AS 2009 6233
Ordinanza sulle dogane
Ordinanza sulle dogane (OD)
Modifica del 27 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane è modificata come segue:
Ingresso vista la legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD); visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers); in esecuzione dell’articolo 11 e dell’allegato II dell’Accordo del 25 giugno 20094 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali),
Titolo prima dell’art. 112a Sezione 3a: Disposizioni concernenti gli operatori economici autorizzati
Art. 112a Operatori economici autorizzati (art. 2 cpv. 2 LD)
1 Gli operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operators», AEO)
sono persone che, secondo l’articolo 6 dell’allegato II dell’Accordo sulla facilita- zione e la sicurezza doganali, fruiscono di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali di sicurezza. 2 La qualifica di AEO è concessa a persone ritenute affidabili in materia di sicurezza nella catena internazionale di fornitura.
3 La qualifica di AEO è concessa dall’Amministrazione delle dogane.
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Art. 112b Condizioni formali (art. 2 cpv. 2 LD)
1 Possono richiedere la qualifica di AEO le persone che sono iscritte:
a. nel registro di commercio svizzero; oppure b. nel registro di commercio (registro pubblico) del Principato del Liechten- stein. 2 La domanda può essere presentata al più presto tre anni dopo la revoca della quali- fica di AEO ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 1 lettere a e b dell’allegato II del- l’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali.
Art. 112c Condizioni materiali (art. 2 cpv. 2 LD)
La qualifica di AEO è concessa alle persone che soddisfano i criteri di cui agli articoli 1–5 dell’allegato II dell’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali. Tali criteri comprendono: a. l’osservanza delle prescrizioni doganali (art. 1 par. 1 lett. a e art. 2 del- l’allegato II dell’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali); b. un sistema di tenuta dei libri contabili e, se del caso, dei documenti relativi ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurez- za (art. 1 par. 1 lett. b e art. 3 dell’allegato II all’accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali); c. una comprovata solvibilità finanziaria (art. 1 par. 1 lett. c e art. 4 del- l’allegato II dell’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali); e d. standard di sicurezza adeguati (art. 1 par. 1 lett. d e art. 5 dell’allegato II dell’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali).
Art. 112d Osservanza delle prescrizioni doganali (art. 2 cpv. 2 LD)
Le prescrizioni doganali sono considerate rispettate se, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, le persone di cui all’articolo 2 paragrafo 1 dell’alle- gato II dell’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali non hanno commesso infrazioni gravi e ripetute contro il diritto federale, per quanto la relativa esecuzione spetti all’Amministrazione delle dogane.
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Art. 112e Tenuta dei libri contabili (art. 2 cpv. 2 LD)
Il sistema di tenuta dei libri contabili e, se del caso, dei documenti relativi ai tra- sporti consente di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza se il richiedente: a. tiene i libri contabili secondo i principi ammessi dalla pratica commerciale ai sensi degli articoli 662–670 e 957–963 del Codice delle obbligazioni5 o dell’ordinanza del 24 aprile 20026 sui libri di commercio; b. osserva le disposizioni relative alla durata di conservazione, alla forma della conservazione, alle misure di sicurezza e all’accesso a dati e documenti secondo gli articoli 96–98 della presente ordinanza; e c. comprova l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 3 lettere c, d, f e g dell’allegato II dell’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali.
Art. 112f Solvibilità finanziaria (art. 2 cpv. 2 LD)
La solvibilità finanziaria è considerata comprovata se il richiedente: a. può dimostrare, per i tre anni precedenti la presentazione della domanda, una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettergli di adempiere ai pro- pri obblighi tenendo conto del tipo di attività commerciale; b. nei tre anni precedenti la presentazione della domanda non ha inoltrato alcuna domanda di concordato ai sensi dell’articolo 293 della legge federale dell’11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e se contro di lui non è stata avanzata alcuna domanda di fallimento ai sensi degli articoli 166 e 190–193 LEF.
Art. 112g Standard di sicurezza (art. 2 cpv. 2 LD)
Gli standard di sicurezza sono considerati soddisfacenti se il richiedente comprova che essi adempiono le condizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera d e all’arti- colo 5 paragrafo 1 dell’allegato II dell’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali.
Art. 112h Richiedenti del Principato del Liechtenstein (art. 2 cpv. 2 LD) 1 I richiedenti del Principato del Liechtenstein devono attenersi alle disposizioni vigenti nel loro diritto nazionale.
2 Le corrispondenti disposizioni sono elencate nell’allegato 5.
5 RS 220 6 RS 221.431 7 RS 281.1
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Art. 112i Procedura (art. 2 cpv. 2 LD)
1 La domanda per la concessione della qualifica di AEO deve essere presentata
all’Amministrazione delle dogane tramite modulo ufficiale.
2 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a. il questionario dell’Amministrazione delle dogane debitamente compilato; b. altra documentazione ritenuta necessaria dall’Amministrazione delle dogane ai fini dell’esame della domanda.
3 L’Amministrazione delle dogane pubblica in modo adeguato la lista della docu-
mentazione richiesta di cui al capoverso 2 lettera b.
Art. 112j Esame formale della domanda (art. 2 cpv. 2 LD) 1 L’Amministrazione delle dogane verifica se le condizioni di cui all’articolo 112b sono adempiute.
2 Se il richiedente non adempie le condizioni, l’Amministrazione delle dogane lo
informa con una decisione di non entrata nel merito.
3 La decisione di non entrata nel merito può essere impugnata mediante ricorso
amministrativo conformemente all’articolo 116 LD.
Art. 112k Esame materiale della domanda (art. 2 cpv. 2 LD) 1 L’Amministrazione delle dogane verifica l’osservanza dei criteri di cui agli articoli 112c–112h. L’esame avviene in base alla documentazione inviata e ai controlli eseguiti al domicilio del richiedente. 2A questo scopo, l’Amministrazione delle dogane tiene conto delle particolari caratteristiche dell’impresa del richiedente quali tipo, dimensioni e campo di attività. 3 Essa può richiedere ulteriori documenti e informazioni se lo ritiene necessario ai fini dell’esame della domanda.
4 Essa documenta lo svolgimento dell’esame e il relativo risultato.
5 Se il risultato dell’esame comporta la reiezione della domanda, l’Amministrazione delle dogane accorda al richiedente la facoltà di prendere posizione in merito entro un termine fissato e di adottare misure correttive.
Art. 112l Riconoscimento di altri controlli di sicurezza (art. 2 cpv. 2 LD) 1 L’idoneità degli standard di sicurezza di cui all’articolo 112g può essere compro- vata con un certificato di sicurezza riconosciuto su scala mondiale o con un’altra certificazione riconosciuta.
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2 La prova è considerata fornita se il richiedente presenta uno dei certificati qui appresso e se nella corrispondente procedura di esame sono stati esaminati i fatti di cui all’articolo 112g: a. un certificato di sicurezza riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di una convenzione internazionale; b. un certificato di sicurezza europeo, rilasciato sulla base della normativa comunitaria; c. un certificato rilasciato sulla base di una norma internazionale dell’Organiz- zazione internazionale di normalizzazione; d. un certificato rilasciato sulla base di una norma europea dell’organismo di normalizzazione europeo; e. un certificato rilasciato sulla base di un’altra norma riconosciuta.
Art. 112m Crescita in giudicato e validità della qualifica di AEO (art. 2 cpv. 2 LD) 1 Dieci giorni feriali dopo la sua notifica, la decisione relativa alla qualifica di AEO passa in giudicato.
2 La validità della qualifica di AEO è illimitata.
Art. 112n Reiezione della domanda (art. 2 cpv. 2 LD)
Se respinge la domanda, l’Amministrazione delle dogane ne dà comunicazione al richiedente mediante decisione.
Art. 112o Obbligo di informare dell’AEO (art. 2 cpv. 2 LD)
1 L’AEO è tenuto a informare immediatamente l’Amministrazione delle dogane in
merito a modifiche verificatesi nell’ambito della qualifica di AEO o che potrebbero compromettere il mantenimento di tale qualifica. 2 Su richiesta dell’Amministrazione delle dogane, l’AEO deve fornire tutte le infor- mazioni e i documenti che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione delle prescrizioni.
Art. 112p Controlli dell’impresa (art. 2 cpv. 2 LD) 1 L’Amministrazione delle dogane può effettuare controlli dell’impresa del richie- dente o dell’AEO. 2 Essa può controllare costruzioni e impianti, richiedere informazioni, esaminare dati e documenti nonché sistemi e informazioni che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione delle prescrizioni.
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Art. 112q Controllo, sospensione e revoca della qualifica di AEO (art. 2 cpv. 2 LD) 1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata a controllare che le condizioni e i criteri relativi alla qualifica di AEO continuino a essere adempiuti.
2 Essa procede a un riesame delle condizioni e dei criteri in particolare se:
a. le basi giuridiche cambiano in modo determinante; oppure b. sussiste un sospetto fondato in base al quale l’AEO non soddisfa più le con- dizioni né i criteri.
3 L’Amministrazione delle dogane sospende o revoca la qualifica di AEO nei casi
previsti agli articoli 7 e 8 dell’allegato II dell’Accordo sulla facilitazione e la sicu- rezza doganali secondo la procedura ivi prevista.
II Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 5 secondo la versione annessa alla cifra II.
III
Modifica del diritto vigente All’ordinanza del 4 aprile 20078 sul trattamento dei dati nell’AFD è aggiunto l’alle- gato A 48 secondo la versione annessa alla cifra III.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
27 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8 RS 631.061
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Versione annessa alla cifra II Allegato 5 (art. 112h cpv. 2)
Equivalenze tra le disposizioni del diritto svizzero e quello del Principato del Liechtenstein
Diritto svizzero Diritto del Principato del Liechtenstein
Art. 662–670 Codice delle Art. 1048–1121 Personen- und obbligazioni9 Gesellschaftsrecht10 Art. 957–963 Codice delle Art. 1045–1062a Personen- und obbligazioni Gesellschaftsrecht Ordinanza del 24 aprile 200211 Art. 5–15 Verordnung zum Personen- und sui libri di commercio Gesellschaftsrecht12 Art. 166 e 190–193 LEF13 Art. 6–9 Konkursordnung14 Art. 293 LEF Art. 1–3 Nachlassvertragsgesetz15 Art. 96–98 OD Art. 2a Kundmachungsgesetz16 i. V. m. Art. 96–98 ZV
9 RS 220 10 LR 216.0 11 RS 221.431 12 LR 216.01 13 RS 281.1 14 LR 282.0 15 LR 284.0 16 LR 170.550
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Versione annessa alla cifra III Allegato A 48
Operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operators», AEO) (art. 2 cpv. 2 LD in esecuzione dell’art. 11 e dell’allegato II dell’Accordo del 25 giugno 200917 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza; art. 112a–112q OD18)
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere a e b LD, a controllare se a una persona è stata concessa la qualifica di AEO.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
1. il numero di identificazione dell’AEO (Trader Identification Number, TIN),
in un formato compatibile con la normativa comunitaria sulla registrazione e sull’identificazione degli operatori economici (Economic Operators Regi- stration and Identification Number, EORI);
2. il nome e l’indirizzo dell’AEO;
3. il numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di AEO;
4. la situazione attuale relativa alla qualifica (vigente, sospesa, revocata);
5. i periodi in cui la qualifica ha subito modifiche;
6. la data della decisione e della sua notifica;
7. la data in cui la decisione passa in giudicato;
8. l’autorità che ha emanato la decisione;
9. i dati relativi ai punti 1–5, 7 e 8 degli operatori economici autorizzati
all’interno della Comunità europea;
10. i dati forniti all’Amministrazione delle dogane dal richiedente ai fini del-
l’esame della domanda;
11. i dati necessari all’Amministrazione delle dogane ai fini dell’analisi dei
rischi o della gestione della qualifica di AEO.
3. Competenza e organizzazione
La DGD e le direzioni di circondario gestiscono il sistema d’informazione.
17 RS 0.631.242.05, non ancora pubblicato.
18 RS 631.01
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4. Accesso e trattamento
1. I collaboratori competenti della DGD, delle direzioni di circondario e degli uffici doganali hanno accesso ai dati e possono trattarli.
2. In Internet possono essere pubblicati:
a. il nome e l’indirizzo dell’AEO (n. 2 punto 2); b. la data in cui la decisione passa in giudicato (n. 2 punto 7); c. l’autorità che ha emanato la decisione (n. 2 punto 8).
5. Scambio di dati con la Comunità europea
L’AFD e la Commissione europea si scambiano regolarmente i dati di cui al numero 2 punti 1–5, 7 e 8.
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