e medie imprese nell’utilizzo del commercio elettronico nel quadro dei loro scambi bilaterali. 2. Le Parti si adoperano per condividere le informazioni e le esperienze, ivi compre- se quelle riguardanti le leggi, i regolamenti e le buone prassi nel campo del commer- cio elettronico in relazione, tra l’altro: (a) alla riservatezza dei dati; (b) alla lotta ai messaggi commerciali non richiesti trasmessi tramite Internet, quali i messaggi di posta elettronica; (c) alla fiducia degli utenti nei confronti del commercio elettronico; (d) alla sicurezza informatica;

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(e) alla proprietà intellettuale; (f) al governo elettronico; e (g) alla morale pubblica, in particolare ai valori etici per le giovani generazioni. 3. Ogni Parte si adopera, ricorrendo ai mezzi disponibili, per incentivare le attività di organizzazioni no profit operanti nel proprio territorio, finalizzate alla promozione del commercio elettronico, ivi compreso lo scambio di informazioni e opinioni.

4. Le Parti collaborano, ove opportuno, nell’ambito di organizzazioni e forum

internazionali di pertinenza per contribuire allo sviluppo del quadro internazionale di regolamentazione del commercio elettronico.

Art. 83 Eccezioni Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli 22, 55 e 56, mutatis mutandis.

Capitolo 9: Investimenti

Art. 84 Campo di applicazione e copertura

1. Il presente capitolo si applica alle misure adottate o mantenute da una Parte

concernenti gli investitori dell’altra Parte e i loro investimenti nell’area della prima Parte. 2. Rimane inteso che il presente capitolo si applica anche alle misure adottate o mantenute da una Parte concernenti gli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte nell’area della prima Parte prima dell’entrata in vigore del presente Accordo. 3. In caso di incompatibilità tra il presente capitolo e il capitolo 6 in merito alle misure di una Parte concernenti lo scambio di servizi, prevale il capitolo 6, limitata- mente alla parte incompatibile.

Art. 85 Definizioni Ai fini del presente capitolo: (a) per «impresa» s’intende qualsiasi entità debitamente costituita o organizzata ai sensi delle leggi vigenti, con o senza scopo di lucro, posseduta o control- lata da soggetti privati o pubblici, ivi comprese società per azioni, partena- riati, imprese individuali, società, joint venture o altre associazioni; (b) per «valuta liberamente convertibile» s’intende qualsiasi valuta ampiamente negoziata sui mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per le transazioni internazionali; (c) per «investimento» s’intende qualsiasi tipo di valore patrimoniale, in parti- colare: (i) un’impresa o un ramo di un’impresa, (ii) azioni, quote di capitale o qualsiasi altra forma di partecipazione al capitale di un’impresa, ivi compresi i diritti che ne derivano,

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(iii) obbligazioni, obbligazioni non garantite, prestiti e altre forme di debito, ivi compresi i diritti che ne derivano, (iv) diritti di credito e di qualsiasi prestazione associata ad un’impresa e a- vente valore economico, (v) beni immateriali, quali diritti di proprietà intellettuale e avviamento, (vi) diritti conferiti in virtù di legge o contratto, quali concessioni, licenze, autorizzazioni e permessi, ivi compresi quelli relativi alla coltivazione, all’esplorazione, all’estrazione e allo sfruttamento di risorse naturali, (vii) diritti derivanti da contratti, ivi compresi i contratti chiavi in mano, i contratti di costruzione, gestione, produzione e ripartizione dei ricavi, e (viii) qualsiasi altra proprietà, materiale e immateriale, mobile e immobile, nonché qualsiasi diritto di proprietà ad essa collegato, quali ipoteche, vincoli e pegni; una modifica della forma del bene patrimoniale non incide sul suo carattere di investimento; (d) per «attività d’investimento» s’intende l’istituzione, l’acquisizione, l’amplia- mento, la gestione, la conduzione, la direzione, il mantenimento, l’utilizzo, il godimento, la liquidazione e la vendita di un investimento o qualsiasi altra disposizione ad esso inerente; (e) per «investimento effettuato» s’intende un investimento che un investitore di una Parte ha operato, acquisito o ampliato nell’area dell’altra Parte; (f) per «investimento di un investitore di una Parte» s’intende un investimento posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dall’investitore di ta- le Parte; (g) per «investitore di una Parte» s’intende: (i) una persona fisica, che in base alle leggi applicabili di tale Parte sia: (A) relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone, oppure (B) relativamente alla Svizzera: (aa) un cittadino della Svizzera, oppure (bb) ha il diritto di residenza permanente, oppure (ii) un’impresa costituita o organizzata ai sensi delle leggi vigenti di una Parte e dedita ad attività commerciali rilevanti nell’area di tale Parte; che stia effettuando o abbia effettuato un investimento nell’area dell’altra Parte; e (h) per «misura» s’intende qualsiasi misura di una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, atto amministrativo o qualsiasi altra forma.

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Art. 86 Trattamento generale e protezione 1. Ogni Parte applica agli investimenti di investitori dell’altra Parte un trattamento leale ed equo nonché totale protezione e sicurezza. Nessuna delle Parti ostacolerà, tramite misure irragionevoli o arbitrarie, la gestione, la conduzione, la direzione, il mantenimento, l’impiego, il godimento, la liquidazione, la vendita di un investimen- to o qualsiasi altra disposizione ad esso inerente. 2. Ogni Parte è tenuta ad adempiere agli obblighi scritti eventualmente assunti in forza di un determinato investimento di un investitore dell’altra Parte, a cui l’inve- stitore potrebbe aver fatto assegnamento al momento dell’istituzione, dell’acquisi- zione o dell’ampliamento di tale investimento.

Art. 87 Trattamento nazionale Ogni Parte è tenuta ad accordare agli investitori dell’altra Parte e ai relativi investi- menti, in relazione alle loro attività di investimento, un trattamento non meno favo- revole di quello accordato, in analoghe situazioni, ai propri investitori e investi- menti.

Art. 88 Trattamento della nazione più favorita 1. Ogni Parte è tenuta ad accordare agli investitori dell’altra Parte e ai relativi investimenti, in relazione alle loro attività di investimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in analoghe situazioni, agli investitori di una non Parte e ai relativi investimenti. 2. Rimane inteso che il trattamento di cui al paragrafo 1 non comprende il tratta- mento accordato agli investitori di una non Parte e ai relativi investimenti sulla base di disposizioni che regolamentano la composizione delle controversie relative agli investimenti tra una Parte e la non Parte esposte in altri accordi internazionali. 3. Qualora una Parte accordi un trattamento più favorevole ad investitori di una non Parte e ai relativi investimenti tramite la stipulazione o l’emendamento di un accor- do di libero scambio, di un’unione doganale o di un simile accordo che preveda la sostanziale liberalizzazione degli investimenti, essa non è obbligata ad accordare tale trattamento agli investitori dell’altra Parte e ai relativi investimenti. La Parte che accorda un tale trattamento è tenuta a notificarlo senza indugio all’altra Parte e ad adoperarsi per accordare agli investitori di tale altra Parte e ai relativi investimenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai sensi dell’accordo stipu- lato o emendato. Su richiesta dell’altra Parte, la prima Parte avvia negoziazioni al fine di integrare nel presente Accordo un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai sensi dell’accordo stipulato o emendato.

Art. 89 Trasferimenti 1. Ciascuna parte garantisce che tutti i trasferimenti relativi agli investimenti effet- tuati nella propria area da un investitore dell’altra Parte possano essere effettuati liberamente e senza indugio all’interno e all’esterno della propria area. Tali trasferi- menti comprendono, in particolare, quelli relativi:

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(a) al capitale iniziale oltre a qualsiasi capitale supplementare per conservare e sviluppare un investimento; (b) a utili, interessi, dividendi, redditi di capitale, royalty, compensi o altri red- diti maturati da tali investimenti; (c) ai pagamenti dovuti in forza di un contratto, ivi compreso un contratto di finanziamento; (d) ai proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale degli investimenti; (e) ai redditi e ad altre forme di remunerazione del personale assunto all’estero in relazione agli investimenti in questione; (f) ai pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 91 e 92; e (g) ai pagamenti derivanti dalla composizione di una controversia di cui all’articolo 94. 2. Ogni Parte garantisce inoltre che i trasferimenti di cui al paragrafo 1 possano essere effettuati in una valuta liberamente convertibile. Un trasferimento deve poter essere effettuato al tasso di cambio in vigore alla data del trasferimento. 3. Rimane inteso che i paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’obbligo di una Parte di applicare in modo equo, non discriminatorio e in buona fede le proprie leggi in materia di: (a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti di creditori; (b) emissione, scambio e negoziazione di titoli; (c) delitti o reati perseguibili e confisca dei proventi di attività criminose; (d) rendicontazione o archiviazione di trasferimenti di valuta o altri strumenti monetari; oppure (e) garanzia di conformità a sentenze o ordinanze in procedimenti arbitrali.

Art. 90 Esenzioni

1. Gli articoli 87, 88 e 96 non si applicano a:

(a) qualsiasi misura non conforme adottata da una Parte, come esposto nel rela- tivo elenco di esenzioni alla sezione 1 dell’appendice 1 o alla sezione 1 dell’appendice 2 dell’allegato IX, che viene mantenuta, continuata o aggior- nata in ogni momento; (b) un emendamento o una modifica di qualsiasi misura non conforme contem- plata dal sottoparagrafo (a) nella misura in cui tale emendamento o tale mo- difica non diminuisca la conformità della misura agli articoli 87, 88 e 96; e (c) qualsiasi misura adottata o mantenuta da una Parte, in conformità al proprio elenco di esenzioni alla sezione 2 dell’appendice 1 o alla sezione 2 dell’appendice 2 dell’allegato IX, limitatamente all’incompatibilità di tali misure con gli articoli 87, 88 e 96.

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2. In caso di emendamento o modifica di una misura vigente non conforme di cui al sottoparagrafo 1(b) o di adozione di una misura di cui al sottoparagrafo 1(c), una Parte è tenuta a darne notifica all’altra Parte, insieme a dettagliate informazioni, prima di procedere all’emendamento, alla modifica o all’adozione, o, in circostanze eccezionali, in un momento successivo, il più presto possibile. 3. Nessuna delle Parti ha la facoltà, relativamente a qualsiasi misura adottata dopo l’entrata in vigore del presente Accordo e contemplata dal proprio elenco di esen- zioni esposto nell’allegato IX, di imporre ad un investitore dell’altra Parte, in virtù della sua nazionalità, di vendere o disporre altrimenti di un investimento esistente al momento in cui la misura entra in vigore. 4. In sede di riesame, previsto dall’articolo 102, le Parti riesaminano i loro elenchi di esenzioni esposti nell’allegato IX al fine di ridurre il campo di applicazione delle esenzioni in essi contenute o di rimuoverle. 5. Una Parte ha la facoltà di rimuovere in ogni momento, totalmente o parzialmente, su richiesta dell’altra Parte o unilateralmente, le sue esenzioni esposte nell’allega- to IX tramite notifica scritta all’altra Parte. 6. Gli articoli 87 e 88 non si applicano alle misure contemplate dalle eccezioni e dalle deroghe agli obblighi previsti agli articoli 3 e 4 dell’Accordo TRIPS, come specificamente previsto dall’articolo 3 all’articolo 5 dell’Accordo TRIPS. 7. Gli articoli 87, 88 e 96 non si applicano alle misure adottate o mantenute da una Parte per quanto concerne gli appalti pubblici.

Art. 91 Espropriazione e compensazione 1. Nessuna delle Parti ha la facoltà di espropriare o nazionalizzare nella propria area gli investimenti di investitori dell’altra Parte o di intraprendere qualsiasi misura equivalente all’espropriazione o alla nazionalizzazione (di seguito denominate «espropriazione»), tranne nei casi in cui ciò avvenga: (a) per uno scopo di pubblico interesse; (b) in modo non discriminatorio; (c) conformemente alla procedura prevista dalla legge; e (d) a fronte di una tempestiva, adeguata ed efficace compensazione ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2 al paragrafo 4.

2. L’importo della compensazione deve essere pari all’equo valore di mercato

dell’investimento espropriato al momento in cui l’espropriazione è stata annunciata pubblicamente o qualora precedente, al momento in cui essa si è verificata. L’equo valore di mercato non deve riflettere le variazioni del valore di mercato che si sono verificate per il fatto che l’espropriazione è stata resa nota pubblicamente in anticipo.

3. La compensazione deve essere corrisposta senza indugio e deve includere

l’interesse calcolato al tasso di mercato, tenendo in considerazione la durata che intercorre tra la data dell’espropriazione e la data del pagamento. La compensazione deve essere effettivamente realizzabile, liberamente trasferibile nonché liberamente

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convertibile, in valute liberamente convertibili al tasso di cambio vigente al momen- to dell’espropriazione. 4. Fatto salvo l’articolo 94, l’investitore espropriato ha diritto, ai sensi delle leggi della Parte espropriante, di chiedere l’intervento di una corte di giustizia, di un tribunale amministrativo o di un’altra autorità indipendente facente capo a tale Parte, ai fini di un tempestivo riesame del suo caso e della valutazione del suo investi- mento, conformemente ai principi esposti nel presente articolo.

Art. 92 Trattamento in caso di conflitto 1. Ogni Parte è tenuta ad accordare agli investitori dell’altra Parte che hanno subito perdite o danni in relazione ai loro investimenti effettuati nella sua area in seguito a conflitto armato, rivoluzione, insurrezione, disordine civile o qualsiasi altro evento ivi verificatosi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o a quelli di una non Parte in merito alla restituzione, all’indennizzo, alla compensazione o a qualsiasi altra forma di composizione. 2. Tutti i pagamenti effettuati al fine della composizione di cui al paragrafo 1 devo- no essere effettivamente realizzabili, liberamente trasferibili nonché liberamente convertibili in valute liberamente convertibili al tasso di cambio vigente.

Art. 93 Surrogazione Qualora un investitore di una Parte riceva un pagamento, in virtù di un contratto di assicurazione, garanzia o indennizzo, da un assicuratore istituito e organizzato ai sensi delle leggi di tale Parte, l’altra Parte è tenuta a riconoscere la cessione di tutti i diritti o le garanzie dell’investitore nei confronti dell’assicuratore, nonché i diritti dell’assicuratore di esercitare tali diritti o garanzie in virtù della surrogazione nella stessa misura del dante causa.

Art. 94 Composizione delle controversie relative agli investimenti tra un investitore e una Parte

1. Ai fini del presente capitolo, per «controversia relativa agli investimenti»

s’intende una controversia tra una Parte e un investitore dell’altra Parte che ha subito una perdita o un danno a causa di, o risultante da, una presunta violazione della prima Parte nei confronti di un qualsiasi obbligo ai sensi del presente capitolo in merito all’investitore o al suo investimento. Il presente articolo non si applica alle controversie derivanti da eventi verificatisi prima dell’entrata in vigore del presente Accordo. 2. Qualsiasi controversia relativa agli investimenti deve, per quanto possibile, essere risolta amichevolmente tramite consultazioni tra l’investitore e la Parte in causa (di seguito denominate collettivamente in questo articolo «le parti in causa») su richie- sta dell’investitore. 3. Se la controversia relativa agli investimenti non può essere risolta tramite consul- tazioni entro sei mesi dalla data in cui l’investitore in causa ha presentato la richiesta scritta di procedere a tali consultazioni, l’investitore in causa può sottoporre la

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controversia a conciliazione o arbitrato alle seguenti istituzioni o in base ai seguenti regolamenti: (a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti («International Centre for Settlement of Investment Disputes», di seguito denominato in questo articolo «ICSID»), istituito dalla Conven- zione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, siglata a Washington il 18 marzo 196522; (b) il Regolamento del servizio aggiuntivo dell’ICSID, purché una delle Parti, ma non entrambe, siano aderenti alla Convenzione ICSID; (c) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo altrimenti concordato dalle parti in causa, deve essere istituito in conformità alle norme di arbitrato della Com- missione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) adottato il 28 aprile 1976. 4. Ogni Parte dà il proprio consenso a che un investitore in causa sottoponga una controversia relativa agli investimenti a conciliazione o arbitrato internazionale di cui al paragrafo 3 in merito ad un investimento effettuato. 5. Nonostante il paragrafo 4, nessuna controversia relativa agli investimenti può essere sottoposta a conciliazione o arbitrato ai sensi del paragrafo 3, se sono trascor- si più di cinque anni dalla data in cui l’investitore in causa è venuto a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza, se anteriore, della perdita o del danno verifica- tosi di cui al paragrafo 1. 6. Un investitore in causa può sottoporre la controversia relativa agli investimenti a conciliazione o arbitrato internazionale se: (a) l’investitore in causa non ha avviato alcun procedimento per la composi- zione della controversia relativa agli investimenti davanti a corti di giustizia o tribunali amministrativi o agenzie della Parte in causa; oppure (b) qualora l’investitore in causa abbia avviato un procedimento per la composi- zione della controversia relativa agli investimenti davanti a corti di giustizia o tribunali amministrativi o agenzie della Parte in causa, l’investitore ritira tale controversia da tali procedimenti. Ai fini del ritiro, occorre allegare un atto di rinuncia alla richiesta scritta di conciliazione o arbitrato, tramite il quale l’investitore in causa rinuncia ad ogni diritto di avviare o continuare

qualsiasi procedimento relativo a qualsiasi presunta violazione del presente capitolo davanti a corti di giustizia, tribunali amministrativi o agenzie sotto- poste alle leggi dell’altra Parte. Rimane inteso che un investitore in causa può iniziare o continuare un’azione tesa all’adozione di una misura cautelativa d’urgenza che non implichi il pagamento di danni monetari davanti a un tribunale giudiziale o amministrativo della Parte in causa, purché tale azione sia sottoposta al solo scopo di preservare i diritti e gli interessi dell’investitore in causa nel periodo di pendenza della conciliazione o dell’arbitrato.

22 RS 0.975.2

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7. Salvo altrimenti concordato dalle parti in causa, l’arbitrato deve avere luogo in un Paese appartenente alla Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle sen- tenze arbitrali estere, siglata a New York il 10 giugno 195823. 8. Il tribunale arbitrale delibera in merito alla controversia relativa agli investimenti in conformità al presente capitolo e alle norme vigenti del diritto internazionale. Qualora la controversia comprenda una rivendicazione basata sul paragrafo 2 dell’articolo 86, il tribunale arbitrale delibera in merito a tale rivendicazione in conformità al presente capitolo e: (a) alle norme giuridiche specificate nel contratto d’investimento in questione, o ad altre norme giuridiche concordate tra le parti in causa; oppure (b) in assenza di norme giuridiche di cui al sottoparagrafo (a): (i) alle norme del diritto internazionale applicabili, e (ii) al diritto del convenuto, ivi comprese le relative norme che disciplinano i conflitti di leggi. 9. Entro 30 giorni dalla data di presentazione a conciliazione o arbitrato internazio- nale della controversia relativa agli investimenti, la Parte in causa invia all’altra Parte una notifica scritta dell’avvenuta presentazione, fornendo inoltre all’altra Parte copie di tutti gli atti processuali rimessi all’arbitrato. 10. Tramite notifica scritta alle parti in causa, la Parte non in causa può presentare osservazioni al tribunale arbitrale su questioni riguardanti l’interpretazione del presente capitolo. 11. La Parte in causa non può far valere come difesa la propria immunità o il fatto che l’investitore in causa abbia ricevuto o riceverà, in virtù di un contratto d’assicurazione, una garanzia o un indennizzo, una compensazione a copertura totale o parziale della perdita o del danno subito. 12. Nessuna delle Parti può offrire protezione diplomatica o presentare una rivendi- cazione internazionale in relazione ad una controversia relativa agli investimenti sottoposta ad arbitrato internazionale, a meno che la Parte in causa non sia venuta meno ai propri obblighi derivanti dal lodo arbitrale emesso. Ai sensi del presente paragrafo non rientrano nella protezione diplomatica gli scambi diplomatici informa- li finalizzati ad agevolare la composizione della controversia in questione. 13. La decisione dell’arbitrato è definitiva e vincolante per le parti in causa e deve

essere eseguita senza indugio conformemente alle leggi della Parte in causa.

Art. 95 Eccezioni generali e di sicurezza 1. In merito all’effettuazione di investimenti si applicano, mutatis mutandis, gli articoli XIV e XIVbis del GATS, che sono inseriti nel presente Accordo. 2. Il paragrafo 1 dell’articolo XIVbis del GATS si applica anche, mutatis mutandis, agli investimenti effettuati.

23 RS 0.277.12

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3. Il presente articolo non si applica al paragrafo 1 dell’articolo 86 né agli articoli 91 e 92. 4. In circostanze eccezionali, qualora una Parte adotti una misura ai sensi dei para- grafi 1 e 2, tale Parte è tenuta, prima dell’entrata in vigore della misura o successi- vamente il più presto possibile, a notificare all’altra Parte: (a) il settore e il sottosettore o l’attività interessati dalla misura; (b) l’obbligo o le disposizioni del presente Accordo interessate dalla misura; (c) la base legale della misura; (d) una descrizione riepilogativa della misura; e (e) le finalità della misura.

Art. 96 Divieto dei requisiti di prestazione Ai fini del presente capitolo, l’allegato all’Accordo sulle misure relative agli inve- stimenti che incidono sugli scambi commerciali («Trade-related Investment Measu- res, TRIMS») contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 97 Misure temporanee di salvaguardia 1. Le Parti si adoperano per evitare l’imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti. 2. Una Parte ha facoltà di adottare o tenere in essere misure restrittive in merito alle transazioni di capitali transfrontaliere nonché al pagamento e ai trasferimenti legati ad investimenti: (a) nel caso sussistano o rischino di sussistere gravi difficoltà in materia di bi- lancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna; oppure (b) in casi eccezionali, qualora i movimenti di capitale causino o rischino di causare gravi difficoltà alla gestione macroeconomica, in particolare alle po- litiche monetarie e dei tassi di cambio. 3. Le misure restrittive adottate o mantenute da una Parte ai sensi del paragrafo 2: (a) garantiscono che agli investitori dell’altra Parte venga riservato un tratta- mento non meno favorevole di quello accordato a quelli di qualsiasi non Parte; (b) sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo Monetario Internazio- nale; (c) non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 2; (d) hanno carattere temporaneo e vengono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione;

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(e) vengono tempestivamente notificate all’altra Parte; e (f) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanzia- ri dell’altra Parte. 4. Nulla di quanto formulato nel presente articolo può essere interpretato in modo da alterare i diritti e gli obblighi di una Parte in qualità di membro del Fondo mone- tario internazionale ai sensi degli accordi statutari del Fondo.

Art. 98 Misure prudenziali L’articolo VI dell’allegato VI si applica al presente capitolo, mutatis mutandis.

Art. 99 Formalità speciali Nulla di quanto formulato nell’articolo 87 può essere interpretato in modo da impe- dire ad una Parte di adottare o mantenere misure che prescrivano formalità speciali in relazione all’istituzione di un investimento da parte di investitori dell’altra Parte, come la conformità a requisiti di registrazione della residenza, purché tali formalità non compromettano materialmente la tutela accordata dalla prima Parte agli investi- tori dell’altra Parte e ai loro investimenti, conformemente al presente capitolo.

Art. 100 Misure fiscali 1. Le disposizioni seguenti si applicano alle misure fiscali di ciascuna delle Parti: (a) gli articoli 87 e 88; e (b) l’articolo 91, nel limite in cui tali misure costituiscono un’espropriazione ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo. 2. Ai fini del sottoparagrafo 1(a), i sottoparagrafi (d) e (e) dell’articolo XIV del GATS sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mutandis.

3. Una Parte non può invocare l’articolo 87 relativamente a una misura adottata

dall’altra Parte che rientra nell’ambito di un accordo internazionale stipulato tra le Parti per evitare la doppia imposizione. 4. Ai fini del sottoparagrafo 1(a), l’articolo 94 non si applica relativamente a misure fiscali. 5. Ai fini del sottoparagrafo 1(b), si applica l’articolo 94 relativamente a misure fiscali.

Art. 101 Misure relative a salute, sicurezza e ambiente Le Parti riconoscono che è inopportuno favorire attività di investimento allentando le misure relative a salute, sicurezza o ambiente all’interno della propria area, o riducendo le norme che regolamentano il lavoro. A tale scopo, ogni Parte è tenuta a non tralasciare o altrimenti derogare a tali misure e norme nel favorire l’istituzione, l’acquisizione o l’espansione di investimenti nel proprio territorio.

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Art. 102 Riesame 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e successiva- mente a intervalli regolari, le Parti riesaminano il quadro giuridico, le condizioni e il flusso degli investimenti tra le loro aree nonché la loro compatibilità con i relativi impegni ai sensi di altri accordi internazionali, con l’obiettivo di procedere ad un’ulteriore progressiva liberalizzazione degli investimenti. 2. Il riesame del quadro giuridico di cui al paragrafo 1 deve includere il riesame delle misure adottate o mantenute da una Parte conformemente al sottoparagrafo 1 (c) dell’articolo 90.

Capitolo 10: Concorrenza

Art. 103 Misure contro attività anticoncorrenziali 1. Riconoscendo che le attività anticoncorrenziali possono vanificare o compromet- tere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del commercio e degli investimenti nonché ostacolare il buon funzionamento del proprio mercato, ogni Parte adotta le misure che ritiene adeguate a contrastare le attività anticoncorrenziali in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti. 2. Tali misure devono essere adottate in conformità ai principi di trasparenza, di non discriminazione e imparzialità procedurale. 3. Ai fini del presente capitolo, per «attività anticoncorrenziale» s’intende qualsiasi comportamento o operazione passibile di ammende, sanzioni o altri provvedimenti a norma del diritto della concorrenza di ciascuna delle Parti. In particolare, il termine comprende: (a) la monopolizzazione privata, la restrizione ingiustificata agli scambi e le prassi commerciali sleali ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza del Giappone; e (b) gli accordi illeciti tra imprese e le pratiche illecite di imprese che vantano una posizione dominante ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza della Svizzera.

Art. 104 Collaborazione nell’impegno contro le attività anticoncorrenziali 1. Le Parti, conformemente alle loro rispettive leggi e ai loro rispettivi regolamenti, collaborano nell’impegno contro le attività anticoncorrenziali, nella misura consen- tita dalle loro risorse disponibili, al fine di contribuire all’effettiva applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza di ciascuna Parte, tramite lo svi- luppo di un rapporto di collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza delle Parti, evitando di conseguenza, o diminuendo, la possibilità di conflitti tra le Parti in tutte le questioni attinenti all’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza di ciascuna Parte. 2. I dettagli e le procedure di collaborazione ai sensi del presente articolo devono essere specificati nel capitolo 3 dell’Accordo di attuazione.

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Art. 105 Consultazioni Una volta espletate tutte le procedure applicabili di cui all’articolo 104, la Parte che ritiene persistano effetti negativi sugli scambi causati da un’attività anticoncorren- ziale può richiedere all’altra Parte di avviare consultazioni in sede di Comitato misto al fine di eliminare detti effetti negativi. Le consultazioni all’interno del Comitato misto: (a) non devono prendere in esame l’idoneità dell’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza da parte dell’autorità garante della concorrenza di ciascuna Parte; e (b) non devono violare l’indipendenza dell’autorità garante della concorrenza di ciascuna Parte nell’esercizio della propria autorità.

Art. 106 Non applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 5 e del capitolo 14 1. Il paragrafo 1 dell’articolo 5 e il capitolo 14 non si applicano al presente capitolo. 2. Il capitolo 3 dell’Accordo di attuazione stabilisce i dettagli e le procedure per lo scambio delle informazioni, ivi comprese le informazioni confidenziali, di cui al presente capitolo.

Capitolo 11: Proprietà intellettuale

Art. 107 Disposizioni generali 1. Le Parti offrono e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discrimi- natoria della proprietà intellettuale, promuovono l’efficienza e la trasparenza nell’amministrazione dei rispettivi sistemi di protezione della proprietà intellettuale e prevedono misure idonee a garantire un’adeguata ed efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale contro ogni violazione, contraffazione e pirateria, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo e negli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie. 2. Nel presente capitolo, per «proprietà intellettuale» si intendono tutte le categorie di proprietà intellettuale: (a) oggetto delle disposizioni dall’articolo 114 all’articolo 121; e/o (b) contemplate dall’Accordo TRIPS e/o dagli accordi internazionali di perti- nenza cui si fa riferimento nell’Accordo TRIPS. 3. Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare gli obblighi concernenti la pro- prietà intellettuale derivanti dagli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie alla data di entrata in vigore del presente Accordo e da ogni successivo emendamento che acquista efficacia per entrambe le Parti, compreso quanto segue:

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(a) l’Accordo TRIPS; (b) la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, siglata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all’Aia il 6 novembre 192524, a Londra il 2 giugno 193425, a Lisbona il 31 ottobre 195826 e a Stoccolma il 14 luglio 196727, ed emendata il 28 settembre 1979 (di seguito denominata «la Con- venzione di Parigi»); (c) il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, siglato a Washington il 19 giugno 197028, emendato il 28 settembre 1979, modificato il 3 febbraio

1984 e il 3 ottobre 2001;

(d) l’Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti, siglato a Strasburgo il 24 marzo 197129 ed emendato il 28 settembre 1979; (e) il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di mi- crorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, siglato a Budapest il 28 aprile 197730 ed emendato il 26 settembre 1980; (f) l’Atto del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 196131, riveduto a Ginevra il 10 novembre 197232, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 199133 (di seguito denominato «la Convenzione UPOV 1991»); (g) il Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazio- nale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 198934 ed emendato il 3 ot- tobre 2006; (h) il Trattato sul diritto dei marchi adottato a Ginevra il 27 ottobre 199435; (i) l’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei ser- vizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, siglato a Nizza il 15 giugno 195736, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 196737 ed a Ginevra il 13 maggio 197738, ed emendato il 28 settembre 1979; (j) l’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di pro- venienza, siglato a Madrid il 14 aprile 189139;

24 RS 0.232.01 25 RS 0.232.02 26 RS 0.232.03 27 RS 0.232.04 28 RS 0.232.141.1 29 RS 0.232.143.1 30 RS 0.232.145.1 31 RS 0.232.161 32 RS 0.232.162 33 RS 0.232.163 34 RS 0.232.112.4 35 RS 0.232.112.1 36 RS 0.232.112.2 37 RS 0.232.112.3 38 RS 0.232.112.9 39 RU 12 1008

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(k) la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, siglata a Berna il 9 settembre 1886, integrata a Parigi il 4 maggio 1896, rive- duta a Berlino il 13 novembre 1908, integrata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 192840, a Bruxelles il 26 giugno 194841, a Stoc- colma il 14 luglio 196742 e a Parigi il 24 luglio 197143, ed emendata il 28 settembre 1979 (di seguito denominata «la Convenzione di Berna»); (l) la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o ese- cutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, adottata a Roma il 26 ottobre 196144 (di seguito denominata «la Convenzio- ne di Roma»); (m) la Convenzione per la protezione di produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, adottata a Ginevra il 29 ottobre 197145; (n) il Trattato OMPI sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 199646; e (o) il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adot- tato a Ginevra il 20 dicembre 199647 (di seguito denominato «il WPPT»). 4. Nel riconoscimento congiunto dell’importanza degli accordi multilaterali seguen- ti ai fini delle iniziative internazionali volte a proteggere la proprietà intellettuale, ogni Parte si adopera per ratificare o per aderire ai seguenti accordi multilaterali di cui non è ancora parte: (a) il Trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1° giugno 200048; (b) il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi, adottato a Singapore il 27 marzo 200649; e (c) l’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aia concernente la registrazione inter- nazionale dei disegni e modelli industriali, adottato dalla Conferenza diplo- matica il 2 luglio 199950.

Art. 108 Trattamento nazionale 1. Ogni Parte è tenuta ad accordare ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale ai sensi degli articoli 3 e 5 dell’Accordo TRIPS.

40 RS 0.231.12 41 RS 0.231.13 42 RS 0.231.14 43 RS 0.231.15 44 RS 0.231.171 45 RS 0.231.172 46 RS 0.231.151 47 RS 0.231.171.1 48 RS 0.232.141.2 49 RS 0.232.112.11 50 RS 0.232.121.4

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2. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 109, il termine «cittadini» ha un signi- ficato identico a quello dell’Accordo TRIPS, e il termine «protezione» comprende qualsiasi questione concernente l’esistenza, l’acquisizione, il campo di applicazione, il mantenimento e l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché tutte le questioni concernenti l’uso dei diritti di proprietà intellettuale specificamente trattate nel presente capitolo.

Art. 109 Trattamento della nazione più favorita 1. Ogni Parte è tenuta ad accordare ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini di una non Parte in merito alla protezione della proprietà intellettuale ai sensi degli articoli 4 e 5 dell’Accordo TRIPS. 2. Il paragrafo 1 non deve essere interpretato nel senso di obbligare una delle Parti ad accordare ai cittadini dell’altra Parte qualsiasi trattamento accordato ai cittadini di una non Parte in virtù di un qualsiasi accordo contro la doppia imposizione.

Art. 110 Miglioramento dell’efficienza delle questioni procedurali Al fine di garantire un’amministrazione efficiente del sistema di protezione della proprietà intellettuale, ogni Parte adotta misure adeguate per migliorare l’efficienza delle proprie procedure amministrative in materia di proprietà intellettuale.

Art. 111 Acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale 1. Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, ciascuna Parte garantisce che, indipen- dentemente dal fatto che la domanda di concessione o di registrazione di un diritto di proprietà intellettuale inoltrata sia una domanda nazionale o internazionale ai sensi degli accordi internazionali applicabili, le procedure di concessione o di registrazio- ne del diritto, fatta salva la conformità alle condizioni fondamentali per l’acquisi- zione del diritto, consentano la concessione o la registrazione del diritto entro un periodo ragionevole di tempo onde evitare un’ingiustificata riduzione della durata della protezione.

2. Ogni Parte si adopera per rendere quanto più trasparenti possibili le proprie

procedure in merito all’esame delle indicazioni dei prodotti e servizi designati sotto le classi indicate nelle domande di registrazione dei marchi di fabbrica.

Art. 112 Trasparenza Al fine di promuovere ulteriormente la trasparenza nell’amministrazione del proprio sistema di protezione della proprietà intellettuale, ogni Parte adotta misure adeguate, nei limiti consentiti dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, per: (a) pubblicare informazioni sulle: (i) domande e sulle concessioni di brevetti, (ii) registrazioni di modelli di utilità e di disegni industriali,

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(iii) registrazioni di marchi di fabbrica e relative domande, (iv) registrazioni di schemi di circuiti integrati, e (v) registrazioni di nuove varietà di piante e relative domande;

e mettere a disposizione del pubblico le informazioni contenute nei relativi fascicoli; (b) mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle domande per la sospensione da parte delle autorità competenti dell’immissione di prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale come misure di controllo alle frontiere; e (c) mettere a disposizione del pubblico le informazioni sui propri sforzi volti a garantire l’effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché tutte le informazioni relative al proprio sistema di protezione della proprietà intellettuale.

Art. 113 Promozione della consapevolezza pubblica in merito alla protezione della proprietà intellettuale Le Parti adottano le misure necessarie ad aumentare la consapevolezza pubblica in merito alla protezione della proprietà intellettuale, ivi compresi i progetti educativi e divulgativi sull’uso della proprietà intellettuale e sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 114 Diritti d’autore e diritti affini 1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali di cui le Parti sono firmatarie, ogni Parte è tenuta, in conformità con le proprie leggi e i propri regola- menti, a fornire e garantire un’adeguata ed efficace protezione agli autori di opere e agli artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione rispettivamente per le loro opere, esecuzioni, fonogrammi e trasmis- sioni. 2. Oltre alla protezione di cui al paragrafo 1, ogni Parte fornisce e garantisce la protezione di cui agli articoli 5 e 6 del WPPT agli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive.

3. Ogni Parte garantisce che ad un organismo di radiodiffusione della Parte sia

riconosciuto almeno il diritto esclusivo di autorizzare quanto segue: la fissazione, la riproduzione di fissazioni nonché la messa a disposizione del pubblico dei suoi programmi su filo o senza filo in modo che ciascuno possa avervi accesso da un luogo e in un momento di propria scelta. 4. Ogni Parte ha la facoltà, nella propria legislazione interna, di prevedere lo stesso tipo di limitazioni o eccezioni contemplate dall’articolo 16 del WPPT in merito alla protezione degli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive, nonché alla protezione degli organismi di radiodiffusione, nella misura in cui dette limitazioni ed eccezioni siano compatibili con la Convenzione di Roma.

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5. Ogni Parte garantisce all’autore il diritto, indipendentemente dai diritti economici dell’autore e anche dopo il trasferimento di detti diritti, di rivendicare la paternità dell’opera e di contestare ogni distorsione, mutilazione o altro tipo di modifica, o ogni altra azione derogatoria in merito all’opera in questione, che possa recare pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione. 6. Dopo il decesso dell’autore, i diritti a questi riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 vengono mantenuti almeno fino alla scadenza dei diritti economici, e sono esercita- bili dalle persone o dalle istituzioni autorizzate dalla legislazione della Parte in cui viene rivendicata la protezione. 7. I diritti ai sensi dei paragrafi 5 e 6 vengono riconosciuti, mutatis mutandis, agli artisti interpreti o esecutori in merito alle loro esibizioni dal vivo, audio o visive, alle loro esibizioni fissate su fonogrammi o alle loro fissazioni audiovisive. 8. Ogni Parte garantisce che la durata della protezione generale riconosciuta alle opere si estenda per tutta la vita dell’autore e per almeno i 50 anni successivi alla sua morte. 9. Ogni Parte garantisce che la durata della protezione dei diritti affini, nonché dei diritti d’autore la cui durata venga calcolata in base a presupposti diversi da quelli della vita della persona fisica, non sia inferiore a 50 anni a decorrere: (a) per le opere, dalla pubblicazione autorizzata, oppure, in mancanza di tale pubblicazione autorizzata, entro i 50 anni successivi alla realizzazione dell’opera, tale durata non deve essere inferiore a 50 anni a decorrere dalla realizzazione; (b) per i fonogrammi, dalla pubblicazione autorizzata, oppure, in mancanza di tale pubblicazione, entro i 50 anni successivi alla fissazione del fonogram- ma, tale durata non deve essere inferiore a 50 anni dalla fissazione; (c) per le esibizioni, dalla data dell’esibizione; oppure (d) per le radiodiffusioni, dalla data della radiodiffusione. 10. Per determinate categorie di opere, ogni Parte dispone che la durata della prote- zione si estenda alla vita dell’autore e ad almeno i 70 anni successivi alla sua morte, oppure ai 70 anni successivi alla pubblicazione autorizzata, o, in mancanza di tale pubblicazione autorizzata, entro i 70 anni successivi alla realizzazione dell’opera, ad almeno i 70 anni successivi alla realizzazione della medesima.

11. Una Parte può essere esonerata dai propri obblighi ai sensi del presente articolo laddove sia possibile applicare le esenzioni contenute negli articoli 7 e 7bis della Convenzione di Berna. 12. Ogni Parte garantisce ai titolari di un diritto d’autore facenti capo all’altra Parte un trattamento non discriminatorio in merito al godimento e all’esercizio dei diritti d’autore, indipendentemente dal fatto che tali diritti d’autore siano registrati ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili della prima Parte.

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Art. 115 Marchi di fabbrica

1. Qualsiasi segno, o qualsiasi combinazione di segni, in grado di distinguere i

prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, è idoneo a costituire un marchio di fabbrica. Tali segni, in particolare le parole, ivi compresi nomi propri, lettere, numeri, elementi figurativi, forme tridimensionali e combinazioni cromatiche nonché qualsivoglia combinazione di detti segni, sono idonei ad essere registrati come marchi di fabbrica. Laddove i segni non siano idonei a distinguere interamente i prodotti o i servizi pertinenti, ogni Parte può far dipendere la loro idoneità alla registrazione dal carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. Ogni Parte può richiedere, quale condizione della registrazione, che i segni siano visivamente per- cettibili. 2. Ogni Parte protegge i marchi notori in conformità all’articolo 6bis della Conven- zione di Parigi e ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 16 dell’Accordo TRIPS. 3. Le Parti ribadiscono l’importanza della «Raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti» («Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks»), adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominata «OMPI») nel 1999 a sostegno della protezione dei marchi notori, nonché della «Raccomandazione congiunta riguardante le dispo- sizioni in materia di protezione dei marchi ed altri diritti di proprietà industriale sui segni distintivi su Internet» («Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet»), adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale e dall’Assemblea generale dell’OMPI nel 2001 a sostegno della prote- zione dei segni distintivi su Internet. 4. Ogni Parte garantisce che il titolare di un marchio di fabbrica registrato abbia il diritto esclusivo di vietare a terzi, sprovvisti del suo consenso, l’uso, nell’esercizio commerciale, di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. Ai fini del presente paragrafo, l’«uso» di tali segni comprende almeno

l’importazione e l’esportazione di prodotti o confezioni di prodotti su cui sia impres- so il segno. 5. Il paragrafo 4 si applica anche in caso di importazione o esportazione di piccole quantità di prodotti, nella misura in cui l’importazione o l’esportazione violino il diritto conferito dal marchio di fabbrica registrato ai sensi delle leggi e dei regola- menti di una Parte. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici, il rischio di confusione viene presunto. I diritti di cui al paragrafo 4 non pregiudi- cano eventuali diritti anteriori, né incidono sulla facoltà delle Parti di rendere acces- sibili i diritti sulla base dell’uso.

Art. 116 Disegni industriali 1. Ogni Parte garantisce un’adeguata ed efficace protezione dei disegni industriali, ivi compresi i disegni di un componente di un articolo.

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2. Ogni Parte garantisce che il proprietario di un disegno industriale protetto abbia il diritto di vietare a terzi, sprovvisti del suo consenso, la produzione, la vendita, l’importazione o l’esportazione di articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, qualora tali azioni siano intraprese a fini commerciali. 3. Il paragrafo 2 si applica anche in caso di importazione o esportazione di piccole quantità di prodotti, nella misura in cui l’importazione o l’esportazione violino il diritto conferito dal disegno industriale protetto ai sensi delle leggi e dei regolamenti di una Parte. 4. Ogni Parte garantisce che la durata della protezione non sia inferiore a 20 anni.

Art. 117 Brevetti

1. Conformemente ai paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le

invenzioni, sia di prodotti che di procedimenti, in tutti i campi della tecnologia, ivi compreso quello della biotecnologia, purché tali invenzioni siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano idonee all’applicazione industriale. Conformemente al paragrafo 3, il conseguimento di brevetti e il godimento dei relativi diritti non devo- no essere oggetto di discriminazione in merito al luogo d’invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d’importazione o di fabbricazione locale. 2. Ogni Parte ha la facoltà di escludere dalla brevettabilità le invenzioni per le quali il divieto di sfruttamento commerciale all’interno del territorio di una Parte sia necessario al fine di preservare l’ordine pubblico o la morale, nonché per proteggere la vita o la salute degli esseri umani, del mondo animale o vegetale e impedire gravi danni all’ambiente, purché tale esclusione non sia dettata esclusivamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle leggi di tale Parte.

3. Ogni Parte può inoltre escludere dalla brevettabilità:

(a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura degli esseri umani o degli animali, ad eccezione dei prodotti costituiti da una sostanza o da un composto il cui utilizzo è previsto in tali metodi; e (b) le varietà vegetali e animali, esclusi i microrganismi, e i procedimenti essen- zialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, esclusi i proce- dimenti non biologici e quelli microbiologici. 4. Ogni Parte garantisce che un brevetto conferisca al suo titolare i seguenti diritti esclusivi: (a) se l’oggetto del brevetto è un prodotto, la facoltà di vietare a terzi, sprovvisti del consenso del titolare, la produzione, l’uso, la messa in vendita, la vendita e l’importazione a tali fini o l’esportazione del prodotto brevettato; (b) se l’oggetto del brevetto è un procedimento, la facoltà di vietare a terzi, sprovvisti del consenso del titolare, l’uso del procedimento nonché l’uso, la messa in vendita, la vendita e l’importazione a tali fini o l’esportazione del prodotto finito ottenuto direttamente dal procedimento brevettato.

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5. Per quanto concerne il brevetto rilasciato per un’invenzione legata a prodotti farmaceutici o fitofarmaceutici, ogni Parte stabilisce, conformemente alle condizioni e alle modalità delle proprie leggi e dei propri regolamenti applicabili, un periodo di protezione compensativo per l’arco di tempo durante il quale non è possibile mettere in atto l’invenzione brevettata per le procedure legate all’autorizzazione di immis- sione in commercio.

6. Ai fini del paragrafo 5:

(a) per «periodo di protezione compensativo» s’intende, per il Giappone, un’estensione del periodo di protezione di un brevetto e, per la Svizzera, un periodo specificato in un certificato protettivo complementare; (b) per «autorizzazione di immissione in commercio» s’intende l’autorizzazione o qualsiasi altra disposizione rilasciata dalle autorità competenti, tesa a ga- rantire la sicurezza e, ove applicabile, l’efficacia dei prodotti farmaceutici o fitofarmaceutici ai sensi delle leggi e dei regolamenti pertinenti di ciascuna Parte; e (c) la durata del periodo di protezione compensativo deve essere: (i) per il Giappone, pari alla durata dell’estensione richiesta dal titolare del brevetto, purché tale periodo di protezione compensativo non ecceda l’arco di tempo durante il quale non è possibile mettere in atto l’inven- zione brevettata a causa delle procedure legate all’autorizzazione di immissione in commercio, o pari ad un periodo massimo previsto dalle leggi e dai regolamenti del Giappone. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, tale periodo massimo viene fissato a cinque anni dalle leggi di pertinenza del Giappone, e (ii) per la Svizzera, pari al periodo decorso tra la data di deposito della domanda del brevetto e la data dell’autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, ridotto di un periodo di cinque anni. Il periodo di protezione massimo non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 118 Novità vegetali Ogni Parte fornisce lo stesso livello di protezione alle nuove varietà di tutti i generi e di tutte le specie vegetali come previsto dalla Convenzione UPOV del 1991.

Art. 119 Indicazioni geografiche e indicazioni affini 1. Ogni Parte garantisce un’adeguata ed efficace protezione delle indicazioni geo- grafiche e delle indicazioni affini conformemente al presente articolo.

2. Ai fini del presente capitolo:

(a) per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto quale originario di una Parte, o di una regione o località di tale Par- te, laddove una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; e

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(b) per «indicazioni affini» si intendono: (i) le indicazioni, nella designazione o presentazione di un servizio, conte- nenti il – o consistenti nel – nome di un luogo geografico di una Parte (di seguito denominate in questo articolo «indicazioni di servizi»), e (ii) il nome del Paese di una Parte, il nome di un Cantone della Svizzera, stemmi, bandiere e altri emblemi statali o regionali. 3. (a) Per quanto concerne le indicazioni geografiche, ogni Parte mette a disposi- zione i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire: (i) l’uso di qualsiasi elemento, nella designazione o presentazione di un prodotto, che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è origina- rio di un luogo geografico diverso dal vero luogo di origine, in modo tale da ingannare il pubblico sull’origine geografica del prodotto, (ii) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10bis della Convenzione di Parigi, e (iii) qualsiasi uso di un’indicazione geografica che identifichi dei vini o degli alcolici rispettivamente per vini o alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione. Nota: Nulla di quanto formulato nel presente articolo può essere interpretato in modo da compromettere gli obblighi di una Parte di cui al sottoparagrafo (iii). In relazione al sottoparagrafo (iii), le Parti hanno la facoltà di prevedere misure amministrative anziché ricorrere a procedimenti giudiziari. (b) Ogni Parte fornisce alle parti interessate i mezzi legali atti ad impedire l’uso di qualsiasi indicazione di servizi in modo tale da ingannare il pubblico, ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte. (c) Ogni Parte fornisce alle parti interessate i mezzi legali atti ad impedire l’uso del nome del Paese di una delle Parti o del nome di un Cantone della Sviz- zera per un prodotto o un servizio in modo tale da ingannare il pubblico, ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte. (d) Ogni Parte prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso dell’indicazione geografica, delle indicazioni di servizi, del nome del Paese di una delle Parti o del nome di un Cantone della Svizzera, anche laddove sia indicata la vera origine dei prodotti, o laddove tali elemen- ti siano riportati in versione tradotta o accompagnati da termini quali «gene-

re», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o espressioni simili, se tale uso rientra nei sottoparagrafi da (a) a (c). Il presente sottoparagrafo si applica anche qualora un simbolo grafico designante un luogo geografico di una Parte venga utilizzato per un prodotto o un servizio in modo tale da ingannare il pubblico ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte. (e) (i) Ogni Parte garantisce che il deposito di un marchio di fabbrica conte- nente – o consistente in – un’indicazione geografica relativamente a prodotti non originari del territorio indicato, venga rifiutato o dichiarato nullo d’ufficio se la legislazione della Parte lo consente o su richiesta di una parte interessata, qualora l’uso dell’indicazione nel marchio di fab- brica di tali prodotti corrisponda ad una situazione esposta al sottopara-

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grafo (a)(i), (a)(iii), o (d), nella misura in cui il sottoparagrafo (a)(i) o (a)(iii) è applicabile. (ii) Ogni Parte garantisce che il deposito di un marchio di fabbrica conte- nente – o consistente in – un’indicazione di servizio, il nome del Paese di una delle Parti o il nome di un Cantone della Svizzera, il cui uso cor- risponda ad una situazione esposta al sottoparagrafo (b), (c), o (d) nella misura in cui il sottoparagrafo (b) o (c) è applicabile, venga rifiutato o dichiarato nullo d’ufficio se la legislazione della Parte lo consente o su richiesta di una parte interessata, qualora il marchio di fabbrica possa trarre in inganno il pubblico ai sensi delle leggi e dei regolamenti appli- cabili della Parte. (f) La protezione garantita dal presente articolo si applica anche laddove i pro- dotti originari di una Parte siano destinati all’esportazione. (g) (i) Ogni Parte garantisce, conformemente ai propri obblighi derivanti dall’articolo 6ter della Convenzione di Parigi, che non vengano utilizzati o depositati stemmi, bandiere o altri emblemi statali dell’altra Parte come marchi di fabbrica o elementi di marchi di fabbrica. (ii) Ogni Parte riconferma i propri obblighi derivanti dal paragrafo 2 dell’articolo 53 della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, siglata il 12 ago- sto 194951, che dispone che l’uso, da parte di privati, di società o di dit- te commerciali, degli stemmi della Svizzera o di qualunque segno che ne costituisca un’imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commer- cio o come elementi di tali marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazio- nale svizzero, sarà vietato in qualunque tempo. (iii) Ogni Parte garantisce che gli stemmi, le bandiere o altri emblemi statali o regionali dell’altra Parte non vengano utilizzati in un modo che possa trarre in inganno il pubblico ai sensi delle leggi e dai regolamenti appli- cabili della Parte. 4. Nei procedimenti, sia amministrativi che giudiziari, operati dalle autorità perti- nenti di ogni Parte in merito alla protezione disposta nel presente articolo, le desi- gnazioni elencate da una Parte nell’allegato X rappresentano, fatte salve le proce- dure o le azioni delle autorità pertinenti dell’altra Parte, una fonte d’informazione in

merito al fatto che tali designazioni costituiscono indicazioni geografiche protette dalla prima Parte ai sensi del presente articolo. 5. (a) Su richiesta di una delle Parti, le Parti riesaminano in sede di Comitato misto l’allegato X, al fine di aggiornare l’elenco e includere nell’allegato X le indicazioni geografiche cui è stata assegnata la protezione di una delle Parti a livello nazionale. (b) Le modifiche proposte ai sensi del sottoparagrafo (a) devono essere integrate nel presente Accordo in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 152.

51 RS 0.518.12

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6. Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali di cui entram- be le Parti sono firmatarie, i paragrafi dal 3 al 9 dell’articolo 24 dell’Accordo TRIPS si applicano alle disposizioni del presente articolo relative alle indicazioni geografi- che e, mutatis mutandis, alle indicazioni affini.

Art. 120 Concorrenza sleale 1. Ogni Parte è tenuta a fornire un’efficace protezione contro gli atti di concorrenza sleale. 2. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. In particolare, sono vietati i seguenti atti di concorrenza sleale: (a) tutti gli atti di natura tale da generare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti, i servizi o le attività industriali o commerciali di un concorrente; (b) le asserzioni false, nell’esercizio commerciale, di natura tale da screditare lo stabilimento, i prodotti, i servizi o le attività industriali o commerciali di un concorrente; (c) le indicazioni o le asserzioni il cui uso, nell’esercizio commerciale, può trar- re in inganno il pubblico in merito alla natura, alle caratteristiche, all’idoneità ai loro scopi, alla quantità dei prodotti o dei servizi, o al proces- so di fabbricazione dei prodotti; (d) atti che generano confusione con i prodotti o l’impresa di un altro soggetto tramite: (i) l’uso di un’indicazione di prodotti o di impresa identica o simile all’indicazione di prodotti o di impresa utilizzata da un altro soggetto, la quale gode di notorietà tra i consumatori o altri acquirenti, oppure (ii) l’assegnazione, la consegna, l’esposizione allo scopo di assegnazione o consegna, l’esportazione, l’importazione o la fornitura di prodotti attra- verso una linea di telecomunicazione elettrica utilizzando tale indica- zione; (e) atti consistenti nell’usare come propria un’indicazione di prodotti o di im- presa identica o simile ad una notoria indicazione di prodotti o di impresa, usata da un altro soggetto, oppure atti consistenti nell’assegnazione, nella consegna, nell’esposizione allo scopo di assegnazione o consegna, nell’esportazione, nell’importazione o nella fornitura di prodotti attraverso una linea di telecomunicazione elettrica utilizzando tale indicazione; (f) atti consistenti nell’assegnazione, nella locazione, nell’esposizione allo sco- po di assegnazione o locazione, nell’esportazione o importazione di prodotti che imitano la configurazione, salvo quella indispensabile per garantire la funzionalità dei prodotti, di prodotti di un altro soggetto; (g) atti consistenti nell’acquisire o esercitare il diritto di usare nomi di dominio

identici o simili a un’indicazione specifica per prodotti o servizi di un altro soggetto, oppure atti consistenti nell’usare il nome di dominio con l’inten-

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zione di conseguire slealmente un profitto o di causare un danno ad un altro soggetto; e (h) atti compiuti da un agente o un rappresentante di un titolare di un diritto atti- nente ad un marchio di fabbrica, senza un motivo legittimo e senza il con- senso del titolare del diritto, consistenti nell’usare un marchio di fabbrica identico o simile al marchio di fabbrica usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli attinenti a tale diritto; o consistenti nell’usare tale marchio di fabbrica ai fini di assegnazione, consegna, esposizione allo scopo di asse- gnazione o consegna, esportazione, importazione, o fornitura tramite una linea di telecomunicazione elettrica, di prodotti identici o simili ai prodotti attinenti a tale diritto; o consistenti nell’utilizzare un marchio di fabbrica nel- la fornitura di servizi identici o simili ai servizi attinenti a tale diritto. 3. Ai fini del presente articolo, per «indicazione di prodotti o di impresa» s’intende un nome, un nome commerciale, un marchio di fabbrica, un marchio, o un conteni- tore o una confezione di prodotti, utilizzati in relazione all’impresa di un soggetto, o qualsiasi altra indicazione dei prodotti o dell’impresa di un soggetto. 4. Ogni Parte garantisce tramite le proprie leggi e i propri regolamenti un’adeguata nonché efficace tutela delle informazioni riservate in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 39 dell’Accordo TRIPS.

Art. 121 Trattamento dei dati di prova nelle procedure per l’autorizzazione di immissione in commercio

1. Ogni parte si adopera per impedire che i richiedenti di un’autorizzazione di

immissione in commercio per prodotti farmaceutici che impiegano nuove sostanze chimiche facciano ricorso o riferimento a dati di prova o ad altri dati sottoposti dal primo richiedente alla propria autorità competente per un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data di approvazione di tale domanda. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, tale periodo di tempo dovrà essere definito dalle leggi pertinenti di ciascuna Parte e non essere inferiore a sei anni.

2. Qualora le Parti subordinino l’autorizzazione di immissione in commercio di

prodotti chimici destinati all’agricoltura che impiegano nuove sostanze chimiche alla presentazione di prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione richiede un impegno considerevole, esse sono tenute a garantire che, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti di pertinenza, ai richiedenti di un’autorizzazione di immissione in commercio venga: (a) vietato di fare ricorso o riferimento a tali dati sottoposti dal primo richie- dente alla propria autorità competente per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di approvazione di tale domanda; oppure (b) generalmente imposto di presentare un set completo di dati di prova, anche nel caso in cui vi fosse una precedente domanda per lo stesso prodotto, per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di approvazione della domanda precedente.

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Art. 122 Applicazione – Disposizioni generali Ogni Parte si adopera per: (a) incentivare l’istituzione di gruppi consultivi pubblici e/o privati per affron- tare le questioni legate alla contraffazione e alla pirateria; e (b) migliorare il coordinamento interno delle proprie agenzie governative impli- cate nell’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ed agevolarne l’interazione, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 123 Applicazione – Misure applicate alle frontiere 1. Ogni Parte stabilisce procedure d’ufficio inerenti la sospensione alla frontiera, da parte della propria autorità doganale, dell’immissione di prodotti che violano diritti almeno in materia di brevetti, modelli di utilità, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica, diritti d’autore o diritti affini, destinati all’importazione nel, all’esportazione dal o al transito attraverso il territorio doganale della Parte.

2. Ai fini del presente articolo:

(a) «esportazione» comprende la riesportazione; e (b) per «transito» s’intende il trasbordo e il transito doganale, quale definito nel- la Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali. 3. Ogni Parte stabilisce procedure inerenti la sospensione alla frontiera, da parte della propria autorità doganale, su richiesta di un avente diritto, dell’immissione di prodotti che violano diritti almeno in materia di quanto esposto al paragrafo 1, destinati all’importazione nel, all’esportazione dal e, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, al transito attraverso il territorio doganale della Parte. 4. In caso di sospensione ai sensi dei paragrafi 1 e 3 in merito all’importazione nel, all’esportazione dal e, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, al transito attraverso il territorio doganale della Parte, le autorità competenti della Parte che ha operato la sospensione dell’immissione dei prodotti è tenuta a notificare all’avente diritto il nome e gli indirizzi del mittente o del destinatario, nonché l’importatore o l’esportatore, ove applicabile, dei prodotti in questione. Tali autorità competenti sono tenute a notificare all’avente diritto i nomi e gli indirizzi del produt- tore dei prodotti in questione se ritengono che tale informazione sia di rilievo nel corso di procedure di sdoganamento. 5. Ogni Parte garantisce che i prodotti, la cui immissione è stata sospesa ai sensi dei paragrafi 1 e 3 e nei quali le autorità competenti hanno ravvisato una violazione, non saranno immessi in libera circolazione senza il consenso dell’avente diritto e saranno distrutti in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti. 6. Ogni Parte garantisce che i titolari dei diritti non vengano gravati da un carico eccessivo in conseguenza degli oneri e dei costi di stoccaggio e di distruzione dei prodotti la cui immissione è stata sospesa ai sensi dei paragrafi 1 e 3 e che sono stati riconosciuti quali irregolari dalle autorità competenti.

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7. Le autorità competenti di ciascuna Parte mettono l’avente diritto nelle condizioni di analizzare campioni dei prodotti la cui immissione è stata sospesa ai sensi del paragrafo 3, ove opportuno e nei limiti concessi dalle leggi e dai regolamenti della Parte, a spese dell’avente diritto. 8. Ogni Parte adotta procedure semplificate in merito al sequestro e alla distruzione, da parte delle autorità competenti, dei prodotti la cui immissione è stata sospesa, le quali devono essere applicate in assenza di obiezioni ed assoggettate alle condizioni e alle modalità previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte.

Art. 124 Applicazione – Provvedimenti civili 1. Ogni Parte garantisce all’avente diritto la facoltà di esigere dall’autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest’ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevol- mente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole. 2. Ai fini del presente articolo, l’espressione «avente diritto» comprende i titolari di interessi protetti dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte per impedire atti di concorrenza sleale. 3. Qualora l’avente diritto esiga dall’autore della violazione il risarcimento dei danni causati da una violazione, commessa con intenzione o negligenza, dei propri diritti di proprietà intellettuale, l’ammontare di tali danni viene calcolato, ove appli- cabile, in maniera presunta, indipendentemente dalla possibilità di calcolare i danni effettivi, tenendo conto dei fattori seguenti: (a) la quantità dei prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale dell’avente diritto effettivamente trasferiti a terzi, nonché l’ammontare del guadagno unitario dei prodotti che sarebbero stati venduti dall’avente diritto se non fosse stata compiuta la violazione; (b) i proventi percepiti dall’autore della violazione in conseguenza della viola- zione stessa; oppure (c) l’importo che l’avente diritto avrebbe avuto diritto a percepire per l’esercizio dei propri diritti di proprietà intellettuale. 4. Nei casi in cui sia estremamente difficile per l’avente diritto titolare di diritti di proprietà dimostrare il danno economico effettivamente subito per via della natura dei fatti implicati, ogni Parte garantisce che, nella misura del possibile, conforme- mente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, le proprie autorità giudiziarie abbia- no la facoltà di determinare l’ammontare dei danni in base alla totalità delle prove che sono state loro addotte.

Art. 125 Applicazione – Provvedimenti penali

1. Ogni Parte stabilisce procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno in

presenza dei seguenti atti, commessi intenzionalmente e su scala commerciale:

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(a) la violazione di diritti in materia di brevetti, modelli di utilità, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica, diritti d’autore o diritti affini, o diritti legati a nuove varietà vegetali; (b) la violazione di diritti in materia di schemi di configurazione di circuiti inte- grati; (c) la rivelazione di informazioni segrete di cui al paragrafo 4 dell’articolo 120 nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti della Parte; e (d) gli atti di concorrenza sleale esposti dal sottoparagrafo 2(c) al sottoparagrafo 2(f) dell’articolo 120 nonché l’uso di indicazioni geografiche e di indicazio- ni affini come disposto ai sottoparagrafi 3(a)(i), 3(a)(ii), 3(b), 3(c), 3(d) qua- lora il sottoparagrafo 3(a)(iii) non sia applicabile, 3(g)(i) e 3(g)(iii) dell’articolo 119, nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti della Parte. 2. L’importazione, l’esportazione o il transito di prodotti che costituisce un atto di cui al sottoparagrafo 1(a) o 1(d) deve essere contemplato dai procedimenti penali e dalle sanzioni di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 2 dell’articolo 123 si applica al presente paragrafo. 3. Ove consentito dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, ogni Parte prevede pene più severe o pene separate per i reati elencati ai sottoparagrafi 1(a), 1(b) e 1(d) commessi in relazione ad attività aziendali o su scala commerciale. 4. Ogni Parte garantisce che, in caso di violazione di diritti commessa intenzional- mente e su scala commerciale in materia di brevetti, modelli di utilità ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica o diritti legati a nuove varietà vegetali, oppure di atti di concorrenza sleale esposti dal sottoparagrafo 2(c) al sottoparagrafo 2(f) dell’articolo 120 nella misura prevista dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, le autorità competenti di ciascuna Parte possano procedere d’ufficio, senza che sia necessaria la presentazione di un reclamo formale della parte lesa. 5. Ogni Parte garantisce che nel caso in cui (a) una violazione di diritti in materia di brevetti o marchi di fabbrica, o di diritti d’autore o diritti affini, oppure (b) un reato doganale in relazione alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, sia com- messo da un’organizzazione criminale, le proprie autorità giudiziarie abbiano la

facoltà di confiscare i proventi delle attività criminose e le proprietà che ne derivano conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti. 6. Ogni Parte stabilisce pene da applicare in caso di importazione, effettuata inten- zionalmente e su scala commerciale, di etichette sulle quali sia stato applicato un marchio di fabbrica identico a quello depositato nel territorio della Parte in merito a determinati prodotti, o simile o tale da non poter essere distinto nei suoi aspetti essenziali dal marchio di fabbrica depositato, se tali etichette sono destinate ad essere applicate sui prodotti per i quali è stato depositato il marchio di fabbrica o su prodotti simili.

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Art. 126 Fornitori di servizi Internet 1. Al fine di incentivare la collaborazione dei fornitori di servizi Internet con gli aventi diritto in merito alla protezione contro la violazione dei loro diritti di proprie- tà intellettuale, ogni Parte stabilisce misure per sollevare i fornitori di servizi Internet da indebite responsabilità in merito alla rimozione di materiali da essi inseriti nei siti Internet in forza di contratti con i mittenti delle informazioni, qualora un avente diritto rivendichi nei confronti del fornitore di servizi Internet che tale materiale viola i propri diritti di proprietà intellettuale, purché il fornitore di servizi Internet si attenga alle procedure che le parti interessate sono tenute a seguire. 2. Ogni Parte garantisce agli aventi diritto che hanno comunicato al fornitore di servizi Internet i materiali che essi con giusta causa ritengono violino i loro diritti di proprietà intellettuale, la possibilità di ottenere tempestivamente dal fornitore di servizi Internet informazioni in merito all’identità del mittente delle informazioni.

Art. 127 Collaborazione 1. Le Parti, consapevoli di quanto sia importante garantire un’adeguata protezione della proprietà intellettuale al fine di incentivare ulteriormente lo scambio e l’investimento tra i reciproci territori, in conformità alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti e nella misura consentita dalle loro risorse disponibili, collaborano in ambito di proprietà intellettuale, anche tramite lo scambio di informazioni in merito alle relazioni che esse intrattengono con non Parti su questioni inerenti la proprietà intellettuale. 2. Le Parti si adoperano per collaborare in attività legate a future convenzioni inter- nazionali in merito all’armonizzazione, all’amministrazione e all’applicazione di diritti di proprietà intellettuale, nonché in attività di organizzazioni internazionali, ivi compresa l’Organizzazione mondiale del commercio e la OMPI.

3. Il capitolo 14 non si applica al presente articolo.

Art. 128 Sottocomitato per la proprietà intellettuale 1. Ai fini dell’effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, si istituisce il sottocomitato per la proprietà intellettuale (di seguito denominato in questo articolo «sottocomitato»).

2. Il sottocomitato ha le seguenti funzioni:

(a) riesaminare e monitorare l’attuazione e il funzionamento del presente capi- tolo; (b) discutere su ogni questione legata alla proprietà intellettuale con l’obiettivo di ottimizzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e di incenti- vare l’efficienza e la trasparenza dell’amministrazione del sistema di prote- zione della proprietà intellettuale; (c) comunicare le proprie conclusioni al Comitato misto; e (d) eseguire altri compiti che gli sono stati assegnati dal Comitato misto.

3. Il sottocomitato si riunisce in data e luogo concordati dalle Parti.

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4. Il sottocomitato deve essere:

(a) composto da rappresentanti dei governi delle Parti e può invitare rappresen- tanti di enti di pertinenza diversi dai governi delle Parti, ivi compresi quelli provenienti da settori privati, che siano in possesso delle competenze neces- sarie relative alle questioni da trattare; e (b) co-presieduto da funzionari dei governi delle Parti.

Art. 129 Eccezioni relative alla sicurezza Ai fini del presente capitolo, l’articolo 73 dell’Accordo TRIPS è inserito nel presen- te Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Capitolo 12: Appalti pubblici

Art. 130 Diritti e obblighi vigenti 1. I diritti e gli obblighi delle Parti in merito agli appalti pubblici sono regolamentati dall’Accordo sugli appalti pubblici («Agreement on Government Procurement», di seguito denominato «il GPA»), contenuto nell’allegato 4 dell’Accordo OMC. 2. Se il GPA viene emendato o sostituito da un altro accordo, ai fini del presente capitolo «il GPA» si riferisce al GPA emendato o a tale altro accordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore per entrambe le Parti dell’emendamento o dell’altro accordo.

3. Il capitolo 14 non si applica al presente articolo.

Art. 131 Punti di informazione Ogni Parte designa la seguente autorità governativa come proprio punto di informa- zioni per agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione concernente gli appalti pubblici: (a) per il Giappone, il Ministero degli affari esteri; e (b) per la Svizzera, la Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 132 Negoziazioni future 1. Le Parti si consulteranno in sede di Comitato misto con l’obiettivo di accrescere la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi di appalti pubblici, di attuarli con efficacia e di potenziare e sviluppare ulteriormente l’accesso al mercato degli appalti pubblici di ciascuna Parte ai fornitori dell’altra Parte. 2. Qualora, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte accordi ad una non Parte vantaggi supplementari rispetto a quelli accordati all’altra Parte ai sensi del GPA in merito all’accesso al proprio mercato degli appalti pubblici, la prima Parte, su richiesta dell’altra Parte, avvia negoziazioni al fine di estendere tali van- taggi all’altra Parte su una base di reciprocità.

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Capitolo 13: Promozione di una relazione economica più stretta

Art. 133 Principi fondamentali

1. Nel confermare la loro volontà di promuovere una relazione economica più

stretta, le Parti, qualora ve ne sia necessità, avviano consultazioni con l’obiettivo di affrontare le questioni riguardanti la promozione di attività commerciali e di inve- stimento dei propri settori imprenditoriali. 2. In conformità alle loro rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti, le parti collabo- rano e intraprendono adeguate misure per promuovere una relazione economica più stretta tra loro, a beneficio dei propri settori imprenditoriali.

Art. 134 Sottocomitato per la promozione di una relazione economica più stretta 1. Ai fini dell’effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, le Parti istitui- scono il sottocomitato per la promozione di una relazione economica più stretta (di seguito denominato in questo articolo «il sottocomitato»).

2. Il sottocomitato ha le seguenti funzioni:

(a) discutere sui modi e sui mezzi atti a promuovere una relazione economica più stretta tra le Parti; (b) discutere sulle opportunità di rimuovere ulteriormente gli ostacoli agli scam- bi e agli investimenti tra le Parti e agevolare le attività economiche nelle Parti; (c) discutere sulle opportunità di collaborare a diversi livelli in settori pubblici e imprenditoriali in ambiti riguardanti gli scambi bilaterali nonché in attività di promozione degli investimenti; (d) discutere su altre questioni inerenti la promozione di una relazione economi- ca più stretta; (e) riportare le proprie conclusioni al Comitato misto e, se necessario, dare a quest’ultimo consigli in merito alle misure adeguate che devono essere intraprese dalle Parti; (f) riesaminare, ove opportuno, l’attuazione dei consigli di cui al sottoparagrafo (e); e (g) eseguire altri compiti che gli sono stati assegnati dal Comitato misto.

3. Il sottocomitato:

(a) deve essere composto da funzionari dei governi delle Parti; (b) deve agire in accordo con le Parti; (c) può, su accordo delle Parti, invitare rappresentanti di settori imprenditoriali o di altre organizzazioni legate all’imprenditoria delle Parti che siano in pos- sesso delle competenze necessarie relative alle questioni da trattare; e (d) deve essere co-presieduto da funzionari dei governi delle Parti.

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4. Il sottocomitato si riunisce in data e luogo concordati dalle Parti.

5. Il sottocomitato collabora con altri sottocomitati pertinenti al fine di evitare inutili sovrapposizioni di lavoro. Se necessario, il Comitato misto è tenuto a dare istruzioni a tal fine.

Art. 135 Organo di contatto L’organo di contatto designato ai sensi dell’articolo 149 deve, relativamente all’attuazione del presente capitolo, eseguire le funzioni descritte nel capitolo 4 dell’Accordo di attuazione.

Art. 136 Non applicazione del capitolo 14 Il capitolo 14 non si applica al presente capitolo.

Capitolo 14: Composizione delle controversie

Art. 137 Disposizioni generali Le Parti si adoperano in ogni momento per giungere ad una soluzione reciprocamen- te soddisfacente in merito a qualsiasi questione inerente l’interpretazione e l’appli- cazione del presente Accordo, tramite collaborazione, consultazioni di esperti o altri mezzi previsti nel presente Accordo.

Art. 138 Campo di applicazione e copertura 1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, il presente capitolo si applica relativamente alla composizione delle controversie tra le Parti inerenti l’interpreta- zione o l’applicazione del presente Accordo. 2. Nulla di quanto formulato nel presente capitolo può pregiudicare i diritti delle Parti di ricorrere alle procedure di composizione delle controversie ai sensi di altri accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie. 3. Nonostante il paragrafo 2, una volta che la Parte reclamante ha richiesto l’istitu- zione di un tribunale arbitrale ai sensi del presente capitolo, o di un panel ai sensi dell’articolo 6 dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risolu- zione delle controversie52 contenuta nell’allegato 2 dell’Accordo OMC relativamen- te ad una determinata controversia, il ricorso al tribunale arbitrale o al panel scelto esclude ogni altra procedura per quella determinata controversia.

Art. 139 Consultazioni 1. Una Parte può presentare per iscritto una richiesta di consultazioni con l’altra Parte qualora ritenga che una misura applicata dall’altra Parte sia incompatibile con il presente Accordo o che tale misura comprometta o annulli i benefici che le deri-

52 RS 0.632.20, allegato 2

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vano, direttamente o indirettamente, in virtù del presente Accordo. La Parte richie- dente le consultazioni è tenuta ad esporre le ragioni della richiesta, a identificare la misura in questione nonché indicare la base giuridica su cui si fonda il reclamo. 2. Quando una Parte richiede consultazioni ai sensi del paragrafo 1, l’altra Parte è tenuta a rispondervi tempestivamente e a procedere alle consultazioni in buona fede entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, con l’obiettivo di giungere ad una tempestiva e soddisfacente soluzione della questione. Per questioni inerenti prodotti deperibili, l’altra Parte è tenuta ad avviare le consultazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 140 Buoni uffici, conciliazione o mediazione 1. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono essere richiesti in ogni momento da entrambe le Parti. Essi possono essere avviati in ogni momento se le Parti lo concordano, e concludersi in ogni momento, su richiesta di una delle Parti. 2. Previo accordo in tal senso tra le Parti, i procedimenti di buoni uffici, di concilia- zione o di mediazione possono continuare anche quando sono in corso procedure dinanzi a un tribunale arbitrale previste dal presente capitolo. 3. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione e le posizioni assunte dalle Parti durante questi procedimenti hanno carattere riservato e lasciano impregiudicati i diritti dell’una e dell’altra parte nelle ulteriori azioni avviate.

Art. 141 Istituzione di tribunali arbitrali 1. La Parte ricorrente che ha richiesto consultazioni ai sensi dell’articolo 139 può inoltrare una richiesta scritta alla Parte cui è rivolto il reclamo in merito all’istituzione di un tribunale arbitrale: (a) se la Parte contro cui è presentato reclamo non procede alle consultazioni entro 30 giorni, o entro 15 giorni in caso di questioni inerenti prodotti depe- ribili, dopo la data di ricevimento della richiesta di consultazioni ai sensi di tale articolo; oppure (b) se le Parti non giungono ad una soluzione della questione tramite consulta- zioni ai sensi di tale articolo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. 2. La richiesta di istituzione di un tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo deve indicare: (a) le specifiche misure in questione; e (b) la base giuridica su cui si fonda il reclamo, ivi comprese, laddove applica- bile, le disposizioni del presente Accordo che si ritiene siano state violate o qualsiasi altra disposizione pertinente. Al tribunale arbitrale può inoltre essere chiesto di proporre opzioni di attuazione, che dovranno essere allegate al lodo arbitrale.

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3. Il tribunale arbitrale deve essere composto da tre arbitri in possesso delle relative competenze tecniche o legali. 4. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di istituire un tribunale arbitrale, ogni Parte nomina un arbitro, che può essere un proprio cittadino, e propo- ne fino a tre candidati per la funzione del terzo arbitro, che dovrà assumere la presi- denza del tribunale arbitrale. Il terzo arbitro non può essere un cittadino di una delle Parti, non può avere residenza stabile nel territorio di una delle Parti, non può presta- re servizio per una delle Parti e non può essersi già occupato della controversia ad altro titolo.

5. Le Parti concordano e nominano il terzo arbitro entro 45 giorni dalla data di

ricevimento della richiesta di istituzione di un tribunale arbitrale, tenendo conto delle candidature proposte ai sensi del paragrafo 4. 6. Qualora una Parte non abbia nominato il primo arbitro ai sensi del paragrafo 4, o qualora le Parti non riescano a giungere ad un accordo sul terzo arbitro ai sensi del paragrafo 5, su richiesta di una delle Parti, il Segretario generale della Corte perma- nente d’arbitrato procede alle necessarie nomine entro i 30 giorni successivi. 7. La data di istituzione di un tribunale arbitrale deve coincidere con la data di nomina del presidente del tribunale arbitrale.

Art. 142 Funzioni dei tribunali arbitrali

1. Il tribunale arbitrale istituito ai sensi dell’articolo 141:

(a) esamina la questione su cui verte la richiesta di istituire il tribunale arbitrale ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 141; (b) emette il lodo conformemente al presente Accordo e alle norme applicabili del diritto internazionale; (c) espone, nel lodo le valutazioni di diritto e di fatto debitamente motivate; (d) allega al lodo, qualora richiesto dalla Parte ricorrente, ai sensi del paragrafo

2 dell’articolo 141, le opzioni di attuazione suggerite alle Parti, da conside-

rare congiuntamente all’articolo 145; e (e) si consulta con le Parti, se del caso, al fine di fornire adeguate opportunità di uno sviluppo mirato ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2. Il lodo del tribunale arbitrale è definitivo e vincolante per le Parti.

Art. 143 Procedimenti dei tribunali arbitrali 1. Salvo diversamente convenuto dalle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce se i propri procedimenti debbano aver luogo in Giappone o in Svizzera, e la Parte ricor- rente fornisce i servizi di segreteria. La lingua ufficiale dei procedimenti, dei docu- menti da sottoporre al tribunale o degli atti da questa prodotti, ivi compreso il lodo, è l’inglese. 2. Il tribunale arbitrale si riunisce a porte chiuse. Le udienze si svolgono in forma pubblica, a meno che una delle Parti vi si opponga.

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3. Le delibere del tribunale arbitrale, la documentazione ad esso presentata e il progetto di lodo di cui al paragrafo 8 sono sottoposti al vincolo di confidenzialità. 4. Nonostante il paragrafo 3, ciascuna Parte ha la facoltà di rilasciare, se lo ritiene opportuno, dichiarazioni pubbliche in merito alla controversia, ma è tenuta a trattare come confidenziali le informazioni fornite e le osservazioni presentate per iscritto dall’altra Parte al tribunale arbitrale, indicate da essa come confidenziali. Qualora una delle Parti abbia fornito informazioni o presentato osservazioni per iscritto indicandole come confidenziali, tale Parte è tenuta, su richiesta dell’altra Parte, a fornire una sintesi non riservata delle informazioni o delle osservazioni scritte che può essere divulgata. 5. Ogni Parte ha diritto ad almeno un’udienza dinanzi al tribunale arbitrale, nonché all’opportunità di presentare osservazioni iniziali e controprove per iscritto. Il tribu- nale arbitrale ha la facoltà di raccogliere dalle Parti tutte quelle informazioni perti- nenti che esso ritiene necessarie e opportune. Le Parti sono tenute a rispondere in maniera tempestiva ed esauriente a qualsiasi richiesta in tal senso da parte del tribu- nale arbitrale. 6. Il tribunale arbitrale può raccogliere informazioni da qualunque fonte pertinente e può richiedere la consulenza di esperti chiamati ad esprimere il proprio parere su determinati aspetti della questione in esame. 7. Alle Parti deve essere concessa la facoltà di presenziare a tutte le presentazioni, dichiarazioni o controprove nel corso del procedimento. Qualsiasi informazione fornita o osservazione presentata per iscritto da una Parte al tribunale arbitrale, ivi compresi eventuali commenti circa la parte espositiva del progetto di lodo e le risposte alle domande formulate dal tribunale arbitrale, deve essere accessibile all’altra Parte. 8. Entro 90 giorni dalla data della sua istituzione, il tribunale arbitrale è tenuto a sottoporre alle Parti il proprio progetto di lodo, comprendente sia la parte espositiva che quella relativa ai risultati e alle conclusioni, al fine di consentire alle Parti di riesaminarlo. Qualora ritenga di non poter sottoporre alle Parti il proprio progetto di lodo entro il suddetto periodo di 90 giorni, il tribunale arbitrale può prorogare detto

termine con il consenso delle Parti. Una Parte può sottoporre per iscritto al tribunale arbitrale commenti sul progetto di lodo entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del progetto di lodo. 9. Il tribunale arbitrale emette il proprio lodo entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione del progetto di lodo. 10. Il tribunale arbitrale fa il possibile per prendere le proprie decisioni, ivi compre- so il lodo, in via consensuale, ma può altresì prendere tali decisioni, lodo compreso, con voto espresso a maggioranza.

11. Il lodo del tribunale arbitrale deve essere reso pubblico.

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Art. 144 Sospensione o conclusione dei procedimenti dei tribunali arbitrali 1. Le Parti possono convenire di sospendere i lavori del tribunale arbitrale in qualsi- asi momento prima dell’emissione del lodo arbitrale e per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di detto accordo. Qualora i lavori del tribunale restino sospesi per oltre dodici mesi, l’autorità del tribunale arbitrale competente in merito alla controversia decade, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

2. La Parti possono convenire di porre fine al procedimento dinanzi al tribunale

arbitrale in qualsiasi momento prima dell’emissione del lodo arbitrale loro destinato, dandone congiuntamente notifica alla presidenza del tribunale arbitrale.

Art. 145 Attuazione del lodo arbitrale 1. La Parte verso cui è rivolto il reclamo è tenuta ad adempiere tempestivamente a quanto disposto nel lodo emesso dal tribunale arbitrale ai sensi dell’articolo 143. 2. Entro 20 giorni dalla data di emissione del lodo arbitrale, la Parte verso cui è rivolto il reclamo notifica alla Parte ricorrente le modalità e il periodo di tempo per l’attuazione del lodo, tenendo in considerazione, se applicabili, le opzioni di attua- zione allegate al lodo. Qualora la Parte ricorrente ritenga inaccettabili le modalità o il periodo di tempo notificati, essa può chiedere all’altra Parte di avviare consulta- zioni al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente della que- stione. Se entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta non è stata con- cordata una soluzione, la Parte ricorrente può deferire la questione ad un tribunale arbitrale, che decide su modalità o tempi ragionevoli per l’attuazione del lodo. La decisione del tribunale arbitrale deve essere presentata entro 15 giorni dal deferi- mento della questione al tribunale arbitrale. 3. Se la Parte cui è rivolto il reclamo ritiene impraticabile l’adempimento del lodo, essa è tenuta a notificarlo alla Parte ricorrente entro 20 giorni dall’emissione del lodo e ad avviare consultazioni al fine di giungere ad una compensazione recipro- camente soddisfacente. Se entro 20 giorni dalla data di notifica non è stata concorda- ta tale compensazione, la Parte ricorrente può notificare all’altra Pare la propria intenzione di sospendere l’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo. 4. Se la Parte cui è rivolto il reclamo ha omesso di notificare le modalità e il periodo di tempo per l’attuazione del lodo ai sensi del paragrafo 2, o se la Parte ricorrente ritiene che l’altra Parte non si sia conformata al lodo entro il periodo specificato ai sensi del paragrafo 2, la Parte ricorrente può notificare all’altra Parte la propria intenzione di sospendere l’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo. 5. La notifica ai sensi del paragrafo 3 o 4 deve contenere la data a partire dalla quale ha inizio la sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo, nonché l’indicazione delle concessioni o degli altri obblighi

derivanti dal presente Accordo per i quali viene sospesa l’applicazione. Tale sospen- sione: (a) può essere attuata solo dopo che siano decorsi almeno 30 giorni dalla data di notifica;

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(b) non può essere effettuata se sono in corso consultazioni o procedimenti dinanzi a un tribunale arbitrale in merito alla controversia oggetto della sospensione; (c) deve essere limitata ai benefici equivalenti al livello di non osservanza del lodo; e (d) deve essere limitata allo stesso settore o agli stessi settori nei quali si è pro- dotta l’incompatibilità con le disposizioni del presente Accordo o nei quali un dato beneficio derivante dal presente Accordo è stato annullato o com- promesso, a meno che la sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi in tale settore o in tali settori risulti impraticabile o inefficace. 6. Se la Parte verso cui è rivolto il reclamo ritiene che la Parte ricorrente non abbia soddisfatto i requisiti per procedere alla sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo ai sensi del paragrafo 5, essa può richiedere consultazioni con la Parte ricorrente entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, conformemente al paragrafo 3 o 4. La Parte ricorrente avvia le consul- tazioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni ai sensi del presente para- grafo le Parti non giungono ad una soluzione, la Parte ricorrente può deferire la questione ad un tribunale arbitrale. La decisione del tribunale arbitrale deve essere pronunciata entro 15 giorni da tale deferimento. Fino al pronunciamento del tribuna- le arbitrale, l’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo non può essere sospesa. 7. La sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo in seguito a notifica ai sensi del paragrafo 3 o 4 decade qualora le Parti giungano ad una soluzione reciprocamente soddisfacente o qualora venga dato adempimento al lodo. 8. Una Parte può richiedere ad un tribunale arbitrale di pronunciarsi in merito alla conformità al lodo arbitrale di qualsiasi misura attuativa adottata dopo la sospen- sione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo e, alla luce di tale pronunciamento, decidere se porre fine o effettuare modifiche alla sospensione. La decisione del tribunale arbitrale deve essere pronun- ciata entro 15 giorni dalla data di tale richiesta.

9. Il tribunale di cui al presente articolo deve, se possibile, essere composto dagli stessi arbitri del tribunale arbitrale originario. Se uno degli arbitri non è disponibile, tale arbitro viene sostituito da un arbitro nominato ai sensi delle disposizioni citate dal paragrafo 4 al paragrafo 6 dell’articolo 141.

Art. 146 Spese Salvo altrimenti disposto dalle Parti, le spese del tribunale arbitrale, ivi compreso l’onorario degli arbitri, vengono suddivise in ugual misura tra le Parti.

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Art. 147 Altre disposizioni Qualsiasi periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato tramite accordo tra le Parti.

Capitolo 15: Amministrazione dell’Accordo

Art. 148 Comitato misto 1. Le Parti istituiscono il Comitato misto, co-presieduto da alti funzionari delle Parti.

2. Il Comitato misto ha le seguenti funzioni:

(a) riesaminare e monitorare l’attuazione e il funzionamento del presente Accordo; (b) valutare e consigliare alle Parti qualsiasi emendamento del presente Accor- do; (c) supervisionare e coordinare l’attività di tutti i sottocomitati e dei gruppi di lavoro ad hoc istituiti ai sensi del presente Accordo; (d) adoperarsi per risolvere le controversie tra le Parti su qualsiasi questione ine- rente l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo; (e) adottare le Procedure operative per lo scambio di merci e le Procedure ope- rative per le regole di origine, esposte, rispettivamente, all’articolo 24 e all’articolo XXVIII dell’allegato II; (f) riesaminare ed emendare, ove necessario, le Procedure operative di cui al sottoparagrafo (e); (g) adottare qualsiasi decisione necessaria al funzionamento del presente Accor- do; e (h) espletare altre funzioni concordate dalle Parti o previste nel presente Accor- do. 3. Il Comitato misto può istituire un sottocomitato o gruppi di lavoro ad hoc che lo assistano nell’espletamento delle proprie funzioni. Il mandato dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro ad hoc deve essere istituito dal Comitato misto, salvo laddove diversamente specificato nel presente Accordo.

4. Il Comitato misto stabilisce le proprie regole procedurali.

5. Il Comitato misto si riunisce, in linea di principio, ogni due anni in luogo concor- dato dalle Parti. In casi di urgenza, ogni Parte può richiedere per iscritto all’altra Parte la convocazione di una riunione speciale del Comitato misto. Alla presentazio- ne di tale richiesta, le Parti fanno il possibile perché la riunione speciale abbia luogo entro 30 giorni. Nonostante il paragrafo 1, la riunione speciale può avere luogo a qualsiasi livello appropriato.

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Art. 149 Comunicazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte designa un orga- no di contatto con la funzione di agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione inerente al presente Accordo.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 vengono formulate in inglese.

Capitolo 16: Disposizioni finali

Art. 150 Sommario e intestazioni Il sommario e le intestazioni dei capitoli e degli articoli sono inseriti soltanto per comodità di riferimento e non incidono sull’interpretazione del presente Accordo.

Art. 151 Allegati e note Gli allegati e le note del presente Accordo costituiscono parte integrante dell’Accordo stesso.

Art. 152 Emendamento 1. Il presente Accordo può essere emendato tramite accordo tra le Parti. Tale emen- damento deve essere approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure legali ed entra in vigore alla data concordata dalle Parti. 2. Fatte salve le procedure legali di ciascuna Parte in merito alla conclusione e all’emendamento di accordi internazionali, i governi delle Parti possono operare emendamenti tramite lo scambio di note diplomatiche per le seguenti aree: (a) l’allegato I, purché tali emendamenti siano conformi all’emendamento del Sistema armonizzato e non introducano modifiche delle aliquote dei dazi doganali sulle importazioni sui prodotti originari dell’altra Parte conforme- mente all’allegato I; (b) l’elenco dei formaggi naturali figuranti al paragrafo 1 dell’annesso 1 all’appendice 1 dell’allegato I, purché tale emendamento sia il frutto di con- sultazioni in conformità al paragrafo 3 dello stesso, o sia conforme al para- grafo 4 dell’allegato 1 all’appendice dell’allegato I; (c) le appendici 1, 2 e 3 dell’allegato II; (d) l’appendice 2 dell’allegato III; oppure (e) l’allegato X.

Art. 153 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui i governi delle Parti scambiano note diplomatiche informandosi recipro- camente dell’avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie

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per l’entrata in vigore dell’Accordo. Il presente Accordo rimane in vigore fino alla sua risoluzione come descritto all’articolo 154.

Art. 154 Denuncia Ciascuna Parte ha diritto di denunciare il presente Accordo dandone notifica scritta all’altra Parte con preavviso di un anno.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tokyo il giorno 19 del mese di febbraio dell’anno 2009, in due esemplari originali in inglese.

Per la Confederazione Svizzera: Per il Giappone: Doris Leuthard Hirofumi Nakasone

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Sommario

Preambolo

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Definizioni generali Art. 4 Trasparenza Art. 5 Confidenzialità delle informazioni Art. 6 Tassazione Art. 7 Relazione con altri accordi Art. 8 Accordi preferenziali Art. 9 Promozione dello scambio di prodotti ambientali e di servizi legati all’ambiente Art. 10 Accordo di attuazione

Capitolo 2: Scambio di merci Art. 11 Definizioni Art. 12 Campo di applicazione Art. 13 Classificazione dei prodotti Art. 14 Trattamento nazionale Art. 15 Dazi doganali sulle importazioni Art. 16 Dazi doganali sulle esportazioni Art. 17 Valutazione in dogana Art. 18 Restrizioni all’importazione e all’esportazione Art. 19 Sovvenzioni all’esportazione Art. 20 Misure bilaterali di salvaguardia Art. 21 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Art. 22 Eccezioni generali e di sicurezza Art. 23 Regole di origine Art. 24 Procedure operative per lo scambio di merci Art. 25 Riesame generale

Capitolo 3: Procedure doganali e agevolazioni commerciali Art. 26 Campo di applicazione Art. 27 Definizioni Art. 28 Trasparenza Art. 29 Sdoganamento Art. 30 Ammissione temporanea e prodotti in transito Art. 31 Collaborazione e scambio di informazioni Art. 32 Sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali

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Capitolo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 33 Campo di applicazione Art. 34 Diritti e obblighi Art. 35 Consultazioni su questioni SFS Art. 36 Non applicazione del capitolo 14

Capitolo 5: Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità Art. 37 Campo di applicazione Art. 38 Collaborazione Art. 39 Punto di informazione Art. 40 Accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità Art. 41 Sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità Art. 42 Non applicazione del capitolo 14

Capitolo 6: Scambio di servizi Art. 43 Campo di applicazione e copertura Art. 44 Definizioni Art. 45 Trattamento della nazione più favorita Art. 46 Accesso al mercato Art. 47 Trattamento nazionale Art. 48 Regolamentazione interna Art. 49 Riconoscimento Art. 50 Circolazione di persone fisiche Art. 51 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi Art. 52 Prassi commerciali Art. 53 Pagamenti e trasferimenti Art. 54 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Art. 55 Eccezioni generali Art. 56 Eccezioni in materia di sicurezza Art. 57 Elenchi di esenzioni Art. 58 Modifica degli elenchi di esenzioni Art. 59 Trasparenza Art. 60 Riesame Art. 61 Allegati

Capitolo 7: Circolazione di persone fisiche Art. 62 Campo di applicazione Art. 63 Principi generali Art. 64 Definizioni Art. 65 Autorizzazione all’ingresso e al soggiorno temporaneo Art. 66 Fornitura di informazioni

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Art. 67 Elaborazione rapida delle domande Art. 68 Misure ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull’immigrazione Art. 69 Eccezioni generali e di sicurezza

Capitolo 8: Commercio elettronico Art. 70 Campo di applicazione Art. 71 Disposizioni generali Art. 72 Definizioni Art. 73 Trattamento non discriminatorio dei prodotti digitali Art. 74 Trattamento non discriminatorio dei servizi Art. 75 Accesso al mercato Art. 76 Dazi doganali Art. 77 Regolamentazione interna Art. 78 Firme elettroniche e servizi di certificazione Art. 79 Teleamministrazione commerciale Art. 80 Tutela degli utenti online Art. 81 Partecipazione del settore privato Art. 82 Collaborazione Art. 83 Eccezioni

Capitolo 9: Investimenti Art. 84 Campo di applicazione e copertura Art. 85 Definizioni Art. 86 Trattamento generale e protezione Art. 87 Trattamento nazionale Art. 88 Trattamento della nazione più favorita Art. 89 Trasferimenti Art. 90 Esenzioni Art. 91 Espropriazione e compensazione Art. 92 Trattamento in caso di conflitto Art. 93 Surrogazione Art. 94 Composizione delle controversie relative agli investimenti tra un investitore e una Parte Art. 95 Eccezioni generali e di sicurezza Art. 96 Divieto dei requisiti di prestazione Art. 97 Misure temporanee di salvaguardia Art. 98 Misure prudenziali Art. 99 Formalità speciali Art. 100 Misure fiscali Art. 101 Misure relative a salute, sicurezza e ambiente Art. 102 Riesame

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Capitolo 10: Concorrenza Art. 103 Misure contro attività anticoncorrenziali Art. 104 Collaborazione nell’impegno contro le attività anticoncorrenziali Art. 105 Consultazioni Art. 106 Non applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 5 e del capitolo 14

Capitolo 11: Proprietà intellettuale Art. 107 Disposizioni generali Art. 108 Trattamento nazionale Art. 109 Trattamento della nazione più favorita Art. 110 Miglioramento dell’efficienza delle questioni procedurali Art. 111 Acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale Art. 112 Trasparenza Art. 113 Promozione della consapevolezza pubblica in merito alla protezione della proprietà intellettuale Art. 114 Diritti d’autore e diritti affini Art. 115 Marchi di fabbrica Art. 116 Disegni industriali Art. 117 Brevetti Art. 118 Novità vegetali Art. 119 Indicazioni geografiche e indicazioni affini Art. 120 Concorrenza sleale Art. 121 Trattamento dei dati di prova nelle procedure per l’autorizzazione di immissione in commercio Art. 122 Applicazione – Disposizioni generali Art. 123 Applicazione – Misure applicate alle frontiere Art. 124 Applicazione – Provvedimenti civili Art. 125 Applicazione – Provvedimenti penali Art. 126 Fornitori di servizi Internet Art. 127 Collaborazione Art. 128 Sottocomitato per la proprietà intellettuale Art. 129 Eccezioni relative alla sicurezza

Capitolo 12: Appalti pubblici Art.130 Diritti e obblighi vigenti Art. 131 Punti di informazione Art. 132 Negoziazioni future

Capitolo 13: Promozione di una relazione economica più stretta Art. 133 Principi fondamentali Art. 134 Sottocomitato per la promozione di una relazione economica più stretta Art. 135 Organo di contatto Art. 136 Non applicazione del capitolo 14

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Capitolo 14: Composizione delle controversie Art. 137 Disposizioni generali Art. 138 Campo di applicazione e copertura Art. 139 Consultazioni Art. 140 Buoni uffici, conciliazione o mediazione Art. 141 Istituzione di tribunali arbitrali Art. 142 Funzioni dei tribunali arbitrali Art. 143 Procedimenti dinanzi a tribunali arbitrali Art. 144 Sospensione o conclusione dei procedimenti dinanzi ai tribunali arbitrali Art. 145 Attuazione del lodo arbitrale Art. 146 Spese Art. 147 Altre disposizioni

Capitolo 15: Amministrazione dell’Accordo Art. 148 Comitato misto Art. 149 Comunicazioni

Capitolo 16: Disposizioni finali Art. 150 Sommario e intestazioni Art. 151 Allegati e note Art. 152 Emendamento Art. 153 Entrata in vigore Art. 154 Denuncia

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Allegato I Elenchi in relazione all’articolo 15 (di cui al capitolo 253) Allegato II Regole di origine (di cui al capitolo 2) Allegato III Elenchi di esenzioni (di cui al capitolo 6) Allegato IV Discipline sulla regolamentazione interna nei servizi (di cui al capitolo 6) Allegato V Riconoscimento delle qualificazioni per prestatori di (di cui al capitolo 6) servizi Allegato VI Servizi finanziari (di cui al capitolo 6) Allegato VII Servizi di telecomunicazione (di cui al capitolo 6 Allegato VIII Impegni speciali sulla circolazione delle persone fisiche di cui al capitolo 7) (Allegato IX Elenchi di esenzioni di cui al capitolo 9) Allegato X Indicazioni geografiche (di cui al capitolo 11)

53 Nella RU sarà pubblicata nelle tre lingue ufficiali solo l’appendice 2 dell’allegato I.

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Allegato I

Appendice 2 Sezione 1: Note relative alla lista della Svizzera 1. Ai fini dell’articolo 15, si applicano le seguenti categorie indicate nella colon- na 3, l’aliquota di dazio preferenziale applicata (CHF) indicata nella colonna 4, l’aliquota di dazio NPF ridotta (CHF) indicata nella colonna 5 e le modalità e condi- zioni definite nella colonna 6 della Lista della Svizzera nella sezione 2 della presente appendice: (a) i dazi su importazioni di prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con una «A» vengono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo; (b) i dazi su importazioni di prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «P1» devono corrispondere all’aliquota di dazio indicata alla colonna 4 a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo; (c) i dazi su importazioni di prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «P2» devono corrispondere, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, all’aliquota di dazio calcolata deducendo dall’aliquota applicata alla nazione più favorita al momento dell’importa- zione l’aliquota di dazio indicata alla colonna 5; (d) Ai fini dei sottoparagrafi da (a) a (c), si applicano le modalità e le condizioni esposte alla colonna 6. I prodotti originari che non soddisfano le modalità e condizioni vengono esclusi da qualsiasi impegno tariffario sulle importa- zioni di cui ai sottoparagrafi da (a) a (c). (e) i dazi su importazioni di prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «P3» devono essere limitati, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, all’elemento agricolo (EA) della rispettiva aliquota di dazio; (f) I prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «X» vengono esclusi da qualsiasi impegno di riduzione o eliminazione di dazi doganali all’importazione; e (g) I prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «Y» del capi- tolo 19 del Sistema armonizzato vengono esclusi da qualsiasi impegno di riduzione o eliminazione di dazi doganali all’importazione. Inoltre, per que- ste linee tariffarie le sovvenzioni all’esportazione definite all’articolo 9 dell’Accordo OMC sull’agricoltura potranno essere mantenute. 2. Per i prodotti che vengono definiti alla colonna 6 quali EA (elemento agricolo) si

applicano le seguenti disposizioni: (a) Per tener conto delle differenze di costo delle materie prime agricole conte- nute in questi prodotti, il presente Accordo non impedisce il prelievo dell’EA dell’aliquota di dazio sulle importazioni.

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(b) L’EA dell’aliquota di dazio, prelevata all’importazione, si basa su, ma non eccede, la differenza tra il prezzo sul mercato interno svizzero e il prezzo sul mercato mondiale delle materie prime agricole contenute nei prodotti in que- stione.

3. La lista della Svizzera, alla sezione 2, si basa sulla versione emendata al

1° gennaio 2007 del Sistema armonizzato. 4. Ai fini della presente appendice, per «anno» si intende, in riferimento al primo anno, il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente Accordo e il prossimo 31 dicembre e, in riferimento a ogni anno successivo, il periodo di dodici mesi che inizia dal 1° gennaio di quell’anno. 5. Ai fini dell’applicazione di contingenti tariffari, nel caso in cui il primo anno contasse meno di dodici mesi, il contingente totale annuo definito alla sezione 2 si applica per quell’anno, a prescindere dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Sezione 2: Lista della Svizzera Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01 Animali vivi 1.00 per capo per capo 1

0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

0101.10 – riproduttori di razza pura:

– – cavalli:

0101.1011 – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 1)

0101.1019 – – – altri X

– – asini:

0101.1021 – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 1)

0101.1029 – – – altri X

0101.90 – altri:

– – asini, muli e bardotti:

0101.9011 – – – da macello; emioni e onagri X

– – – altri:

0101.9021 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 1)

0101.9029 – – – – altri X

– – altri: – – – da macello:

0101.9091 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 5)

0101.9092 – – – – altri X

– – – altri:

0101.9095 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 1) – – – – altri:

0101.9096 – – – – – con un’altezza del garrese X

superiore a 1,48 m

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Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0101.9097 – – – – – con un’altezza del garrese X

superiore a 1,35 m ma non eccedente 1,48 m

0101.9098 – – – – – con un’altezza del garrese X

non eccedente 1,35 m

0102 Animali vivi della specie bovina

0102.10 – riproduttori di razza pura:

0102.1010 – – importati nei limiti del contingente X

doganale (n. cont. 2) – – altri:

0102.1091 – – – di razze bruna, chiazzata, X

Holstein

0102.1099 – – – altri X

0102.90 – altri:

– – da macello:

0102.9011 – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 5)

0102.9019 – – – altri X

– – altri:

0102.9091 – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 2)

0102.9099 – – – altri X

0103 Animali vivi della specie suina X

0104 Animali vivi della specie ovina o caprina

0104.10 – della specie ovina:

0104.1010 – – importati nei limiti del contingente P2 5.00

doganale (n. cont. 4) (riproduttori)

0104.1020 – – importati nei limiti del contingente P1 20.00

doganale (n. cont. 5) (da macello)

0104.1090 – – altri X

0104.20 – della specie caprina:

0104.2010 – – importati nei limiti del contingente P2 3.00

doganale (n. cont. 4) (riproduttori)

0104.2020 – – importati nei limiti del contingente P1 40.00

doganale (n. cont. 5) (da macello)

0104.2090 – – altri X

0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, per 100 kg per 100 kg

tacchine e faraone, vivi, delle specie peso lordo peso lordo domestiche – di peso non eccedente 185 g:

0105.1100 – – galli e galline A

0105.1200 – – tacchini e tacchine A

0105.1900 – – altri A

– altri:

0105.9400 – – galli e galline X

0105.9900 – – altri A

0106 Altri animali vivi

– mammiferi:

0106.1100 – – primati A

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Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0106.1200 – – balene, delfini e marsovini (mam- X

miferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

0106.1900 – – altri A

0106.2000 – rettili (compresi i serpenti e le tarta- A

rughe marine) – uccelli:

0106.3100 – – uccelli rapaci A

0106.3200 – – psittaciformi (compresi i pappagalli, A

le cocorite, are e cacatua)

0106.39 – – altri:

0106.3910 – – – selvaggina da penna X

0106.3990 – – – altri A

0106.9000 – altri A

02 Carni e frattaglie commestibili

0201 Carni di animali della specie bovina,

fresche o refrigerate

0201.10 – in carcasse o mezzene:

– – di vitello:

0201.1011 – – – importate nei limiti del contin- P1 85.00

gente doganale (n. cont. 5)

0201.1019 – – – altre X

– – altre:

0201.1091 – – – importate nei limiti del contin- P2 9.00

gente doganale (n. cont. 5)

0201.1099 – – – altre X

0201.20 – altri pezzi non disossati:

– – di vitello:

0201.2011 – – – importati nei limiti del contin- P2 9.00

gente doganale (n. cont. 5)

0201.2019 – – – altri X

– – altri:

0201.2091 – – – importati nei limiti del contin- P2 9.00

gente doganale (n. cont. 5)

0201.2099 – – – altri X

0201.30 – disossati:

– – di vitello:

0201.3011 – – – importati nei limiti del contin- P2 9.00

gente doganale (n. cont. 5)

0201.3019 – – – altri X

– – altri:

0201.3091 – – – importati nei limiti del contin- P2 9.00

gente doganale (n. cont. 5)

0201.3099 – – – altri X

0202 Carni di animali della specie bovina,

congelate

0202.10 – in carcasse o mezzene:

– – di vitello:

0202.1011 – – – importate nei limiti del contin- P1 85.00

gente doganale (n. cont. 5)

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0202.1019 – – – altre X

– – altre:

0202.1091 – – – importate nei limiti del contin- P2 9.00

gente doganale (n. cont. 5)

0202.1099 – – – altre X

0202.20 – altri pezzi non disossati:

– – di vitello:

0202.2011 – – – importati nei limiti del contin- P2 9.00

gente doganale (n. cont. 5)

0202.2019 – – – altri X

– – altri:

0202.2091 – – – importati nei limiti del contin- P2 9.00

gente doganale (n. cont. 5)

0202.2099 – – – altri X

0202.30 – disossati:

– – di vitello:

0202.3011 – – – importati nei limiti del contin- P2 9.00

gente doganale (n. cont. 5)

0202.3019 – – – altri X

– – altri:

0202.3091 – – – importati nei limiti del contin- P2 9.00

gente doganale (n. cont. 5)

0202.3099 – – – altri X

0203 Carni di animali della specie suina, X

fresche, refrigerate o congelate

0204 Carni di animali delle specie ovina o

caprina, fresche, refrigerate o congelate

0204.10 – carcasse e mezzene di agnello,

fresche o refrigerate:

0204.1010 – – importate nei limiti del contingente P1 20.00

doganale (n. cont. 5)

0204.1090 – – altre X

– altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:

0204.21 – – in carcasse o mezzene:

0204.2110 – – – importate nei limiti del contin- P1 20.00

gente doganale (n. cont. 5)

0204.2190 – – – altre X

0204.22 – – in altri pezzi non disossati:

0204.2210 – – – importati nei limiti del contin- P1 20.00

gente doganale (n. cont. 5)

0204.2290 – – – altri X

0204.23 – – disossati:

0204.2310 – – – importati nei limiti del contin- P1 20.00

gente doganale (n. cont. 5)

0204.2390 – – – altri X

0204.30 – carcasse e mezzene di agnello,

congelate:

0204.3010 – – importate nei limiti del contingente P1 20.00

doganale (n. cont. 5)

0204.3090 – – altre X

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– altre carni di animali della specie ovina, congelate:

0204.41 – – in carcasse o mezzene:

0204.4110 – – – importate nei limiti del contin- P1 20.00

gente doganale (n. cont. 5)

0204.4190 – – – altre X

0204.42 – – in altri pezzi non disossati:

0204.4210 – – – importati nei limiti del contin- P1 20.00

gente doganale (n. cont. 5)

0204.4290 – – – altri X

0204.43 – – disossati:

0204.4310 – – – importati nei limiti del contin- P1 20.00

gente doganale (n. cont. 5)

0204.4390 – – – altri X

0204.50 – carni di animali della specie caprina:

0204.5010 – – importate nei limiti del contingente P1 40.00

doganale (n. cont. 5)

0204.5090 – – altre X

0205 Carni di animali delle specie equina,

asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0205.0010 – importate nei limiti del contingente P1 11.00

doganale (n. cont. 5)

0205.0090 – altre X

0206 Frattaglie commestibili di animali delle

specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0206.10 – della specie bovina, fresche o

refrigerate: – – lingue:

0206.1011 – – – importate nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 5)

0206.1019 – – – altre X

– – fegati:

0206.1021 – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 5)

0206.1029 – – – altri X

– – altri:

0206.1091 – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 5)

0206.1099 – – – altri X

– della specie bovina, congelate:

0206.21 – – lingue:

0206.2110 – – – importate nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 5)

0206.2190 – – – altre X

0206.22 – – fegati:

0206.2210 – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 5)

0206.2290 – – – altri X

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0206.29 – – altre:

0206.2910 – – – importate nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 5)

0206.2990 – – – altre X

0206.30 – della specie suina, fresche o

refrigerate:

0206.3010 – – di cinghiale X

– – altre:

0206.3091 – – – importate nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 5)

0206.3099 – – – altri X

– della specie suina, congelate:

0206.41 – – fegati:

0206.4110 – – – di cinghiale A

– – – altri:

0206.4191 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 5)

0206.4199 – – – – altri X

0206.49 – – altre:

0206.4910 – – – di cinghiale X

– – – altre:

0206.4991 – – – – importate nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 5)

0206.4999 – – – – altre X

0206.80 – altre, fresche o refrigerate:

0206.8010 – – importate nei limiti del contingente P2 9.00

doganale (n. cont. 5)

0206.8090 – – altre X

0206.90 – altre, congelate:

0206.9010 – – importate nei limiti del contingente P2 10.00

doganale (n. cont. 5)

0206.9090 – – altre X

0207 Carni e frattaglie commestibili, fresche,

refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 – di galli e galline:

0207.11 – – non tagliati in pezzi, freschi o

refrigerati:

0207.1110 – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 6)

0207.1190 – – – altri X

0207.12 – – non tagliati in pezzi, congelati:

0207.1210 – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 6)

0207.1290 – – – altri X

0207.13 – – pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

– – – petti:

0207.1311 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 6)

0207.1319 – – – – altri X

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – – altri pezzi e frattaglie:

0207.1321 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 6)

0207.1329 – – – – altri X

0207.14 – – pezzi e frattaglie, congelati:

– – – petti:

0207.1481 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 6)

0207.1489 – – – – altri X

– – – altri:

0207.1491 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 6)

0207.1499 – – – – altri X

– di tacchini e di tacchine:

0207.24 – – non tagliati in pezzi, freschi o

refrigerati:

0207.2410 – – – importati nei limiti del contin- P2 6.00

gente doganale (n. cont. 6)

0207.2490 – – – altri X

0207.25 – – non tagliati in pezzi, congelati:

0207.2510 – – – importati nei limiti del contin- P2 6.00

gente doganale (n. cont. 6)

0207.2590 – – – altri X

0207.26 – – pezzi e frattaglie, freschi o

refrigerati: – – – petti:

0207.2611 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 6)

0207.2619 – – – – altri X

– – – altri pezzi e frattaglie:

0207.2621 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 6)

0207.2629 – – – – altri X

0207.27 – – pezzi e frattaglie, congelati:

– – – petti:

0207.2781 – – – – importati nei limiti del contin- P2 15.00

gente doganale (n. cont. 6)

0207.2789 – – – – altri X

– – – altri:

0207.2791 – – – – importati nei limiti del contin- P2 30.00

gente doganale (n. cont. 6)

0207.2799 – – – – altri X

– di anatre, di oche o di faraone:

0207.32 – – non tagliati in pezzi, freschi o

refrigerati: – – – anatre:

0207.3211 – – – – importate nei limiti del contin- P2 6.00

gente doganale (n. cont. 6)

0207.3219 – – – – altre X

– – – altri:

0207.3291 – – – – importati nei limiti del contin- P2 6.00

gente doganale (n. cont. 6)

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0207.3299 – – – – altri X

0207.33 – – non tagliati in pezzi, congelati:

– – – anatre:

0207.3311 – – – – importate nei limiti del contin- P2 15.00

gente doganale (n. cont. 6)

0207.3319 – – – – altre X

– – – altri:

0207.3391 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 6)

0207.3399 – – – – altri X

0207.3400 – – fegati grassi, freschi o refrigerati P1 9.50

0207.35 – – altri, freschi o refrigerati: X

0207.36 – – altri, congelati:

0207.3610 – – – fegati grassi P2 36.33

– – – altri:

0207.3691 – – – – importati nei limiti del contin- P2 15.00

gente doganale (n. cont. 6)

0207.3699 – – – – altri X

0208 Altre carni e frattaglie commestibili,

fresche, refrigerate o congelate

0208.1000 – di conigli o di lepri P1 11.00

0208.3000 – di primati A

0208.4000 – di balene, delfini e marsovini X

(mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

0208.5000 – di rettili (compresi i serpenti e X

le tartarughe marine)

0208.90 – altre: X

0209 Lardo senza parti magre, grasso di X

maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

0210 Carni e frattaglie commestibili, salate o X

in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

03 Pesci e crostacei, molluschi e altri A

invertebrati acquatici

04 Latte e derivati del latte; uova di volatili;

miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0401 Latte e crema di latte, non concentrati X

e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402 Latte e crema di latte, concentrati o con X

aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, X

chefir e altri tipi di latte e creme fermen- tati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

0404 Siero di latte, anche concentrato o con X

aggiunta di zuccheri o di altri dolcifican- ti; prodotti costituiti da componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

0405 Burro e altre materie grasse del latte; X

paste da spalmare a base di latte

0406 Formaggi e latticini X

0407 Uova di volatili, in guscio, fresche, X

conservate o cotte

0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, X

freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti

0409 Miele naturale X

0410 Prodotti commestibili di origine animale, A

non nominati né compresi altrove

05 Altri prodotti di origine animale, non

nominati né compresi altrove

0501 Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; A

cascami di capelli

0502 Setole di maiale o di cinghiale; peli di A

tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli

0504 Budella, vesciche e stomaci di animali,

interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

0504.0010 – abomasi A

– altri stomaci di animali delle voci 0101–0104; trippe:

0504.0031 – – per l’alimentazione umana X

0504.0039 – – altri P2 0.50

0504.0090 – altri A

0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle

loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite,

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e parti di piume

0505.10 – piume e penne delle specie utilizzate A

per l’imbottitura; calugine:

0505.90 – altri:

– – polveri e cascami di piume o di parti di piume:

0505.9011 – – – per l’alimentazione di animali X

0505.9019 – – – altri A

0505.9090 – – altri A

0506 Ossa (comprese quelle interne delle A

corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le A

barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508 Corallo e materie simili, greggi o sempli-

cemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di mollu- schi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0508.0010 – frammenti, polveri e cascami A

di conchiglie vuote – altri:

0508.0091 – – involucri di granchiolini di mare, X

anche macinati, per l’alimentazione di animali

0508.0099 – – altri A

0510 Ambra grigia, castoreo, zibetto e A

muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0511 Prodotti di origine animale, non nominati

né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0511.10 – sperma di tori: per dose per dose

0511.1010 – – importato nei limiti del contingente A

doganale (n. cont. 12)

0511.1090 – – altro X

– altri:

0511.91 – – prodotti di pesci o di crostacei, per 100 kg per 100 kg

molluschi o di altri invertebrati peso lordo peso lordo acquatici; animali morti del capitolo 3:

0511.9110 – – – pesciolini (esclusi i pesci freschi, X

salati o congelati), crostacei e molluschi, anche macinati, per l’alimentazione di animali ex – – – altri A altri che per

0511.9190 l’alimentazio

ne di animali

0511.99 – – altri:

– – – per l’alimentazione di animali:

0511.9911 – – – – sangue di animali X

0511.9919 – – – – altri X

0511.9980 – – – altri A

06 Piante vive e prodotti della floricoltura

0601 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose,

zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0601.10 – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose,

zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:

0601.1010 – – tulipani P2 17.00

0601.1090 – – altri A

0601.20 – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose,

zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:

0601.2010 – – piantimi di cicoria P2 1.40

0601.2020 – – con piote, anche in tini o in vasi, A

eccettuati i tulipani e i piantimi di cicoria – – altri:

0601.2091 – – – con boccioli o fiori A

0601.2099 – – – altri A

0602 Altre piante vive (comprese le loro

radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0602.1000 – talee senza radici e marze A

0602.20 – alberi, arbusti, arboscelli e cespugli,

da frutta commestibile, anche innestati:

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): – – – portinnesto di frutta a granella: – – – – innestati: ex – – – – – con radici nude A piante

0602.2011 d’ornamento

(«Bonsaï») ex – – – – – altri A piante

0602.2019 d’ornamento

(«Bonsaï») – – – – altri: ex – – – – – con radici nude A piante

0602.2021 d’ornamento

(«Bonsaï») ex – – – – – altri A piante

0602.2029 d’ornamento

(«Bonsaï») – – – portinnesto di frutta a nocciolo: – – – – innestati: ex – – – – – con radici nude A piante

0602.2031 d’ornamento

(«Bonsaï») ex – – – – – altri A piante

0602.2039 d’ornamento

(«Bonsaï») – – – – altri:

0602.2041 – – – – – con radici nude A

0602.2049 – – – – – altri A

– – – altri:

0602.2051 – – – – con radici nude A

ex – – – – altri A piante

0602.2059 d’ornamento

(«Bonsaï») – – altri: – – – con radici nude: ex – – – – di frutta a granella A piante

0602.2071 d’ornamento

(«Bonsaï») ex – – – – di frutta a nocciolo A piante

0602.2072 d’ornamento

(«Bonsaï»)

0602.2079 – – – – altri A

– – – altri: ex – – – – di frutta a granella A piante

0602.2081 d’ornamento

(«Bonsaï») ex – – – – di frutta a nocciolo A piante

0602.2082 d’ornamento

(«Bonsaï»)

0602.2089 – – – – altri A

0602.3000 – rododendri e azalee, anche innestati A

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0602.40 – rosai, anche innestati:

ex – – rosai silvestri e alberetti di rosai A piante

0602.4010 selvatici d’ornamento

(«Bonsaï») – – altri: ex – – – con radici nude A piante

0602.4091 d’ornamento

(«Bonsaï») ex – – – altri A piante

0602.4099 d’ornamento

(«Bonsaï»)

0602.90 – altri:

– – piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio):

0602.9011 – – – piantimi di ortaggi e manti P2 1.40

erbosi in rotoli

0602.9012 – – – bianco di funghi (micelio) P2 0.20

0602.9019 – – – altri P2 5.20

– – altri: ex – – – con radici nude A piante

0602.9091 d’ornamento

(«Bonsaï») ex – – – altri A piante

0602.9099 d’ornamento

(«Bonsaï»)

0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi

o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi:

0603.11 – – rose:

– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603.1110 – – – – importate nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 13)

0603.1120 – – – – altre X

0603.1130 – – – dal 26 ottobre al 30 aprile A

0603.12 – – garofani:

– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603.1210 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 13)

0603.1220 – – – – altri X

0603.1230 – – – dal 26 ottobre al 30 aprile X

0603.13 – – orchidee:

– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603.1310 – – – – importate nei limiti del contin- P1 20.00

gente doganale (n. cont. 13)

0603.1320 – – – – altre X

0603.1330 – – – dal 26 ottobre al 30 aprile X

0603.14 – – crisantemi:

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603.1410 – – – – importati nei limiti del contin- P1 20.00

gente doganale (n. cont. 13)

0603.1420 – – – – altri X

0603.1430 – – – dal 26 ottobre al 30 aprile X

0603.19 – – altri:

– – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 13):

0603.1911 – – – – – legnosi P1 20.00

0603.1919 – – – – – altri P1 20.00

– – – – altri:

0603.1921 – – – – – legnosi X

0603.1929 – – – – – altri X

– – – dal 26 ottobre al 30 aprile:

0603.1930 – – – – tulipani X

– – – – altri:

0603.1931 – – – – – legnosi X

0603.1939 – – – – – altri X

0603.90 – altri:

0603.9010 – – essiccati, allo stato naturale A

0603.9090 – – altri (per esempio, imbianchiti, A

tinti, impregnati)

0604 Fogliame, foglie, rami e altre parti di

piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0604.10 – muschi e licheni: A

– altri:

0604.91 – – freschi:

– – – legnosi:

0604.9111 – – – – alberi di Natale e rami di A

conifere

0604.9119 – – – – altri P2 5.00

0604.9190 – – – altri A

0604.99 – – altri:

0604.9910 – – – semplicemente essiccati A

0604.9990 – – – altri (per esempio, imbianchiti, A

tinti, impregnati)

07 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi,

mangerecci

0701 Patate, fresche o refrigerate

0701.10 – da semina:

0701.1010 – – importate nei limiti del contingente P2 1.40

doganale (n. cont. 14)

0701.1090 – – altre X

0701.90 – altre: X

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0702 Pomodori, freschi o refrigerati

– pomodori ciliegia (cherry):

0702.0010 – – dal 21 ottobre al 30 aprile A

– – dal 1° maggio al 20 ottobre:

0702.0011 – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 15)

0702.0019 – – – altri X

– pomodori peretti (di forma allungata):

0702.0020 – – dal 21 ottobre al 30 aprile A

– – dal 1° maggio al 20 ottobre:

0702.0021 – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 15)

0702.0029 – – – altri X

– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

0702.0030 – – dal 21 ottobre al 30 aprile A

– – dal 1° maggio al 20 ottobre:

0702.0031 – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 15)

0702.0039 – – – altri X

– altri:

0702.0090 – – dal 21 ottobre al 30 aprile A

– – dal 1° maggio al 20 ottobre:

0702.0091 – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 15)

0702.0099 – – – altri X

0703 Cipolle, scalogni, agli, porri e altri

ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703.10 – cipolle e scalogni:

– – cipolline da semina:

0703.1011 – – – dal 1° maggio al 30 giugno A

– – – dal 1° luglio al 30 aprile:

0703.1013 – – – – importate nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0703.1019 – – – – altre X

– – altre cipolle e scalogni: – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte):

0703.1020 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo A

– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

0703.1021 – – – – – importate nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 15)

0703.1029 – – – – – altre X

– – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:

0703.1030 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo A

– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

0703.1031 – – – – – importate nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 15)

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0703.1039 – – – – – altre X

– – – lampagioni:

0703.1040 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio A

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

0703.1041 – – – – – importati nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 15)

0703.1049 – – – – – altri X

– – – cipolle mangerecce, con un diametro di 70 mm o più:

0703.1050 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio A

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

0703.1051 – – – – – importate nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 15)

0703.1059 – – – – – altre X

– – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:

0703.1060 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio A

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

0703.1061 – – – – – importate nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 15)

0703.1069 – – – – – altre X

– – – altre cipolle mangerecce:

0703.1070 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio A

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

0703.1071 – – – – – importate nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 15)

0703.1079 – – – – – altre X

0703.1080 – – – scalogni A

0703.2000 – aglio A

0703.90 – porri e altri ortaggi agliacei:

– – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:

0703.9010 – – – dal 16 febbraio alla fine P1 5.00

di febbraio – – – dal 1° marzo al 15 febbraio:

0703.9011 – – – – importato nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0703.9019 – – – – altro X

– – altri porri:

0703.9020 – – – dal 16 febbraio alla fine P1 5.00

di febbraio

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:

0703.9021 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0703.9029 – – – – altri X

0703.9090 – – altri P1 5.00

0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli

rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0704.10 – cavolfiori e cavoli broccoli:

– – cimone:

0704.1010 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile A

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

0704.1011 – – – – importato nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0704.1019 – – – – altro X

– – romanesco:

0704.1020 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile A

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

0704.1021 – – – – importato nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0704.1029 – – – – altro X

– – altri:

0704.1090 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile A

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

0704.1091 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0704.1099 – – – – altri X

0704.20 – cavoletti di Bruxelles:

0704.2010 – – dal 1° febbraio al 31 agosto P1 5.00

– – dal 1° settembre al 31 gennaio:

0704.2011 – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0704.2019 – – – altri X

0704.90 – altri:

– – cavoli rossi:

0704.9011 – – – dal 16 maggio al 29 maggio A

– – – dal 30 maggio al 15 maggio:

0704.9018 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0704.9019 – – – – altri X

– – cavoli bianchi:

0704.9020 – – – dal 2 maggio al 14 maggio A

– – – dal 15 maggio al 1° maggio:

0704.9021 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0704.9029 – – – – altri X

– – cavoli a punta:

0704.9030 – – – dal 16 marzo al 31 marzo A

– – – dal 1° aprile al 15 marzo:

0704.9031 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0704.9039 – – – – altri X

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – cavoli di Milano:

0704.9040 – – – dall’11 maggio al 24 maggio A

– – – dal 25 maggio al 10 maggio:

0704.9041 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0704.9049 – – – – altri X

– – broccoli:

0704.9050 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile A

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

0704.9051 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0704.9059 – – – – altri X

– – cavoli cinesi:

0704.9060 – – – dal 2 marzo al 9 aprile P1 5.00

– – – dal 10 aprile al 1° marzo:

0704.9061 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0704.9062 – – – – altri X

– – pak-choi:

0704.9063 – – – dal 2 marzo al 9 aprile P1 5.00

– – – dal 10 aprile al 1° marzo:

0704.9064 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0704.9069 – – – – altri X

– – cavoli rapa:

0704.9070 – – – dal 16 dicembre al 14 marzo P1 5.00

– – – dal 15 marzo al 15 dicembre:

0704.9071 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0704.9079 – – – – altri X

– – cavoli ricci senza testa:

0704.9080 – – – dall’11 maggio al 24 maggio P1 5.00

– – – dal 25 maggio al 10 maggio:

0704.9081 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0704.9089 – – – – altri X

0704.9090 – – altri P1 5.00

0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie

(Cichorium spp.), fresche o refrigerate – lattughe:

0705.11 – – a cappuccio:

– – – lattuga iceberg, senza corona:

0705.1111 – – – – dal 1° gennaio alla fine P1 3.50

di febbraio – – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:

0705.1118 – – – – – importata nei limiti P1 3.50

del contingente doganale (n. cont. 15)

0705.1119 – – – – – altra X

– – – batavia e altre lattughe iceberg:

0705.1120 – – – – dal 1° gennaio alla fine P1 3.50

di febbraio

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:

0705.1121 – – – – – importate nei limiti P1 3.50

del contingente doganale (n. cont. 15)

0705.1129 – – – – – altre X

– – – altre:

0705.1191 – – – – dall’11 dicembre alla fine P1 5.00

di febbraio – – – – dal 1° marzo al 10 dicembre:

0705.1198 – – – – – importate nei limiti P1 5.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0705.1199 – – – – – altre X

0705.19 – – altre:

– – – lattuga romana:

0705.1910 – – – – dal 21 dicembre alla fine P1 5.00

di febbraio – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

0705.1911 – – – – – importata nei limiti P1 5.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0705.1919 – – – – – altra X

– – – lattughino: – – – – foglia di quercia:

0705.1920 – – – – – dal 21 dicembre alla fine P1 5.00

di febbraio – – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

0705.1921 – – – – – – importata nei limiti P1 5.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0705.1929 – – – – – – altra X

– – – – lollo, rosso:

0705.1930 – – – – – dal 21 dicembre alla fine P1 5.00

di febbraio – – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

0705.1931 – – – – – – importato nei limiti P1 5.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0705.1939 – – – – – – altro X

– – – – lollo, diverso da quello rosso:

0705.1940 – – – – – dal 21 dicembre alla fine P1 5.00

di febbraio – – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

0705.1941 – – – – – – importato nei limiti P1 5.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0705.1949 – – – – – – altro X

– – – – altro:

0705.1950 – – – – – dal 21 dicembre alla fine P1 5.00

di febbraio

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Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

0705.1951 – – – – – – importato nei limiti P1 5.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0705.1959 – – – – – – altro X

– – – altre:

0705.1990 – – – – dal 21 dicembre al 14 febbraio P1 5.00

– – – – dal 15 febbraio al 20 dicembre:

0705.1991 – – – – – importate nei limiti P1 5.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0705.1999 – – – – – altre X

– cicorie:

0705.21 – – witloof (Cichorium intybus var.

foliosum):

0705.2110 – – – dal 21 maggio al 30 settembre P1 3.50

– – – dal 1° ottobre al 20 maggio:

0705.2111 – – – – importata nei limiti del contin- P1 3.50

gente doganale (n. cont. 15)

0705.2119 – – – – altra X

0705.29 – – altre: X

0706 Carote, navoni, barbabietole da insalata,

scorzonera (salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0706.10 – carote e navoni:

– – carote: – – – con foglie, in mazzi:

0706.1010 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio P1 2.00

– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:

0706.1011 – – – – – importate nei limiti P1 2.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0706.1019 – – – – – altre X

– – – altre:

0706.1020 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio P1 2.00

– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:

0706.1021 – – – – – importate nei limiti P1 2.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0706.1029 – – – – – altre X

– – rape bianche:

0706.1030 – – – dal 16 gennaio al 31 gennaio P1 2.00

– – – dal 1° febbraio al 15 gennaio:

0706.1031 – – – – importate nei limiti del contin- P1 2.00

gente doganale (n. cont. 15)

0706.1039 – – – – altre X

0706.90 – altri:

– – barbabietole da insalata (bietole rosse):

0706.9011 – – – dal 16 giugno al 29 giugno P1 2.00

– – – dal 30 giugno al 15 giugno:

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0706.9018 – – – – importate nei limiti del contin- P1 2.00

gente doganale (n. cont. 15)

0706.9019 – – – – altre X

– – scorzonera:

0706.9021 – – – dal 16 maggio al 14 settembre P1 3.50

– – – dal 15 settembre al 15 maggio:

0706.9028 – – – – importata nei limiti del contin- P1 3.50

gente doganale (n. cont. 15)

0706.9029 – – – – altra X

– – sedano-rapa: – – – sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm):

0706.9030 – – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio P1 5.00

– – – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:

0706.9031 – – – – – importato nei limiti P1 5.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0706.9039 – – – – – altro X

– – – altro:

0706.9040 – – – – dal 16 giugno al 29 giugno P1 5.00

– – – – dal 30 giugno al 15 giugno:

0706.9041 – – – – – importato nei limiti P1 5.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0706.9049 – – – – – altro X

– – ramolacci (escluso il rafano):

0706.9050 – – – dal 16 gennaio alla fine P1 5.00

di febbraio – – – dal 1° marzo al 15 gennaio:

0706.9051 – – – – importati nei limiti P1 5.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0706.9059 – – – – altri X

– – ravanelli:

0706.9060 – – – dall’11 gennaio al 9 febbraio P1 5.00

– – – dal 10 febbraio al 10 gennaio:

0706.9061 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0706.9069 – – – – altri X

0706.9090 – – altri P1 5.00

0707 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

– cetrioli: – – cetrioli per insalata:

0707.0010 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile P1 5.00

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

0707.0011 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0707.0019 – – – – altri X

– – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:

0707.0020 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile P1 5.00

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

0707.0021 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0707.0029 – – – – altri X

– – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:

0707.0030 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile P1 5.00

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

0707.0031 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0707.0039 – – – – altri X

– – altri cetrioli:

0707.0040 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile P1 5.00

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

0707.0041 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0707.0049 – – – – altri X

0707.0050 – cetriolini P1 3.50

0708 Legumi da granella, anche sgranati,

freschi o refrigerati

0708.10 – piselli (Pisum sativum):

– – taccole:

0708.1010 – – – dal 16 agosto al 19 maggio A

– – – dal 20 maggio al 15 agosto:

0708.1011 – – – – importate nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0708.1019 – – – – altre X

– – altri:

0708.1020 – – – dal 16 agosto al 19 maggio A

– – – dal 20 maggio al 15 agosto:

0708.1021 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0708.1029 – – – – altri X

0708.20 – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0708.2010 – – da sgranare A

– – piattoni:

0708.2021 – – – dal 16 novembre al 14 giugno A

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

0708.2028 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0708.2029 – – – – altri X

– – fagiolini «long beans»:

0708.2031 – – – dal 16 novembre al 14 giugno A

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

0708.2038 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0708.2039 – – – – altri X

– – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):

0708.2041 – – – dal 16 novembre al 14 giugno A

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

0708.2048 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0708.2049 – – – – altri X

– – altri:

0708.2091 – – – dal 16 novembre al 14 giugno A

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

0708.2098 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 15)

0708.2099 – – – – altri X

0708.90 – altri legumi da granella:

0708.9010 – – semi di guarea, per l’alimentazione X

degli animali – – altri: – – – per l’alimentazione umana:

0708.9080 – – – – dal 1° novembre al 31 maggio A

– – – – dal 1° giugno al 31 ottobre:

0708.9081 – – – – – importati nei limiti P1 5.00

del contingente doganale (n. cont. 15)

0708.9089 – – – – – altri X

0708.9090 – – – altri A

0709 Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709.20 – asparagi:

– – asparagi verdi:

0709.2010 – – – dal 16 giugno al 30 aprile A

– – – dal 1° maggio al 15 giugno:

0709.2011 – – – – importati nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 15)

0709.2019 – – – – altri X

0709.2090 – – altri X

0709.30 – melanzane:

0709.3010 – – dal 16 ottobre al 31 maggio A

– – dal 1° giugno al 15 ottobre:

0709.3011 – – – importate nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 15)

0709.3019 – – – altre X

0709.40 – sedano, esclusi i sedani-rapa:

– – sedano coste verde:

0709.4010 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile P1 5.00

– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:

0709.4011 – – – – importato nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0709.4019 – – – – altro X

– – sedano coste bianco:

0709.4020 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile P1 5.00

– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:

0709.4021 – – – – importato nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0709.4029 – – – – altro X

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – altro:

0709.4090 – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio P1 5.00

– – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:

0709.4091 – – – – importato nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0709.4099 – – – – altro X

– funghi e tartufi:

0709.5100 – – funghi del tipo Agaricus A

0709.5900 – – altri A

0709.60 – pimenti del genere «Capsicum»

o del genere «Pimenta»: – – peperoni:

0709.6011 – – – dal 1° novembre al 31 marzo A

0709.6012 – – – dal 1° aprile al 31 ottobre P1

0709.6090 – – altri A 5.00

0709.70 – spinaci, tetragonie (spinaci della

Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini): – – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):

0709.7010 – – – dal 16 dicembre al 14 febbraio P1 5.00

– – – dal 15 febbraio al 15 dicembre:

0709.7011 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0709.7019 – – – – altri X

0709.7090 – – altri P1 3.50

0709.90 – altri:

– – cardi mangerecci:

0709.9011 – – – dall’11 marzo al 30 settembre X

– – – dal 1° ottobre al 10 marzo:

0709.9018 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 15)

0709.9019 – – – – altri X

– – finocchi:

0709.9020 – – – dal 16 dicembre al 30 aprile X

– – – dal 1° maggio al 15 dicembre:

0709.9021 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 15)

0709.9029 – – – – altri X

– – rabarbaro:

0709.9030 – – – dal 1° luglio al 9 marzo X

– – – dal 10 marzo al 30 giugno:

0709.9031 – – – – importato nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 15)

0709.9039 – – – – altro X

– – prezzemolo:

0709.9040 – – – dal 1° gennaio al 14 marzo P1 5.00

– – – dal 15 marzo al 31 dicembre:

0709.9041 – – – – importato nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0709.9049 – – – – altro X

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – zucchine, incluse le zucchine con fiore:

0709.9050 – – – dal 31 ottobre al 19 aprile P1 5.00

– – – dal 20 aprile al 30 ottobre:

0709.9051 – – – – importate nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0709.9059 – – – – altre X

– – coste:

0709.9060 – – – dal 16 dicembre alla fine X

di febbraio – – – dal 1° marzo al 15 dicembre:

0709.9061 – – – – importate nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 15)

0709.9069 – – – – altre X

– – valerianella:

0709.9070 – – – dal 2 luglio al 14 luglio X

– – – dal 15 luglio al 1° luglio:

0709.9071 – – – – importata nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 15)

0709.9079 – – – – altra X

0709.9080 – – crescione, dente di leone P1 3.50

– – carciofi:

0709.9083 – – – dal 1° novembre al 31 maggio A

– – – dal 1° giugno al 31 ottobre:

0709.9084 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 15)

0709.9089 – – – – altri X

– – altri:

0709.9091 – – – granoturco dolce, per X

l’alimentazione di animali

0709.9099 – – – altri P1 3.50

0710 Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o X

al vapore, congelati

0711 Ortaggi o legumi temporaneamente

conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conser- vazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono p

0711.2000 – olive A

0711.4000 – cetrioli e cetriolini A

– funghi e tartufi:

0711.5100 – – funghi del tipo Agaricus A

0711.5900 – – altri A

0711.90 – altri ortaggi o legumi; miscele

di ortaggi o di legumi:

0711.9010 – – granoturco dolce X

0711.9020 – – capperi A

ex – – altri A igname salata 0711.9090

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati

in pezzi o a fette oppure tritati o polve- rizzati, ma non altrimenti preparati

0712.2000 – cipolle A

– funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:

0712.3100 – – funghi del tipo Agaricus A

0712.3200 – – orecchie di Giuda (Auricularia spp.) A

0712.3300 – – tremelle (Tremella spp.) A

0712.3900 – – altri A

0712.90 – altri ortaggi o legumi; miscele

di ortaggi o di legumi: – – patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate:

0712.9021 – – – importate nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 14)

0712.9029 – – – altre X

0712.9070 – – granoturco dolce, per X

l’alimentazione di animali – – altri: ex – – – in recipienti eccedenti 5 kg A 0712.9081 ex – – – altri P1 aglio e

0712.9089 pomodori,

non mescolati

0713 Legumi da granella secchi, sgranati, 14.00 ravanello del

anche decorticati o spezzati genere raphanus sativus

0713.10 – piselli (Pisum sativum):

– – in grani intieri, non lavorati:

0713.1011 – – – per l’alimentazione di animali X

0713.1012 – – – per usi tecnici X

0713.1013 – – – per fabbricare la birra X

0713.1019 – – – altri A

– – altri:

0713.1091 – – – per l’alimentazione di animali X

0713.1092 – – – per fabbricare la birra X

0713.1099 – – – altri A

0713.20 – ceci:

– – in grani intieri, non lavorati:

0713.2011 – – – per l’alimentazione di animali X

0713.2012 – – – per usi tecnici X

0713.2013 – – – per fabbricare la birra X

0713.2019 – – – altri A

– – altri:

0713.2091 – – – per l’alimentazione di animali X

0713.2092 – – – per fabbricare la birra X

0713.2099 – – – altri A

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713.31 – – fagioli delle specie Vigna mungo

(L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – in grani intieri, non lavorati:

0713.3111 – – – – per l’alimentazione di animali X

0713.3112 – – – – per usi tecnici X

0713.3113 – – – – per fabbricare la birra X

0713.3119 – – – – altri A

– – – altri:

0713.3191 – – – – per l’alimentazione di animali X

0713.3192 – – – – per fabbricare la birra X

0713.3199 – – – – altri A

0713.32 – – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o

Vigna angularis): – – – in grani intieri, non lavorati:

0713.3211 – – – – per l’alimentazione di animali X

0713.3212 – – – – per usi tecnici X

0713.3213 – – – – per fabbricare la birra X

0713.3219 – – – – altri A

– – – altri:

0713.3291 – – – – per l’alimentazione di animali X

0713.3292 – – – – per fabbricare la birra X

0713.3299 – – – – altri A

0713.33 – – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

– – – in grani intieri, non lavorati:

0713.3311 – – – – per l’alimentazione di animali X

0713.3312 – – – – per usi tecnici X

0713.3313 – – – – per fabbricare la birra X

0713.3319 – – – – altri A

– – – altri:

0713.3391 – – – – per l’alimentazione di animali X

0713.3392 – – – – per fabbricare la birra X

0713.3399 – – – – altri A

0713.39 – – altri:

– – – in grani intieri, non lavorati:

0713.3911 – – – – per l’alimentazione di animali X

0713.3912 – – – – per usi tecnici X

0713.3913 – – – – per fabbricare la birra X

0713.3919 – – – – altri A

– – – altri:

0713.3991 – – – – per l’alimentazione di animali X

0713.3992 – – – – per fabbricare la birra X

0713.3999 – – – – altri A

0713.40 – lenticchie:

– – in grani intieri, non lavorati:

0713.4011 – – – per l’alimentazione di animali X

0713.4012 – – – per usi tecnici X

0713.4013 – – – per fabbricare la birra X

0713.4019 – – – altre A

– – altre:

0713.4091 – – – per l’alimentazione di animali X

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0713.4092 – – – per fabbricare la birra X

0713.4099 – – – altre A

0713.50 – fave (Vicia faba var. major) e favette

(Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): – – in grani intieri, non lavorati:

0713.5012 – – – per l’alimentazione di animali X

0713.5013 – – – per usi tecnici X

0713.5014 – – – per fabbricare la birra X

– – – da semina:

0713.5015 – – – – favette (Vicia faba var. minor) A

0713.5018 – – – – altre A

0713.5019 – – – altre A

– – altre:

0713.5091 – – – per l’alimentazione di animali X

0713.5092 – – – per fabbricare la birra X

0713.5099 – – – altre A

0713.90 – altri:

– – in grani intieri, non lavorati:

0713.9011 – – – per l’alimentazione di animali X

0713.9012 – – – per usi tecnici X

0713.9013 – – – per fabbricare la birra X

0713.9019 – – – altri A

– – altri:

0713.9091 – – – per l’alimentazione di animali X

0713.9092 – – – per fabbricare la birra X

0713.9099 – – – altri A

0714 Radici di manioca, d’arrow-root o di

salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi a alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

0714.10 – radici di manioca:

0714.1010 – – per l’alimentazione di animali X

0714.1090 – – altre A

0714.20 – patate dolci:

0714.2010 – – per l’alimentazione di animali X

0714.2090 – – altre A

0714.90 – altri:

0714.9010 – – per l’alimentazione di animali X

0714.9090 – – altri A

08 Frutta commestibili; scorze di agrumi o

di meloni

0801 Noci di cocco, noci del Brasile e noci di A

acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche,

anche sgusciate o decorticate – mandorle:

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Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0802.1100 – – con guscio A

0802.1200 – – sgusciate A

– nocciole (Corylus spp.):

0802.21 – – con guscio:

0802.2110 – – – per l’alimentazione di animali X

0802.2120 – – – per la fabbricazione di oli X

0802.2190 – – – altre X

0802.22 – – sgusciate:

0802.2210 – – – per l’alimentazione di animali X

0802.2220 – – – per la fabbricazione di oli X

0802.2290 – – – altre X

– noci comuni:

0802.31 – – con guscio:

0802.3110 – – – per l’alimentazione di animali X

0802.3120 – – – per la fabbricazione di oli X

0802.3190 – – – altre A

0802.32 – – sgusciate:

0802.3210 – – – per l’alimentazione di animali X

0802.3220 – – – per la fabbricazione di oli X

0802.3290 – – – altre A

0802.4000 – castagne e marroni (Castanea spp.) A

0802.5000 – pistacchi A

0802.6000 – noci macadamia A

0802.90 – altre:

0802.9020 – – frutta tropicali A

0802.9090 – – altre A

0803 Banane, comprese le frutta del plantago, X

fresche o essiccate

0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, A

manghi e mangostani, freschi o secchi

0805 Agrumi, freschi o secchi

0805.1000 – arance P1

0805.2000 – mandarini (compresi i tangerini P1 2.00

e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

0805.4000 – pompelmi e pomeli A 2.00

0805.5000 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) A

e limette (Citrus aurantifolia, citrus latifolia)

0805.9000 – altri A

0806 Uve, fresche o secche

0806.10 – fresche:

– – da tavola: ex – – – dal 15 luglio al 15 settembre A «frutta di

0806.1011 regalo» nei

limiti del contingente doganale di

50 t/anno

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Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ex – – – dal 16 settembre al 14 luglio A «frutta di

0806.1012 regalo» nei

limiti del contingente doganale di

50 t/anno

– – da torchiare:

0806.1021 – – – importate nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 22)

0806.1029 – – – altre X

0806.2000 – secche A

0807 Meloni (compresi i cocomeri) e papaie,

freschi – meloni (compresi i cocomeri):

0807.1100 – – cocomeri A

0807.1900 – – altri A

0807.2000 – papaie A

0808 Mele, pere e cotogne, fresche

0808.10 – mele:

– – da sidro e da distillazione:

0808.1011 – – – importate nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 20)

0808.1019 – – – altre X

– – altre mele: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

0808.1021 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio A

– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:

0808.1022 – – – – – importate nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 17)

0808.1029 – – – – – altre X

– – – in altro imballaggio:

0808.1031 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio A

– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:

0808.1032 – – – – – importate nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 17)

0808.1039 – – – – – altre X

0808.20 – pere e cotogne:

– – da sidro e da distillazione:

0808.2011 – – – importate nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 20)

0808.2019 – – – altre X

– – altre pere e cotogne: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

0808.2021 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno A

– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:

0808.2022 – – – – – importate nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 17)

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Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0808.2029 – – – – – altre X

– – – in altro imballaggio:

0808.2031 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno A

– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:

0808.2032 – – – – – importate nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 17)

0808.2039 – – – – – altre X

0809 Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le

pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0809.10 – albicocche:

– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

0809.1011 – – – dal 1° settembre al 30 giugno A

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

0809.1018 – – – – importate nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 18)

0809.1019 – – – – altre X

– – in altro imballaggio:

0809.1091 – – – dal 1° settembre al 30 giugno A

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

0809.1098 – – – – importate nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 18)

0809.1099 – – – – altre X

0809.20 – ciliegie:

0809.2010 – – dal 1° settembre al 19 maggio A

– – dal 20 maggio al 31 agosto:

0809.2011 – – – importate nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 18)

0809.2019 – – – altre X

0809.30 – pesche (comprese le pesche noci):

ex – – pesche A «frutta di

0809.3010 regalo» nei

limiti del contingente doganale di

50 t/anno

ex – – pesche noci A «frutta di

0809.3020 regalo» nei

limiti del contingente doganale di

50 t/anno

0809.40 – prugne e prugnole:

– – alla rinfusa o in imballaggio aperto: – – – prugne:

0809.4012 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno A

– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

0809.4013 – – – – – importate nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 18)

0809.4014 – – – – – altre X

0809.4015 – – – prugnole A

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – in altro imballaggio: – – – prugne:

0809.4092 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno A

– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

0809.4093 – – – – – importate nei limiti A

del contingente doganale (n. cont. 18)

0809.4094 – – – – – altre X

0809.4095 – – – prugnole A

0810 Altre frutta fresche

0810.10 – fragole:

0810.1010 – – dal 1° settembre al 14 maggio A

– – dal 15 maggio al 31 agosto:

0810.1011 – – – importate nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 19)

0810.1019 – – – altre X

0810.20 – lamponi, more di rovo o di gelso

e more-lamponi: – – lamponi:

0810.2010 – – – dal 15 settembre al 31 maggio A

– – – dal 1° giugno al 14 settembre:

0810.2011 – – – – importati nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 19)

0810.2019 – – – – altri X

– – more di rovo o di gelso:

0810.2020 – – – dal 1° novembre al 30 giugno A

– – – dal 1° luglio al 31 ottobre:

0810.2021 – – – – importate nei limiti del contin- A

gente doganale (n. cont. 19)

0810.2029 – – – – altre X

0810.2030 – – more-lamponi A

0810.4000 – mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta A

del genere Vaccinium

0810.5000 – kiwi A

0810.6000 – durian A

0810.90 – altri:

0810.9092 – – frutta tropicali A

– – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):

0810.9093 – – – dal 16 settembre al 14 giugno P1 5.00

– – – dal 15 giugno al 15 settembre:

0810.9094 – – – – importati nei limiti del contin- P1 5.00

gente doganale (n. cont. 19)

0810.9095 – – – – altri X

0810.9096 – – uva spina P1 5.00

0810.9099 – – altri A

0811 Frutta, anche cotte in acqua o al vapore,

congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811.1000 – fragole P1 15.50

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0811.20 – lamponi, more di rovo o di gelso,

more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

0811.2010 – – lamponi con aggiunta di zuccheri P1 26.00

o di altri dolcificanti

0811.2090 – – altri P1 15.50

0811.90 – altre:

0811.9010 – – mirtilli A

– – frutta tropicali:

0811.9021 – – – carambole A

0811.9029 – – – altre A

0811.9090 – – altre A

0812 Frutta temporaneamente conservate (per

esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne tempora- neamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

0812.1000 – ciliegie X

0812.90 – altre:

0812.9010 – – frutta tropicali A

0812.9080 – – altre X

0813 Frutta secche diverse da quelle delle voci

da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

0813.1000 – albicocche A

0813.20 – prugne:

0813.2010 – – intiere A

0813.2090 – – altre A

0813.40 – altre frutta:

– – pere:

0813.4011 – – – intiere P1 7.60

0813.4019 – – – altre A

0813.4020 – – cinorrodonte e bacche di sambuco X

– – altre: – – – frutta a nocciolo, altre, intiere:

0813.4081 – – – – per l’alimentazione di animali X

0813.4089 – – – – altre A

– – – altre:

0813.4092 – – – – per l’alimentazione di animali X

ex – – – – altre A kaki 0813.4099

0813.50 – miscugli di frutta secche o di frutta

a guscio di questo capitolo: – – di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802: – – – aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50 %:

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0813.5012 – – – – contenenti nocciole, X

per l’alimentazione di animali ex – – – – altri P1 1.00 contenenti

0813.5019 frutta tropi-

cale – – – altri: ex – – – – contenenti nocciole e noci P2 2.00 contenenti

0813.5021 comuni, per l’alimentazione frutta tropi-

di animali cale ex – – – – altri P1 1.00 contenenti

0813.5029 frutta tropi-

cale – – altri: – – – aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente 40 % e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20 %:

0813.5081 – – – – per l’alimentazione di animali X

0813.5089 – – – – altri X

– – – altri:

0813.5092 – – – – contenenti frutta delle voci X

0813.4081 a 0813.4099,

per l’alimentazione di animali

0813.5099 – – – – altri X

0814 Scorze di agrumi o di meloni (comprese A

quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicu- rarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

09 Caffè, tè, mate e spezie A

10 Cereali

1001 Frumento (grano) e frumento segalato X

1002 Segala

1002.0011 – da semina X

1002.0021 – per fabbricare malto da birra o birra X

– altra: – – per l’alimentazione umana:

1002.0032 – – – importata nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 27)

1002.0038 – – – altra X

1002.0060 – – per l’alimentazione di animali X

1002.0070 – – per usi tecnici X

1002.0080 – – altra A

1003 Orzo X

1004 Avena

1004.0010 – da semina X

1004.0020 – per fabbricare malto da birra o birra X

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– altra: – – per l’alimentazione umana:

1004.0031 – – – importata nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 28)

1004.0039 – – – altra X

1004.0040 – – per l’alimentazione di animali X

1004.0050 – – per usi tecnici X

1004.0090 – – altra A

1005 Granoturco X

1006 Riso X

1007 Sorgo a grani

1007.0010 – per fabbricare malto da birra o birra X

– altro: – – per l’alimentazione umana:

1007.0021 – – – importato nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 27)

1007.0029 – – – altro X

1007.0030 – – per l’alimentazione di animali X

1007.0040 – – per usi tecnici X

1007.0090 – – altro A

1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri

cereali

1008.10 – grano saraceno:

1008.1010 – – per fabbricare malto da birra o birra X

– – altro: – – – per l’alimentazione umana:

1008.1021 – – – – importato nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 27)

1008.1029 – – – – altro X

1008.1030 – – – per l’alimentazione di animali X

1008.1040 – – – per usi tecnici X

1008.1090 – – – altro A

1008.20 – miglio:

1008.2010 – – per fabbricare malto da birra o birra X

– – altro: – – – per l’alimentazione umana:

1008.2021 – – – – importato nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 27)

1008.2029 – – – – altro X

1008.2030 – – – per l’alimentazione di animali X

1008.2040 – – – per usi tecnici X

1008.2090 – – – altro A

1008.30 – scagliola:

1008.3010 – – per fabbricare malto da birra o birra X

– – altra:

1008.3020 – – – per l’alimentazione umana X

1008.3030 – – – per l’alimentazione di animali X

1008.3040 – – – per usi tecnici X

1008.3090 – – – altra A

1008.90 – altri cereali:

– – triticale:

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1008.9013 – – – da semina X

1008.9014 – – – per fabbricare malto da birra X

o birra – – – altro: – – – – per l’alimentazione umana:

1008.9022 – – – – – importato nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 27)

1008.9028 – – – – – altro X

1008.9033 – – – – per l’alimentazione di animali X

1008.9034 – – – – per usi tecnici X

1008.9038 – – – – altro A

– – altri:

1008.9041 – – – per fabbricare malto da birra X

o birra – – – altri: – – – – per l’alimentazione umana:

1008.9051 – – – – – importati nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 27) – – – – – altri:

1008.9052 – – – – – – «wild rice» X

(Zizania aquatica)

1008.9059 – – – – – – altri X

1008.9061 – – – – per l’alimentazione di animali X

1008.9071 – – – – per usi tecnici X

1008.9099 – – – – altri A

11 Prodotti della macinazione; malto; amidi

e fecole;inulina; glutine di frumento

1101 Farine di frumento (grano) o di frumento X

segalato

1102 Farine di cereali diversi dal frumento

(grano) o dal frumento segalato

1102.10 – farina di segala:

– – per l’alimentazione umana:

1102.1041 – – – farine gonfianti X

1102.1049 – – – altra X

– – per l’alimentazione di animali:

1102.1051 – – – farine gonfianti X

1102.1059 – – – altra X

1102.1090 – – altra A

1102.20 – farina di granoturco X

1102.90 – altre X

1103 Semole, semolini e agglomerati in forma X

di pellets, di cereali

1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio, X

mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1105 Farina, semolino, polveri, fiocchi, X

granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1106 Farine, semolini e polveri di legumi da

granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

1106.10 – di legumi da granella secchi della voce X

0713:

1106.20 – di sago o di radici o tuberi della voce X

0714:

1106.30 – dei prodotti del capitolo 8:

1106.3010 – – per l’alimentazione di animali X

1106.3090 – – altri A

1107 Malto, anche torrefatto X

1108 Amidi e fecole; inulina

– amidi e fecole:

1108.11 – – amido di frumento:

1108.1110 – – – per fabbricare la birra X

1108.1120 – – – per l’alimentazione di animali X

1108.1190 – – – altro A

1108.12 – – amido di granoturco:

1108.1210 – – – per fabbricare la birra X

1108.1220 – – – per l’alimentazione di animali X

1108.1290 – – – altro A

1108.13 – – fecola di patate:

1108.1310 – – – per fabbricare la birra X

1108.1320 – – – per l’alimentazione di animali X

1108.1390 – – – altra A

1108.14 – – fecola di manioca:

1108.1410 – – – per fabbricare la birra X

1108.1420 – – – per l’alimentazione di animali X

1108.1490 – – – altra A

1108.19 – – altri amidi e fecole:

– – – amido di riso:

1108.1911 – – – – per fabbricare la birra X

1108.1912 – – – – per l’alimentazione di animali X

1108.1919 – – – – altro A

– – – altri:

1108.1991 – – – – per fabbricare la birra X

1108.1992 – – – – per l’alimentazione di animali X

1108.1999 – – – – altri A

1108.20 – inulina:

1108.2010 – – per fabbricare la birra X

1108.2020 – – per l’alimentazione di animali X

1108.2090 – – altra A

1109 Glutine di frumento (grano), anche allo X

stato secco

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti

diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

1201 Fave di soia, anche frantumate X

1202 Arachidi non tostate né altrimenti cotte,

anche sgusciate o frantumate

1202.10 – con guscio:

1202.1010 – – per l’alimentazione di animali, X

escluse quelle per la fabbricazione dell’olio – – per la fabbricazione dell’olio:

1202.1021 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1202.1023 – – – – tramite estrazione X

1202.1024 – – – – tramite pressatura X

– – – altre:

1202.1026 – – – – tramite estrazione X

1202.1027 – – – – tramite pressatura X

– – altre:

1202.1091 – – – per l’alimentazione umana A

1202.1099 – – – altre P2 0.10

1202.20 – sgusciate, anche frantumate:

1202.2010 – – per l’alimentazione di animali, X

escluse quelle per la fabbricazione dell’olio – – per la fabbricazione dell’olio:

1202.2021 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1202.2023 – – – – tramite estrazione X

1202.2024 – – – – tramite pressatura X

– – – altre:

1202.2026 – – – – tramite estrazione X

1202.2027 – – – – tramite pressatura X

– – altre:

1202.2091 – – – per l’alimentazione umana A

1202.2099 – – – altre P2 0.10

1203 Copra X

1204 Semi di lino, anche frantumati

1204.0010 – per l’alimentazione di animali, esclusi X

quelli per la fabbricazione dell’olio – per la fabbricazione dell’olio:

1204.0021 – – per l’alimentazione di animali X

– – per la fabbricazione di oli commestibili:

1204.0023 – – – tramite estrazione X

1204.0024 – – – tramite pressatura X

– – altri:

1204.0026 – – – tramite estrazione X

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1204.0027 – – – tramite pressatura X

– altri:

1204.0091 – – per usi tecnici A

1204.0099 – – altri X

1205 Semi di ravizzone o di colza, anche

frantumati

1205.10 – semi di ravizzone o di colza a basso

tenore di acido erucico: – – semi di ravizzone:

1205.1010 – – – per l’alimentazione di animali, X

esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio – – – per la fabbricazione dell’olio:

1205.1021 – – – – per l’alimentazione di animali X

– – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1205.1023 – – – – – tramite estrazione X

1205.1024 – – – – – tramite pressatura X

– – – – altri:

1205.1026 – – – – – tramite estrazione X

1205.1027 – – – – – tramite pressatura X

– – – altri:

1205.1031 – – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1205.1039 – – – – altri P2 0.10

– – semi di colza:

1205.1040 – – – per l’alimentazione di animali, X

esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio – – – per la fabbricazione dell’olio:

1205.1051 – – – – per l’alimentazione di animali X

– – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1205.1053 – – – – – tramite estrazione X

1205.1054 – – – – – tramite pressatura X

– – – – altri:

1205.1056 – – – – – tramite estrazione X

1205.1057 – – – – – tramite pressatura X

– – – altri:

1205.1061 – – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1205.1069 – – – – altri P2 0.10

1205.90 – altri:

– – semi di ravizzone:

1205.9010 – – – per l’alimentazione di animali, X

esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio – – – per la fabbricazione dell’olio:

1205.9021 – – – – per l’alimentazione di animali X

– – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1205.9023 – – – – – tramite estrazione X

1205.9024 – – – – – tramite pressatura X

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – – – altri:

1205.9026 – – – – – tramite estrazione X

1205.9027 – – – – – tramite pressatura X

– – – altri:

1205.9031 – – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1205.9039 – – – – altri P2 0.10

– – semi di colza:

1205.9040 – – – per l’alimentazione di animali, X

esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio – – – per la fabbricazione dell’olio:

1205.9051 – – – – per l’alimentazione di animali X

– – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1205.9053 – – – – – tramite estrazione X

1205.9054 – – – – – tramite pressatura X

– – – – altri:

1205.9056 – – – – – tramite estrazione X

1205.9057 – – – – – tramite pressatura X

– – – altri:

1205.9061 – – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1205.9069 – – – – altri P2 0.10

1206 Semi di girasole, anche frantumati

– non sgusciati:

1206.0010 – – per l’alimentazione di animali, X

esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio – – per la fabbricazione dell’olio:

1206.0021 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1206.0023 – – – – tramite estrazione X

1206.0024 – – – – tramite pressatura X

– – – altri:

1206.0026 – – – – tramite estrazione X

1206.0027 – – – – tramite pressatura X

– – altri:

1206.0031 – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1206.0039 – – – altri P2 0.10

– sgusciati:

1206.0040 – – per l’alimentazione di animali, X

esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio – – per la fabbricazione dell’olio:

1206.0041 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1206.0053 – – – – tramite estrazione X

1206.0054 – – – – tramite pressatura X

– – – altri:

1206.0056 – – – – tramite estrazione X

1206.0057 – – – – tramite pressatura X

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – altri:

1206.0061 – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1206.0069 – – – altri P2 0.10

1207 Altri semi e frutti oleosi,

anche frantumati

1207.20 – semi di cotone:

1207.2010 – – per l’alimentazione di animali, X

esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.2021 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.2023 – – – – tramite estrazione X

1207.2024 – – – – tramite pressatura X

– – – altri:

1207.2026 – – – – tramite estrazione X

1207.2027 – – – – tramite pressatura X

– – altri:

1207.2091 – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1207.2099 – – – altri P2 0.10

1207.40 – semi di sesamo:

1207.4010 – – per l’alimentazione di animali, X

esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.4021 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.4023 – – – – tramite estrazione X

1207.4024 – – – – tramite pressatura X

– – – altri:

1207.4026 – – – – tramite estrazione X

1207.4027 – – – – tramite pressatura X

– – altri:

1207.4091 – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1207.4099 – – – altri P2 0.10

1207.50 – semi di senape:

1207.5010 – – per l’alimentazione di animali, X

esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.5021 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.5023 – – – – tramite estrazione X

1207.5024 – – – – tramite pressatura X

– – – altri:

1207.5026 – – – – tramite estrazione X

1207.5027 – – – – tramite pressatura X

– – altri:

1207.5091 – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1207.5099 – – – altri P2 0.10

– altri:

1207.91 – – semi di papavero, nero o bianco:

1207.9111 – – – per l’alimentazione di animali, X

esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio – – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.9113 – – – – per l’alimentazione di animali X

– – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.9114 – – – – – tramite estrazione X

1207.9115 – – – – – tramite pressatura X

– – – – altri:

1207.9116 – – – – – tramite estrazione X

1207.9117 – – – – – tramite pressatura X

– – – altri:

1207.9118 – – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1207.9119 – – – – altri P2 0.10

1207.99 – – altri:

– – – semi di karité:

1207.9921 – – – – per l’alimentazione di animali, X

esclusi quelli per la fabbrica- zione dell’olio – – – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.9922 – – – – – per l’alimentazione X

di animali – – – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.9923 – – – – – – tramite estrazione X

1207.9924 – – – – – – tramite pressatura X

– – – – – altri:

1207.9925 – – – – – – tramite estrazione X

1207.9926 – – – – – – tramite pressatura X

– – – – altri:

1207.9927 – – – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1207.9929 – – – – – altri P2 0.10

– – – noci e mandorle di palmisti:

1207.9931 – – – – per l’alimentazione di animali, X

escluse quelle per la fabbrica- zione dell’olio – – – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.9932 – – – – – per l’alimentazione X

di animali – – – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.9933 – – – – – – tramite estrazione X

1207.9934 – – – – – – tramite pressatura X

– – – – – altre:

1207.9935 – – – – – – tramite estrazione X

1207.9936 – – – – – – tramite pressatura X

– – – – altre:

1207.9937 – – – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

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1207.9939 – – – – – altre P2 0.10

– – – semi di ricino:

1207.9941 – – – – per l’alimentazione di animali, X

escluse quelle per la fabbrica- zione dell’olio – – – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.9942 – – – – – per l’alimentazione X

di animali – – – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.9943 – – – – – – tramite estrazione X

1207.9944 – – – – – – tramite pressatura X

– – – – – altri:

1207.9945 – – – – – – tramite estrazione X

1207.9946 – – – – – – tramite pressatura X

– – – – altri:

1207.9947 – – – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1207.9949 – – – – – altri P2 0.10

– – – semi di cartamo:

1207.9951 – – – – per l’alimentazione di animali, X

escluse quelle per la fabbrica- zione dell’olio – – – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.9952 – – – – – per l’alimentazione X

di animali – – – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.9953 – – – – – – tramite estrazione X

1207.9954 – – – – – – tramite pressatura X

– – – – – altri:

1207.9955 – – – – – – tramite estrazione X

1207.9956 – – – – – – tramite pressatura X

– – – – altri:

1207.9957 – – – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1207.9959 – – – – – altri P2 0.10

– – – altri:

1207.9991 – – – – per l’alimentazione di animali, X

esclusi quelli per la fabbrica- zione dell’olio – – – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.9993 – – – – – per l’alimentazione X

di animali – – – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.9994 – – – – – – tramite estrazione X

1207.9995 – – – – – – tramite pressatura X

– – – – – altri:

1207.9996 – – – – – – tramite estrazione X

1207.9997 – – – – – – tramite pressatura X

– – – – altri:

1207.9998 – – – – – per l’alimentazione umana P2 0.10

1207.9999 – – – – – altri P2 0.10

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1208 Farine di semi o di frutti oleosi,

diverse dalla farina di senape

1208.10 – di fave di soia:

1208.1010 – – per l’alimentazione di animali X

1208.1090 – – altre A

1208.90 – altre:

1208.9010 – – per l’alimentazione di animali X

1208.9090 – – altre A

1209 Semi, frutti e spore da sementa

1209.10 – semi di barbabietole da zucchero:

1209.1010 – – per l’alimentazione di animali X

1209.1090 – – altri A

– semi di piante foraggere:

1209.2100 – – di erba medica A

1209.2200 – – di trifoglio (Trifolium spp.) A

1209.2300 – – di festuca A

1209.2400 – – di fienarola o gramigna dei prati A

del Kentucky (Poa pratensis L.)

1209.2500 – – di loglio (Lolium multiflorum Lam., A

Lolium perenne L.)

1209.29 – – altri:

– – – di vecce e di lupino:

1209.2911 – – – – per l’alimentazione di animali X

1209.2912 – – – – per usi tecnici X

1209.2919 – – – – altri A

1209.2960 – – – di fléolo (coda di topo) A

1209.2970 – – – di barbabietole semizuccherine X

o da foraggio

1209.2980 – – – di erba mazzolina, di avena A

bionda, di fromentale, di cimmino e di altri semi di piante erbacee

1209.2990 – – – altri A

1209.3000 – semi di piante erbacee utilizzate A

principalmente per i loro fiori – altri:

1209.9100 – – semi di ortaggi A

1209.99 – – altri:

– – – semi di tamarindo:

1209.9911 – – – – per l’alimentazione di animali X

1209.9912 – – – – per usi tecnici X

1209.9919 – – – – altri X

– – – altri:

1209.9991 – – – – per l’alimentazione di animali X

1209.9999 – – – – altri A

1210 Coni di luppolo freschi o secchi, anche A

tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1211 Piante, parti di piante, semi e frutti, delle A

specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella prepara- zione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

1212 Carrube, alghe, barbabietole da zucchero

e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell’alimentatione uma- na, non nominati né compresi altrove

1212.20 – alghe:

1212.2010 – – farina, per l’alimentazione X

di animali

1212.2090 – – altre A

– altri:

1212.91 – – barbabietole da zucchero:

1212.9110 – – – per l’alimentazione di animali X

1212.9190 – – – altre A

1212.99 – – altri:

– – – radici di cicoria, essiccate:

1212.9911 – – – – per l’alimentazione di animali X

1212.9919 – – – – altre A

– – – carrube, compresi i semi di carrube:

1212.9921 – – – – semi di carrube A

– – – – altri:

1212.9922 – – – – – per l’alimentazione X

di animali

1212.9929 – – – – – altri A

– – – altri:

1212.9991 – – – – per l’alimentazione di animali X

1212.9999 – – – – altri A

1213 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche

trinciate, macinate, pressate o agglome- rate in forma di pellets

1213.0010 – per usi tecnici A

– altri:

1213.0091 – – paglia, non lavorata X

1213.0099 – – altri X

1214 Navoni-rutabaga, barbabietole da forag-

gio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

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1214.10 – farina e agglomerati in forma

di pellets, di erba medica:

1214.1010 – – per l’alimentazione di animali X

1214.1090 – – altri A

1214.90 – altri:

– – per l’alimentazione di animali:

1214.9011 – – – fieno, greggio X

1214.9019 – – – altri X

1214.9090 – – altri A

13 Gomme, resine ed altri succhi ed estratti A

vegetali

14 Materie da intreccio ed altri prodotti di

origine vegetale, non nominati né com- presi altrove

1401 Materie vegetali delle specie usate A

principalmente in lavori d’intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio, bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1404 Prodotti vegetali, non nominati né

compresi altrove

1404.20 – linters di cotone: A

1404.90 – altri:

1404.9010 – – noccioli di datteri, loro prodotti e X

cascami nonché frantumi di guarea, per l’alimentazione di animali

1404.9080 – – altri A

15 Grassi e oli, animali o vegetali; prodotti

della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vege- tale

1501 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e X

grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

1502 Grassi di animali della specie bovina, X

ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

1503 Stearina solare, olio di strutto, oleostea- X

rina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1504 Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di

mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1504.10 – oli di fegato di pesci e loro frazioni:

1504.1010 – – olio medicinale di fegato X

di merluzzo

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– – altri:

1504.1091 – – – per l’alimentazione di animali A

– – – altri: ex – – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1504.1098 ex – – – – altri A per usi tecnici 1504.1099

1504.20 – grassi e oli di pesci e loro frazioni,

diversi dagli oli di fegato:

1504.2010 – – per l’alimentazione di animali A

– – altri: ex – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1504.2091 ex – – – altri A per usi tecnici 1504.2099

1504.30 – grassi e oli di mammiferi marini

e loro frazioni:

1504.3010 – – per l’alimentazione di animali A

– – altri: ex – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1504.3091 ex – – – altri A per usi tecnici 1504.3099

1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate,

compresa la lanolina – grasso di lana greggio:

1505.0011 – – per l’alimentazione di animali X

1505.0019 – – altro A

– altri:

1505.0091 – – per l’alimentazione di animali X

1505.0099 – – altri A

1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni,

anche raffinati, ma non modificati chimicamente – per l’alimentazione di animali:

1506.0011 – – non fusi né altrimenti estratti X

– – altri:

1506.0012 – – – greggi X

1506.0019 – – – altri X

– altri: ex – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1506.0091 ex – – altri A per usi tecnici 1506.0099

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffina- X

ti, ma non modificati chimicamente

1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche X

raffinati, ma non modificati chimica- mente

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1509 Olio di oliva e sue frazioni, anche raffi-

nati, ma non modificati chimicamente

1509.10 – vergini:

1509.1010 – – per l’alimentazione di animali P2 5.50

– – altri:

1509.1091 – – – in recipienti di vetro di capacità P2 40.60

non eccedente 2 l

1509.1099 – – – altri P2 57.30

1509.90 – altri:

1509.9010 – – per l’alimentazione di animali P2 5.50

– – altri:

1509.9091 – – – in recipienti di vetro di capacità P2 40.60

non eccedente 2 l

1509.9099 – – – altri P2 57.30

1510 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusi-

vamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1510.0010 – per l’alimentazione di animali X

– altri: ex – – greggi A per usi tecnici 1510.0091 ex – – altri A per usi tecnici 1510.0099

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche

raffinati, ma non modificati chimica- mente

1511.10 – olio greggio:

1511.1010 – – per l’alimentazione di animali X

ex – – altro A per usi tecnici 1511.1090

1511.90 – altri:

– – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma:

1511.9011 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – altre: ex – – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1511.9018 ex – – – – altre A per usi tecnici 1511.9019 – – altri:

1511.9091 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – altri: ex – – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1511.9098 ex – – – – altri A per usi tecnici 1511.9099

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1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e X

loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o

di babassù e loro frazioni, anche raffina- ti, ma non modificati chimicamente – olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:

1513.11 – – olio greggio:

1513.1110 – – – per l’alimentazione di animali X

ex – – – altro A per usi tecnici 1513.1190

1513.19 – – altri:

– – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di cocco (olio di copra):

1513.1911 – – – – per l’alimentazione di animali X

– – – – altre: ex – – – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1513.1918 ex – – – – – altre A per usi tecnici 1513.1919 – – – altri:

1513.1991 – – – – per l’alimentazione di animali X

– – – – altri: ex – – – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1513.1998 ex – – – – – altri A per usi tecnici 1513.1999 – oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:

1513.21 – – oli greggi:

1513.2110 – – – per l’alimentazione di animali X

ex – – – altri A per usi tecnici 1513.2190

1513.29 – – altri:

– – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello degli oli di palmisti o di babassù:

1513.2911 – – – – per l’alimentazione di animali X

– – – – altre: ex – – – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1513.2918 ex – – – – – altre A per usi tecnici 1513.2919 – – – altri:

1513.2991 – – – – per l’alimentazione di animali X

– – – – altri: ex – – – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1513.2998 ex – – – – – altri A per usi tecnici 1513.2999

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1514 Oli di ravizzone, di colza o di senape X

e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515 Altri grassi e oli vegetali (compreso

l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente – olio di lino e sue frazioni:

1515.11 – – olio greggio: X

1515.19 – – altri: X

– olio di granturco e sue frazioni:

1515.21 – – olio greggio: X

1515.29 – – altri: X

1515.30 – olio di ricino e sue frazioni:

1515.3010 – – per l’alimentazione di animali X

– – altri: ex – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1515.3091 ex – – – altri A per usi tecnici 1515.3099

1515.50 – olio di sesamo e sue frazioni:

– – olio greggio:

1515.5011 – – – per l’alimentazione di animali X

ex – – – altro A per usi tecnici 1515.5019 – – altri:

1515.5020 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – altri: ex – – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1515.5091 ex – – – – altri A per usi tecnici 1515.5099

1515.90 – altri:

– – olio di germi di cereali:

1515.9011 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – altro: ex – – – – greggio A per usi tecnici 1515.9013 – – – – altro: ex – – – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1515.9018 ex – – – – – altro A per usi tecnici 1515.9019 – – olio di ioioba e sue frazioni:

1515.9021 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – altri: ex – – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1515.9028 ex – – – – altri A per usi tecnici 1515.9029

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – olio di tung (di abrasin) e sue frazioni:

1515.9031 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – altri: ex – – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1515.9038 ex – – – – altri A per usi tecnici 1515.9039 – – altri:

1515.9091 – – – per l’alimentazione di animali X

– – – altri: ex – – – – in cisterne o fusti metallici A per usi tecnici 1515.9098 ex – – – – altri A per usi tecnici 1515.9099

1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro

frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

1516.10 – grassi e oli animali e loro frazioni:

ex – – per l’alimentazione di animali A composto

1516.1010 soltanto di

pesce; per usi tecnici – – altri: ex – – – in cisterne o fusti metallici A composto

1516.1091 soltanto di

pesce; per usi tecnici ex – – – altri A composto

1516.1099 soltanto di

pesce; per usi tecnici

1516.20 – grassi e oli vegetali e loro frazioni:

ex – – per l’alimentazione di animali A «opal-wax» 1516.2010 – – altri: – – – in cisterne o fusti metallici:

1516.2092 – – – – olio di ricino idrogenato A

«opal-wax» ex – – – – altri A per usi tecnici 1516.2093 – – – altri:

1516.2097 – – – – olio di ricino idrogenato A

«opal-wax» ex – – – – altri A per usi tecnici 1516.2098

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1517 Margarina; miscele o preparazioni

alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516

1517.10 – margarina, esclusa la margarina X

liquida:

1517.90 – altri:

1517.9010 – – per l’alimentazione di animali X

1517.9020 – – miscele e preparazioni commestibili A

delle specie impiegate come oli per sformare e separare – – altri: – – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte: – – – – eccedente 10 %: – – – – – in cisterne o fusti metallici:

1517.9062 – – – – – – aventi tenore, in peso, X

di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %

1517.9063 – – – – – – altri X

– – – – – altri:

1517.9067 – – – – – – aventi tenore, in peso, X

di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %

1517.9068 – – – – – – altri X

– – – – eccedente 5 % ma non eccedente 10 %:

1517.9071 – – – – – in cisterne o fusti metallici X

1517.9079 – – – – – altri X

– – – – non eccedente 5 %:

1517.9081 – – – – – in cisterne o fusti metallici X

1517.9089 – – – – – altri X

– – – altri:

1517.9091 – – – – in cisterne o fusti metallici X

1517.9099 – – – – altri X

1518 Grassi e oli animali o vegetali e loro

frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altri- menti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: – miscele non alimentari di oli vegetali:

1518.0011 – – per l’alimentazione di animali X

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ex – – altre A per usi tecnici 1518.0019 – olio di soia, epossidato:

1518.0081 – – per l’alimentazione di animali X

1518.0089 – – altro A

– altri:

1518.0092 – – linossina A

– – altri:

1518.0093 – – – per l’alimentazione di animali X

1518.0097 – – – altri X

1520 Glicerolo greggio; acque e liscivie A

glicerinose

1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), A

cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1522 Degras; residui provenienti dal tratta- A

mento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

16 Preparazioni di carni, di pesci o di

crostacei, di molluschi o di altri inverte- brati acquatici

1601 Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di X

carne, di frattaglie o di sangue; prepara- zioni alimentari a base di tali prodotti

1602 Altre preparazioni e conserve di carni, di

frattaglie o di sangue

1602.10 – preparazioni omogeneizzate: X

1602.20 – di fegato di qualsiasi animale:

1602.2010 – – a base di fegato d’oca A

– – altre: – – – contenenti carne o frattaglie provenienti da animali nominati nelle voci 0101–0104, escluse quelle di cinghiale nonché gli alimenti dietetici e gli alimenti per bambini:

1602.2071 – – – – importate nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 5)

1602.2079 – – – – altre X

1602.2089 – – – altre X

– di volatili della voce 0105:

1602.31 – – di tacchina: X

1602.32 – – di gallina: X

1602.39 – – altre: X

– della specie suina:

1602.41 – – prosciutti e loro pezzi: X

1602.42 – – spalle e loro pezzi: X

1602.49 – – altre, compresi i miscugli: X

1602.50 – della specie bovina: X

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1602.90 – altre, comprese le preparazioni X

di sangue di qualsiasi animale: ex Estratti e sughi di carne, di pesci o di A composto

1603.0000 crostacei, di molluschi o di altri inverte- soltanto di

brati acquatici pesce

1604 Preparazioni e conserve di pesci; caviale A

e suoi succedanei preparati con uova di pesce

1605 Crostacei, molluschi e altri invertebrati A

acquatici, preparati o conservati

17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e X

saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il

maltosio, il glucosio e il fruttosio (levu- losio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiun- ta di aromatizzanti o di coloranti; succe- danei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati – lattosio e sciroppo di lattosio:

1702.1100 – – contenenti, in peso, 99 % o più X

di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

1702.1900 – – altri X

1702.20 – zucchero e sciroppo d’acero: X

1702.30 – glucosio e sciroppo di glucosio, X

non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:

1702.40 – glucosio e sciroppo di glucosio, X

contenenti, in peso, allo stato secco, da 20 % incluso a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

1702.60 – altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, X

contenenti, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

1702.90 – altri, compreso lo zucchero invertito X

e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco 50 % di fruttosio:

1703 Melassi derivanti dall’estrazione o dalla X

raffinazione dello zucchero

1704 Prodotti a base di zuccheri non contenen- P3 AE

ti cacao (compreso il cioccolato bianco)

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18 Cacao e sue preparazioni

1801 Cacao in grani interi o infranti, greggio A

o torrefatto

1802 Gusci, pellicole (bucce) e altri residui

di cacao

1802.0010 – per l’alimentazione di animali X

1802.0090 – altri A

1803 Pasta di cacao, anche sgrassata A

1804 Burro, grasso e olio di cacao A

1805 Cacao in polvere, senza aggiunta A

di zuccheri o di altri dolcificanti

1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari P3 AE

contenenti cacao

19 Preparazioni a base di cereali, di farine,

di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari

di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completa- mente sgrassata, non nominate né com- prese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di

5 %, in peso, di cacao calcolato su una

base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901.10 – preparazioni per l’alimentazione Y

dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:

1901.20 – miscele e paste per la preparazione Y

dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905:

1901.90 – altri:

– – aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, eccedente 10 % ma non eccedente 20 %:

1901.9011 – – – alimenti per bambini o per usi Y

dietetici

1901.9012 – – – di cinghiale Y

– – – altri:

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1901.9018 – – – – contenenti carne, frattaglie, Y

sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, di animali delle voci 0101–0104

1901.9019 – – – – altri Y

– – altri: – – – estratti di malto, aventi tenore, in peso, di estratto secco:

1901.9021 – – – – eccedente 80 % Y

1901.9022 – – – – non eccedente 80 % Y

– – – preparazioni di prodotti delle voci da 0401 a 0404: – – – – in polveri, granuli o altre forme solide: – – – – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte:

1901.9031 – – – – – – eccedente 85 % Y

1901.9032 – – – – – – eccedente 50 % ma non Y

eccedente 85 %

1901.9033 – – – – – – eccedente 25 % ma non Y

eccedente 50 %

1901.9034 – – – – – – eccedente 11 % ma non Y

eccedente 25 %

1901.9035 – – – – – – eccedente 1,5 % ma non Y

eccedente 11 %

1901.9036 – – – – – – non eccedente 1,5 % Y

1901.9037 – – – – – non contenenti materie Y

grasse del latte – – – – altre: – – – – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte:

1901.9041 – – – – – – eccedente 50 % Y

– – – – – – eccedente 20 % ma non eccedente 50 %:

1901.9042 – – – – – – – contenenti materie Y

grasse diverse da quelle del latte, aventi tenore, in peso eccedente 5 %

1901.9043 – – – – – – – altre Y

– – – – – – eccedente 3 % ma non eccedente 20 %:

1901.9044 – – – – – – – contenenti materie Y

grasse diverse da quelle del latte, aventi tenore, in peso eccedente 5 %

1901.9045 – – – – – – – altre Y

1901.9046 – – – – – – non eccedente 3 % Y

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1901.9047 – – – – – non contenenti materie Y

grasse del latte – – – preparazioni contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 (eccettuate quelle delle voci da

1901.9031 a 1901.9047):

1901.9081 – – – – aventi tenore, in peso, Y

di materie grasse del latte eccedente 25 %

1901.9082 – – – – aventi tenore, in peso, Y

di materie grasse del latte eccedente 12 % ma non eccedente 25 %

1901.9089 – – – – altre Y

– – – altre preparazioni:

1901.9091 – – – – aventi tenore, in peso, Y

di materie grasse del latte eccedente 25 %

1901.9092 – – – – aventi tenore, in peso, Y

di materie grasse del latte eccedente 12 % ma non eccedente 25 % – – – – senza materie grasse del latte o aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte non eccedente 12 %: – – – – – di farine di cereali, semole, amidi, fecole o estratti di malto:

1901.9093 – – – – – – contenenti materie grasse Y

1901.9094 – – – – – – non contenenti materie Y

grasse – – – – – altre:

1901.9095 – – – – – – contenenti materie grasse Y

– – – – – – non contenenti materie grasse:

1901.9096 – – – – – – – contenenti zuccheri Y

o uova

1901.9099 – – – – – – – altre A

1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite Y

(di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a Y

partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setac- ciature o in forme simili

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1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per

soffiatura o tostatura (per esempio «corn- flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi o di altri grani lavorati (escluse la farina, la semola e il semolino), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

1904.10 – prodotti a base di cereali ottenuti

per soffiatura o tostatura:

1904.1010 – – preparazioni di tipo «Müesli» P3 AE

1904.1090 – – altri P3 AE

1904.2000 – preparazioni alimentari ottenute Y

da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

1904.3000 – bulgur di grano Y

1904.90 – altri:

1904.9010 – – aventi tenore, in peso, di carne, Y

frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, eccedente 10 % ma non eccedente 20 % – – altri:

1904.9020 – – – riso, precotto («riso minuto») A

1904.9090 – – – altri Y

1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria

o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905.10 – pane croccante detto «Knäckebrot» Y

1905.20 – pane con spezie Y

– biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini

1905.31 – – biscotti con aggiunta di dolcificanti Y

1905.32 – – cialde e cialdini P3

1905.40 – fette biscottate, pane tostato e prodotti P3

simili tostati

1905.90 – altri:

– – pane e altri prodotti della panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta: – – – non condizionati per la vendita al minuto: – – – – grattatura di pane:

1905.9021 – – – – – per l’alimentazione X

di animali

1905.9025 – – – – – altri P3 AE

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1905.9029 – – – – altri P3 AE

– – – condizionati per la vendita al minuto:

1905.9031 – – – – pane azzimo P3 AE

1905.9032 – – – – grattatura di pane P3 AE

1905.9039 – – – – altri P3 AE

1905.9040 – – ostie, capsule vuote dei tipi A

adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili – – altri: – – – aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, eccedente 10 % ma non eccedente 20 %:

1905.9071 – – – – alimenti per bambini o per usi P3 AE

dietetici

1905.9072 – – – – di cinghiale P3 AE

– – – – altri:

1905.9078 – – – – – contenenti carne, frattaglie, P3 AE

sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, di animali delle voci 0101–0104

1905.9079 – – – – – altri P3 AE

1905.9081 – – – altri, di fiocchi, farina o fecola P3 AE

di patate

1905.9082 – – – altri, senza aggiunta di zuccheri P3 AE

o di altri dolcificanti – – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1905.9083 – – – – contenenti materie grasse P3 AE

del latte – – – – contenenti altre materie grasse:

1905.9084 – – – – – grattatura di pane P3 AE

1905.9085 – – – – – altri P3 AE

– – – – non contenenti materie grasse:

1905.9086 – – – – – grattatura di pane P3 AE

1905.9089 – – – – – altri P3 AE

20 Preparazioni di ortaggi o di legumi,

di frutta o di altre parti di piante

2001 Ortaggi o legumi, frutta e altre parti

commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

2001.10 – cetrioli e cetriolini: X

2001.90 – altri:

– – frutta:

2001.9011 – – – tropicali A

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2001.9019 – – – altre X

– – ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante:

2001.9020 – – – granturco dolce (Zea mays var. X

saccharata) – – – prodotti di patate:

2001.9031 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 14)

2001.9039 – – – – altri X

– – – altri:

2001.9091 – – – – cipolle in recipienti eccedenti X

5 kg

ex – – – – cuori di palma; ignami, patate A cuori di

2001.9092 dolci e parti commestibili palma

di piante simili della voce 0714 ex – – – – altri A zenzero e

2001.9098 scalogni

2002 Pomodori preparati o conservati,

ma non nell’aceto o nell’acido acetico

2002.10 – pomodori, interi o in pezzi:

2002.1010 – – in recipienti eccedenti 5 kg P1

2002.1020 – – in recipienti non eccedenti 5 kg P1 2.50

2002.90 – altri: 4.50

2002.9010 – – in recipienti eccedenti 5 kg X

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:

2002.9021 – – – polpe, puree e concentrati A

di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o di condimento

2002.9029 – – – altri A

2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati, A

ma non nell’aceto o nell’acido acetico

2004 Altri ortaggi o legumi preparati o con-

servati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2004.10 – patate:

– – in recipienti eccedenti 5 kg: – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 14):

2004.1012 – – – – sotto forma di farina, P3 AE

semolino o fiocchi

2004.1013 – – – – altre X

– – – altre:

2004.1014 – – – – sotto forma di farina, P3 AE

semolino o fiocchi

2004.1018 – – – – altre X

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – altre: – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 14):

2004.1092 – – – – sotto forma di farina, P3 AE

semolino o fiocchi

2004.1093 – – – – altre X

– – – altre:

2004.1094 – – – – sotto forma di farina, P3 AE

semolino o fiocchi

2004.1098 – – – – altre X

2004.90 – altri ortaggi o legumi e miscugli

di ortaggi o legumi: – – in recipienti eccedenti 5 kg:

2004.9011 – – – asparagi P1 20.60

2004.9012 – – – olive A

2004.9013 – – – granturco dolce (Zea mays var. X

saccharata)

2004.9018 – – – altri ortaggi o legumi P1 32.50

– – – miscele di ortaggi o legumi: – – – – contenenti patate:

2004.9028 – – – – – importate nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 14)

2004.9029 – – – – – altre X

2004.9039 – – – – altre miscele P1 32.50

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:

2004.9041 – – – asparagi P1 11.00

2004.9042 – – – olive A

2004.9043 – – – granturco dolce (Zea mays var. X

saccharata)

2004.9049 – – – altri ortaggi e legumi P1 45.50

– – – miscele di ortaggi o legumi: – – – – contenenti patate:

2004.9051 – – – – – importate nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 14)

2004.9059 – – – – – altre X

2004.9069 – – – – altre miscele P1 45.50

2005 Altri ortaggi o legumi preparati

o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005.1000 – ortaggi o legumi omogeneizzati X

2005.20 – patate:

– – preparazioni in forma di farina, semolino o fiocchi, in cui predominano le patate:

2005.2011 – – – aventi tenore, in peso, di patate A

eccedente 80 %

2005.2012 – – – aventi tenore, in peso, di patate A

non eccedente 80 %

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – sotto forma di fettine sottili o di piccoli bastoncini, fritti nel grasso o nell’olio, e prodotti estrusi: – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 14):

2005.2021 – – – – in recipienti eccedenti 5 kg X

2005.2022 – – – – altri X

2005.2029 – – – altri X

– – altri: – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 14):

2005.2092 – – – – in recipienti eccedenti 5 kg X

2005.2093 – – – – altri X

2005.2099 – – – altri X

2005.40 – piselli (Pisum sativum) X

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): X

2005.51 – – fagioli, sgranati: X

2005.59 – – altri: X

2005.60 – asparagi: X

2005.70 – olive: A

2005.8000 – granturco dolce (Zea mays var. X

saccharata) – altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi:

2005.91 – – germogli di bambù: X

2005.99 – – altri: X

2006 Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta

e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2006.0010 – frutta tropicali, scorze di frutta A

tropicali

2006.0020 – granturco dolce (Zea mays var. X

saccharata)

2006.0080 – altri X

2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e

paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2007.1000 – preparazioni omogeneizzate P3 AE

– altre:

2007.91 – – di agrumi:

2007.9110 – – – senza aggiunta di zuccheri o A

di altri dolcificanti

2007.9120 – – – con aggiunta di zuccheri o P3 AE

di altri dolcificanti

2007.99 – – altre:

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2007.9911 – – – – frutta tropicali A

2007.9919 – – – – altre A

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2007.9921 – – – – frutta tropicali P3 AE

2007.9929 – – – – altre P3 AE

2008 Frutta e altre parti commestibili di piante,

altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove – frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

2008.11 – – arachidi:

2008.1110 – – – burro di arachidi («Peanutbutter») P3

2008.1190 – – – altre A

2008.19 – – altri, compresi i miscugli:

2008.1910 – – – frutta tropicali A

2008.1990 – – – altri P1 3.50

2008.2000 – ananassi A

2008.30 – agrumi X

2008.40 – père X

2008.50 – albicocche X

2008.6000 – ciliegie X

2008.70 – pesche, comprese le pesche noci: X

2008.8000 – fragole X

– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:

2008.9100 – – cuori di palma A

2008.92 – – miscugli:

2008.9211 – – – di frutta tropicali A

2008.9299 – – – altri X

2008.99 – – altre:

– – – polpa, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2008.9911 – – – – di frutta tropicali A

2008.9919 – – – – altre X

– – – altre:

2008.9991 – – – – mele X

– – – – altre frutta:

2008.9996 – – – – – frutta tropicali A

2008.9997 – – – – – altre X

2008.9998 – – – – granturco, diverso da quello A

dolce (Zea mays var. saccharata)

2008.9999 – – – – altre parti di piante X

2009 Succhi di frutta (compresi i mosti d’uva)

o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti – succhi d’arancia:

2009.11 – – congelati:

ex – – – senza aggiunta di zuccheri o A concentrati

2009.1110 di altri dolcificanti

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2009.1120 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri X

dolcificanti

2009.12 – – non congelati, d’un valore Brix

non eccedente 20:

2009.1210 – – – senza aggiunta di zuccheri o A

di altri dolcificanti

2009.1220 – – – con aggiunta di zuccheri o X

di altri dolcificanti

2009.19 – – altri:

2009.1930 – – – senza aggiunta di zuccheri o A

di altri dolcificanti

2009.1940 – – – con aggiunta di zuccheri o X

di altri dolcificanti – succhi di pompelmo o di pomelo:

2009.21 – – d’un valore Brix non eccedente 20:

2009.2110 – – – senza aggiunta di zuccheri o X

di altri dolcificanti

2009.2120 – – – con aggiunta di zuccheri o X

di altri dolcificanti

2009.29 – – altri:

2009.2910 – – – senza aggiunta di zuccheri o A

di altri dolcificanti

2009.2920 – – – con aggiunta di zuccheri o X

di altri dolcificanti – succhi di altri agrumi:

2009.31 – – d’un valore Brix non eccedente 20:

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2009.3111 – – – – succo di limone, greggio A

(anche stabilizzato)

2009.3119 – – – – altri X

2009.3120 – – – con aggiunta di zuccheri o X

di altri dolcificanti

2009.39 – – altri:

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2009.3911 – – – – agro-cotto A

2009.3919 – – – – altri X

2009.3920 – – – con aggiunta di zuccheri o X

di altri dolcificanti – succhi di ananasso:

2009.41 – – d’un valore Brix non eccedente 20 A

2009.49 – – altri A

2009.5000 – succhi di pomodoro X

– succhi di uva (compresi i mosti di uva):

2009.61 – – d’un valore Brix non eccedente 30:

– – – in recipienti di capacità eccedente 3 l:

2009.6111 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 22)

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

per litro per litro

2009.6119 – – – – altri X

– – – in recipienti di capacità per 100 kg per 100 kg non eccedente 3 l: peso lordo peso lordo

2009.6122 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 22) per litro per litro

2009.6129 – – – – altri X

2009.69 – – altri: X per 100 kg per 100 kg

peso lordo peso lordo – succhi di mela:

2009.71 – – d’un valore Brix non eccedente 20 X

2009.79 – – altri X

2009.80 – succhi di altre frutta o di altri ortaggi

o legumi:

2009.8010 – – succhi di ortaggi o legumi P1 10.00

– – succhi di pera: – – – non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l:

2009.8028 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 21)

2009.8029 – – – – altri X

– – – non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l:

2009.8031 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 21)

2009.8039 – – – – altri X

– – – concentrati:

2009.8041 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 21)

2009.8049 – – – – altri X

– – altri: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2009.8081 – – – – di frutta tropicali A

2009.8089 – – – – altri X

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2009.8098 – – – – di frutta tropicali A

2009.8099 – – – – altri X

2009.90 – miscugli di succhi:

– – succhi di ortaggi o legumi: – – – contenenti succhi di frutta a granella:

2009.9011 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 21)

2009.9019 – – – – altri X

2009.9029 – – – altri P1 13.00

– – altri:

2009.9030 – – – a base di succhi di uva, X

concentrati – – – a base di succhi di frutta a granella, concentrati:

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2009.9031 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 21)

2009.9039 – – – – altri X

– – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – contenenti succhi di frutta a granella, concentrati:

2009.9041 – – – – – importati nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 21)

2009.9049 – – – – – altri X

– – – – contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati:

2009.9051 – – – – – importati nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 21)

2009.9059 – – – – – altri X

– – – – altri:

2009.9061 – – – – – a base di frutta tropicali A

2009.9069 – – – – – altri X

– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – contenenti succhi di frutta a granella, concentrati:

2009.9071 – – – – – importati nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 21)

2009.9079 – – – – – altri X

– – – – contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati:

2009.9081 – – – – – importati nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 21)

2009.9089 – – – – – altri X

– – – – altri:

2009.9098 – – – – – a base di frutta tropicali A

2009.9099 – – – – – altri X

21 Preparazioni alimentari diverse

2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè,

di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati – estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:

2101.1100 – – estratti, essenze e concentrati A

2101.12 – – preparazioni a base di estratti,

essenze o concentrati o a base di caffè:

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – – preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati:

2101.1211 – – – – aventi tenore, in peso, P3 AE

di 1,5 % o più di materie grasse del latte, di 2,5 % o più di proteine del latte, di 5 % o più di zucchero o di 5 % o più di amidi

2101.1219 – – – – altre A

– – – altre:

2101.1291 – – – – aventi tenore, in peso, di 1,5 % P3 AE

o più di materie grasse del latte, di 2,5 % o più di proteine del latte, di 5 % o più di zucchero o di 5 % o più di amidi

2101.1299 – – – – altre P3 AE

2101.20 – estratti, essenze e concentrati di tè

o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: – – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati:

2101.2011 – – – aventi tenore, in peso, di 1,5 % P3 AE

o più di materie grasse del latte, di 2,5 % o più di proteine del latte, di 5 % o più di zucchero o di 5 % o più di amidi

2101.2019 – – – altri A

– – altri:

2101.2091 – – – aventi tenore, in peso, di 1,5 % P3 AE

o più di materie grasse del latte, di 2,5 % o più di proteine del latte, di 5 % o più di zucchero o di 5 % o più di amidi

2101.2099 – – – altri A

2101.3000 – cicoria torrefatta e altri succedanei A

torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102 Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi

monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

2102.10 – lieviti vivi X

2102.20 – lieviti morti; altri microrganismi

monocellulari morti: – – lieviti morti:

2102.2011 – – – per l’alimentazione di animali X

2102.2019 – – – altri A

– – altri microrganismi monocellulari morti:

2102.2021 – – – per l’alimentazione di animali X

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2102.2029 – – – altri A

2102.3000 – lieviti in polvere preparati A

2103 Preparazioni per salse e salse preparate;

condimenti composti; farina di senape e senape preparata

2103.1000 – salsa di soia A

2103.2000 – «tomato ketchup» e altre salse A

al pomodoro

2103.30 – farina di senape, anche preparata,

e senape:

2103.3011 – – farina di senape, anche preparata, P2 5.00

per l’alimentazione di animali – – altra:

2103.3018 – – – farina di senape, non mescolata A

2103.3019 – – – altra A

ex – altri A a eccezione

2103.9000 di «Chutney»

di mango liquido

2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi;

zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omo- geneizzate

2104.1000 – preparazioni per zuppe, minestre o A

brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

2104.2000 – preparazioni alimentari composte P3 AE

omogeneizzate

2105 Gelati, anche contenenti cacao X

2106 Preparazioni alimentari non nominate né

comprese altrove

2106.10 – concentrati di proteine e sostanze

proteiche testurizzate:

2106.1011 – – contenenti materie grasse del latte, P3 AE

altre materie grasse o zuccheri

2106.1019 – – altri A

2106.90 – altre:

2106.9010 – – dolcificanti in pastiglie o compresse A

– – mescolanze di estratti o concentrati di sostanze vegetali, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande: – – – non alcoliche:

2106.9021 – – – – con aggiunta di zuccheri P3 AE

o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di saccarosio eccedente 60 %

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2106.9022 – – – – con aggiunta di zuccheri P3 AE

o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di saccarosio eccedente 50 % ma non eccedente 60 %

2106.9023 – – – – con aggiunta di zuccheri P3 AE

o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di saccarosio non eccedente 50 %

2106.9024 – – – – senza aggiunta di zuccheri A

o di altri dolcificanti

2106.9029 – – – altri P3 AE

2106.9030 – – idrolizzati di proteine e autolisati A

di lievito

2106.9040 – – gomma da masticare, caramelle, P3 AE

pastiglie, pasticche e simili, senza zuccheri – – altre preparazioni alimentari:

2106.9050 – – – aventi tenore, in peso, di carne, P3 AE

frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, eccedente 10 % ma non eccedente 20 %, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte non eccedente 20 % – – – altre: – – – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte:

2106.9060 – – – – – eccedente 50 % P3 AE

– – – – – eccedente 35 % ma non eccedente 50 %:

2106.9061 – – – – – – aventi tenore, in peso, P3 AE

di materie grasse diverse da quelle del latte eccedente 5 %

2106.9062 – – – – – – altre P3 AE

– – – – – eccedente 20 % ma non eccedente 35 %:

2106.9063 – – – – – – aventi tenore, in peso, P3 AE

di materie grasse diverse da quelle del latte eccedente 5 %

2106.9064 – – – – – – altre P3 AE

2106.9065 – – – – – eccedente 12 % ma non P3 AE

eccedente 20 %

2106.9066 – – – – – eccedente 6 % ma non P3 AE

eccedente 12 %

2106.9067 – – – – – eccedente 3 % ma non P3 AE

eccedente 6 %

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2106.9068 – – – – – eccedente 1,5 % ma non P3 AE

eccedente 3 % (esclusi i prodotti delle voci 2106.9071/9072)

2106.9069 – – – – – eccedente 1 % ma non P3 AE

eccedente 1,5 % (esclusi i prodotti delle voci 2106.9071/9072) – – – – contenenti altre materie grasse, aventi tenore, in peso, di grasso:

2106.9071 – – – – – eccedente 60 % P3 AE

2106.9072 – – – – – eccedente 40 % ma non P3 AE

eccedente 60 %

2106.9073 – – – – – eccedente 25 % ma non P3 AE

eccedente 40 %

2106.9074 – – – – – eccedente 10 % ma non P3 AE

eccedente 25 %

2106.9075 – – – – – eccedente 5 % ma non P3 AE

eccedente 10 %

2106.9076 – – – – – eccedente 1 % ma non P3 AE

eccedente 5 % – – – – non contenenti materie grasse: – – – – – contenenti zuccheri, aventi tenore, in peso, di zuccheri:

2106.9094 – – – – – – eccedente 50 % P3 AE

2106.9095 – – – – – – non eccedente 50 % P3 AE

2106.9096 – – – – – contenenti cereali, estratti P3 AE

di malto o uova (non contenenti zuccheri)

2106.9099 – – – – – altre A

22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti

2201 Acque, comprese le acque minerali A

naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve

2202 Acque, comprese le acque minerali e le

acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce

2202.1000 – acque, comprese le acque minerali X

e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate

2202.90 – altri:

– – succhi di frutta o di ortaggi o legumi, diluiti con acqua o gassati:

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – – succhi di uva, in recipienti di capacità non eccedente 2 l:

2202.9018 – – – – importati nei limiti del X

contingente doganale (n. cont. 22) per litro per litro

2202.9019 – – – – altri X

– – – succhi di frutta a granelli, per 100 kg per 100 kg in recipienti di capacità peso lordo peso lordo non eccedente 2 l:

2202.9021 – – – – importati nei limiti del contin- X

gente doganale (n. cont. 21)

2202.9029 – – – – altri X

– – – altri, esclusi i succhi di ortaggi o legumi: – – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2202.9031 – – – – – in bottiglie di vetro di X

capacità non eccedente 2 dl

2202.9032 – – – – – in altri recipienti X

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – – succhi di uva:

2202.9041 – – – – – – importati nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 22) per litro per litro

2202.9049 – – – – – – altri X

– – – – – succhi di frutta a granelli per 100 kg per 100 kg e miscugli contenenti succhi peso lordo peso lordo di frutta a granelli:

2202.9051 – – – – – – importati nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 21)

2202.9059 – – – – – – altri X

2202.9069 – – – – – altri X

– – – succhi di ortaggi o legumi: – – – – miscugli contenenti succhi di frutta a granelli:

2202.9071 – – – – – importati nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 21)

2202.9079 – – – – – altri X

2202.9089 – – – – altri X

2202.9090 – – altri A

2203 Birra di malto A

2204 Vini di uve fresche, compresi i vini

arricchiti d’alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009

2204.1000 – vini spumanti P1 65.00

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Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole:

2204.21 – – in recipienti di capacità non

eccedente 2 l: – – – vini naturali: – – – – bianchi:

2204.2121 – – – – – importati nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 23 a 25) per litro per litro

2204.2129 – – – – – altri X

– – – – rossi: – – – – – in fiaschi comuni di capacità per 100 kg per 100 kg eccedente 1 l: peso lordo peso lordo

2204.2131 – – – – – – importati nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 23 a 25) per litro per litro

2204.2139 – – – – – – altri X

– – – – – altri: per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

2204.2141 – – – – – – importati nei limiti X

del contingente doganale (n. cont. 23 a 25) per litro per litro

2204.2149 – – – – – – altri X

per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

2204.2150 – – – vini dolci, specialità e mistelle P1 7.50

2204.29 – – altri:

– – – vini naturali: – – – – vini per il consumo diretto: – – – – – bianchi: – – – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 23 a 25):

2204.2921 – – – – – – – con titolo alcolometrico X

volumico eccedente

13 % vol

2204.2922 – – – – – – – con titolo alcolometrico X

volumico non eccedente 13 % vol per litro per litro

2204.2929 – – – – – – altri X

– – – – – rossi: – – – – – – importati nei limiti per 100 kg per 100 kg del contingente doganale peso lordo peso lordo (n. cont. 23 a 25):

2204.2931 – – – – – – – con titolo alcolometrico X

volumico eccedente

13 % vol

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2204.2932 – – – – – – – con titolo alcolometrico X

volumico non eccedente 13 % vol per litro per litro

2204.2939 – – – – – – altri X

– – – – vini per l’elaborazione per 100 kg per 100 kg industriale: peso lordo peso lordo

2204.2941 – – – – – bianchi X

2204.2942 – – – – – rossi X

2204.2950 – – – vini dolci, specialità e mistelle P1 8.00

per litro per litro

2204.3000 – altri mosti d’uva A

per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

2205 Vermut e altri vini di uve fresche A

aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche

2206 Altre bevande fermentate (per esempio,

sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove – sidro di mele o di pere:

2206.0011 – – importati nei limiti del contingente X

doganale (n. cont. 21)

2206.0019 – – altri X

2206.0020 – vini di frutta, spumanti P1 28.00

ex – altri A Sake 2206.0090

2207 Alcole etilico non denaturato con titolo A

alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208 Alcole etilico, non denaturato con titolo

alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

2208.20 – acquaviti di vino o di vinacce A

2208.30 – whisky A

2208.40 – rum e altre acquaviti provenienti dalla A

distillazione, dopo fermentazione, di prodotti della canna da zucchero:

2208.50 – gin e acquavite di ginepro A

2208.60 – vodka A

2208.7000 – liquori A

2208.90 – altri:

2208.9010 – – alcole etilico non denaturato, A

con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

– – acquaviti in recipienti di capacità:

2208.9021 – – – eccedente 2 l A

2208.9022 – – – non eccedente 2 l A

– – altri:

2208.9091 – – – succo d’uva, concentrato, X

con aggiunta di alcole

2208.9099 – – – altri A

2209 Aceti commestibili e loro succedanei A

commestibili ottenuti dall’acido acetico

23 Residui e cascami delle industrie alimen-

tari; alimenti preparati per gli animali

2301 Farine, polveri e agglomerati in forma di

pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri inverte- brati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli

2301.10 – farine, polveri e agglomerati in forma

di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli: – – per l’alimentazione di animali:

2301.1011 – – – ciccioli X

2301.1019 – – – altri X

ex – – altri A composto

2301.1090 soltanto di

pesce

2301.20 – farine, polveri e agglomerati in forma

di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici:

2301.2010 – – per l’alimentazione di animali X

2301.2090 – – altri A

2302 Crusche, stacciature e altri residui, anche

agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi

2302.10 – di granturco:

2302.1010 – – per l’alimentazione di animali X

2302.1090 – – altri A

2302.30 – di frumento:

2302.3010 – – per l’alimentazione umana X

2302.3020 – – per l’alimentazione di animali X

2302.3090 – – altri A

2302.40 – di altri cereali:

2302.4010 – – di segala, frumento segalato o X

triticale, per l’alimentazione umana – – di riso:

2302.4030 – – – per l’alimentazione di animali X

2302.4080 – – – altri A

– – altri:

2302.4091 – – – per l’alimentazione di animali X

2302.4099 – – – altri A

2302.50 – di legumi:

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2302.5010 – – per l’alimentazione di animali X

2302.5090 – – altri A

2303 Residui della fabbricazione degli amidi

e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zuc- chero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati

2303.10 – residui della fabbricazione degli amidi

e altri residui simili: – – per l’alimentazione di animali:

2303.1011 – – – proteine di patate X

– – – altri:

2303.1012 – – – – aventi tenore, in peso, X

di proteine calcolato sulla sostanza secca non eccedente 30 %

2303.1018 – – – – altri X

2303.1090 – – altri A

2303.20 – polpa di barbabietole, bagasse

di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:

2303.2010 – – per l’alimentazione di animali X

2303.2090 – – altri A

2303.30 – avanzi della fabbricazione della birra

o della distillazione degli alcoli:

2303.3010 – – per l’alimentazione di animali X

2303.3090 – – altri A

2304 Panelli e altri residui solidi, anche

macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia

2304.0010 – per l’alimentazione di animali X

2304.0090 – altri A

2305 Panelli e altri residui solidi, anche

macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide

2305.0010 – per l’alimentazione di animali X

2305.0090 – altri A

2306 Panelli e altri residui solidi, anche

macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

2306.10 – di semi di cotone:

2306.1010 – – per l’alimentazione di animali X

2306.1090 – – altri A

2306.20 – di semi di lino:

2306.2010 – – per l’alimentazione di animali X

2306.2090 – – altri A

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2306.30 – di semi di girasole:

2306.3010 – – per l’alimentazione di animali X

2306.3090 – – altri A

– di semi di ravizzone o di colza:

2306.41 – – di semi di ravizzone o di colza

a basso tenore di acido erucico:

2306.4110 – – – per l’alimentazione di animali X

2306.4190 – – – altri A

2306.49 – – altri:

2306.4910 – – – per l’alimentazione di animali X

2306.4990 – – – altri A

2306.50 – di noce di cocco o di copra:

2306.5010 – – per l’alimentazione di animali X

2306.5090 – – altri A

2306.60 – di noci o di mandorle di palmisti:

2306.6010 – – per l’alimentazione di animali X

2306.6090 – – altri A

2306.90 – altri:

– – di germi di granturco:

2306.9011 – – – per l’alimentazione di animali X

2306.9019 – – – altri A

– – altri:

2306.9021 – – – per l’alimentazione di animali X

2306.9029 – – – altri A

2307 Fecce di vino; tartaro greggio A

2308 Materie vegetali e cascami vegetali,

residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove – per l’alimentazione di animali:

2308.0020 – – ghiande di quercia e castagne X

d’India

2308.0030 – – vinacce d’uva e trebbie di mele X

e di pere

2308.0040 – – residui della fabbricazione di estratti X

del caffè e della camomilla

2308.0050 – – di piante di granoturco X

2308.0060 – – altri X

2308.0090 – altri A

2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per

l’alimentazione degli animali

2309.10 – alimenti per cani o gatti, condizionati X

per la vendita al minuto

2309.90 – altri:

– – foraggi, melassati o zuccherati; biscotti:

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2309.9011 – – – per animali della specie bovina, X

ovina, caprina, suina ed equina, nonché per conigli e volatili da cortile

2309.9019 – – – altri X

2309.9020 – – foraggi costituiti da frammenti A

di conchiglie vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali

2309.9030 – – fosfati inorganici per A

l’alimentazione degli animali (di costituzione chimica non definita), senza aggiunte – – «solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere:

2309.9041 – – – per l’alimentazione di animali X

2309.9049 – – – altri A

– – altri: – – – per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, nonché per conigli e volatili da cortile:

2309.9081 – – – – contenenti polvere di latte X

o di siero di latte – – – – non contenenti polvere di latte o di siero di latte:

2309.9082 – – – – – preparazioni costituite X

da materie minerali, anche con aggiunta di oligoele- menti, vitamine o agenti medicinali attivi

2309.9089 – – – – – altri X

2309.9090 – – – altri A

24 Tabacchi e succedanei del tabacco

lavorati

2401 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami

di tabacco

2401.10 – tabacchi non scostolati:

2401.1010 – – per la fabbricazione industriale A

di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto

2401.1090 – – per altri usi X

2401.20 – tabacchi parzialmente o totalmente

scostolati:

2401.2010 – – per la fabbricazione industriale A

di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto

2401.2090 – – per altri usi X

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2401.30 – cascami di tabacco:

2401.3010 – – per la fabbricazione industriale A

di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto

2401.3090 – – per altri usi X

2402 Sigari (compresi i sigari spuntati),

cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2402.1000 sigari (compresi i sigari spuntati) e X

cigarillos, contenenti tabacco

2402.20 – sigarette contenenti tabacco:

2402.2010 – – di peso unitario eccedente 1,35 g P1 560.00 soggetto a

rinegoziazio- ne entro 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo

2402.2020 – – di peso unitario non eccedente P1 372.00 soggetto a

1,35 g rinegoziazio- ne entro 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo

2402.9000 – altri X

2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco,

lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e acqua di tabacco

2403.1000 – tabacco da fumo, anche contenente X

succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione – altri:

2403.9100 – – tabacchi «omogeneizzati» A

o «ricostituiti»

2403.99 – – altri A

25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e A

cementi

26 Minerali, scorie e ceneri A

27 Combustibili minerali, oli minerali e A

prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

28 Prodotti chimici inorganici; composti A

inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

29 Prodotti chimici organici A

30 Prodotti farmaceutici A

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31 Concimi A

32 Estratti per concia o per tinta; tannini e A

loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per A

profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

34 Saponi, agenti organici di superficie, A

preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere prepara- te, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso

35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di

amidi di fecole modificati; colle; enzimi

3501 Caseine, caseinati e altri derivati delle

caseine; colle di caseina

3501.10 – caseine:

3501.1010 – – importate nei limiti del contingente A

doganale (n. cont. 8)

3501.1090 – – altre P3 AE

3501.90 – altri:

– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 8)

3501.9011 – – – colle di caseina A

3501.9019 – – – altri P3 AE

– – altre

3501.9091 – – – colle di caseina A

3501.9099 – – – altri P3 AE

3502 Albumine (compresi i concentrati di più

proteine di siero di latte, contenenti, in peso calcolato su sostanza secca, più di

80 % di proteine di siero di latte), albu-

minati e altri derivati delle albumine – Ovalbumina:

3502.11 – – essiccata X

3502.19 – – altra X

3502.2000 – lattoalbumina, compresi i concentrati A

di due o più proteine di siero di latte

3502.9000 – altri A

3503 Gelatine (comprese quelle presentate in A

fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

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3504 Peptoni e loro derivati; altre sostanze A

proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3505 Destrina e altri amidi e fecole modificati

(per esempio, amidi e fecole pregelati- nizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati

3505.10 – destrina e altri amidi e fecole

modificati:

3505.1010 – – per l’alimentazione di animali X

3505.1090 – – altri A

3505.20 – colle:

3505.2010 – – per l’alimentazione di animali X

3505.2090 – – altre A

3506 Colle e altri adesivi preparati, non A

nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesi- vi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg

3507 Enzimi; enzimi preparati non nominati A

né compresi altrove

36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; A

fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

37 Prodotti per la fotografia o per la cinema- A

tografia

38 Prodotti vari delle industrie chimiche

3801 Grafite artificiale; grafite colloidale o A

semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semipro- dotti

3802 Carboni attivati; sostanze minerali A

naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

3803 Tallolio, anche raffinato A

3804 Liscivie residuate dalla fabbricazione A

delle paste di cellulosa, anche concentra- te, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati ma escluso il tallolio della voce 3803

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3805 Essenze di trementina, di legno di pino o A

di cellulosa al solfato e altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conife- re; dipentene greggio; essenza di cellulo- sa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio

3806 Colofonie e acidi resinici, e loro derivati; A

essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

3807 Catrami di legno; oli di catrame di legno; A

creosoto di legno; metilene; peci vegeta- li; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali

3808 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, A

erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

3809 Agenti di apprettatura o di finitura,

acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e prepa- razioni (per esempio, bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809.10 – a base di sostanze amilacee:

3809.1010 – – per l’alimentazione di animali X

3809.1090 – – altri A

– altri:

3809.9100 – – dei tipi utilizzati nell’industria A

tessile o nelle industrie simili

3809.9200 – – dei tipi utilizzati nell’industria A

della carta o nelle industrie simili

3809.9300 – – dei tipi utilizzati nell’industria A

del cuoio o nelle industrie simili

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3810 Preparazioni per il decapaggio dei A

metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:

3811 Preparazioni antidetonanti, inibitori di A

ossidazione, additivi peptizzanti, prepa- razioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

3812 Preparazioni dette «acceleratori di A

vulcanizzazione»; plastificanti compositi per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; prepara- zioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche

3813 Composizioni e cariche per estintori; A

granate e bombe estintrici

3814 Solventi e diluenti organici compositi, A

non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici

3815 Preparazioni atte a iniziare o accelerare A

una reazione e preparazioni catalitiche, non nominate né comprese altrove

3816 Cementi, malte, calcestruzzi e composi- A

zioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801

3817 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni A

in miscele, diversi da quelli delle voci

2707 o 2902

3818 Elementi chimici drogati per essere A

utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

3819 Liquidi per freni idraulici e altri liquidi A

preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che ne contengono meno di

70 % in peso

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3820 Preparazioni anticongelanti e liquidi A

preparati per lo sbrinamento

3821 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo A

o la cura dei microrganismi (compresi i virus e gli altri organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

3822 Reattivi per diagnostica o da laboratorio A

su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali;

oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: – acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823.11 – – acido stearico:

3823.1110 – – – per l’alimentazione di animali X

3823.1190 – – – altro A

3823.12 – – acido oleico:

3823.1210 – – – per l’alimentazione di animali X

3823.1290 – – – altro A

3823.1300 – – acidi grassi del tallolio A

3823.19 – – altri:

3823.1910 – – – per l’alimentazione di animali X

3823.1990 – – – altri A

3823.7000 – alcoli grassi industriali A

3824 Leganti preparati per forme o anime da A

fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nomi- nati né compresi altrove

3825 Prodotti residuali delle indutrie chimiche A

o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati nella nota 6 del presente capitolo

39 Materie plastiche e lavori di tali materie A

40 Gomma e lavori di gomma A

41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) A

e cuoio

42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di A

selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

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Voce della Denominazione delle merci Cate- Aliquota Aliquota Condizioni tariffa goria preferen- NPF doganale ziale applicabile svizzera applicabile meno (CHF) (CHF)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce A

artificiali

44 Legno, carbone di legna e lavori di legno A

45 Sughero e lavori di sughero A

46 Lavori di intreccio, da panieraio o da A

stuoiaio

47 Paste di legno o di altre materie fibrose A

cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

48 Carta e cartone; lavori di pasta A

di cellulosa, di carta o di cartone

49 Prodotti dell’editoria, della stampa A

o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

50 Seta A

51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti A

di crine

52 Cotone A

53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e A

tessuti di filati di carta

54 Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e A

forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

55 Fibre sintetiche o artificiali discontinue A

56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati A

speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo A

di materie tessili

58 Tessuti speciali; superfici tessili «tuf- A

ted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o A

stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

60 Stoffe a maglia A

61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, A

a maglia

62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, A

diversi da quelli a maglia

63 Altri manufatti tessili confezionati; A

assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

64 Calzature, ghette ed oggetti simili; A

parti di questi oggetti

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; A

loro parti

66 Ombrelli (da pioggia o da sole), A

ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

67 Piume e calugine preparate e oggetti A

di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

68 Lavori di pietre, gesso, cemento, A

amianto, mica o materie simili

69 Prodotti ceramici A

70 Vetro e lavori di vetro A

71 Perle fini o coltivate, pietre preziose A

(gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppia- ti di metalli preziosi e avori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

72 Ghisa, ferro e acciaio A

73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio A

74 Rame e lavori di rame A

75 Nichel e lavori di nichel A

76 Alluminio e lavori di alluminio A

78 Piombo e lavori di piombo A

79 Zinco e lavori di zinco A

80 Stagno e lavori di stagno A

81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di A

queste materie

82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelle- A

ria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

83 Lavori diversi di metalli comuni A

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, A

apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

85 Macchine, apparecchi e materiale A

elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione e parti ed accessori di questi apparecchi

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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

86 Veicoli e materiale per strade ferrate o A

simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, A

motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

88 Navigazione aerea o spaziale A

89 Navigazione marittima o fluviale A

90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per A

fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico- chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

91 Orologeria A

92 Strumenti musicali; parti e accessori di A

questi strumenti

93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori A

94 Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli A

da letto e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati ne’ com- presi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

95 Giocattoli, giuochi, oggetti per diverti- A

menti o sport; loro parti ed accessori

96 Lavori diversi A

97 Oggetti d’arte, da collezione o A

di antichità

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Accordo di attuazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone in conformità all’articolo 10 dell’Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone, conformemente all’articolo 10 dell’Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (di seguito denominato «Accordo di base»), hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione e relazione con l’Accordo di base 1. Il presente Accordo espone dettagli e procedure per l’applicazione di determinate disposizioni contenute nell’Accordo di base.

2. Salvo disposizione contraria nel presente Accordo, i capitoli 1, 15 e 16

dell’Accordo di base devono applicarsi al presente Accordo mutatis mutandis. 3. Il capitolo 14 dell’Accordo di base deve applicarsi mutatis mutandis per quanto concerne la risoluzione di controversie tra le Parti sull’interpretazione o applicazione del capitolo 2 e del presente capitolo.

Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (a) il termine «Paesi» si riferisce al Giappone e alla Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e per «Paese» s’intende o il Giappone o la Svizzera; e (b) il termine «Parti» si riferisce al Governo del Giappone e al Consiglio federa- le svizzero, mentre «Parte» sta o per il Governo del Giappone o per il Consi- glio federale svizzero.

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Capitolo 2: Procedure doganali e agevolazioni commerciali

Art. 3 Assistenza reciproca 1. Le Parti si assistono reciprocamente, attraverso le loro autorità doganali, al fine di garantire l’applicazione corretta delle leggi doganali e di prevenire, indagare e reprimere ogni violazione o tentativo di violazione di tali leggi. 2. Attraverso le loro autorità doganali, le Parti cooperano, se necessario e oppor- tuno, nel campo della ricerca, dello sviluppo e della sperimentazione di nuove pro- cedure doganali e nuovi sussidi e tecniche di applicazione, delle attività formative per il personale doganale e dello scambio di personale tra le autorità doganali.

Art. 4 Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 1. Le autorità doganali delle Parti (di seguito denominate «le autorità doganali») intraprendono sforzi di cooperazione tesi a promuovere l’uso della tecnologia dell’informazione e della comunicazione nell’ambito delle loro procedure doganali. 2. Le autorità doganali scambiano informazioni, comprese le buone prassi, sull’uso della tecnologia dell’informazione e della comunicazione con l’obiettivo di miglio- rare le procedure doganali.

Art. 5 Gestione del rischio 1. Allo scopo di facilitare le operazioni doganali legate ai prodotti scambiati tra i territori doganali dei due Paesi, le autorità doganali continuano a valersi della ge- stione del rischio. 2. Tramite seminari e corsi, le Parti s’impegnano a promuovere l’uso della gestione del rischio e il miglioramento delle tecniche di gestione del rischio nei propri Paesi come pure in Paesi o territori doganali terzi.

3. Le autorità doganali scambiano informazioni, comprese le buone prassi, sulle

tecniche di gestione del rischio e su altre tecniche di applicazione.

Art. 6 Provvedimenti contro il traffico illecito

1. Le autorità doganali cooperano e scambiano informazioni sulle loro misure di

applicazione adottate presso i loro punti di controllo doganali contro il traffico di droghe illecite e altri prodotti vietati. 2. Le Parti s’impegnano a promuovere la cooperazione nell’ambito del Consiglio di cooperazione doganale nella lotta al traffico di droghe illecite e altri prodotti vietati presso i loro punti di controllo doganali.

Art. 7 Diritti di proprietà intellettuale Le autorità doganali cooperano e scambiano informazioni sulle loro misure di appli- cazione contro l’importazione e l’esportazione di prodotti di cui si sospetta che abbiano violato diritti di proprietà intellettuale.

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Art. 8 Scambio di informazioni 1. Conformemente al presente capitolo, ogni Parte s’impegna a preservare il carat- tere confidenziale delle informazioni comunicatele dall’altra Parte, a meno che quest’ultima non ne autorizzi la diffusione. 2. Nonostante il paragrafo 1, il Consiglio federale svizzero può fornire qualsiasi informazione ricevuta, conformemente al presente capitolo, alle autorità del Princi- pato del Liechtenstein, fino a quando rimane in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 192354 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. In questo contesto, il Consiglio federale svizzero deve garantire che tutti i suoi obblighi previsti nel presente articolo vengano adempiuti all’interno del suo territo- rio doganale. 3. Le informazioni fornite dall’autorità doganale di una Parte all’autorità doganale dell’altra Parte, conformemente al presente capitolo, devono essere utilizzate unica- mente nell’esercizio delle funzioni di quest’ultima autorità doganale, nel rispetto delle leggi doganali del suo Paese. 4. Ogni Parte ha il diritto di limitare le informazioni che comunica all’altra Parte, se quest’ultima non è in grado di garantire, come richiesto dalla prima Parte, il mante- nimento della confidenzialità o la limitazione degli scopi per cui le informazioni in questione vengono utilizzate.

5. Se una Parte che richiede informazioni non fosse in grado di assentire a una

richiesta analoga avanzata dall’altra Parte, essa è tenuta a far notare questo fatto nella sua richiesta. L’adempimento di una tale richiesta è a libera discrezione dell’altra Parte. 6. Le informazioni fornite, conformemente al presente capitolo, non devono essere utilizzate dalla Parte che le riceve nell’ambito di procedure penali condotte da una corte o un giudice. 7. Nel caso in cui le informazioni comunicate da una Parte all’altra Parte, confor- memente al presente capitolo, dovessero essere presentate in corte o sottoposte a un giudice nell’ambito di una procedura penale, l’altra Parte deve richiedere queste informazioni alla prima Parte attraverso il canale diplomatico o altri canali prestabi- liti in conformità alle leggi del Paese della prima Parte. Quest’ultima farà il possibile per rispondere prontamente e in modo affermativo e per rispettare ogni ragionevole termine indicato dalla Parte richiedente. 8. Nonostante qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente capitolo, una Parte non è tenuta a comunicare informazioni nel caso in cui questa comunicazione fosse vietata dalle leggi e dai regolamenti del suo Paese o se la Parte considerasse questa comunicazione incompatibile con i suoi interessi essenziali.

54 RS 0.631.112.514

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Capitolo 3: Concorrenza

Art. 9 Obiettivo e definizioni 1. L’obiettivo del presente capitolo è quello di fornire i dettagli e le procedure concernenti l’attuazione della cooperazione di cui all’articolo 104 dell’Accordo di base.

2. Ai fini del presente capitolo:

(a) per «autorità garante della concorrenza» s’intende: (i) nel caso del Giappone, la Fair Trade Commission, e (ii) nel caso della Svizzera, la Commissione della concorrenza e la sua se- greteria; (b) per «legge sulla concorrenza» s’intende: (i) nel caso del Giappone, la legge relativa alla proibizione dei monopoli privati e per il mantenimento del commercio leale (legge n. 54, 1947; di seguito denominata «legge antimonopolio») e le sue disposizioni esecu- tive, come pure qualsiasi emendamento delle stesse, e (ii) nel caso della Svizzera, la legge federale del 6 ottobre 199555 sui cartel- li e altre limitazioni della concorrenza (di seguito denominata «LCart») e le sue disposizioni esecutive, come pure qualsiasi emendamento delle stesse; (c) per «misura di applicazione» s’intende ogni indagine o procedura condotta da una Parte in relazione all’applicazione della legge sulla concorrenza del suo Paese, ma non include: (i) l’esame delle prassi commerciali o operazioni di routine, né (ii) ricerche, studi o indagini che perseguono l’obiettivo di esaminare la situazione economica generale o le condizioni generali in settori speci- fici; e (d) per «impresa» s’intende qualsiasi entità privata o pubblica soggetta alla leg- ge sulla concorrenza di un Paese, indipendentemente dalla sua forma legale o organizzativa.

Art. 10 Notifica 1. L’autorità garante della concorrenza di ogni Parte notifica all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte le misure di applicazione adottate dalla sua Parte che ritiene possano pregiudicare gli interessi essenziali del Paese dell’altra Parte.

2. Le misure di applicazione di una Parte che possono pregiudicare gli interessi

essenziali del Paese dell’altra Parte includono misure che: (a) sono di rilievo per le misure di applicazione dell’altra Parte;

55 RS 251

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(b) vanno contro un cittadino o una persona con diritto di residenza permanente dell’altro Paese, o contro un’impresa costituita o organizzata conformemente alla legislazione applicabile e alle regolamentazioni vigenti sul territorio dell’altro Paese; (c) coinvolgono fusioni o acquisizioni in cui: (i) una o più parti coinvolte nella transazione, o (ii) un’impresa che controlla una o più parti coinvolte nella transazione, è un’impresa costituita o organizzata conformemente alla legislazione appli- cabile e alle regolamentazioni vigenti sul territorio dell’altro Paese; (d) coinvolgono attività anticompetitive – che non siano fusioni o acquisizioni – che avvengono sostanzialmente sul territorio dell’altro Paese; (e) coinvolgono pratiche che l’autorità garante della competizione notificante ritiene siano state richieste, sollecitate o approvate dall’altra Parte; o (f) prevedono l’imposizione o l’applicazione di sanzioni o altre forme di rime- dio per opera della Parte che richiederebbe o proibirebbe la pratica sul terri- torio dell’altro Paese. 3. Laddove è richiesta una notifica, conformemente al paragrafo 1, relativa a fusioni e acquisizioni, essa dev’essere data non più tardi: (a) nel caso dell’autorità garante della concorrenza del Giappone, del momento in cui quest’ultima richiede la presentazione di documenti, rapporti e altre informazioni concernenti la transazione in questione, conformemente alla legge antimonopolio; e (b) nel caso dell’autorità garante della concorrenza della Svizzera, del momento in cui quest’ultima prende la decisione di avviare procedure ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 LCart.

4. Laddove è richiesta una notifica, conformemente al paragrafo 1, relativa alle

misure di applicazione che non rientrano nell’ambito delle fusioni e acquisizioni, essa dev’essere data: (a) nel caso dell’autorità garante della concorrenza del Giappone, con il maggior anticipo possibile rispetto alle seguenti azioni: (i) la presentazione di un’accusa penale, (ii) la presentazione di un reclamo che richiede un’ingiunzione urgente, (iii) l’emissione della decisione di convocare un’udienza, (iv) l’emissione di un ordine di cessazione e rinuncia, e (v) l’emissione di un ordine di pagamento di un’imposta supplementare se non è stato rilasciato precedentemente o simultaneamente un ordine di cessazione e rinuncia relativo al pagatore; e (b) nel caso dell’autorità garante della concorrenza della Svizzera, con il mag- gior anticipo possibile rispetto al rilascio di una proposta da parte della segreteria della Commissione della concorrenza, conformemente all’artico- lo 30 capoverso 1 LCart.

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5. Le notifiche ai sensi del presente articolo devono essere sufficientemente detta- gliate da consentire all’autorità garante della concorrenza notificata di effettuare una valutazione iniziale dell’effetto esercitato sugli interessi essenziali del suo Paese.

Art. 11 Cooperazione in materia di misure di applicazione Le autorità garanti della concorrenza di entrambe le Parti si assistono reciprocamen- te nelle loro misure di applicazione a condizione che ciò avvenga in conformità alle leggi e ai regolamenti e nel rispetto degli interessi essenziali dei rispettivi Paesi.

Art. 12 Scambio di informazioni Ai fini della cooperazione di cui all’articolo 11, l’autorità garante della concorrenza di ogni Parte è tenuta, nella misura in cui ciò sia conforme alle leggi e regolamenta- zioni e rispetti gli interessi essenziali del rispettivo Paese, a: (a) informare l’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte sulle sue misu- re di applicazione che comprendono attività anticompetitive che essa consi- dera avere un effetto sfavorevole anche sulla concorrenza vigente sul territo- rio dell’altro Paese; (b) fornire all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte qualsiasi infor- mazione significante, in suo possesso e di cui ha avuto conoscenza, su atti- vità anticompetitive che considera essere rilevanti o che possono giustificare l’adozione di misure di applicazione da parte dell’autorità garante della con- correnza dell’altra Parte; e (c) fornire all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte, su richiesta e in conformità alle disposizioni del presente capitolo, informazioni in suo pos- sesso che sono rilevanti per le misure di applicazione di tale autorità garante della concorrenza.

Art. 13 Coordinamento delle misure di applicazione 1. Laddove le autorità garanti della concorrenza adottano misure di applicazione in relazione a questioni di reciproco interesse: (a) devono prendere in considerazione il coordinamento delle loro misure di ap- plicazione; e (b) l’autorità garante della concorrenza di ogni Parte è tenuta a considerare – in conformità con gli interessi essenziali del suo Paese e su richiesta dell’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte – se persone fisiche o imprese che hanno fornito informazioni confidenziali nell’ambito delle misure di applicazione consentano di condividere queste informazioni con l’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte.

2. Al momento di valutare se particolari misure di applicazione devono essere

coordinate, le autorità garanti della concorrenza devono prendere in considerazione, tra l’altro, i seguenti fattori:

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(a) l’effetto di un tale coordinamento sulla capacità di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalle loro misure di applicazione; (b) le loro relative capacità di ottenere le informazioni necessarie alla messa in atto delle misure di applicazione; (c) la misura in cui l’autorità garante della concorrenza di ogni Parte può garan- tire effettivi rimedi contro le attività anticompetitive in questione; (d) la possibile riduzione dei costi per le Parti e per le persone fisiche o imprese soggette alle misure di applicazione; e (e) i potenziali vantaggi dei rimedi coordinati per le Parti e per le persone fisi- che o imprese soggette alle misure di applicazione. 3. L’autorità garante della concorrenza di ogni Parte, soggetta all’obbligo di dare notifica all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte, può limitare o cessare il coordinamento delle misure di applicazione in qualsiasi momento e promuovere le sue proprie misure di applicazione indipendentemente.

Art. 14 Cooperazione relativa ad attività anticompetitive in un Paese che pregiudicano gli interessi dell’altro Paese 1. Se l’autorità garante della concorrenza di una Parte ritiene che gli interessi essen- ziali del suo Paese siano pregiudicati da attività anticompetitive esercitate sul territo- rio dell’altro Paese, essa può richiedere che l’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte adotti misure di applicazione appropriate, tenendo conto di quanto sia importante evitare conflitti riguardanti la giurisdizione e del fatto che l’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte potrebbe trovarsi in una posizione che le consente di promuovere misure di applicazione più efficienti per contrastare tali attività anticompetitive. 2. Conformemente al paragrafo 1, la richiesta avanzata dev’essere il più specifica possibile circa la natura delle attività anticompetitive e il loro effetto sugli interessi essenziali del Paese dell’autorità garante della concorrenza richiedente, e deve comprendere un’offerta di tali informazioni supplementari e altre forme di coopera- zione che l’autorità garante della concorrenza richiedente è in grado di fornire. 3. L’autorità garante della concorrenza che riceve la richiesta deve attentamente valutare se adottare nuove misure di applicazione o potenziare misure di applica- zione esistenti in relazione alle attività anticompetitive identificate nella richiesta avanzata conformemente al paragrafo 1. Tale autorità è tenuta a informare l’autorità richiedente in merito alla sua decisione il più presto possibile. Se l’autorità garante della concorrenza che riceve la richiesta adotta nuove misure di applicazione o potenzia misure di applicazione esistenti, essa deve informare l’autorità richiedente sulle loro conseguenze e, nel limite del possibile, sugli sviluppi provvisori significa- tivi. 4. Nulla di quanto esposto in questo articolo limita la libertà dell’autorità garante della concorrenza che riceve la richiesta di decidere, nel rispetto della legge sulla concorrenza e delle politiche di applicazione del suo Paese, se adottare o meno misure di applicazione relative alle attività anticoncorrenziali identificate nella

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richiesta, né impedisce all’autorità garante della concorrenza richiedente di ritirare la sua richiesta.

Art. 15 Prevenzione di conflitti relativi alle misure di applicazione 1. Nell’ambito della legislazione del suo Paese e nella misura in cui ciò sia compa- tibile con gli interessi essenziali del suo Paese, una Parte deve considerare attenta- mente gli interessi essenziali dell’altro Paese durante tutte le fasi delle sue misure di applicazione, comprese le decisioni riguardanti l’adozione e la portata delle misure di applicazione e la natura delle sanzioni o di altri rimedi richiesti in ogni singolo caso. 2. Se una Parte informa l’altra Parte del fatto che specifiche misure di applicazione adottate da quest’ultima potrebbero pregiudicare gli interessi essenziali del Paese della prima Parte, l’altra Parte deve sforzarsi di fornire tempestivamente informa- zioni circa gli sviluppi significativi di tali misure di applicazione. 3. Se una Parte ritiene che le sue misure di applicazione possano pregiudicare gli interessi essenziali del Paese dell’altra Parte, le Parti devono considerare i seguenti fattori – in aggiunta a qualsiasi ulteriore fattore che potrebbe essere di rilievo – nel tentativo di conciliare in modo appropriato gli interessi contrastanti: (a) il significato relativo per le attività anticompetitive di pratiche o transazioni che si svolgono sul territorio del Paese della Parte che promuove le misure di applicazione a confronto con pratiche o transazioni che avvengono sul terri- torio dell’altro Paese; (b) l’impatto relativo delle attività anticompetitive sugli interessi essenziali dei rispettivi Paesi; (c) la presenza o l’assenza di fatti che comprovino l’intenzione da parte delle persone coinvolte nelle attività anticompetitive di pregiudicare i consuma- tori, i fornitori o i concorrenti sul territorio del Paese della Parte che pro- muove le misure di applicazione; (d) la misura in cui le attività anticompetitive affievoliscono sostanzialmente la concorrenza nei mercati dei singoli Paesi; (e) il grado di conflitto o compatibilità tra le misure di applicazione di una Parte e le leggi e i regolamenti del Paese dell’altra Parte o le politiche o gli inte- ressi essenziali di quel Paese; (f) se persone fisiche private o imprese private vengono sottoposte a esigenze contrastanti da parte dei due Paesi; (g) la localizzazione di valori patrimoniali rilevanti e parti coinvolte nella tran- sazione;

(h) il grado in cui le effettive sanzioni o altri rimedi possono essere garantiti dal- le misure di applicazione della Parte contro le attività anticompetitive; e (i) il grado in cui le misure di applicazione dell’altra Parte, adottate in relazione alle stesse persone fisiche private o imprese private, sarebbero influenzate.

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Art. 16 Trasparenza L’autorità garante della concorrenza di ogni Parte è tenuta a: (a) informare tempestivamente l’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte su ogni emendamento della legge sulla concorrenza nel suo Paese e su ogni adozione di nuove leggi e regolamentazioni da parte del suo Paese volte a controllare le attività anticompetitive; (b) fornire all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte, se opportuno, copie delle sue linee guida pubblicamente accessibili o delle dichiarazioni politiche rilasciate in relazione alla legge sulla concorrenza del suo Paese; e (c) fornire all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte copie dei suoi rapporti annuali e di qualsiasi altra pubblicazione resa generalmente accessi- bile al pubblico.

Art. 17 Consultazioni Le autorità garanti della concorrenza si consultano a vicenda, su richiesta di ognuna delle due autorità, su ogni tipo di questione che può sorgere in relazione al presente capitolo.

Art. 18 Confidenzialità delle informazioni 1. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente capitolo, nessuna Parte è costretta a fornire informazioni all’altra Parte se le leggi e i regolamenti del suo Paese glielo vietassero o se ritenesse che ciò fosse incompatibile con gli interessi essenziali del suo Paese. In particolare: (a) il Governo del Giappone non può essere costretto a fornire al Consiglio fe- derale svizzero «segreti commerciali di imprenditori» come disciplinato nel- le disposizioni dell’articolo 39 della legge antimonopolio, eccetto quelli for- niti con il consenso degli imprenditori interessati, ottenuto come risultato dell’indagine svolta in conformità al sottoparagrafo 1(b) dell’articolo 13; e (b) il Consiglio federale svizzero non può essere costretto a fornire al Governo del Giappone «segreti commerciali» come disciplinato nell’articolo 25 LCart, eccetto quelli forniti con il consenso degli imprenditori interessati, ot- tenuto come risultato dell’indagine svolta in conformità al sottoparagrafo 1(b) dell’articolo 13. 2. (a) Le informazioni inaccessibili al pubblico fornite da una Parte all’altra Parte, conformemente al presente capitolo, devono essere utilizzate da quest’ultima Parte unicamente con l’obiettivo di fare rispettare in modo effettivo la legge sulla concorrenza e non devono essere comunicate dall’ultima Parte a terzi, a meno che la prima Parte lo abbia consentito. (b) Le informazioni inaccessibili al pubblico fornite da un’autorità garante della concorrenza di una Parte all’autorità garante della concorrenza dell’altra Par- te, conformemente a questo capitolo, devono essere utilizzate da quest’ultima autorità con l’obiettivo di far rispettare in modo effettivo la

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legge sulla concorrenza e non devono essere comunicate a terzi, a meno che l’autorità garante della concorrenza della prima Parte lo abbia consentito. 3. Nonostante il sottoparagrafo 2(b), l’autorità garante della concorrenza della Parte che riceve informazioni inaccessibili al pubblico, conformemente al presente capi- tolo, può – se non specificato altrimenti dall’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte – comunicare queste informazioni ad organi addetti al mantenimento dell’ordine pubblico con l’obiettivo di far rispettare in modo effettivo le leggi sulla concorrenza, nel rispetto delle condizioni formulate nell’articolo 19. 4. In conformità alle leggi e ai regolamenti del suo Paese, ogni Parte deve mante- nere la confidenzialità delle informazioni fornitele confidenzialmente dall’altra Parte, secondo le disposizioni del presente capitolo.

5. Una Parte può richiedere che le informazioni comunicate, conformemente al

presente capitolo, vengano usate in base a condizioni e modalità da lei specificate. La Parte che riceve tali informazioni non ha il diritto di utilizzarle in una maniera diversa da quella specificata in tali condizioni e modalità, senza previo consenso della Parte che le ha fornite. 6. Ogni Parte può limitare la quantità di informazioni che fornisce all’altra Parte, se quest’ultima non è in grado di garantire la confidenzialità o la limitazione degli scopi per i quali queste informazioni vengono utilizzate.

Art. 19 Uso delle informazioni per procedure penali 1. Nelle procedure penali condotte da una corte o un giudice del Paese di una Parte, le informazioni, inaccessibili al pubblico, fornite dall’altra Parte conformemente al presente capitolo, non possono essere utilizzate. 2. Nonostante il paragrafo 1, nel caso in cui le informazioni, inaccessibili al pubbli- co, fornite da una Parte conformemente a questo capitolo, dovessero essere presen- tate nell’ambito di una procedura penale condotta da una corte o da un giudice del Paese dell’altra Parte, quest’ultima deve richiedere tali informazioni attraverso il canale diplomatico o altri canali prestabiliti in conformità alle leggi e ai regolamenti del primo Paese. Sulla base di questa richiesta, la prima Parte può fornire tali infor- mazioni in conformità alle sue leggi e ai suoi regolamenti attraverso tale canale.

Art. 20 Comunicazioni Salvo disposizioni contrarie formulate nel presente capitolo, la comunicazione ai sensi di questo capitolo può svolgersi direttamente tra le autorità garanti della con- correnza. Le notifiche di cui all’articolo 10 e le richieste di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14, tuttavia, devono essere confermate per scritto attraverso il canale diplomatico. Tale conferma dev’essere effettuata il più presto possibile in seguito alla comunicazione intercorsa tra le autorità garanti della concorrenza.

Art. 21 Miscellanea 1. Le autorità garanti della concorrenza possono stipulare convenzioni dettagliate necessarie all’attuazione di questo capitolo.

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2. Nulla di quanto formulato in questo capitolo deve impedire alle Parti di cercare o fornire assistenza le une alle altre, in conformità con altri accordi o disposizioni bilaterali o multilaterali. 3. Nulla di quanto formulato in questo capitolo dev’essere inteso in modo da pre- giudicare la politica o posizione legale delle Parti per quanto concerne qualsiasi tipo di questione giuridica. 4. Nulla di quanto formulato in questo capitolo dev’essere inteso in modo da pre- giudicare i diritti e gli obblighi di un Paese ai sensi di altre convenzioni o disposi- zioni internazionali o delle sue leggi.

Capitolo 4: Promozione di una relazione economica più stretta

Art. 22 Organo di contatto 1. Ai fini del capitolo 13 dell’Accordo di base, le funzioni dell’organo di contatto di un Paese stabilite in conformità all’articolo 149 dell’Accordo di base devono essere: (a) accettare i reclami espressi dalle imprese dell’altro Paese in relazione alle loro attività commerciali nel Paese; (b) rispondere ai reclami menzionati nel sottoparagrafo (a), laddove appropriato, in collaborazione con le autorità competenti del Paese; e (c) riferire le sue conclusioni al sottocomitato addetto alla promozione di una relazione economica più stretta, costituito conformemente all’articolo 134 dell’Accordo di base concernente l’esercizio delle funzioni di cui ai sottopa- ragrafi (a) e (b). 2. Una Parte può designare un’autorità addetta alla facilitazione della comunicazio- ne ai sensi del paragrafo 1 tra il settore commerciale del suo Paese e l’organo di contatto dell’altro Paese, laddove appropriato, in cooperazione con le organizzazioni a essa affiliate. 3. I paragrafi 1 e 2 non vanno interpretati come miranti a prevenire o limitare qual- siasi tipo di contatto diretto tra il settore economico di un Paese e le autorità compe- tenti dell’altro Paese.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 23 Attuazione Il presente Accordo dev’essere attuato dalle Parti in sintonia con l’Accordo di base e con le leggi e i regolamenti in vigore nei loro rispettivi Paesi e nell’ambito delle risorse di cui ogni Parte dispone.

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Art. 24 Emendamento Senza pregiudicare le procedure legali di ogni Paese in relazione alla stipulazione e all’emendamento di accordi internazionali, il presente Accordo può essere emendato mediante intesa tra le Parti contraenti.

Art. 25 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di base e rimane in vigore fino a quando l’Accordo di base rimane in vigore.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tokyo il giorno 19 del mese di febbraio dell’anno 2009 in due esemplari originali in inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Giappone: Doris Leuthard Hirofumi Nakasone

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Sommario

Preambolo

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo di applicazione e relazione con l’Accordo di base Art. 2 Definizioni

Capitolo 2: Procedure doganali e agevolazioni commerciali Art. 3 Assistenza reciproca Art. 4 Tecnologia dell’informazione e della comunicazione Art. 5 Gestione del rischio Art. 6 Provvedimenti contro il traffico illecito Art. 7 Diritti di proprietà intellettuale Art. 8 Scambio di informazioni

Capitolo 3: Concorrenza Art. 9 Obiettivo e definizioni Art. 10 Notifica Art. 11 Cooperazione in materia di misure di applicazione Art. 12 Scambio di informazioni Art. 13 Coordinamento delle misure di applicazione Art. 14 Cooperazione relativa ad attività anticompetitive in un Paese che pregiudicano gli interessi dell’altro Paese Art. 15 Prevenzione di conflitti relativi alle misure di applicazione Art. 16 Trasparenza Art. 17 Consultazioni Art. 18 Confidenzialità delle informazioni Art. 19 Uso delle informazioni per procedure penali Art. 20 Comunicazioni Art. 21 Miscellanea

Capitolo 4: Promozione di una relazione economica più stretta Art. 22 Organo di contatto

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 23 Attuazione Art. 24 Emendamento Art. 25 Entrata in vigore

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (con all. e acc. di attuazione) | Lexipedia | Lexipedia