AS 2009 6083
AS 2009 6083
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 27 ottobre 2009
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b n. 10 1 Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli arti- coli 46 e 47 OAMal o delle organizzazioni ai sensi dell’articolo 52a OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell’ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia: b. misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione:
10. fisioterapia del pavimento pelvico;
L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni alle condizioni elencate:
Misura Condizione
c. Vaccinazione contro l’Haemofilus Per i fanciulli fino a cinque anni, influenzae secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2009», curato dall’UFSP e dalla CFV. j. Vaccinazione contro l’encefalite da Secondo il «Piano svizzero delle vacci- zecca (FSME) nazioni 2009», curato dall’UFSP e dalla CFV. Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione.
3 Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) al seguente indirizzo internet http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04184/index.html?l 4 Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) al seguente indirizzo internet http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04185/index.html?l
Ordinanza sulle prestazioni RU 2009
Allegato 1
N. 3, 6, 8, 9 e 11
Provvedimento Rimunera- Condizioni Decisione zione valida a partire obbligatoria dal
3 Ginecologia, ostetricia
… Embolizzazione di abrogato mioma uterino …
6 Oftalmologia
… Misurazione No 1.1.2010 dell’osmolarità del film lacrimale …
8 Psichiatria
… Terapia sostitutiva in Si 1. Osservanza delle direttive e raccoman- 1.1.2001/ caso di dipendenza dazioni seguenti: 1.1.2007/ dagli oppiacei a. In caso di terapia con prescrizione di 1.1.2010 metadone: «Terapia sostitutiva in caso di dipendenze dagli oppiacei oppioidi – Raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), della Società Sviz- zera di medicina delle Dipendenze (SSAM) e dell’Associazione dei medici cantonali della Svizzera» dell’ottobre 2009; b. In caso di terapia con prescrizione di buprenorfina: «Terapia sostitutiva in caso di dipendenze dagli oppiacei oppioidi – Raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), della Società Svizzera di medicina delle Dipen- denze (SSAM) e dell’Associazione dei medici cantonali della Svizzera» dell’ottobre 2009;
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Provvedimento Rimunera- Condizioni Decisione zione valida a partire obbligatoria dal
c. In caso di terapia con prescrizione di eroina: le disposizioni dell’ordinanza 8 marzo 1999 concernente la prescrizione medica di eroina (RS 812.121.6) come pure le diret- tive e le raccomandazioni del manua- le dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) «Richtlinien, Empfehlungen, Information», settembre 2000.
2. La sostanza o il preparato utilizzati
devono figurare nell’Elenco dei medi- camenti con tariffa (EMT) oppure nell’Elenco delle specialità (ES) nel gruppo terapico (IT) approvato dall’UICM.
3. La terapia sostitutiva comprende le
prestazioni seguenti: a. prestazioni mediche: – esame d’entrata, inclusa l’anam- nesi della dipendenza, status psi- chico e somatico con attenzione particolare alle turbe legate alla dipendenza e alla radice della dipendenza; – richiesta d’informazioni supple- mentari (famiglia, convivente, servizi terapici precedenti); – determinazione della diagnosi e dell’indicazione; – approntamento del piano terapico; – procedura di domanda d’autoriz- zazione e approntamento di rapporti destinati agli assicuratori- malattie; – avvio ed esecuzione della terapia sostitutiva; – consegna sorvegliata della sostan- za o del preparato a condizione che non avvenga attraverso un farmacista; – garanzia della qualità; – terapia di turbe legate all’uso di altre sostanze psicotrope; – valutazione del processo terapico; – richiesta d’informazioni presso l’istituzione preposta alla conse- gna dei prodotti; – verifica della diagnosi e dell’indicazione; – adeguamento della terapia e relativo scambio di corrispon- denza con le autorità;
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Provvedimento Rimunera- Condizioni Decisione zione valida a partire obbligatoria dal
– rapporti all’attenzione delle auto- rità e degli assicuratori-malattie; – controllo della qualità. b. Prestazioni del farmacista: – preparazione di soluzioni perorali secondo l’EMT, compreso il con- trollo della qualità; – consegna controllata della sostanza o del preparato; – contabilità concernente la sostanza attiva e rapporti destinati alle autorità; – rapporti all’attenzione del medico responsabile; – consulenza.
4. La prestazione va fornita dall’istitu-
zione competente secondo il numero 1.
5. Per la terapia sostitutiva è possibile
convenire rimunerazioni forfettarie. …
9 Radiologia
…
9.3 Radiologia intervenzionale
… Embolizzazione di Si In valutazione 1.1.2004/ mioma uterino Da parte di medici specializzati in radiolo- 1.1.2005/ gia con esperienza in tecniche di radiologia 1.1.2010 interventistica. fino al 31.12.2010 Impianto angiografico al passo con i tempi. Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi. …
11 Riabilitazione
… Riabilitazione di Si Le spese vengono coperte soltanto previa 12.5.1977/ pazienti affetti da garanzia speciale dell’assicuratore e previo 1.1.1997/ malattie cardiovasco- esplicito accordo del medico di fiducia. 1.1.2000/ lari o da diabete 1.1.2003/ 1.1.2009/ 1.7.2009/ 1.1.2010 La riabilitazione in caso di malattia occlu- siva arteriosa periferica sintomatica e di diabete, quale diagnosi principale, è praticata ambulatorialmente. La riabilita- zione cardiaca può essere praticata ambu- latoriamente o stazionariamente. I seguenti fattori inducono a optare per una riabilita- zione stazionaria:
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Provvedimento Rimunera- Condizioni Decisione zione valida a partire obbligatoria dal
– accresciuto rischio cardiaco – diminuzione della funzione del miocar- dio – comorbidità (diabetes mellitus, COPD, ecc.). Il programma di riabilitazione ambulato- riale può durare da due a sei mesi, a dipendenza dell’intensità dell’offerta di trattamento. Di regola la durata del trattamento ospeda- liero è di quattro settimane ma può essere ridotta a due o tre settimane nei casi meno complessi. La riabilitazione è praticata in un istituto sotto direzione medica, con programma personale e infrastrutture che soddisfano le seguenti direttive: Riabilitazione cardiaca: esigenze formulate il 29 marzo 2001 dal Gruppo di lavoro per la riabilitazione cardiaca, della Società svizzera di cardiologia. Riabilitazione in caso di malattia occlusiva arteriosa periferica: profilo delle esigenze della Società svizzera d’angiologia del 5 marzo 2009. Riabilitazione in caso di diabete: profilo delle esigenze della Società svizzera di endocrinologia e di diabetologia del 7 marzo 2009. Indicazioni: Si – Dopo un infarto del miocardio, con o senza PTCA – dopo bypass-operation – dopo altri interventi sul cuore e sui grandi vasi – dopo PTCA, in particolare in caso di precedente inattività o di molteplici fattori di rischio – malattia cronica e fattori multipli di rischio refrattari alla terapia ma con buona speranza di vita – malattia cronica con cattiva funzione ventricolare – pazienti con diabete mellito di tipo II (limite: al massimo una volta ogni tre anni) Si In valutazione 1.7.2009 – pazienti con malattia occlusiva arteriosa fino al periferica sintomatica, dallo stadio IIa 31.12.2012 secondo Fontaine. …
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