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AS 2009 4759

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica dell’11 settembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I La modifica del 1° luglio 20091 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicura- zione malattie è modificata come segue:

Cpv. 6 delle disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2009 6 I prezzi dei generici ammessi nell’elenco delle specialità prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009 sono riesaminati fino al 1° gennaio 2010 e adeguati dal 1° marzo 2010. Nel quadro di questo riesame straordinario dei prezzi, sono considerati economici i generici il cui prezzo di fabbrica per la consegna sia inferiore di almeno il 10 per cento rispetto al prezzo medio di fabbrica per la con- segna vigente il 1° ottobre 2009 del corrispettivo preparato originale all’estero. Il prezzo medio di fabbrica per la consegna è calcolato in base ai prezzi vigenti in Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2009.

11 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RU 2009 4245 2 RS 832.102

2009-2045 4759

Assicurazione malattie. O RU 2009

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