AS 2009 5595
Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio gravante l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra
Ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio gravante l’imposta sul tabacco e l’imposta sulla birra
Modifica del 6 novembre 2009
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF del 4 dicembre 20071 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio gravante l’imposta sul tabacco e l’imposta sulla birra è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge del 21 marzo 19692 sull’imposizione del tabacco (LImT); visto l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 ottobre 20093 sull’imposizione del tabacco; visto l’articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 20064 sull’imposizione della birra (LIB); visto l’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 giugno 20075 sull’imposizione della birra (OIBir),
Art. 1 Interesse moratorio In caso di proroga del termine legale di pagamento o in caso di pagamento ritardato ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 LImT o degli articoli 25 capoversi 1 e 2 nonché
31 LIB, l’interesse moratorio ammonta al 5 per cento annuo.
Art. 2 Interesse rimuneratorio In caso di restituzione tardiva dell’imposta sul tabacco ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 LImT o dell’imposta sulla birra ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 LIB, l’interesse rimuneratorio ammonta al 5 per cento annuo.