AS 2009 561
Ordinanza sulla protezione degli animali
Correzione
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
del 23 aprile 2008 (RU 2008 2985; RS 455.1)
Allegato 6 N. II 4 (Ordinanza del 24 novembre 19931 concernente la legge federale sulla pesca)
Art. 5b cpv. 1 lett. a, 3 e 4, frase introduttiva
Invece di: 1 In deroga all’articolo 100 capoverso 2 OPAn, i pesci seguenti catturati per il con- sumo non devono essere uccisi immediatamente: a. i pesci che, catturati da pescatori professionisti o da pescatori titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a, sono detenuti per un breve periodo; è necessario che essi non soffrano per le condizioni di detenzione; 3 In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera b OPAn, i Cantoni possono autorizzare l’impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a nelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere attaccati solo alla bocca. 4 In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, i Cantoni possono autorizzare l’impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a per:
Leggasi: 1 In deroga all’articolo 100 capoverso 2 OPAn, i pesci seguenti catturati per il con- sumo non devono essere uccisi immediatamente: a. i pesci che, catturati da pescatori professionisti o da pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a, sono detenuti per un breve periodo; è necessario che essi non soffrano per le condizioni di detenzione;
1 RS 923.01
2009-0124 561
Protezione degli animali. Correzione RU 2009
3 In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera b OPAn, i Cantoni possono autorizzare l’impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a nelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere attaccati solo alla bocca. 4 In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, i Cantoni possono autorizzare l’impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a per:
3 febbraio 2009 Cancelleria federale
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