AS 2009 493
Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare
Traduzione1
Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare
Conclusa a New York il 14 settembre 2005 Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 20082 Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 15 ottobre 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 14 novembre 2008
Gli Stati Parte alla presente Convenzione, avendo presenti gli obiettivi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite3 relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonché allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione tra gli Stati; ricordando la Dichiarazione del cinquantesimo anniversario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 24 ottobre 1995; considerando che tutti gli Stati hanno il diritto di sviluppare e di utilizzare l’energia nucleare a scopi pacifici e che hanno un interesse legittimo a fruire dei vantaggi derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare; avendo presente la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, del 1980; profondamente preoccupati dal moltiplicarsi, in tutto il mondo, degli atti di terrori- smo in ogni sua forma e manifestazione; ricordando la Dichiarazione sulle misure intese a eliminare il terrorismo internazio- nale annessa alla risoluzione 49/60 che l’Assemblea generale ha adottato il 9 dicembre 1994, in cui gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ribadiscono solennemente la loro condanna categorica, in quanto criminali e ingiu- stificabili, di tutti gli atti, i metodi e le pratiche di terrorismo, ovunque essi siano compiuti e chiunque ne siano gli autori, segnatamente di quelli che compromettono le relazioni amichevoli fra gli Stati e i popoli e minacciano l’integrità territoriale e la sicurezza degli Stati; tenendo presente che la Dichiarazione invita altresì gli Stati a esaminare urgente- mente la portata delle disposizioni giuridiche internazionali vigenti relative alla prevenzione, alla repressione e all’eliminazione del terrorismo in ogni sua forma e manifestazione, al fine di accertarsi dell’esistenza di un ambito giuridico generale che includa tutti gli aspetti della questione; ricordando la risoluzione 51/210 dell’Assemblea generale del 17 dicembre 1996 e la Dichiarazione complementare alla Dichiarazione del 1994 sulle misure intese a eliminare il terrorismo internazionale annessa a quest’ultima;
RS 0.353.23
1 Dal testo originale francese (RO 2009 493).
2 RU 2009 491 3 RS 0.120
2007-1943 493
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ricordando inoltre che, conformemente alla risoluzione 51/210 dell’Assemblea generale, è stato istituito un Comitato speciale incaricato di elaborare, tra le altre cose, una convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare al fine di completare gli strumenti internazionali esistenti in materia; notando che gli atti di terrorismo nucleare possono avere conseguenze gravissime e costituire una minaccia contro la pace e la sicurezza internazionali; notando inoltre che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano adegua- tamente questo tipo di attentati; convinti della necessità urgente di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati per elaborare e adottare misure efficaci e pratiche destinate a prevenire questo tipo di atti terroristici e a perseguire e punire i loro autori; notando che le attività delle forze armate degli Stati sono disciplinate da norme di diritto internazionale che esulano dall’ambito della presente Convenzione e che l’esclusione di alcuni atti dal campo di applicazione della Convenzione non giusti- fica né legittima atti peraltro illeciti e non impedisce l’esercizio di azioni giudiziarie in virtù di altre leggi, convengono quanto segue:
Art. 1 Ai fini della presente Convenzione: 1. per «materia radioattiva» s’intende qualsiasi materia nucleare o altra sostanza radioattiva contenente nucleidi che si disintegrano spontaneamente (processi accom- pagnati dall’emissione di uno o più tipi di radiazioni ionizzanti quali le radiazioni alfa, beta, gamma e neutrone) e che potrebbero, considerate le loro proprietà radio- logiche o fissili, causare la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all’ambiente; 2. per «materie nucleari» s’intendono il plutonio, eccetto quello la cui concentra- zione isotopica di plutonio 238 supera l’80 per cento, l’uranio 233, l’uranio arricchi- to in isotopo 235 o 233, l’uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o di residui di minerale, nonché ogni altra materia contenente uno o più degli elementi citati; per «uranio arricchito in isotopo 235 o 233» s’intende l’uranio contenente l’isotopo 235 oppure l’isotopo 233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra i tenori isotopici per la somma di tali due isotopi e l’isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;
3. per «impianto nucleare» s’intende:
a) ogni reattore nucleare, compreso un reattore imbarcato a bordo di una nave, di un veicolo, di un aeromobile o di un veicolo spaziale quale fonte di ener- gia adibita alla propulsione della nave, del veicolo, dell’aeromobile o del veicolo spaziale, o a qualsiasi altro scopo,
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b) ogni dispositivo o mezzo di trasporto utilizzato allo scopo di produrre, immagazzinare, ritrattare o trasportare materie radioattive;
4. per «ordigno» s’intende:
a) ogni dispositivo esplosivo nucleare, o b) ogni dispositivo a dispersione di materie radioattive od ogni ordigno a emis- sione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all’ambiente; 5. per «installazione governativa o pubblica» s’intende ogni attrezzatura od ogni mezzo di trasporto di tipo permanente o temporaneo utilizzato od occupato da rap- presentanti di uno Stato, da membri del governo, del parlamento o della magistratu- ra, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un’organizzazione intergovernativa, nell’ambito delle loro funzioni ufficiali;
6. per «forze armate di uno Stato» s’intendono le forze che uno Stato organizza,
addestra ed equipaggia conformemente al proprio diritto interno essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agis- cono a sostegno di dette forze armate e che sono poste ufficialmente sotto il loro comando, la loro autorità e la loro responsabilità.
Art. 2
1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e
intenzionalmente: a) detenga materie radioattive, fabbrichi o detenga un ordigno: i) nell’intento di causare la morte di una persona o di procurarle gravi lesioni corporali, o ii) nell’intento di causare danni sostanziali ai beni o all’ambiente; b) impieghi in qualunque maniera materie od ordigni radioattivi oppure utilizzi o danneggi un impianto nucleare in modo da liberare o rischiare di liberare materie radioattive: i) nell’intento di causare la morte di una persona o di procurarle gravi lesioni corporali, o ii) nell’intento di causare danni sostanziali ai beni o all’ambiente, o iii) nell’intento di costringere una persona fisica o giuridica, un’organizza- zione internazionale o un governo a compiere un atto o a astenersene.
2. Commette altresì reato chiunque:
a) minacci, in circostanze che rendono la minaccia credibile, di commettere un reato previsto nel paragrafo 1 lettera b; o b) esiga illecitamente e intenzionalmente la consegna di materie od ordigni radioattivi o impianti nucleari ricorrendo alla minaccia, in circostanze che la rendono credibile, o all’impiego della forza.
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3. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere un reato previsto nel para- grafo 1.
4. Commette altresì reato chiunque:
a) si renda complice di un reato previsto nei paragrafi 1, 2 o 3; o b) organizzi la commissione di un reato previsto nei paragrafi 1, 2 o 3 od ordini ad altre persone di commetterlo; o c) contribuisca in qualsiasi altro modo alla commissione di uno o più dei reati previsti nei paragrafi 1, 2 o 3 da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo, sempreché il suo contributo sia deliberato e fornito per facilitare l’attività criminale generale del gruppo o servirne gli scopi, oppure in piena cognizione dell’intento del gruppo di commettere il reato o i reati di cui sopra.
Art. 3 La presente Convenzione non si applica qualora il reato sia commesso all’interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato siano cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trovi nel territorio di quello Stato, e nessun altro Stato abbia motivo, in virtù dei paragrafi 1 o 2 dell’articolo 9, di far valere la sua compe- tenza, fermo restando che in tale caso, all’occorrenza, si applicano le disposizioni degli articoli 7, 12 e 14–17.
Art. 4 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obbli- ghi e responsabilità che incombono agli Stati e agli individui in virtù del diritto internazionale, in particolare gli scopi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario. 2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, che sono disciplinate da tale diritto, non sono rette dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono a loro volta rette dalla presente Convenzione in quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non devono essere interpretate nel senso di giusti- ficare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l’avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi. 4. La presente Convenzione non contempla né potrebbe essere interpretata nel senso di contemplare in qualsiasi modo la questione della liceità dell’impiego o della minaccia dell’impiego di armi nucleari da parte di Stati.
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Art. 5 Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché: a) i reati di cui all’articolo 2 della presente Convenzione siano perseguibili penalmente nella propria legislazione nazionale; b) tali reati siano puniti con pene che tengano debitamente conto della loro gra- vità.
Art. 6 Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, ivi compresa, all’occorrenza, una legislazione nazionale per assicurare che gli atti criminali contemplati nella presente Convenzione, in particolare quelli concepiti o calcolati per seminare il terrore nella popolazione, in un gruppo di persone o in singoli individui, non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e siano puniti con pene commi- surate alla loro gravità.
Art. 7
1. Gli Stati Parte collaborano:
a) adottando tutte le misure possibili, se del caso anche adeguando la loro legi- slazione nazionale, per prevenire od ostacolare la preparazione, nei loro rispettivi territori, dei reati di cui all’articolo 2 destinati a essere commessi all’interno o all’esterno dei loro territori, in particolare misure che vietino nei loro territori le attività illecite di individui, gruppi e organizzazioni che promuovono, fomentano, organizzano, finanziano con cognizione di causa o forniscono con cognizione di causa un’assistenza tecnica o informazioni o commettono siffatti reati; b) scambiando informazioni esatte e verificate in conformità alle disposizioni della loro legislazione nazionale, secondo le modalità e le condizioni enun- ciate nelle presenti disposizioni e coordinando le misure amministrative e di altro tipo eventualmente adottate per individuare, prevenire e combattere i reati di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, e indagare sugli stessi nonché promuovere perseguimenti penali contro i presunti autori di tali cri- mini. In particolare, ogni Stato Parte intraprende il necessario per informare senza indugio gli altri Stati di cui all’articolo 9 di ogni reato previsto nel- l’articolo 2 e di qualsivoglia preparativo relativo a tali reati di cui è venuto a conoscenza, come pure per informarne all’occorrenza le organizzazioni internazionali. 2. Gli Stati Parte prendono le misure dettate dalla loro legislazione nazionale per preservare il carattere confidenziale di ogni informazione ricevuta a titolo confiden- ziale da un altro Stato Parte in applicazione delle disposizioni della presente Con- venzione, od ottenuta in ragione della loro partecipazione ad attività condotte in applicazione della presente Convenzione. Qualora comunichino informazioni a titolo
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confidenziale a organizzazioni internazionali, gli Stati Parte faranno il necessario affinché il carattere confidenziale rimanga preservato.
3. Le disposizioni della presente Convenzione non impongono a uno Stato Parte
l’obbligo di comunicare informazioni che non sarebbe autorizzato a divulgare in virtù della sua legislazione nazionale, o che rischierebbero di pregiudicare la sua sicurezza o la protezione fisica di materie nucleari.
4. Gli Stati Parte comunicano al Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite il nome dei loro organi e centri di collegamento competenti, incaricati di comunicare e di ricevere le informazioni menzionate nel presente articolo. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunica le informa- zioni relative agli organi e ai centri di collegamento competenti a tutti gli Stati Parte e all’Agenzia internazionale dell’energia atomica. L’accesso a tali organi e centri dev’essere garantito in permanenza.
Art. 8 Al fine di prevenire i reati menzionati nella presente Convenzione, gli Stati Parte si adoperano per adottare misure appropriate intese ad assicurare la protezione delle materie radioattive, tenendo conto delle raccomandazioni e delle funzioni del- l’Agenzia internazionale dell’energia atomica applicabili in materia.
Art. 9 1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza in merito ai reati di cui all’articolo 2 qualora: a) il reato sia commesso nel suo territorio; o b) il reato sia commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato in conformità alla sua legislazione al momento della commissione del reato; o c) il reato sia commesso da uno dei suoi cittadini. 2. Ogni Stato Parte può inoltre stabilire la sua competenza su tali reati qualora: a) il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini; o b) il reato sia commesso contro un’installazione pubblica di detto Stato situata fuori del suo territorio, compresa un’ambasciata o locali diplomatici o con- solari di detto Stato;, o c) il reato sia commesso da un apolide residente abitualmente nel suo territorio; o d) il reato sia commesso con l’obiettivo di costringere detto Stato a compiere un atto qualsiasi o ad astenersi dal compierlo; o e) il reato sia commesso a bordo di un aeromobile della compagnia di bandiera di detto Stato.
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3. Al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione o dell’adesione ad essa, ogni Stato Parte informa il Segretario Genera- le dell’Organizzazione delle Nazioni Unite della competenza che ha stabilito in virtù della sua legislazione nazionale conformemente al paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale. 4. Ogni Stato Parte adotta altresì le misure necessarie per stabilire la sua competen- za in merito ai reati di cui all’articolo 2 nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi nel suo territorio e lo Stato Parte non lo estradi verso uno qualunque degli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2.
5. La presente Convenzione non esclude l’esercizio di alcuna competenza penale
stabilita da uno Stato Parte conformemente alla sua legislazione nazionale.
Art. 10
1. Qualora sia informato che un reato di cui all’articolo 2 è stato commesso o è
commesso nel suo territorio o che l’autore o il presunto autore di un siffatto reato potrebbe trovarsi nel suo territorio, lo Stato Parte interessato adotta le misure che, conformemente alla sua legislazione nazionale, possono risultare necessarie per indagare sui fatti di cui è venuto a conoscenza. 2. Se ritiene che le circostanze lo giustifichino, lo Stato Parte nel cui territorio si trovi l’autore o il presunto autore del reato adotta le misure che, in virtù della sua legislazione nazionale, sono adeguate ad assicurare la presenza di questa persona ai fini di perseguimenti o di estradizione.
3. Chiunque sia oggetto delle misure di cui al paragrafo 2 ha il diritto di:
a) mettersi tempestivamente in contatto con il più vicino rappresentante qua- lificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è altrimenti abilitato a tute- lare i suoi diritti o, se si tratta di un apolide, dello Stato nel cui territorio risiede abitualmente; b) ricevere la visita di un rappresentante di quello Stato; c) essere informato dei diritti che gli conferiscono le lettere a) e b). 4. I diritti di cui al paragrafo 3 si esercitano nell’ambito delle leggi e dei regolamen- ti dello Stato nel cui territorio si trova l’autore o il presunto autore del reato, fermo restando tuttavia che tali leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazio- ne dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del paragrafo 3. 5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicato il diritto di ogni Stato Parte che abbia stabilito la sua competenza, conformemente alla lettera c) del para- grafo 1 o alla lettera c) del paragrafo 2 dell’articolo 9, di invitare il Comitato inter- nazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato e a fargli visita. 6. Lo Stato Parte che abbia posto una persona in stato detentivo conformemente alle disposizioni del presente articolo dà immediata comunicazione di tale stato detenti- vo, nonché delle circostanze che lo motivano, direttamente o per il tramite del Segre- tario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9 e, se lo
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ritiene opportuno, a tutti gli altri Stati Parte interessati. Lo Stato che procede all’indagine di cui al paragrafo 1 ne comunica tempestivamente le conclusioni a detti Stati Parte indicando se intende esercitare la sua competenza.
Art. 11 1. Nei casi in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 9, lo Stato Parte nel cui territorio si trova il presunto autore del reato è tenuto, se non lo estrada, a sottoporre il caso, senza eccessivo ritardo e senza alcuna eccezione, a prescindere dal fatto che il reato sia stato commesso nel suo territorio o meno, alle sue autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale secondo una procedura conforme alla legislazione di tale Stato. Queste autorità adottano la loro decisione alle stesse condizioni previste per ogni altro reato grave a tenore delle leggi di tale Stato.
2. Ogniqualvolta, in virtù della sua legislazione nazionale, uno Stato Parte sia
autorizzato a estradare o a consegnare uno dei suoi cittadini solo a condizione che l’interessato gli sia restituito per scontare la pena inflittagli al termine del processo o della procedura nell’ambito della quale l’estradizione o la consegna era stata richie- sta, e tale Stato e lo Stato richiedente l’estradizione accettino questa formula e le altre condizioni che possono ritenere appropriate, l’estradizione o la consegna con- dizionale è sufficiente a dispensare lo Stato Parte richiesto dall’obbligo previsto nel paragrafo 1.
Art. 12 Alla persona posta in stato detentivo o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie conformi alla legisla- zione dello Stato nel territorio del quale si trova e alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell’uomo.
Art. 13 1. I reati previsti nell’articolo 2 sono di diritto considerati come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso tra Stati Parte prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati Parte si impegnano a considerare tali reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione da concludere in segui- to tra loro. 2. Qualora uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato sia investito di una domanda di estradizione da parte di un altro Stato Parte con il quale non è vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione come la base giuridica dell’estradi- zione in merito ai reati previsti nell’articolo 2. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 3. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato, riconoscono i reati previsti nell’articolo 2 come casi di estradizione tra loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
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4. I reati previsti nell’articolo 2 sono eventualmente considerati, a fini di estradizio- ne tra Stati Parte, come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia nel territorio degli Stati che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai para- grafi 1 e 2 dell’articolo 9. 5. Le disposizioni di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi tra Stati Parte relative ai reati di cui all’articolo 2 sono ritenute modificate tra Stati Parte per quan- to siano incompatibili con la presente Convenzione.
Art. 14 1. Gli Stati Parte si concedono la massima assistenza giudiziaria per ogni indagine, procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all’articolo 2, ivi compresa l’acquisizione degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento. 2. Gli Stati Parte adempiono gli obblighi che impone loro il paragrafo 1 in confor- mità a qualsiasi trattato o accordo di assistenza giudiziaria che può esistere tra loro. In assenza di un tale trattato o accordo, gli Stati Parte si concedono tale assistenza in conformità alla loro legislazione nazionale.
Art. 15 Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all’articolo 2 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.
Art. 16 Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione per i reati di cui all’articolo 2 o la domanda di assistenza giudiziaria riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni politiche, o che dare seguito a tale domanda arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.
Art. 17 1. La persona detenuta o che sta scontando una pena nel territorio di uno Stato Parte e la cui presenza sia richiesta in un altro Stato Parte ai fini di testimonianza o di identificazione o al fine di contribuire all’accertamento dei fatti nell’ambito di inchieste o di azioni giudiziarie avviate in virtù della presente Convenzione può essere oggetto di un trasferimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
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a) detta persona dà liberamente il suo consenso al trasferimento in piena cogni- zione di causa; e b) le autorità competenti dei due Stati interessati acconsentono al trasferimento, fatte salve le condizioni che possono giudicare opportune.
2. Ai fini del presente articolo:
a) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento può e deve mantenere l’interessato in stato detentivo, salvo domanda o autorizzazione contraria da parte dello Stato a partire dal quale la persona è stata trasferita; b) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento adempie tempestivamente l’obbligo di riconsegnare l’interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto preventivamente convenuto o a quanto le autorità competenti dei due Stati hanno altrimenti deciso; c) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento non può esigere dallo Stato a partire dal quale è effettuato il trasferimento che avvii una procedura di estradizione riguardante l’interessato; d) si tiene conto del periodo che l’interessato ha trascorso in stato detentivo nello Stato verso il quale è stato trasferito ai fini del computo della pena da espiare nello Stato dal quale è stato trasferito. 3. Eccetto che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita, confor- memente alle disposizioni del presente articolo, vi acconsenta, la persona in questio- ne, a prescindere dalla sua cittadinanza, non può essere perseguita, detenuta o sotto- posta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento nel territorio dello Stato in cui è trasferita in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita.
Art. 18 1. Dopo aver sequestrato materie od ordigni radioattivi o impianti nucleari, o aver preso in altro modo il controllo di tali materie, ordigni o impianti in seguito alla commissione di un reato di cui all’articolo 2, lo Stato Parte che li detiene deve: a) prendere le misure necessarie per neutralizzare i materiali o gli ordigni radioattivi, o gli impianti nucleari; b) assicurarsi che i materiali nucleari siano detenuti in maniera conforme alle garanzie applicabili dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica; e c) tener conto delle raccomandazioni applicabili alla protezione fisica, come pure delle norme in materia di sanità e sicurezza pubblicate dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica. 2. Una volta conclusa l’istruttoria relativa a un reato di cui all’articolo 2 o prima se il diritto internazionale lo esige, le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari devono essere restituiti, dopo aver consultato (in particolare per quanto concerne le modalità di restituzione e d’immagazzinamento) gli Stati Parte interessa- ti, allo Stato Parte al quale appartengono, allo Stato Parte di cui la persona fisica o
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giuridica proprietaria di tali materie, ordigni o impianti ha la cittadinanza o la resi- denza, oppure allo Stato Parte nel cui territorio sono stati sottratti od ottenuti illeci- tamente in altro modo. 3. a) Se il diritto interno o il diritto internazionale vieta a uno Stato Parte di resti- tuire o di accettare tali materiali od ordigni radioattivi o tali impianti nuclea- ri, o se gli Stati Parte interessati decidono in questo modo, fatte salve le disposizioni della lettera b del presente paragrafo, lo Stato Parte che detiene le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari deve continuare a prendere le misure descritte nel paragrafo 1; tali materie od ordigni radio- attivi o impianti nucleari saranno utilizzati soltanto a scopi pacifici; b) lo Stato Parte che detenga illecitamente materie od ordigni radioattivi o impianti nucleari deve garantire che questi ultimi siano affidati, non appena possibile, a uno Stato autorizzato a detenerli lecitamente e che, all’occorren- za, abbia fornito garanzie in merito alla loro neutralizzazione conformemen- te ai requisiti formulati nel paragrafo 1, d’intesa con tale Stato; tali materie od ordigni radioattivi o tali impianti nucleari saranno utilizzati soltanto a scopi pacifici. 4. Se le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari di cui ai paragrafi 1 e 2 non appartengono ad alcuno degli Stati Parte o non appartengono a un cittadino o a un residente di uno Stato Parte e non sono stati sottratti od ottenuti illecitamente in altro modo nel territorio di uno Stato Parte, o se nessuno Stato è disposto a ricevere tali materie, ordigni o impianti conformemente al paragrafo 3, la destinazione degli stessi sarà oggetto di una decisione distinta, conformemente alla lettera b del para- grafo 3, presa dopo una consultazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessati. 5. Ai fini dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, lo Stato Parte che detiene materie od ordigni radioattivi o impianti nucleari può chiedere l’assistenza e la cooperazione di altri Stati Parte, in particolare degli Stati Parte interessati, e delle organizzazioni inter- nazionali competenti, in particolare l’Agenzia internazionale dell’energia atomica. Gli Stati Parte e le organizzazioni internazionali competenti sono incoraggiati a fornire tutta l’assistenza possibile in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
6. Gli Stati Parte che possiedono o detengono materie od ordigni radioattivi o
impianti nucleari ai fini del presente articolo informano il Direttore generale del- l’Agenzia internazionale dell’energia atomica sul modo in cui sono entrati in posses- so di tali materie, ordigni o impianti o sul motivo per cui le detengono. Il Direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica trasmette tali informazioni agli altri Stati Parte. 7. Se vi è stata una propagazione in relazione a un reato di cui all’articolo 2, nessu- na disposizione del presente articolo modifica in qualunque modo le norme di diritto internazionale che disciplinano la responsabilità in materia di danni nucleari o le altre norme di diritto internazionale.
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Art. 19 Lo Stato Parte in cui sono stati avviati perseguimenti penali nei confronti del presun- to autore del reato ne comunica, alle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.
Art. 20 Ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione, gli Stati Parte si consultano direttamente o per il tramite del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, all’occorrenza con l’assistenza di organizzazioni internazionali.
Art. 21 Gli Stati Parte adempiono gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto dei principi dell’uguaglianza sovrana e dell’integrità territoriale degli Stati, nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.
Art. 22 Nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte a eserci- tare nel territorio di un altro Stato Parte una competenza o funzioni che sono riser- vate esclusivamente alle autorità dell’altro Stato Parte dalla sua legislazione nazio- nale.
Art. 23 1. Ogni controversia fra Stati Parte relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di tali Stati. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non rag- giungono un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, presentando un ricorso secondo lo Statuto della Corte. 2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposi- zioni del paragrafo 1. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti dello Stato Parte che ha formulato questa riserva. 3. Ogni Stato che ha formulato una riserva secondo le disposizioni del paragrafo 2 può in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 24 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 14 settembre 2005 al 31 dicembre 2006, presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
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2. La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 25 1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di ade- sione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratifica, accetta o approva la Convenzione o che vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazio- ne, di approvazione o di adesione.
Art. 26
1. Uno Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. L’emen-
damento proposto è indirizzato al depositario, il quale lo comunica immediatamente a tutti gli altri Stati Parte. 2. Qualora la maggioranza degli Stati Parte chieda al depositario di convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario invita tutti gli Stati Parte ad assistere a detta conferenza, che avrà inizio almeno tre mesi dopo l’invio delle convocazioni.
3. La conferenza si adopera in ogni modo affinché gli emendamenti siano adottati
per consenso. Nel caso in cui ciò non sia possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Parte. Il depositario comunica immediata- mente ogni emendamento adottato in occasione della Conferenza a tutti gli Stati Parte. 4. Le modifiche adottate conformemente al paragrafo 3 entrano in vigore, per ogni Stato Parte che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della modifica, come pure di adesione alla modifica, il trentesimo giorno successivo alla data in cui due terzi degli Stati Parte avranno depositato il loro strumento perti- nente. In seguito, la modifica entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo gior- no successivo alla data in cui avrà depositato il suo strumento pertinente.
Art. 27
1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica
scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
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Art. 28 L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere una copia certi- ficata conforme a tutti gli Stati.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, il 14 settembre 2005.
(Seguono le firme)
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Campo di applicazione il 21 ottobre 2008 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Arabia Saudita* 7 dicembre 2007 6 gennaio 2008 Austria 14 settembre 2006 7 luglio 2007 Bangladesh* 7 giugno 2007 A 7 luglio 2007 Belarus 13 marzo 2007 7 luglio 2007 Burundi 24 settembre 2008 24 ottobre 2008 Cipro 28 gennaio 2008 27 febbraio 2008 Comores 12 marzo 2007 A 7 luglio 2007 Croazia 30 maggio 2007 7 luglio 2007 Danimarcaa 20 marzo 2007 7 luglio 2007 El Salvador* 27 novembre 2006 7 luglio 2007 Emirati arabi uniti* 10 gennaio 2008 A 9 febbraio 2008 Gabon 1° ottobre 2007 31 ottobre 2007 Germania* 8 febbraio 2008 9 marzo 2008 Giappone 3 agosto 2007 2 settembre 2007 Guinea-Bissau 6 agosto 2008 A 5 settembre 2008 India* 1° dicembre 2006 7 luglio 2007 Isole Figi 15 maggio 2008 A 14 giugno 2008 Kazakstan 31 luglio 2008 30 agosto 2008 Kenya 13 aprile 2006 7 luglio 2007 Kirghizistan 2 ottobre 2007 1° novembre 2007 Kiribati 26 settembre 2008 26 ottobre 2008 Ungheria 12 aprile 2007 7 luglio 2007 Lettonia 25 luglio 2006 7 luglio 2007 Libano 13 novembre 2006 7 luglio 2007 Lituania 19 luglio 2007 18 agosto 2007 Lussemburgo 2 ottobre 2008 1° novembre 2008 Macedonia 19 marzo 2007 7 luglio 2007 Mauritania 28 aprile 2008 A 28 maggio 2008 Messico 27 giugno 2006 7 luglio 2007 Moldova* 18 aprile 2008 18 maggio 2008 Mongolia 6 ottobre 2006 7 luglio 2007 Niger 2 luglio 2008 A 1° agosto 2008 Uzbekistan* 29 aprile 2008 A 29 maggio 2008 Panama 21 giugno 2007 21 luglio 2007 Repubblica ceca 25 luglio 2006 7 luglio 2007 Repubblica centrafricana 19 febbraio 2008 A 20 marzo 2008 Repubblica dominicana 11 giugno 2008 A 11 luglio 2008 Romania 24 gennaio 2007 7 luglio 2007 Russia* 29 gennaio 2007 7 luglio 2007 Serbia 26 settembre 2006 7 luglio 2007 Slovacchia 23 marzo 2006 7 luglio 2007 Spagna 22 febbraio 2007 7 luglio 2007 Sri Lanka 27 settembre 2007 27 ottobre 2007
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Sudafrica 9 maggio 2007 7 luglio 2007 Svizzera 15 ottobre 2008 14 novembre 2008 Turkmenistan 28 marzo 2008 A 27 aprile 2008 Ukraina 25 settembre 2007 25 ottobre 2007 * Riserve e dichiarazioni (Gli * del campo di applicazione non comprendono le dichiarazioni di tutti gli Stati parte (v. art. 7 par. 4) concernenti il nome dei loro organi e i centri di collegamento competenti incaricati di comunicare e ricevere le informazioni di cui all’articolo 7. Gli * del campo di applicazione non comprendono nemmeno le dichiarazioni di tutti gli Stati parte (v. art. 9 par. 3) concernenti la competenza che ogni Stato parte ha stabilito sulla base della sua legislazione nazionale, conformemente all’articolo 9 paragrafo 2). Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito Internet delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ od ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a La Convenzione non si applica alle Isole Färöer e alla Groenlandia.
Dichiarazioni della Svizzera Conformemente all’articolo 7 paragrafo 4 della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, la Svizzera dichiara che l’autorità competente incaricata di comunicare e di ricevere le informazioni di cui all’articolo 7 è la Centrale operativa dell’Ufficio federale di polizia, Nussbaum- strasse 29, CH-3003 Berna, telefono +41 31 322 44 50, fax +41 31 322 53 04. Conformemente all’articolo 9 paragrafo 3 della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, la Svizzera dichiara che stabilisce la propria competenza in ambito penale in merito ai reati di cui all’articolo 2 della Convenzione, nei casi previsti alle lettere a, b, d ed e dell’articolo 9 paragrafo 2. Nel caso della lettera c dell’articolo 9 paragrafo 2, la competenza è stabilita se l’autore si trova in Svizzera o vi è estradato. Le presenti dichiarazioni sono state effettuate il 15 ottobre 2008.
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