AS 2009 5845
Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)
Modifica del 4 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con l’abbrevia- zione «UFCOM».
Art. 14cbis Prezzi dei servizi 1 Il gestore del registro fissa i prezzi dei suoi servizi in funzione dei costi sostenuti e della necessità di realizzare utili equi. Sono considerati solo i costi di un fornitore efficace. 2 Se dal calcolo basato sui costi risultano tuttavia prezzi relativamente bassi nel confronto internazionale, suscettibili di compromettere la buona gestione o la repu- tazione del dominio «.ch», il gestore del registro fissa i prezzi in modo che siano vantaggiosi senza essere tra i più bassi sul piano internazionale. 3 Il gestore del registro esamina almeno ogni 18 mesi se il prezzo dei suoi servizi corrisponde a tali criteri di calcolo. Comunica il risultato del suo esame all’UFCOM.
Art. 14cter Utilizzo delle eventuali eccedenze 1 Se nel corso di uno o più periodi determinati i ricavi si rivelano più elevati rispetto ai costi sostenuti e agli utili equi, l’importo cumulato in eccesso deve: a. essere utilizzato nel restante periodo di delega per abbassare il prezzo globa- le dei servizi; o b. essere versato, in tutto o in parte, all’UFCOM se non è possibile ridurre i prezzi in applicazione dell’articolo 14cbis capoverso 2.
2 L’UFCOM impiega le eccedenze versategli per finanziare compiti o progetti
d’interesse pubblico nell’ambito della gestione del sistema dei nomi di dominio.
1 RS 784.104
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3 In occasione di ogni esame e approvazione dei prezzi conformemente agli arti-
coli 14c capoverso 2 e 14cbis capoverso 3, l’UFCOM determina la quota a lui desti- nata. Esso designa i compiti o progetti che beneficiano di un finanziamento, ne fissa le condizioni e vigila sulla corretta esecuzione. Pubblica l’elenco dei compiti o progetti designati con gli importi accordati e i nomi dei beneficiari. 4 Al termine del periodo di delega il restante importo in eccesso è interamente versa- to all’UFCOM entro un mese.
Art. 14cquater L’articolo 14cter diventa l’articolo 14cquater.
Art. 14f cpv. 3 e 3bis 3 L’articolo 4 capoversi 2, 3 lettere a, abis, c e 4, nonché gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8, 9 e 11 capoversi 1 lettera c e 3 non si applicano alla gestione e all’attribuzione dei nomi di dominio. L’utilizzo da parte del titolare di elementi d’indirizzo subordinati ai sensi dell’articolo 6 non sottostà all’autorizzazione del gestore del registro. 3bis Se il titolare di un nome di dominio non possiede un indirizzo postale valido in Svizzera e un’autorità svizzera ne fa richiesta nell’ambito dell’esecuzione dei suoi compiti, il gestore del registro domanda al titolare del nome di dominio di indicare suddetto indirizzo entro 30 giorni. Il gestore del registro revoca il nome di dominio se il titolare non adempie tale obbligo entro il termine impartito.
Art. 14fbis Blocco di un nome di dominio in caso di sospetto abuso
1 Il gestore del registro è tenuto a bloccare un nome di dominio e a sopprimerne
l’attribuzione a un server di nomi se: a. sussiste il sospetto fondato che questo nome di dominio sia utilizzato per:
1. appropriarsi di dati degni di protezione tramite metodi illegali, o
2. diffondere software dannosi; e
b. un ente per la lotta contro la cibercriminalità riconosciuto dall’UFCOM ha presentato una richiesta di blocco del nome di dominio. 2 Il gestore del registro può bloccare un nome di dominio e sopprimere la sua attri- buzione a un server di nomi per un massimo di cinque giorni lavorativi se, pur essendo adempiute le condizioni del capoverso 1 lettera a, manca la richiesta di blocco da parte di un ente conformemente al capoverso 1 lettera b. Al termine dei cinque giorni, esso sospende ogni misura non confermata da una richiesta di un ente ai sensi del capoverso 1 lettera b. 3 Esso informa immediatamente il titolare, per via elettronica, dell’avvenuto blocco. Chiede nel contempo al titolare di indicare, se necessario, un indirizzo postale valido in Svizzera e di identificarsi entro 30 giorni. Il gestore del registro revoca il nome di dominio se il titolare non adempie tale obbligo entro il termine impartito.
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4 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) emana una decisione in merito, se nei
30 giorni successivi al blocco il titolare:
a. ne fa richiesta; b. s’identifica correttamente; e c. qualora necessario, comunica un indirizzo postale valido in Svizzera o s’impegna a crearne uno. 5 Il gestore del registro libera il nome di dominio e lo riattribuisce a un server di nomi 30 giorni dopo l’esecuzione di una richiesta di blocco ai sensi del capoverso 1 lettera b, per quanto fedpol o un’altra autorità svizzera operante nel quadro dell’esecuzione dei suoi compiti non abbia confermato tramite decisione la misura presa. 6 Il gestore del registro documenta i casi di blocco e di soppressione e presenta, trimestralmente o su richiesta, un rapporto all’UFCOM. Può inoltre informare gli enti riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera b sui casi di blocco e di soppres- sione.
Art. 14h cpv. 1 lett. g 1I seguenti dati devono figurare nella banca dati pubblica centralizzata di cui all’articolo 14a capoverso 2 lettera d: g. l’indicazione secondo cui un nome di dominio è o meno protetto attraverso il sistema DNSSEC (Domain Name System Security Extensions).
Art. 15b cpv. 2 2 Se corrispondono ai numeri brevi ai sensi dell’articolo 31b, possono riprenderne il formato ed essere composti da più di cinque cifre.
Art. 24c cpv. 2bis 2bis Il titolare di un numero attribuito individualmente deve garantire che in caso di esercizio, utilizzo o menzione del numero da parte di terzi sia rispettato il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell’UFCOM e le disposizioni della decisione d’attribuzione.
Art. 25 cpv. 1
1 L’UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli
articoli 28–32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali.
Art. 29 Servizi di salvataggio e di soccorso stradale L’UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell’ambito delle attività di salvataggio e di soccorso stradale che richiedono l’intervento immediato di specialisti sul posto.
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Art. 30 cpv. 1
1 L’UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi
d’informazione per garantire la sicurezza pubblica allo scopo di informare o consi- gliare i chiamanti in caso di situazioni concrete di pericolo.
Art. 31a cpv. 2
2 Presentando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la
quantità di chiamate nell’ambito del servizio che intende fornire ogni anno ammon- terà almeno all’1 per cento del totale delle chiamate annue effettuate verso i numeri brevi dei servizi d’informazione sugli elenchi.
Art. 31b cpv. 3bis 3bis Le comunicazioni verso i numeri brevi dei servizi a valenza sociale armonizzati a livello europeo devono essere gratuite per il chiamante.
Art. 32 Elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie 1 L’accesso all’elenco e al servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera g dell’ordinanza del 9 marzo 20072 sui servizi di telecomunicazione deve essere garantito tramite il numero breve 1145.
2 Per l’attribuzione e la gestione del numero breve 1145 non sono riscosse tasse
amministrative.
Art. 47 cpv. 1 1 Su richiesta, l’UFCOM attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.2123 dell’UIT-T, se il fornitore: a. dispone di una concessione di radiocomunicazione per GSM/UMTS o di una tecnologia di comunicazione mobile analoga; b. ha concluso un accordo con il titolare di una concessione di radiocomunica- zione di cui alla lettera a concernente l’utilizzo della rete mobile svizzera (roaming nazionale) di quest’ultimo; o c. offre altri servizi mobili secondo la raccomandazione E.212.
2 RS 784.101.1 3 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle teleco- municazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.
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Art. 53 Adeguamento delle condizioni generali del gestore del registro dei nomi di dominio che dipendono dal dominio «.ch» Il gestore del registro adegua le condizioni generali della sua offerta di servizi e le sottopone all’UFCOM per approvazione (art. 14c cpv. 2) entro tre mesi a decorrere dall’entrata in vigore degli articoli 14f capoverso 3bis e 14fbis.
Art. 54 Numeri brevi I numeri 1600, 161, 162 e 164 possono rimanere in funzione fintanto che i titolari non rinunciano all’esercizio, ma al massimo fino al 31 dicembre 2022. Possono essere utilizzati solo conformemente alla decisione di attribuzione. Se in un anno civile non è raggiunto il numero di 500 000 chiamate, il numero in questione è messo definitivamente fuori servizio entro un anno. Non è consentito rilevare i numeri né assegnarli ad altri titolari.
II L’allegato è completato come segue: … DNSSEC (Domain Name System Security Extensions): protocollo standardizzato dell’IETF (Internet Engineering Task Force) per la protezione dei dati trasmessi attraverso il sistema dei nomi di dominio Internet (DNS). …
III
1 La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2 L’articolo 14cter capoversi 1–3 ha effetto sino al 31 marzo 2015.
4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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