AS 2009 4759
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica dell’11 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I La modifica del 1° luglio 20091 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicura- zione malattie è modificata come segue:
Cpv. 6 delle disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2009 6 I prezzi dei generici ammessi nell’elenco delle specialità prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009 sono riesaminati fino al 1° gennaio 2010 e adeguati dal 1° marzo 2010. Nel quadro di questo riesame straordinario dei prezzi, sono considerati economici i generici il cui prezzo di fabbrica per la consegna sia inferiore di almeno il 10 per cento rispetto al prezzo medio di fabbrica per la con- segna vigente il 1° ottobre 2009 del corrispettivo preparato originale all’estero. Il prezzo medio di fabbrica per la consegna è calcolato in base ai prezzi vigenti in Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2009.
11 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RU 2009 4245 2 RS 832.102
2009-2045 4759
Assicurazione malattie. O RU 2009
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