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AS 2009 521

Convenzione internazionale contro il doping nello sport

Traduzione1

Convenzione internazionale contro il doping nello sport

Conclusa a Parigi il 19 ottobre 2005 Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 20082 Ratificata dalla Svizzera con strumenti depositati il 23 ottobre 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2008

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (qui di seguito denominata «UNESCO»), riunita a Parigi dal

3 al 21 ottobre 2005 in occasione della 33° sessione,

considerato che la missione dell’UNESCO è di contribuire alla pace e alla sicurezza incoraggiando la collaborazione tra le nazioni attraverso l’educazione, la scienza e la cultura, tenuto conto degli esistenti strumenti internazionali in materia di diritti dell’uomo, vista la risoluzione 58/5, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 2003, sullo sport in quanto strumento di promozione dell’educazione, della salute, dello sviluppo e della pace e in particolare il suo paragrafo 7, consapevole del fatto che lo sport deve svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell’educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale e della pace, prendendo atto della necessità di promuovere e coordinare la cooperazione inter- nazionale al fine di eliminare il doping nello sport, preoccupata per il ricorso al doping nello sport e per le sue conseguenze sulla salute degli sportivi, sul principio del fair play, sull’eliminazione della frode e sull’avve- nire dello sport, consapevole che il doping costituisce una minaccia per i principi etici e i valori educativi sanciti dalla Carta internazionale dell’educazione fisica e dello sport dell’UNESCO e dalla Carta olimpica, ricordando che la Convenzione contro il doping e il suo protocollo aggiuntivo, adottati nell’ambito del Consiglio d’Europa, costituiscono gli strumenti di diritto internazionale pubblico all’origine delle politiche nazionali antidoping e della coo- perazione intergovernativa in materia, rammentando le raccomandazioni adottate in occasione della seconda, terza e quarta Conferenza internazionale dei ministri e alti funzionari responsabili dell’educazione fisica e dello sport, organizzate dall’UNESCO a Mosca (1988), a Punta del Este (1999) e ad Atene (2004), nonché la risoluzione 32 C/9 adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO in occasione della sua 32° sessione (2003),

RS 0.812.122.2

1 Dal testo originale francese (RO 2009 521).

2 RU 2009 519

2006-1763 521

Convenzione internazionale contro il doping nello sport RU 2009

considerato il Codice mondiale antidoping, adottato dall’Agenzia mondiale anti- doping il 5 marzo 2003, durante la Conferenza mondiale sul doping nello sport tenutasi a Copenhagen, e la Dichiarazione di Copenhagen contro il doping nello sport, consapevole inoltre dell’influenza che gli sportivi di alto livello esercitano sulla gioventù, tenuto conto della necessità costante di condurre e promuovere ricerche con l’obiettivo di migliorare l’accertamento del doping e comprendere i fattori che ne determinano l’impiego, al fine di rendere per quanto possibile efficaci le strategie di prevenzione, tenuto conto inoltre dell’importanza di educare in permanenza gli sportivi, il loro personale di supporto e la società nel suo insieme per prevenire il doping, consapevole della necessità di mettere a disposizione degli Stati Parte mezzi più efficaci per attuare i programmi antidoping, consapevole che, per quanto concerne la prevenzione e la lotta contro il doping nello sport, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive hanno responsabilità complemen- tari, in particolare di vigilare sul corretto svolgimento delle manifestazioni sportive in uno spirito di fair play e di tutelare la salute di coloro che vi partecipano, sapendo che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive devono operare congiun- tamente per la realizzazione di tali obiettivi, garantendo il massimo grado di indi- pendenza e trasparenza a tutti i livelli appropriati, decisa a proseguire e consolidare la cooperazione al fine di eliminare il doping nello sport, sapendo che l’eliminazione del doping nello sport dipende in parte da una progressi- va armonizzazione delle regole e delle pratiche antidoping nello sport e dalla coope- razione su scala nazionale e mondiale, adotta il diciannove ottobre 2005 la presente Convenzione.

I. Campo d’applicazione

Art. 1 Scopo della Convenzione La presente Convenzione si prefigge, nell’ambito della strategia e del programma di attività dell’UNESCO nei settori dell’educazione fisica e dello sport, di promuovere la prevenzione del doping nello sport e la lotta contro tale fenomeno allo scopo di eliminarlo completamente.

Art. 2 Definizioni Queste definizioni vanno considerate nell’ambito del Codice mondiale antidoping. Tuttavia, in caso di conflitto prevalgono le disposizioni della Convenzione.

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Ai fini della presente Convenzione: 1. per «laboratori antidoping accreditati» si intendono i laboratori antidoping accreditati dall’Agenzia mondiale antidoping;

2. per «organizzazione antidoping» si intende un ente responsabile dell’ado-

zione delle norme per avviare, applicare e far rispettare qualsivoglia elemen- to del processo di controllo del doping. Può per esempio trattarsi del Comita- to internazionale olimpico, del Comitato internazionale paralimpico, di altre organizzazioni responsabili di grandi manifestazioni sportive che eseguono controlli in tali occasioni, dell’Agenzia mondiale antidoping, delle federa- zioni sportive internazionali e delle organizzazioni nazionali antidoping;

3. per «violazione delle regole antidoping» nello sport si intende una o più

delle seguenti violazioni: (a) la presenza di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o dei suoi marca- tori diagnostici nel corpo di uno sportivo, (b) l’uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo vietati, (c) il rifiuto di sottoporsi al prelievo di campioni dopo una notificazione conforme alle vigenti regole antidoping o il fatto di sottrarvisi senza motivo valido, o di evitare il prelievo con ogni altro mezzo, (d) la violazione da parte degli sportivi delle esigenze a cui sono sottoposti di rendersi disponibili per i controlli effettuati fuori competizione, com- presi il mancato rispetto da parte degli sportivi dell’obbligo di indicare il luogo dove si trovano e il fatto di saltare controlli conformi a regole ragionevoli, (e) la falsificazione o la tentata falsificazione di ogni elemento del processo di controllo del doping, (f) il possesso di sostanze o di metodi vietati, (g) il traffico di ogni sostanza o metodo vietato, (h) la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o di un metodo vietato a uno sportivo, oppure l’assistenza, l’istigazione, il concorso, l’incitamento, la dissimulazione o qualsivoglia altra forma di complicità che porti a una violazione o a una tentata violazione delle regole antidoping; 4. ai fini del controllo del doping, per «sportivo» si intende ogni persona che pratica un’attività sportiva a livello internazionale o nazionale, come definito dall’organizzazione antidoping nazionale interessata e accettato dagli Stati Parte, ed ogni altra persona che pratica uno sport o partecipa a una manife- stazione sportiva a un livello inferiore accettato dagli Stati Parte. Ai fini dell’educazione e della formazione, per «sportivo» si intende ogni persona che pratica uno sport sotto l’autorità di un’organizzazione sportiva; 5. per «personale di supporto degli sportivi» si intende ogni allenatore, prepara- tore, direttore sportivo, agente, personale della squadra, dirigente, personale medico o paramedico che lavora con sportivi o cura sportivi che partecipano a una competizione sportiva o vi si preparano;

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6. il termine «Codice» designa il Codice mondiale antidoping adottato

dall’Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003 a Copenhagen che figura all’appendice 13 alla presente Convenzione; 7. per «competizione» si intende una gara, un incontro o una partita unica o un determinato concorso sportivo; 8. per «controllo del doping» si intende il processo che comprende la pianifica- zione della suddivisione dei controlli, il prelievo dei campioni e il loro trat- tamento, l’analisi di laboratorio, la gestione dei risultati, le audizioni e gli appelli; 9. per «doping nello sport» si intende un caso di violazione delle regole anti- doping;

10. per «squadre di controllo del doping debitamente accreditate» si intendono

le squadre di controllo del doping che operano sotto l’autorità di un’orga- nizzazione antidoping nazionale o internazionale; 11. al fine di distinguere tra i controlli in competizione e fuori competizione, per controllo «in competizione» si intende, salvo disposizione contraria dei regolamenti della federazione internazionale o dell’organizzazione anti- doping interessata, un controllo al quale deve sottoporsi uno sportivo desi- gnato a tal fine nel quadro di una determinata competizione;

12. per «Standard internazionale per i laboratori» si intende lo Standard che

figura all’appendice 2 alla presente Convenzione; 13. per «Standard internazionali di controllo» si intendono gli Standard che figu- rano all’appendice 3 alla presente Convenzione;

14. per «controllo imprevisto» si intende un controllo del doping eseguito senza

essere stato precedentemente annunciato allo sportivo e durante il quale quest’ultimo è continuamente sorvegliato dalla notificazione del controllo fino alla consegna del campione;

15. per «Movimento olimpico» si intendono tutti coloro che consentono di ispi-

rarsi alla Carta olimpica e riconoscono l’autorità del Comitato internazionale olimpico: le federazioni internazionali degli sport che figurano nel pro- gramma dei Giochi olimpici, i comitati olimpici nazionali, i comitati d’orga- nizzazione dei Giochi olimpici, gli sportivi, i giudici, gli arbitri, le associa- zioni e le squadre, nonché tutte le organizzazioni e le istituzioni riconosciute dal Comitato internazionale olimpico;

16. per controllo del doping «fuori competizione» si intende ogni controllo del

doping che non è eseguito nell’ambito di una competizione; 17. per «elenco dei divieti» si intende l’elenco delle sostanze e dei metodi vietati che figura all’allegato I alla presente Convenzione;

3 Le appendici 1 e 3 non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate al sito Inter- net dell’UNESCO: http://portal.unesco.org/en/ev.php- URL_ID=31037&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

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18. per «metodo vietato» si intende ogni metodo descritto nell’Elenco dei divieti che figura all’allegato I alla presente Convenzione;

19. per «sostanza vietata» si intende ogni sostanza descritta nell’Elenco dei

divieti che figura all’allegato I alla presente Convenzione;

20. per «organizzazione sportiva» si intende ogni organizzazione responsabile di

una manifestazione con una o più discipline sportive;

21. per «Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici» si intende lo

Standard che figura all’allegato II alla presente Convenzione.

22. per «controllo» si intende la parte del processo globale di controllo del

doping che comprende la pianificazione della suddivisione dei controlli, il prelievo del campione, il suo trattamento e il suo trasporto al laboratorio;

23. per «autorizzazione d’uso a fini terapeutici» si intende un’autorizzazione

d’uso concessa conformemente allo Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici;

24. per «uso» si intende l’applicazione, l’ingestione, l’iniezione o il consumo

con qualunque altro mezzo di una sostanza o di un metodo vietato;

25. per «Agenzia mondiale antidoping» (AMA) si intende l’omonima fonda-

zione di diritto svizzero, costituita il 10 novembre 1999.

Art. 3 Mezzi per conseguire lo scopo della Convenzione Ai fini della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a: (a) adottare a livello nazionale e internazionale misure adeguate e conformi ai principi sanciti dal Codice; (b) incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale che si prefigga di tutelare gli sportivi e l’etica dello sport e di condividere i risultati della ricerca; (c) promuovere una cooperazione internazionale tra loro e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta contro il doping nello sport, in particolare l’Agenzia mondiale antidoping.

Art. 4 Relazione tra il Codice e la Convenzione 1. Per coordinare l’attuazione della lotta contro il doping nello sport a livello nazio- nale e internazionale, gli Stati Parte si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice su cui si basano le misure previste all’articolo 5 della presente Convenzione. La presente Convenzione non pone limiti agli Stati Parte per quanto concerne l’adozione di misure addizionali a complemento del Codice. 2. Il testo del Codice e la versione più recente delle appendici 2 e 3 sono allegati a titolo informativo e non costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Per gli Stati Parte le appendici, in quanto tali, non sanciscono alcun obbligo vinco- lante di diritto internazionale.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

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Art. 5 Misure per conseguire gli obiettivi della Convenzione Ogni Stato Parte si impegna ad adottare misure adeguate secondo gli obblighi sanciti dalla presente Convenzione. Queste misure possono comprendere leggi, regolamen- ti, politiche o pratiche amministrative.

Art. 6 Relazione con altri strumenti internazionali La presente Convenzione non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati Parte derivanti da altri accordi precedentemente conclusi e compatibili con il suo oggetto e il suo scopo. Ciò non pregiudica né la possibilità per altri Stati Parte di godere dei loro diritti ai sensi della presente Convenzione, né l’esecuzione degli obblighi da essa derivanti.

II. Lotta antidoping sul piano nazionale

Art. 7 Coordinamento sul piano nazionale Gli Stati Parte garantiscono l’applicazione della presente Convenzione, segnatamen- te con misure di coordinamento sul piano nazionale. Per adempiere i loro obblighi derivanti dalla presente Convenzione, possono ricorrere a organizzazioni antidoping, nonché alle autorità e organizzazioni sportive.

Art. 8 Limitazione della disponibilità e dell’uso nello sport di sostanze e metodi vietati 1. Se del caso, gli Stati Parte adottano misure per limitare la disponibilità di sostan- ze e metodi vietati, al fine di ridurne l’uso da parte degli sportivi nello sport, salvo nei casi di autorizzazione d’uso a fini terapeutici. Essi lottano in particolare contro il traffico destinato agli sportivi e, a tal fine, si adoperano per limitare la produzione, la circolazione, l’importazione, la distribuzione e la vendita di tali sostanze e metodi. 2. Gli Stati Parte adottano misure o incoraggiano, se del caso, i servizi competenti sottoposti alla loro giurisdizione ad adottare misure per prevenire o limitare l’uso e il possesso da parte degli sportivi di sostanze e metodi vietati nello sport, a meno che l’uso sia autorizzato a fini terapeutici. 3. Nessuna misura adottata secondo la presente Convenzione limita la disponibilità per scopi legittimi di sostanze e metodi il cui uso è vietato o limitato in ambito sportivo.

Art. 9 Misure nei confronti del personale di supporto degli sportivi Gli Stati Parte medesimi adottano misure o incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad adottare misure, comprese sanzioni o penalità, nei confronti dei membri del personale di supporto degli sportivi che commettano una violazione delle regole antidoping o un’altra infrazione connessa con il doping nello sport.

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Art. 10 Integratori alimentari Se necessario, gli Stati Parte incoraggiano i produttori e i distributori di integratori alimentari a stabilire buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione di tali integratori, e segnatamente a fornire informazioni sulla composizione analitica dei prodotti e il certificato di qualità.

Art. 11 Misure finanziarie Se necessario, gli Stati Parte: (a) iscrivono nei propri bilanci il finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o aiutano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping a finanziare i controlli antidoping, sia conce- dendo loro direttamente sussidi o aiuti, sia tenendo conto del costo di questi controlli nell’ambito della determinazione dell’importo globale di tali sussidi o aiuti; (b) provvedono per quanto necessario a ritirare il proprio sostegno finanziario nel settore dello sport agli sportivi o al personale di supporto degli sportivi che siano stati sospesi in seguito a una violazione delle regole antidoping, e ciò per la durata della sospensione; (c) ritirano in tutto o in parte il proprio sostegno finanziario o di altro genere, nel settore dello sport, a ogni organizzazione sportiva o organizzazione anti- doping che non rispetti il Codice o le regole antidoping applicabili che sono state adottate conformemente al Codice.

Art. 12 Misure per facilitare i controlli antidoping Se del caso, gli Stati Parte: (a) incoraggiano e facilitano l’esecuzione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione, di con- trolli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, compresi i controlli imprevisti e i controlli fuori competizione o in competizione; (b) incoraggiano e facilitano la negoziazione, da parte delle organizzazioni spor- tive e delle organizzazioni antidoping, di accordi che autorizzino squadre di controllo antidoping debitamente accreditate di altri Paesi a sottoporre i loro membri a controlli; (c) s’impegnano ad agevolare l’accesso delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione a un laboratorio antidoping accreditato per l’analisi dei campioni prelevati.

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III. Cooperazione internazionale

Art. 13 Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive Gli Stati Parte incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sotto- posti alla giurisdizione degli altri Stati Parte, per conseguire su scala internazionale lo scopo della presente Convenzione.

Art. 14 Sostegno alla missione dell’Agenzia mondiale antidoping Gli Stati Parte si impegnano a sostenere l’Agenzia mondiale antidoping nella sua importante missione di lotta contro il doping sul piano internazionale.

Art. 15 Finanziamento paritario dell’Agenzia mondiale antidoping Gli Stati Parte avallano il principio secondo cui il finanziamento del bilancio annua- le di base approvato dall’Agenzia mondiale antidoping è assicurato per metà dai poteri pubblici e per metà dal Movimento olimpico.

Art. 16 Cooperazione internazionale in materia di lotta antidoping Consapevoli che l’efficacia della lotta contro il doping nello sport dipende dalla possibilità di sottoporre gli sportivi a controlli imprevisti e di inviare i campioni ai laboratori in tempo utile per esservi analizzati, gli Stati Parte, per quanto necessario e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure nazionali: (a) facilitano il compito dell’Agenzia mondiale antidoping e delle organizza- zioni antidoping che operano in conformità con il Codice, fatti salvi i rego- lamenti dei Paesi ospiti interessati, affinché queste possano effettuare con- trolli antidoping sui loro sportivi, in competizione o fuori competizione, sul loro territorio e fuori di esso; (b) facilitano la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di con- trollo antidoping debitamente accreditate quando queste ultime effettuano controlli antidoping; (c) cooperano per accelerare il trasporto o la spedizione transfrontaliera in tem- po utile dei campioni così da garantirne la sicurezza e l’integrità; (d) agevolano il coordinamento internazionale dei controlli antidoping eseguiti dalle diverse organizzazioni antidoping e a tal fine cooperano con l’Agenzia mondiale antidoping; (e) agevolano la cooperazione tra i laboratori di controllo antidoping sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione di altri Stati Parte. In particolare, gli Stati Parte che dispongono di laboratori antidoping accre- ditati devono incoraggiare questi ultimi ad aiutare nell’acquisizione dell’esperienza, delle competenze e delle tecniche necessarie per creare labo- ratori propri altri Stati Parte che lo desiderano;

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(f) incoraggiano e sostengono gli accordi in materia di controlli reciproci con- clusi tra le organizzazioni antidoping interessate in conformità con il Codice; (g) riconoscono reciprocamente le procedure di controllo del doping e i metodi di gestione dei risultati impiegati, conformemente al Codice, da ogni orga- nizzazione antidoping, comprese le sanzioni sportive che ne risultano.

Art. 17 Fondo di contributi volontari 1. È istituito un «Fondo per l’eliminazione del doping nello sport», in seguito detto «Fondo di contributi volontari». Si tratta di un fondo di deposito istituito conforme- mente al Regolamento finanziario dell’UNESCO. Tutti i contributi versati dagli Stati Parte e da altri soggetti sono a titolo volontario.

2. Le risorse del Fondo di contributi volontari sono costituite da:

(a) i contributi degli Stati Parte; (b) i versamenti, le donazioni o i legati di: (i) altri Stati, (ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, segnata- mente il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, nonché altre organizzazioni internazionali, (iii) organismi pubblici o privati, oppure di privati; (c) tutti gli interessi maturati sulle risorse del Fondo di contributi volontari; (d) il prodotto delle raccolte di fondi e i ricavi delle manifestazioni organizzate a favore del Fondo di contributi volontari; (e) tutte le altre risorse autorizzate dal regolamento del Fondo di contributi volontari emanato dalla Conferenza delle Parti. 3. I contributi versati dagli Stati Parte al Fondo di contributi volontari non sostitui- scono le somme che essi si sono impegnati a versare come propria quota parte al bilancio annuale dell’Agenzia mondiale antidoping.

Art. 18 Utilizzazione e amministrazione del Fondo di contributi volontari Le risorse del Fondo di contributi volontari sono stanziate dalla Conferenza delle Parti per il finanziamento di attività che ha approvato, segnatamente per aiutare gli Stati Parte a elaborare e attuare programmi antidoping secondo le disposizioni della presente Convenzione e tenuto conto degli obiettivi dell’Agenzia mondiale antido- ping; tali risorse possono inoltre essere utilizzate per finanziare il funzionamento della Convenzione. I contributi al Fondo di contributi volontari non possono essere subordinati ad alcuna condizione politica, economica o di altra natura.

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IV. Educazione e formazione

Art. 19 Principi generali in materia di educazione e formazione 1. Nei limiti dei loro mezzi, gli Stati Parte si adoperano per sostenere, concepire o attuare programmi di educazione e di formazione alla lotta antidoping. Questi pro- grammi si prefiggono di fornire alla comunità sportiva in generale informazioni aggiornate ed esatte su: (a) gli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport; (b) le conseguenze del doping sulla salute. 2. Oltre a quanto precede, i programmi di educazione e di formazione si prefiggono di fornire agli sportivi e al personale di supporto degli sportivi, in particolare nel corso della loro formazione iniziale, informazioni aggiornate ed esatte su: (a) le procedure di controllo antidoping; (b) i diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta contro il doping, comprese le informazioni sul Codice e le politiche delle organizzazioni spor- tive e antidoping competenti. Queste informazioni riguardano segnatamente le conseguenze di una violazione delle regole antidoping; (c) l’elenco delle sostanze e dei metodi vietati, nonché le autorizzazioni d’uso a fini terapeutici; (d) gli integratori alimentari.

Art. 20 Codici deontologici Gli Stati Parte incoraggiano le associazioni e istituzioni professionali competenti a elaborare e applicare codici di condotta, di buone pratiche e deontologici adeguati e conformi al Codice in materia di lotta contro il doping nello sport.

Art. 21 Partecipazione degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi Gli Stati Parte favoriscono e, nella misura dei loro mezzi, sostengono la partecipa- zione attiva degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi a tutti i settori della lotta antidoping condotta dalle organizzazioni sportive e da altre organizza- zioni competenti e incoraggiano le organizzazioni sportive sottoposte alla loro giurisdizione a fare altrettanto.

Art. 22 Organizzazioni sportive ed educazione e formazione continua in materia di lotta contro il doping Gli Stati Parte incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni anti- doping ad attuare programmi di educazione e formazione continua sui punti menzio- nati all’articolo 19 destinati a tutti gli sportivi e al personale di supporto degli spor- tivi.

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Art. 23 Cooperazione in materia di educazione e formazione Gli Stati Parte cooperano tra loro e con le organizzazioni competenti per scambiare, per quanto necessario, informazioni, competenze tecniche ed esperienze concernenti programmi antidoping efficaci.

V. Ricerca

Art. 24 Promozione della ricerca antidoping Nei limiti dei loro mezzi gli Stati Parte, in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti, si impegnano a incoraggiare e pro- muovere la ricerca antidoping concernente: (a) la prevenzione e i metodi per l’accertamento del doping, i suoi aspetti com- portamentali e sociali e le sue conseguenze sulla salute; (b) i sistemi e i mezzi per elaborare programmi scientifici di allenamento fisico e psicologico che rispettino l’integrità della persona; (c) l’uso di tutte le sostanze e i metodi nuovi derivati dai progressi della scienza.

Art. 25 Natura della ricerca antidoping Incoraggiando la ricerca antidoping di cui all’articolo 24, gli Stati Parte vigilano affinché questa sia condotta: (a) conformemente alle pratiche deontologiche riconosciute a livello internazio- nale; (b) evitando la somministrazione agli sportivi di sostanze e metodi vietati; (c) prendendo precauzione adeguate per far sì che i suoi risultati non possano essere utilizzati in maniera abusiva né servire per il doping.

Art. 26 Condivisione dei risultati della ricerca antidoping Nel rispetto delle regole nazionali e internazionali applicabili, gli Stati Parte condi- vidono, per quanto necessario, i risultati della ricerca antidoping con gli altri Stati Parte e l’Agenzia mondiale antidoping.

Art. 27 Ricerca in materia di scienze dello sport Gli Stati Parte incoraggiano: (a) gli scienziati e il corpo medico a condurre ricerche in materia di scienze dello sport in conformità con i principi sanciti dal Codice; (b) le organizzazioni sportive e il personale di supporto degli sportivi sottoposti alla loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca in materia di scienze dello sport che sono conformi ai principi sanciti dal Codice.

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VI. Monitoraggio della Convenzione

Art. 28 Conferenza delle Parti

1. È istituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti è l’organo

supremo della presente Convenzione. 2. Di regola la Conferenza delle Parti si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Può riunirsi in sessione straordinaria su propria decisione o su richiesta di almeno un terzo degli Stati Parte.

3. Ogni Stato Parte dispone di un voto in seno alla Conferenza delle Parti.

4. La Conferenza delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Art. 29 Organizzazione consultiva e osservatori presso la Conferenza delle Parti L’Agenzia mondiale antidoping è invitata alla Conferenza delle Parti in qualità di organizzazione consultiva. Sono invitati in qualità di osservatori il Comitato inter- nazionale olimpico, il Comitato paralimpico internazionale, il Consiglio d’Europa e il Comitato intergovernativo per l’educazione fisica e lo sport (CIGEPS). La Confe- renza delle Parti può decidere di invitare in qualità di osservatori altre organizza- zioni competenti.

Art. 30 Funzioni della Conferenza delle Parti 1. Oltre a quelle previste da altre disposizioni della presente Convenzione, le fun- zioni della Conferenza delle Parti sono le seguenti : (a) promuovere lo scopo della presente Convenzione; (b) discutere sulle relazioni con l’Agenzia mondiale antidoping e studiare i meccanismi di finanziamento del bilancio annuale di base dell’Agenzia. Al dibattito possono essere invitati Stati non parte alla Convenzione; (c) adottare un piano per l’impiego delle risorse del Fondo di contributi volon- tari secondo le disposizioni di cui all’articolo 18; (d) esaminare i rapporti sottoposti dagli Stati Parte secondo l’articolo 31; (e) esaminare costantemente i mezzi per garantire il rispetto della presente Con- venzione, tenuto conto dell’evoluzione dei sistemi antidoping, conforme- mente all’articolo 31. Ogni meccanismo o misura di monitoraggio che vada oltre le disposizioni di cui all’articolo 31 è finanziata dal Fondo di contributi volontari istituito dall’articolo 17; (f) esaminare per adozione i progetti di emendamenti alla presente Conven- zione; (g) esaminare, per approvazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 34 della Convenzione, le modifiche dell’Elenco dei divieti e dello Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici adottate dall’Agenzia mondiale anti- doping;

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(h) definire e attuare la cooperazione tra gli Stati Parte e l’Agenzia mondiale antidoping nel quadro della presente Convenzione; (i) invitare l’Agenzia mondiale antidoping a sottoporre, per esame, un rapporto sull’applicazione del Codice in occasione di ciascuna delle sessioni della Conferenza medesima. 2. Nell’esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle Parti può cooperare con altri organismi intergovernativi.

Art. 31 Rapporti presentati dagli Stati Parte alla Conferenza delle Parti Tramite il Segretariato gli Stati Parte comunicano ogni due anni alla Conferenza delle Parti, in una delle lingue ufficiali dell’UNESCO, tutte le informazioni pertinen- ti sulle misure che hanno preso per adeguarsi alle disposizioni della presente Con- venzione.

Art. 32 Segretariato della Conferenza delle Parti 1. Il Segretariato della Conferenza delle Parti è assicurato dal Direttore generale dell’UNESCO.

2. Su richiesta della Conferenza delle Parti, il Direttore generale dell’UNESCO

ricorre nella più ampia misura possibile ai servizi dell’Agenzia mondiale antidoping rispettando le modalità fissate dalla Conferenza delle Parti.

3. Le spese per il funzionamento della Convenzione sono finanziate dal bilancio

ordinario dell’UNESCO, nei limiti delle risorse disponibili e a un livello appropria- to, dal Fondo di contributi volontari creato in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 17 o da un’adeguata combinazione di queste risorse da stabilire ogni due anni. Il finanziamento delle spese del Segretariato con il budget ordinario deve essere ridotto al minimo, visto che la Convenzione deve beneficiare anche di finan- ziamenti a titolo volontario. 4. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti nonché il progetto di ordine del giorno per le riunioni di quest’ultima e garantisce l’esecuzione delle sue decisioni.

Art. 33 Emendamenti

1. Ogni Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione con

comunicazione scritta al Direttore generale dell’UNESCO. Il Direttore generale trasmette tale comunicazione a tutti gli Stati Parte. Se, entro sei mesi dalla trasmis- sione della comunicazione, la metà almeno degli Stati Parte risponde favorevolmen- te alla proposta, il Direttore generale la presenta alla successiva sessione della Con- ferenza delle Parti. 2. La Conferenza delle Parti adotta gli emendamenti alla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti

agli Stati Parte per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

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4. Per gli Stati Parte che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo che i due terzi degli Stati Parte hanno depositato gli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In seguito, per ogni Stato Parte che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, l’emendamento entra in vigore tre mesi dopo che lo Stato Parte interessato deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 5. Salvo che abbia manifestato una diversa intenzione, lo Stato che diviene Parte alla presente Convenzione dopo l’entrata in vigore di emendamenti secondo il para- grafo 4 del presente articolo è considerato: (a) Parte alla presente Convenzione così come emendata; (b) Parte alla presente Convenzione non emendata nei confronti degli Stati Parte non vincolati da tali emendamenti.

Art. 34 Procedura specifica di emendamento agli allegati alla Convenzione 1. Se modifica l’Elenco dei divieti o lo Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici, l’Agenzia mondiale antidoping può comunicare questi cambiamenti per scritto al Direttore generale dell’UNESCO. Il Direttore generale notifica senza indugio tali cambiamenti, in quanto proposte di emendamento agli allegati alla presente Convenzione, a tutti gli Stati Parte. Gli emendamenti agli allegati sono approvati dalla Conferenza delle Parti in occasione di una delle sue sessioni o per consultazione scritta.

2. Gli Stati Parte dispongono di un termine di 45 giorni dalla notificazione del

Direttore generale per rendere nota a quest’ultimo la loro opposizione all’emenda- mento proposto, sia per scritto in caso di consultazione scritta sia in occasione di una sessione della Conferenza delle Parti. L’emendamento proposto è considerato approvato dalla Conferenza delle Parti, salvo che due terzi almeno degli Stati Parte manifestino la loro opposizione. 3. Il Direttore generale notifica agli Stati Parte gli emendamenti approvati dalla Conferenza delle Parti. Questi emendamenti entrano in vigore 45 giorni dopo tale notificazione, eccetto per gli Stati Parte che hanno previamente notificato al Diret- tore generale che non vi consentono. 4. Uno Stato Parte che ha notificato al Direttore generale di non consentire a un emendamento approvato secondo le disposizioni dei paragrafi precedenti rimane vincolato dagli allegati non emendati.

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VII. Disposizioni finali

Art. 35 Sistemi costituzionali federali o non unitari Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati Parte con un sistema costituzionale federale o non unitario: (a) per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui appli- cazione spetta al potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono gli stessi di quelli degli Stati Parte che non sono Stati federali; (b) per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui appli- cazione è di competenza di ciascuno degli Stati, contee, province o cantoni costituenti, che non sono tenuti ad adottare misure legislative in virtù del sistema costituzionale della federazione, il governo federale rende note tali disposizioni, con preavviso favorevole e per adozione, alle autorità compe- tenti degli Stati, contee, province o cantoni costituenti.

Art. 36 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati membri dell’UNESCO conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.

Art. 37 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che dichiari in seguito di accettare di esserne vincolato, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 38 Estensione territoriale della Convenzione 1. Nel momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, appro- vazione o adesione, ogni Stato può indicare il territorio o i territori di cui cura le relazioni internazionali e in cui si applica la presente Convenzione.

2. Con dichiarazione all’UNESCO, ogni Stato Parte può in seguito estendere

l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato in tale dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del depositario.

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3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti può, per quanto

concerne i territori che vi sono indicati, essere ritirata mediante notificazione all’UNESCO. Il ritiro prende effetto il primo giorno del mese successivo alla sca- denza di un periodo di un mese dalla data di ricezione di tale notificazione da parte del depositario.

Art. 39 Denuncia Ciascuno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione. La denuncia è notifi- cata depositando uno strumento scritto presso il Direttore generale dell’UNESCO. Essa prende effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato Parte interessato fino alla data in cui il ritiro prende effetto.

Art. 40 Depositario Il Direttore generale dell’UNESCO è il depositario della presente Convenzione e dei relativi emendamenti. Nella sua qualità di depositario, informa gli Stati Parte alla presente Convenzione nonché tutti gli altri Stati membri dell’Organizzazione su: (a) il deposito di qualsivoglia strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; (b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell’artico- lo 37; (c) qualsivoglia rapporto presentato in virtù delle disposizioni di cui all’arti- colo 31; (d) qualsivoglia emendamento alla Convenzione o agli allegati adottato in virtù degli articoli 33 e 34 e sulla data di entrata in vigore di tale emendamento; (e) qualsivoglia dichiarazione o notificazione effettuata in virtù delle disposi- zioni di cui all’articolo 38; (f) qualsivoglia notificazione effettuata in virtù delle disposizioni di cui all’arti- colo 39 e sulla data in cui la denuncia prende effetto; (g) qualsivoglia altro atto, notificazione o comunicazione concernente la presen- te Convenzione.

Art. 41 Registrazione Conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite4, la presente Convenzione è registrata presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.

4 RS 0.120

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Art. 42 Testi facenti fede 1. La presente Convenzione, compresi gli allegati, è redatta in inglese, arabo, cine- se, spagnolo, francese e russo, i sei testi facenti parimenti fede. 2. Le appendici alla presente Convenzione sono redatte in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo.

Art. 43 Riserve Non sono ammesse riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

Allegato I Elenco dei divieti – Standard internazionale Allegato II Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici

(Seguono le firme)

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Allegato I

Codice mondiale antidoping

Elenco dei divieti 2007 Standard internazionale Il testo ufficiale dell’Elenco dei divieti è aggiornato dall’Agenzia mondiale antido- ping (AMA) ed è pubblicato in inglese e francese. In caso di divergenza tra le due versioni, la versione inglese prevale. Il presente elenco entra in vigore il 1° gennaio 2007.

L’uso di qualsiasi farmaco dovrebbe essere limitato alle indicazioni mediche.

Sostanze e metodi sempre vietati (in e fuori competizione)

Agenti vietati S1. Agenti anabolizzanti Gli agenti anabolizzanti sono vietati.

1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

(a) Gli SAA esogeni5 includono: 1-androstenediolo (5α-androst-1-ene- clostebol 3β,17β-diolo) 1-androstendione (5α-androsten-1-ene- danazolo (17α-etinil-17β-idrossiandrost- 3,17-dione) 4-eno[2,3-d]isossazolo); bolandiolo (19-norandrostenediolo) deidroclorometil-testosterone (4-cloro- 17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3- one) bolasterone desossimetiltestosterone (17α-metil-5α- androst-2-ene-17β-olo) boldenone drostanolone boldione (androsta-1,4-diene-3, 17dione) etilestrenolo (19-nor-17α-pregn-4-ene-17- olo) calusterone fluossimesterone formebolone nandrolone furazabolo (17β-idrossi-17α-metil-5α- 19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-

5 Ai fini del presente documento: è considerata «esogena» una sostanza che non può essere prodotta naturalmente dall’organismo umano.

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androstan[2,3-c]-furazan) dione) gestrinone norboletone 4-idrossitestosterone (4,17β- norclostebolo diidrossiandrost-4-ene3-one) mestanolone noretandrolone mesterolone ossabolone metenolone ossandrolone metandienone (17β-idrossi-17α- ossimesterone metilandrosta-1,4-diene-3-one) metandriolo ossimetolone metasterone (2α,17α-dimetil-5α- prostanozol ([3,2-c]pirazolo-5α- androstan-3-one-17β-olo) etioallocolano-17β-tetraidropiranolo) metildienolone (17β-idrossi-17α- quinbolone metilestra-4,9-diene-3-one) metil-1-testosterone (17β idrossi-17α- stanozololo metil-5α-androst-1-ene-3-one) metilnortestosterone (17β-idrossi-17α- stenbolone metilestr-4-ene-3-one) metiltrienolone (17β-idrossi-17α- 1-testosterone (17β-idrossi-5α-androst-1- metilestra-4,9,11-triene-3-one) ene-3-one) metiltestosterone tetraidrogestrinone (18α-homo-pregna- 4,9,11-triene-17β-olo-3-one) mibolerone trenbolone e altre sostanze con una struttura chimica simile o simile(i) effetto(i) biologico(i).

(b) SAA endogeni6: androstenediolo (androst-5- diidrotestosterone (17β-idrossi- testosterone ene-3β,17β-diolo) 5α-androstan-3-one) androstenedione (androst-4- prasterone (deidroepiandrostero- ene-3,17-dione) ne, DHEA) e i seguenti metaboliti o isomeri: 5α-androstan-3α,17α-diolo androst-5-ene-3β,17α-diolo 5α-androstan-3α,17β-diolo 4-androstenediolo (androst-4-ene-3β,17β- diolo) 5α-androstan-3β,17α-diolo 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17- dione) 5α-androstan-3β,17β-diolo epi-diidrotestosterone androst-4-ene-3α,17α-diolo 3α-idrossi-5α-androstan-17-one androst-4-ene-3α,17β-diolo 3β-idrossi-5α-androstan-17-one

6 Ai fini del presente documento: è considerata «endogena» una sostanza che può essere prodotta naturalmente dall’organismo umano.

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androst-4-ene-3β,17α-diolo 19-norandrosterone androst-5-ene-3α,17α-diolo 19-noretiocolanolone. androst-5-ene-3α,17β-diolo

Se uno steroide androgeno anabolizzante può essere prodotto in modo endogeno, si considera che un campione contiene tale sostanza vietata se la concentrazione di tale sostanza o dei suoi metaboliti o marcatori diagnostici e/o ogni altro rapporto perti- nente rilevato nel campione dello sportivo si scosta dai valori normalmente riscon- trati nell’uomo in misura tale da rendere improbabile una normale produzione endo- gena. In tali casi, non si considera che un campione contiene una sostanza vietata se lo sportivo prova che la concentrazione della sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marcatori diagnostici e/o di ogni altro rapporto pertinente rilevato nel campione dello sportivo può essere attribuito a una condizione fisiologica o patologica. In ogni caso, e per qualsiasi concentrazione, si considera che il campione contiene una sostanza vietata e il laboratorio rende un riscontro analitico di positività se, usando un metodo analitico affidabile (per esempio IRMS), può dimostrare che la sostanza proibita è di origine esogena. In questo caso, non sono necessarie ulteriori indagini. Se la concentrazione rilevata si situa a livelli normalmente riscontrati negli esseri umani e se un metodo analitico affidabile (per esempio IRMS) non ha accertato che la sostanza è di origine esogena, eppure sussistono serie indicazioni (per esempio un confronto dei profili steroidei endogeni di riferimento) del possibile uso di una sostanza vietata, l’organizzazione antidoping competente dovrà condurre indagini più approfondite che comprendono il riesame di tutti i controlli precedenti e/o suc- cessivi, allo scopo di accertare se il risultato possa essere attribuito a una condizione fisiologica o patologica, oppure sia dovuto a una sostanza vietata di origine esogena. Quando un laboratorio ha riscontrato un valore del rapporto T/E superiore a quattro (4) a uno (1), e un metodo analitico affidabile (per esempio IRMS) non ha accertato la natura esogena della sostanza, si possono condurre ulteriori indagini, compreso il riesame di tutti i controlli precedenti e/o successivi, allo scopo di accertare se il risultato possa essere attribuito a una condizione fisiologica o patologica, oppure sia dovuto a una sostanza vietata di origine esogena. Se il riscontro analitico, ottenuto con un metodo analitico affidabile (per esempio IRMS), è positivo e dimostra che la sostanza vietata è di origine esogena, non sono necessarie altre indagini e si considera che il campione dello sportivo contiene una sostanza proibita. Se non è stato utilizzato un altro metodo analitico affidabile (per esempio IRMS) e non sono disponibili almeno i risultati dei tre controlli precedenti, l’organizzazione antidoping competente stabilisce un profilo longitudinale dello sportivo effettuando un minimo di tre controlli imprevisti su un periodo di tre mesi. Se il profilo longitudinale dello sportivo sottoposto a questi controlli complementari si scosta dai normali limiti fisiologici, il laboratorio rende un riscontro analitico di positività. In casi estremamente rari, è possibile riscontrare nelle urine boldenone di origine endogena nelle concentrazioni costanti e molto esigue di qualche nanogrammmo per millilitro (ng/ml). Quando un laboratorio riscontra una tale bassa concentrazione di

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boldenone e un metodo analitico affidabile (per esempio IRMS) non è riuscito ad accertare l’origine esogena della sostanza, si possono eseguire ulteriori indagini, compreso il riesame di tutti i controlli precedenti e/o successivi. Se non è stato utilizzato un metodo analitico affidabile (per esempio IRMS), l’Organizzazione Antidoping competente stabilisce il profilo longitudinale dello sportivo eseguendo un minimo di tre controlli imprevisti in un periodo di tre mesi. Se il profilo longitu- dinale dello sportivo, sottoposto a questi controlli complementari, si scosta dai normali limiti fisiologici, il laboratorio rende un riscontro analitico di positività. Per il 19-norandrosterone, il riscontro analitico di positività reso dal laboratorio è considerato una prova scientifica e valida dell’origine esogena della sostanza vietata. In questo caso, non sono necessarie ulteriori indagini. Se lo sportivo rifiuta di collaborare agli accertamenti complementari, si considera che il campione contiene una sostanza proibita.

2. Altri agenti anabolizzanti (lista non esaustiva):

Clenbuterolo, zeranolo, zilpaterolo

S2. Ormoni e sostanze analoghe Sono vietate le sostanze seguenti, comprese altre sostanze con una struttura chimica simile o simile/i effetto/i biologico/i, nonché i loro fattori di rilascio:

1. eritropoietina (EPO);

2. ormone della crescita (hGH), fattore di crescita insulino-simile (IGF-1), fat- tori di crescita meccanica (MGF);

3. gonadotropine (LH, hCG), proibite solamente per le persone di sesso

maschile;

4. insulina;

5. corticotropine

A meno che lo sportivo possa dimostrare che la concentrazione della sostanza è dovuta a una condizione fisiologica o patologica, si considera che un campione contiene una sostanza vietata (secondo la lista di cui sopra) quando la concentra- zione di tale sostanza o dei suoi metaboliti o dei suoi marcatori diagnostici e/o altri rapporti rilevanti nel campione dello sportivo è superiore ai valori normalmente rilevati nell’uomo in misura tale da rendere improbabile una normale produzione endogena. Se un laboratorio, avendo utilizzato un metodo analitico affidabile, riscontra che la sostanza vietata è di origine esogena, si considera che il campione contiene una sostanza vietata ed è reso un riscontro analitico di positività. Inoltre, la presenza di sostanze con un struttura chimica simile o simile/i effetto/i biologico/i, di (un) marcatore(i) diagnostico(i) o di fattori di rilascio di uno dei summenzionati ormoni, oppure ogni altro risultato che confermi l’origine esogena della sostanza riscontrata è considerato un’indicazione dell’uso di una sostanza vietata ed è reso un riscontro analitico di positività.

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S3. Beta-2 agonisti Tutti i beta-2-agonisti, compresi i rispettivi isomeri ottici D e L, sono proibiti. Sono fatti salvi il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la terbutalina che, se somministrati per inalazione, richiedono un’autorizzazione d’uso a fini terapeutici abbreviata. Malgrado la concessione di qualsivoglia genere di autorizzazione d’uso a fini tera- peutici, se il laboratorio riscontra una concentrazione di salbutamolo superiore a 1000 ng/ml (forma libera e glucuronata), è reso un riscontro analitico di positività, a meno che lo sportivo provi che il risultato anomalo è dovuto a un impiego terapeuti- co di salbutamolo per inalazione. S4. Sostanze con attività anti-estrogenica Le seguenti classi di sostanze ad azione anti-estrogenica sono vietate: 1. gli inibitori dell’aromatasi compresi, ma non limitati a: anastrozolo, letro- zolo, aminoglutetimide, exemestane, formestane, testolattone; 2. i modulatori selettivi dei recettori degli estrogeni (SERM) compresi, ma non limitati a: raloxifene, tamoxifene, toremifene; 3. le altre sostanze con attività anti-estrogenica comprese, ma non limitate a: clomifene, ciclofenil, fulvestrant. S5. Diuretici e altre sostanze mascheranti Gli agenti mascheranti sono proibiti. Essi includono: Diuretici7, epitestosterone, probenecid, inibitori dell’alfa reduttasi (per esempio dutasteride e finasteride), espansori di plasma (per esempio albumina, destrano, amido idrossietile) e altre sostanze con effetto/i biologico/i simile/i. I diuretici comprendono: acetazolamide, acido etacrinico, amiloride, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, indapamide, metolazone, spironolattone, tiazidi (per esempio bendro- flumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide), triamterene e altre sostanze con una struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i (è fatto salvo il drosperinone che non è vietato).

Pratiche vietate M1. Incremento del trasporto di ossigeno Sono vietate le seguenti pratiche:

1. Il doping ematico, compreso l’uso di sangue autologo, omologo o eterologo

oppure di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine.

7 Un’autorizzazione d’uso a fini terapeutici non vale se nel campione d’urina dello sportivo è riscontrato un diuretico associato a sostanze vietate la cui concentrazione raggiunga i loro valori soglia o sia inferiore ai loro valori soglia.

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2. L’incremento artificiale del consumo, del trasporto o della liberazione

dell’ossigeno, inclusi tra gli altri i perfluorocomposti, l’efaproxiral (RSR13) e i prodotti a base di emoglobina modificata (per esempio i surrogati sangui- gni emoglobinici e i prodotti di emoglobina microincapsulata). M2. Manipolazione chimica o fisica Sono vietate le seguenti pratiche: 1. La falsificazione, o la tentata falsificazione, per alterare l’integrità e la vali- dità dei campioni prelevati nei controlli antidoping. Questa categoria com- prende, tra l’altro, la cateterizzazione, sostituzione e/o alterazione dell’urina;

2. Le infusioni endovenose, salvo nell’ambito di trattamenti medici legittimi.

M3. Doping genetico È proibito l’uso non terapeutico di cellule, geni, sequenze di geni e modulazioni di espressioni genetiche che possono migliorare le prestazioni sportive.

Sostanze e metodi vietati in competizione Oltre alle categorie di cui sopra (S1-S5 e M1-M3), in competizione sono vietate le seguenti categorie:

Sostanze vietate S6. Stimolanti Tutti gli stimolanti, compresi i loro isomeri ottici (D- e L-) se esistono, sono proibiti ad eccezione dei derivati dell’imidazolo ad uso topico e degli stimolanti compresi nel Programma di Monitoraggio 2007*. Gli stimolanti comprendono: adrafinile cropropamide fencamina adrenalina** crotetamide fendimetrazina amfepramone cyclazodone fenetillina amifenazolo dimetilamfetamina fenfluramina amfetamina efedrina**** 4-fenilpiracetame (carfedone) amfetaminile eptaminolo fenmetrazina benzfetamina etamivan fenprometamina benzylpiperazina etilamfetamina fenproporex bromantan etilefrina fentermina catina*** famprofazone furfenorex clobenzorex fenbutrazato isometeptene cocaina fencamfamina levmetamfetamina

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meclofenossato metilfenidato pemolina mefenorex modafinile pentetrazolo mefentermina niketamide prolintano mesocarbo norfenefrina propilesedrina metamfetamina (D-) norfenfluramina selegilina metilenediossiamfetamina octopamina sibutramina metilenediossimetamfetamina ortetamina stricnina p-metilamfetamina ossilofrina tuaminoeptano metilefedrina**** paraidrossiamfetamina e altre sostanze con una struttura chimica simile o simile(i) effetto(i) biologico(i). * Le seguenti sostanze incluse nel Programma di Monitoraggio 2007 (bupropione, caffeina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo, pseudoefedrina, sinefrina) non sono considerate sostanze vietate. ** L’adrenalina, associata ad anestetici locali o somministrata localmente (per esempio per via nasale o oftalmologica) non è vietata. *** La catina è vietata quando la sua concentrazione nell’urina è superiore a 5 microgrammi per millilitro. **** Sia l’efedrina che la metilefedrina sono vietate quando la loro concentrazione nell’urina è superiore a 10 microgrammi per millilitro.

Uno stimolante non espressamente incluso nella presente sezione è considerato come una sostanza specifica soltanto se lo sportivo può dimostrare che questa sostanza è particolarmente suscettibile di causare violazioni non intenzionali delle norme antidoping, a causa della sua larga diffusione nei prodotti medicinali, o se tale sostanza è meno suscettibile di essere utilizzata con successo come agente dopante. S7. Narcotici I seguenti narcotici sono vietati: buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), fentanil e i suoi derivati, idro- morfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, pentazocina, petidina. S8. Cannabinoidi I cannabinoidi (per esempio l’hashish e la marijuana) sono vietati. S9. Glucocorticosteroidi Tutti i glucocorticosteroidi sono vietati quando somministrati per via orale, rettale, endovenosa o intramuscolare. La loro somministrazione richiede un’autorizzazione d’uso ai fini terapeutici. Altre vie di somministrazione (iniezioni intrarticolari / periarticolari / peritendinee / epidurali / intradermiche e per inalazione), eccetto quelle riportate in seguito, richie- dono un’autorizzazione d’uso a fini terapeutici abbreviata. Le preparazioni topiche usate per trattare patologie dermatologiche (compresa iontoforesi / fonoforesi), auricolari, nasali, oftalmiche, buccali, gengivali e perianali non sono vietate e non richiedono alcuna forma di autorizzazione d’uso a fini tera- peutici.

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Sostanze vietate in determinate discipline sportive

P1. Alcol L’alcol (etanolo) è vietato soltanto in competizione nelle discipline sportive elencate in seguito. L’accertamento si effettua tramite analisi del fiato e/o analisi del sangue. La soglia di violazione per ciascuna federazione è indicata tra parentesi. – Aeronautica (FAI) (0.20 g/L) – Automobilismo (FIA) (0.10 g/L) – Bocce (CMSB) (0.10 g/L) – Karate (WKF) (0.10 g/L) – Motociclismo (FIM) (0.10 g/L) – Motonautica (UIM) (0,30 g/L) – Pentathlon moderno (UIPM) (0.10 g/L) per le discipline che includono il tiro – Tiro con l’arco (FITA) (0.10 g/L)

P2. Beta-bloccanti Salvo indicazione contraria, i beta-bloccanti sono vietati soltanto in competizione nelle seguenti discipline sportive. – Aeronautica (FAI) – Automobilismo (FIA) – Bigliardo (WCBS) – Bobsleigh (FIBT) – Bocce (CMSB) – Bowling (FIQ) – Bridge (FMB) – Curling (WCF) – Ginnastica (FIG) – Lotta (FILA) – Motociclismo (FIM) – Pentathlon moderno (UIPM) per le discipline che includono il tiro – Sci (FIS) per il salto con gli sci, freestyle salto/halfpipe e lo snowboard hal- fpipe / big air – Tiro (ISSF, IPC) (vietato anche fuori competizione) – Tiro con l’arco (FITA, IPC) (vietato anche fuori competizione) – Vela (ISAF) soltanto per i timonieri di match race

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I beta bloccanti includono, tra gli altri: acebutololo, alprenololo, atenololo, betaxololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metopro- lolo, nadololo, ossiprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo.

Sostanze specifiche Le «sostanze specifiche»8 sono elencate di seguito: – tutti i beta-2 agonisti per inalazione, eccetto il salbutamolo (libero e gluco- ronato) per una concentrazione superiore a 1000 ng/mL e il clenbuterolo; – probenecide; – catina, cropropamide, crotetamide , efedrina, eptaminolo, etamivan, fampro- fazone, fenprometamina, isometeptene, levmetanfetamina, meclofenossato, niketamide, norfenefrina, octopamina, ortetamina, oxilofrina, P-metilamfet- amina, propilesedrina, selegilina, sibutramina, tuaminoeptano e ogni altro stimolante non espressamente elencato sotto la Sezione S6, per il quale lo sportivo dimostra che la sostanza soddisfa le condizioni previste nella Sezione S6. – cannabinoidi; – tutti i glucocorticosteroidi; – alcol; – tutti i beta-bloccanti.

8 «L’Elenco delle Sostanze Proibite può identificare sostanze specifiche che sono particolarmente suscettibili di causare violazioni non intenzionali delle norme antidoping, a causa della loro larga diffusione nei prodotti medicinali, o che sono meno suscettibili di essere utilizzate con successo come agenti dopanti.» Una violazione delle regole antidoping che riguardi tali sostanze può comportare una riduzione della sanzione, a condizione che «… lo sportivo possa provare che l’uso di tale sostanza specifica non era finalizzato al miglioramento della prestazione sportiva …».

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Allegato II

Standard dell’autorizzazione d’uso a fini terapeutici

Estratto dello «Standard internazionale dell’autorizzazione d’uso a fini terapeutici» dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA); in vigore il 1° gennaio 2005

4.0 Criteri dell’autorizzazione d’uso a fini terapeutici

Un’autorizzazione d’uso a fini terapeutici (AUT) può essere concessa a uno sportivo per permettergli di utilizzare una sostanza o un metodo vietato che figura nel- l’Elenco dei divieti. Una domanda di AUT è esaminata da un Comitato per l’auto- rizzazione d’uso a fini terapeutici (CAUT). Il CAUT è nominato da un’organizza- zione antidoping. L’autorizzazione è concessa unicamente se sono rigorosamente rispettati i seguenti criteri: [Commento: questo standard si applica a tutti gli sportivi definiti tali dal Codice e che vi sono assoggettati, compresi gli sportivi disabili. Il presente standard si applica secondo le condizioni individuali. Per esempio, un’autorizzazione d’uso giustificata nel caso di uno sportivo disabile può non esserlo per altri sportivi.]

4.1 Lo sportivo dovrebbe presentare una domanda di AUT almeno 21 giorni prima

di partecipare a una manifestazione.

4.2 La salute dello sportivo subirebbe un grave danno se la sostanza o metodo

vietato non fosse somministrata nel quadro del trattamento di uno stato patologico acuto o cronico.

4.3 L’uso terapeutico della sostanza o del metodo vietato non deve causare alcun

miglioramento della prestazione sportiva ad eccezione del miglioramento dovuto a un ritrovato stato di salute normale dopo il trattamento di uno stato patologico con- clamato. L’uso di qualsiasi sostanza o metodo vietato per aumentare i livelli natu- ralmente bassi di ormoni endogeni non è considerato un intervento terapeutico accettabile. 4.4 Non devono sussistere alternative terapeutiche autorizzate che possano sostituire la sostanza o il metodo normalmente vietato. 4.5 La necessità di utilizzare la sostanza o il metodo normalmente vietato non deve essere una conseguenza parziale o totale di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nell’Elenco dei divieti.

4.6 L’AUT è revocata dall’organizzazione che l’ha concessa se:

(a) lo sportivo non ottempera senza indugio a ogni domanda o condizione impo- stagli dall’organizzazione antidoping che ha concesso l’autorizzazione; (b) la durata di validità dell’autorizzazione d’uso a fini terapeutici è scaduta;

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(c) lo sportivo è informato che l’AUT è stata annullata dall’organizzazione anti- doping. [Commento: ogni AUT ha una durata precisa definita dal CAUT. È possibile che, dopo la scadenza o l’annullamento dell’AUT, la sostanza proibita sia ancora presente nell’organismo dello sportivo. In questi casi, l’organizzazione antidoping che indaga sul risultato anomalo tenta di stabilire se il risultato è compatibile con la data di scadenza o di annullamento dell’AUT.]

4.7 Una domanda di AUT non può essere approvata retroattivamente a meno che:

(a) vi sia emergenza medica o necessità di trattare una condizione patologica acuta; o (b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto tempo o pos- sibilità sufficienti per presentare una domanda, o il CAUT per esaminarla, prima del controllo antidoping. [Commento: le emergenze mediche o le condizioni patologiche acute che richiedono la som- ministrazione di una sostanza o l’impiego di un metodo normalmente vietato prima che possa essere presentata una domanda di AUT sono rare. Sono pure poco frequenti le circostanze che, nell’imminenza di una competizione, richiedono un rapido esame di una domanda di AUT. Le organizzazioni antidoping che concedono le AUT dovrebbero disporre di procedure interne che permettano di affrontare tali situazioni].

5.0 Riservatezza dell’informazione

5.1 Il richiedente deve consentire per scritto alla trasmissione di tutte le informazio- ni relative alla domanda ai membri del CAUT e, se del caso, ad altri esperti medici e scientifici indipendenti o al personale coinvolto nella gestione, nella revisione o nelle procedure di appello dell’AUT. Se è necessario ricorrere a esperti indipendenti, sono loro trasmessi tutti i dettagli della domanda senza indicare l’identità dello sportivo interessato. Lo sportivo richiedente deve inoltre consentire per scritto alla comunicazione delle conclusioni del CAUT alle altre organizzazioni antidoping interessate in virtù del Codice.

5.2 I membri del CAUT e l’amministrazione dell’organizzazione antidoping inte-

ressata conducono ogni loro attività con la massima riservatezza. L’insieme dei membri del CAUT e tutto il personale interessato firmano una clausola di riserva- tezza. In particolare, sono strettamente confidenziali le seguenti informazioni: (a) tutte le informazioni o dati medici forniti dallo sportivo e dal suo medico curante; (b) tutti i dettagli della domanda, compreso il nome del medico che partecipa alla procedura. Se si oppone alle domande del CAUT o del CAUT dell’AMA per ottenere informa- zioni riguardanti la sua salute in suo nome, uno sportivo deve avvisarne per scritto il suo medico curante. In conseguenza di una tale decisione, lo sportivo non ottiene né l’approvazione né il rinnovo di una AUT.

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6.0 Comitati per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici (CAUT)

I CAUT sono costituiti e agiscono in conformità con le direttive seguenti:

6.1 I CAUT devono essere composti di almeno tre medici con esperienza nella cura

e nel trattamento degli sportivi, nonché solide conoscenze e pratica della medicina clinica e sportiva. Per garantire l’indipendenza delle decisioni, una maggioranza dei membri non dovrebbe essere investito di responsabilità ufficiali nell’organizzazione antidoping del CAUT. Tutti i membri di un CAUT devono firmare una dichiarazione che attesti che non vi è conflitto d’interessi. Per le domande di AUT concernenti sportivi disabili, almeno uno dei membri del CAUT deve disporre di una specifica esperienza nella cura di sportivi disabili.

6.2 I membri di un CAUT possono chiedere le perizie mediche o scientifiche che

ritengono appropriate per l’analisi delle argomentazioni di ogni domanda di AUT.

6.3 Il CAUT dell’AMA è composto secondo i criteri di cui all’articolo 6.1.

Il CAUT dell’AMA è istituito per riesaminare, di sua iniziativa, le decisioni delle organizzazioni antidoping. Su domanda di ogni sportivo a cui un’organizzazione antidoping ha rifiutato un’AUT, il CAUT dell’AMA riesamina tale decisione e può annullarla in virtù dell’articolo 4.4 del Codice.

7.0 Procedura della domanda di autorizzazione d’uso a fini terapeutici (AUT)

7.1 Un’AUT è esaminata soltanto dopo la ricezione del formulario di domanda

debitamente compilato che deve essere corredato da tutti i documenti connessi (vedi allegato 1 – formulario per l’AUT). La procedura della domanda deve svolgersi nel rigoroso rispetto del principio del segreto medico.

7.2 Il formulario o i formulari di domanda dell’AUT che figurano nell’allegato 1

possono essere modificati dalle organizzazioni antidoping in modo tale da integrarvi esigenze addizionali di informazioni, ma dall’allegato 1 non deve essere stralciato alcun articolo o sezione. 7.3 Il formulario o i formulari di domanda dell’AUT possono essere tradotti in altre lingue dalle organizzazioni antidoping ma sul formulario o sui formulari deve rima- nere la versione inglese o quella francese.

7.4 Uno sportivo non può sottoporre una domanda di AUT a più di un’organizza-

zione antidoping. La domanda deve indicare lo sport praticato dallo sportivo e, se del caso, la sua disciplina e la sua posizione, o il suo ruolo particolare.

7.5 La domanda deve includere ogni domanda in corso e/o precedente di autorizza-

zione di uso di una sostanza o metodo normalmente vietato, indicare a quale organo sia stata presentata tale domanda e quale sia stata la sua decisione.

7.6 La domanda deve includere un’anamnesi medica chiara e dettagliata che com-

prenda i risultati di ogni esame, analisi di laboratorio e immaginografia connessi con la domanda. 7.7 Tutti gli esami complementari e pertinenti, ricerche supplementari o immagino- grafie chiesti dal CAUT dell’organizzazione antidoping sono effettuati a spese del richiedente o della sua federazione nazionale.

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7.8 La domanda deve comprendere un certificato di un medico curante qualificato

che confermi la necessità della sostanza o del metodo vietato per il trattamento dello sportivo e indichi le ragioni per cui non si può né si potrebbe utilizzare un’alterna- tiva terapeutica autorizzata per il trattamento della sua condizione. 7.9 Devono essere specificate la posologia, la frequenza, la modalità e la durata della somministrazione della sostanza o del metodo normalmente vietato.

7.10 Le decisioni del CAUT devono essere prese entro 30 giorni dalla ricezione

della domanda corredata da tutta la documentazione necessaria e devono essere trasmesse per scritto allo sportivo dall’organizzazione antidoping interessata. Quan- do un’AUT è concessa a uno sportivo che fa parte di un gruppo bersaglio di sportivi sottoposti ai controlli, lo sportivo e l’AMA ricevono senza indugio un certificato di approvazione con le informazioni sulla durata dell’autorizzazione d’uso e tutte le condizioni associate con tale AUT.

7.11 (a) Quando riceve la domanda di riesame di uno sportivo, il CAUT dell’AMA

può, come previsto dall’articolo 4.4 del Codice, annullare una decisione concernente un’AUT resa da un’organizzazione antidoping. Lo sportivo for- nisce al CAUT dell’AMA tutte le informazioni sulla domanda di AUT ini- zialmente presentata all’organizzazione antidoping e versa all’AMA la somma forfetaria richiesta. La decisione iniziale ha effetto fintanto che la procedura di revisione non è terminata. La procedura non deve protrarsi per più di 30 giorni dal momento in cui l’AMA ha ricevuto le informazioni. (b) L’AMA può avviare una procedura di riesame in ogni momento. Il CAUT dell’AMA deve portare a termine il riesame entro 30 giorni. 7.12 Se la decisione concernente la concessione di un’AUT è annullata in seguito al riesame, l’annullamento non ha effetto retroattivo e non invalida i risultati ottenuti dallo sportivo nel periodo per il quale era stata concessa l’AUT; tale decisione prende effetto al più tardi 14 giorni dopo essere stata notificata allo sportivo.

8.0 Procedura abbreviata di domanda di autorizzazione d’uso a fini terapeutici

(AUTA)

8.1 È noto che determinate sostanze comprese nell’Elenco delle sostanze vietate

sono utilizzate per trattare patologie frequentemente diffuse tra gli sportivi. In tali casi, non occorre presentare una domanda dettagliata come previsto dalle sezioni 4 e 7. Di conseguenza, è istituita una procedura abbreviata per la domanda di AUT.

8.2 Le sostanze e i metodi vietati che possono essere oggetto di una procedura

abbreviata sono rigorosamente limitate ai beta-2 agonisti (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) per inalazione, e ai glucocorticosteroidi somministrati per vie non sistemiche.

8.3 Per ottenere l’autorizzazione di usare una delle summenzionate sostanze, lo

sportivo deve fornire all’organizzazione antidoping un certificato medico che attesti la necessità terapeutica. Questo certificato medico (come descritto nell’allegato 2) deve indicare la diagnosi, il nome del farmaco, la posologia, la modalità della som- ministrazione e la durata del trattamento. Se possibile, vanno menzionati gli esami eseguiti per giungere alla diagnosi (senza indicarne i risultati né i dettagli).

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8.4 Secondo la procedura abbreviata:

(a) l’autorizzazione d’uso di sostanze vietate e sottoposte alla procedura abbre- viata prende effetto a partire dalla ricezione da parte dell’organizzazione antidoping di una domanda completa. Le domande incomplete sono rinviate al richiedente; (b) una volta ricevuta una domanda completa, l’organizzazione antidoping informa senza indugio lo sportivo. Sono pure adeguatamente informate la federazione internazionale dello sportivo, la sua federazione nazionale, non- ché la sua organizzazione nazionale antidoping. L’organizzazione anti- doping informa l’AMA soltanto quando riceve la domanda di uno sportivo di livello internazionale; (c) una domanda di AUTA non può essere approvata retroattivamente a meno che: – vi sia urgenza medica o necessità di trattare una condizione patologica acuta; o – a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto tempo o possibilità sufficienti per presentare una domanda, o il CAUT per esa- minarla, prima del controllo antidoping.

8.5 (a) Un riesame da parte del CAUT dell’organizzazione o del CAUT dell’AMA

può essere avviato in ogni momento durante il periodo di validità di un’AUTA concessa secondo la procedura abbreviata,. (b) Se lo sportivo chiede il riesame del rifiuto di un’AUTA, il CAUT dell’AMA può, per quanto necessario, chiedere allo sportivo di fornire a sue spese ulte- riori informazioni mediche.

8.6 Una AUTA può essere annullata in ogni momento dal CAUT o dal CAUT

dell’AMA. Lo sportivo, la sua federazione internazionale e ogni organizzazione antidoping interessata ne sono immediatamente informati.

8.7 L’annullamento prende effetto non appena lo sportivo è stato informato della

decisione. Tuttavia, lo sportivo può presentare una domanda di AUT osservando la procedura di cui alla sezione 7.

9.0 Centro d’informazione

9.1 Le organizzazioni antidoping devono fornire all’AMA tutte le AUT e l’insieme

della documentazione che le accompagna conformemente alle disposizioni della sezione 7.

9.2 Per quanto concerne le AUTA, le organizzazioni antidoping forniscono

all’AMA le domande mediche presentate da sportivi di livello internazionale con- formemente alle disposizioni della sezione 8.4. 9.3 Il centro d’informazione garantisce la massima riservatezza di tutte le informa- zioni mediche.

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Campo d’applicazione il 17 novembre 2008 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania 31 dicembre 2006 A 1° febbraio 2007 Algeria 29 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Arabia Saudita 22 maggio 2008 A 1° luglio 2008 Argentina* 29 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Australia 17 gennaio 2006 1° febbraio 2007 Austria 19 luglio 2007 1° settembre 2007 Azerbaigian 23 luglio 2007 A 1° settembre 2007 Bahamas 12 ottobre 2006 1° febbraio 2007 Bangladesh 22 ottobre 2007 1° dicembre 2007 Barbados 21 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Belgio 19 giugno 2008 1° agosto 2008 Bolivia 15 novembre 2006 1° febbraio 2007 Brasile 18 dicembre 2007 1° febbraio 2008 Brunei 31 marzo 2008 1° maggio 2008 Bulgaria 12 gennaio 2007 1° marzo 2007 Burundi 5 settembre 2007 1° novembre 2007 Cambogia 9 aprile 2008 A 1° giugno 2008 Camerun 15 ottobre 2007 A 1° dicembre 2007 Canada 29 novembre 2005 1° febbraio 2007 Capo Verde 5 giugno 2008 1° agosto 2008 Ciad 10 ottobre 2008 1° dicembre 2008 Cina 9 ottobre 2006 A 1° febbraio 2007 Cook, Isole 15 febbraio 2006 A 1° febbraio 2007 Corea del Sud 5 febbraio 2007 1° aprile 2007 Costa d’Avorio 29 luglio 2008 1° settembre 2008 Croazia 3 ottobre 2007 1° dicembre 2007 Cuba 28 luglio 2008 A 1° settembre 2008 Danimarcaa 15 dicembre 2005 1° febbraio 2007 Ecuador 22 marzo 2007 A 1° maggio 2007 Egitto 23 maggio 2007 1° luglio 2007 El Salvador 5 settembre 2008 A 1° novembre 2008 Eritrea 19 agosto 2008 1° ottobre 2008 Estonia 17 agosto 2007 1° ottobre 2007 Etiopia 30 luglio 2008 1° settembre 2008 Finlandia 22 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Francia 5 febbraio 2007 1° aprile 2007 Gabon 27 novembre 2007 1° gennaio 2008 Germania 31 maggio 2007 1° luglio 2007 Ghana 31 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Giamaica 2 agosto 2006 1° febbraio 2007 Giappone 26 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Grecia 31 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Guatemala 17 marzo 2008 1° maggio 2008

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

India 7 novembre 2007 1° gennaio 2008 Indonesia 30 gennaio 2008 1° marzo 2008 Irlanda 18 luglio 2008 1° settembre 2008 Islanda 10 febbraio 2006 A 1° febbraio 2007 Italia 27 febbraio 2008 1° aprile 2008 Kuwait 13 agosto 2007 A 1° settembre 2007 Lettonia 10 aprile 2006 A 1° febbraio 2007 Libia 30 maggio 2007 1° luglio 2007 Lituania 2 agosto 2006 1° febbraio 2007 Lussemburgo 11 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Macedonia 9 ottobre 2008 1° dicembre 2008 Malaysia 20 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Mali 30 maggio 2007 1° luglio 2007 Maurizio 6 luglio 2006 1° febbraio 2007 Messico 11 aprile 2007 1° giugno 2007 Moldova 19 febbraio 2008 1°aprile 2008 Monaco 30 gennaio 2006 1°febbraio 2007 Mongolia 15 ottobre 2007 A 1° dicembre 2007 Mozambico 23 ottobre 2006 1° febbraio 2007 Namibia 29 novembre 2006 1° febbraio 2007 Nauru 4 maggio 2006 1° febbraio 2007 Niger 26 ottobre 2006 1° febbraio 2007 Nigeria 24 febbraio 2006 1° febbraio 2007 Norvegia 13 gennaio 2006 1° febbraio 2007 Nuova Zelandab 23 dicembre 2005 1° febbraio 2007 Oman 9 luglio 2007 1° settembre 2007 Paesi Bassi 17 novembre 2006 1° febbraio 2007 Aruba 17 novembre 2006 1° febbraio 2007 Pakistan 4 febbraio 2008 1° aprile 2008 Palau 23 settembre 2008 A 1° novembre 2008 Panama 27 novembre 2007 1° gennaio 2008 Paraguay 13 ottobre 2008 1° dicembre 2008 Perù 16 ottobre 2006 1° febbraio 2007 Polonia 17 gennaio 2007 A 1° marzo 2007 Portogallo 30 aprile 2007 1° giugno 2007 Qatar 24 agosto 2007 1° ottobre 2007 Regno Unito 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Bermuda 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Cayman, Isole 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Falkland, Isole 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Guernesey 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Jersey 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Man, Isola di 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Repubblica Ceca 30 aprile 2007 1° giugno 2007 Romania 23 ottobre 2006 1° febbraio 2007

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Russia 29 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Saint Kitts e Nevis 14 aprile 2008 1° giugno 2008 Samoa 8 agosto 2007 1° ottobre 2007 Santa Lucia 7 dicembre 2007 1° febbraio 2008 Seicelle 5 luglio 2006 1° febbraio 2007 Senegal 29 aprile 2008 1° giugno 2008 Singapore 5 novembre 2007 A 1° gennaio 2008 Slovacchia 26 gennaio 2007 1° marzo 2007 Slovenia 18 settembre 2008 A 1° novembre 2008 Spagna 25 ottobre 2006 1° febbraio 2007 Stati Uniti d’America* 25 agosto 2008 1° ottobre 2008 Sudafrica 30 novembre 2006 1° febbraio 2007 Svezia 9 novembre 2005 1° febbraio 2007 Svizzera 23 ottobre 2008 A 1° dicembre 2008 Thailandia 15 gennaio 2007 1° marzo 2007 Trinidad e Tobago 9 marzo 2007 A 1° maggio 2007 Tunisia 26 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Ucraina 8 novembre 2006 1° febbraio 2007 Ungheria 29 agosto 2007 1° ottobre 2007 Uruguay 28 aprile 2008 1° giugno 2008 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): http://portal.unesco.org («Legal Instru- ments») oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Convenzione non si applica alla Groenlandia e alle Isole Faeröer. b La Convenzione non si applica a Tokelau.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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