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AS 2009 6555

AS 2009 6555

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)

Modifica del 24 novembre 2009

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificato come segue:

N. 5 e 14

5 Mezzi ausiliari per il cranio e la testa

5.07 Apparecchi acustici in caso d’ipoacusia

se, grazie a questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante. Consegna in prestito. Rimborso secondo la conven- zione tariffale conclusa con lo «Schweizerischer Fachverband der Hörge- räteakustik» e lo «Hörzentralen-Verband der Schweiz» (AKUSTIKA/HZV). Sussidio per le batterie: 60 franchi l’anno per apparecchi monoauricolari e

120 franchi l’anno per apparecchi biauricolari. Sussidio per le batterie per

impianti cocleari: 485 franchi l’anno o, se documentate, le spese effettive fino ad un importo di 970 franchi l’anno. Sussidio per le batterie per impianti FM: 60 franchi l’anno.

14 Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia

14.06 Cani d’accompagnamento per disabili motori

se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane d’accompagna- mento e grazie a quest’ultimo può vivere a casa sua in modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto gli adulti disabili motori che ricevono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato. Al momento della consegna del cane d’accompagnamento l’assicurazione versa un sussidio forfetario

1 RS 831.232.51

2009-2481 6555

Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità RU 2009

di 15 500 franchi, suddiviso nel modo seguente: 12 500 franchi per l’acquisto del cane d’accompagnamento e 3000 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

24 novembre 2009 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter