AS 2009 6101
Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari
Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica dell’11 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 20061 sui fondi propri è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 4 Abrogato
Art. 28 Fondi propri complementari inferiori aggiuntivi delle banche cantonali L’articolo 27 si applica per analogia alle banche cantonali, sempreché i pertinenti mutui postergati concessi alla banca in caso di rinuncia del creditore o in altro modo non siano coperti dalla garanzia dello Stato.
Art. 33 cpv. 3 Abrogato
Art. 125a Disposizioni transitorie della modifica dell'11 novembre 2009 1 Nel caso delle banche aventi la forma della cooperativa si considera come fondo proprio complementare inferiore il 33,4 per cento nel 2010 e il 16,7 per cento nel 2011 della somma del versamento suppletivo pro capite, per un importo determinato, se da una dichiarazione scritta del socio risulta irrevocabilmente il suo obbligo ai sensi dell’articolo 840 capoverso 2 del CO2.
2 Per le banche cantonali che applicano l’AS-CH e dei cui impegni non postergati
complessivi è responsabile il Cantone, la somma dei fondi propri necessari ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 è diminuita al massimo dell’8,4 per cento nel 2010 e del 4,2 per cento nel 2011, sempreché ai fondi propri necessari non facciano riscontro impegni postergati presi in considerazione ai sensi dell’articolo 28.