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AS 2010 1057

Ordinanza sulla protezione dei vegetali

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

Modifica del 16 marzo 2010

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali, ordina:

I Gli allegati 1–5 dell’ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.

16 marzo 2010 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

1 RS 916.20

2010-0198 1057

Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2010

Allegato 1 (art. 1, 3–5, 16, 17, 20, 22, 24, 26–30, 34, 40, 41 e 46)

Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera

Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo … 10. …

10.0 Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

10.4 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

… 19. …

19.1 Rhynchophorus palmarum (L.)

Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

0.1 Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

3. Abrogato

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2010

Allegato 2 (art. 1, 3–5, 16, 17, 20, 22, 24, 26–30, 34, 40, 41 e 46)

Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione se presenti su determinate merci

Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie Oggetto della contaminazione

1. … 1.1 Agrilus planipennis Fairmaire Vegetali destinati alla piantagione, eccetto i vegetali in coltura tissutale e le sementi, il legname e la corteccia di Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA … 21. … 21.1 Paysandisia archon (Burmeister) Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washin- gtonia Raf. … 28. …

28.1 Scrobipalpopsis solanivora Tuberi di Solanum tuberosum L.

Povolny …

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c. Funghi

Specie Oggetto della contaminazione

… 10. Fusarium oxysporum f. sp. Vegetali di Phoenix spp., ad eccezione dei frutti e albedinis (Kilian et Maire) delle sementi Gordon …

14. Abrogato

14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: vegetali di Ulmus L. e Zelkova L., destinati alla Fries) Sydow & Sydow piantagione, ad eccezione delle sementi …

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie Oggetto della contaminazione

4. Cadang-Cadang viroid Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad

eccezione delle sementi, con origine in Paesi extra- europei 5. …

5.1 Chrysanthemum stem necrosis Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul. e

virus Lycopersicon lycopersicum (L.), Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

7.1 Abrogato

...

11. Palm lethal yellowing Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad

mycoplasm eccezione delle sementi, con origine in Paesi extra- europei

11.1 Abrogato

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Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie Oggetto della contaminazione

… 6.2. Helicoverpa armigera (Hübner) Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dian- thus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait. e della famiglia delle Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi …

c. Funghi

Specie Oggetto della contaminazione

2. Abrogato

… 9. … 9.1 Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Vegetali di Pinus L, ad eccezione dei frutti e delle sementi …

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie Oggetto della contaminazione

… 6. Grapevine flavescence dorée Vegetali di Vitis L, ad eccezione dei frutti e delle MLO sementi

7. Plum pox virus (Sharka) Vegetali di Prunus L, destinati alla piantagione, ad

eccezione delle sementi …

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Parte B Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinate merci …

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)

2. Grapevine flavescence Vegetali di Vitis L, ad eccezione dei frutti Tutti i Cantoni, dorée MLO e delle sementi ad eccezione di TI e Val Mesol- cina (Cantone dei Grigioni)

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Allegato 3 (art. 4 e 40)

Parte A Merci di cui è vietata l’importazione

Descrizione Paese d’origine

17. Vegetali di Phoenix spp., ad eccezione dei Algeria, Marocco

frutti e delle sementi …

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Allegato 4 (art. 5, 8, 11, 17, 20 e 40)

Parte A Esigenze particolari per l’importazione e la commercializzazione di merci

Sezione I Merci di origine estera provenienti da Paesi non membri della Comunità europea Merci Esigenze particolari

… 2. Materiale da imballaggio in legno in Il materiale da imballaggio in legno deve: forma di casse, cassette, gabbie, – essere privo di corteccia, ad eccezione di cilindri ed imballaggi simili, palette di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che carico semplici, palette a cassa ed altre non superino i 3 centimetri di larghezza piattaforme di carico, spalliere di (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, palette, correntemente utilizzati per il qualora superino i 3 centimetri di larghezza, trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, che non superino i 50 cm2 di superficie, ad eccezione del legno grezzo di e spessore uguale o inferiore a 6 mm e – essere soggetto ad uno dei trattamenti del legno trasformato mediante colla, approvati di cui all’allegato 1 della norma calore e pressione o una combinazione internazionale FAO per le misure fitosanita- di questi fattori. rie n. 15 sugli orientamenti per la regola- mentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali e – essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell’allegato 2 della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il mate- riale da imballaggio in legno è stato sottopo- sto a un trattamento fitosanitario approvato. … 2.3 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5, a) è originario di una zona che parte B, legname di Fraxinus L., l’organizzazione nazionale per la protezione Juglans mandshurica Maxim., Ulmus delle piante del paese di esportazione ha davidiana Planch., Ulmus parvifolia riconosciuto indenne dall’Agrilus planipen- Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & nis Fairmaire conformemente alle pertinenti Zucc., a eccezione del legname in norme internazionali per le misure fitosani- forma di: tarie, – piccole placche, ottenute comple- oppure tamente o in parte da detti alberi, b) è stato squadrato in modo da eliminare – materiale da imballaggio in legno completamente la superficie rotonda. in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsi-

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Merci Esigenze particolari

asi tipo, – legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA 2.4 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5, a) è originario di una zona che parte B, legname in forma di piccole l’organizzazione nazionale per la protezione placche ottenuto completamente o in delle piante del paese di esportazione ha parte da Fraxinus L., Juglans man- riconosciuto indenne dall’Agrilus planipen- dshurica Maxim., Ulmus davidiana nis Fairmaire conformemente alle pertinenti Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e norme internazionali per le misure fitosani- Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., tarie, oppure originari del Canada, della Cina, del b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non Giappone, della Mongolia, della superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza. Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA

2.5 Corteccia, separata dal tronco, di Constatazione ufficiale che il legname:

Fraxinus L., Juglans mandshurica a) è originario di una zona che l’organizzazione Maxim., Ulmus davidiana Planch., nazionale per la protezione delle piante del Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya paese di esportazione ha riconosciuto inden- rhoifolia Siebold & Zucc. originaria ne dall’Agrilus planipennis Fairmaire con- del Canada, della Cina, del Giappone, formemente alle pertinenti norme interna- della Mongolia, della Repubblica di zionali per le misure fitosanitarie, Corea, della Russia, di Taiwan e degli oppure USA b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza. …

8. Legname utilizzato per fissare o Il legname deve:

sostenere un carico diverso dal legna- – essere privo di corteccia, ad eccezione di me, compreso quello che non ha qualsiasi numero di pezzi di corteccia che conservato la superficie rotonda non superino i 3 centimetri di larghezza (in- naturale, ad eccezione del legno dipendentemente dalla loro lunghezza), o, grezzo di spessore uguale o inferiore a qualora superino i 3 centimetri di larghezza,

6 mm e del legno trasformato median- che non superino i 50 cm2 di superficie,

te colla, calore e pressione o una – essere soggetto ad una delle misure approva- combinazione di questi fattori. te di cui all’allegato 1 della Norma interna- zionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali e – essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell’allegato 2 della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il legname è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato. …

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Merci Esigenze particolari

11.4 Vegetali di Fraxinus L., Juglans Constatazione ufficiale che i vegetali:

mandshurica Maxim., Ulmus davidia- a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di na Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e vita in una zona che l’organizzazione nazio- Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., nale per la protezione della piante ha ricono- destinati alla piantagione, eccetto le sciuto indenne dall’Agrilus planipennis sementi e i vegetali in coltura tissutale, Fairmaire, conformemente alle pertinenti originari del Canada, della Cina, del norme internazionali per le misure fitosani- Giappone, della Mongolia, della tarie, Repubblica di Corea, della Russia, di oppure Taiwan e degli USA b) sono stati coltivati per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza dell’Agrilus planipennis Fairmaire nel corso delle due ispezioni ufficiali annuali effettuate a inter- valli opportuni, anche immediatamente pri- ma dell’esportazione. … 14. Vegetali di Ulmus L., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, eccetto le sementi, con vegetali di cui all’allegato 4, parte A, sezione origine in Paesi dell’America setten- II, punto 11.4, constatazione ufficiale che trionale nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell’olmo (Elm phlöem necrosis myco- plasm) è stato osservato nel luogo di produzio- ne o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. … 25.4 … 25.4.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., non Ferme restando le disposizioni applicabili ai destinati alla piantagione tuberi di cui all’allegato 3, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 25.4.2 Tuberi di Solanum tuberosum L. Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all’allegato 3, parte A, punti 10, 11 e 12 e all’allegato 4, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di un paese notoria- mente indenne dalla Scrobipalpopsis solani- vora Povolny, oppure b) i tuberi sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla Scrobipalpopsis solanivora Povolny con- formemente alle pertinenti norme interna- zionali per le misure fitosanitarie. …

25.8 Abrogato

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Merci Esigenze particolari

28. … 28.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Ferme restando le disposizioni applicabili ai Moul. e Lycopersicon lycopersicum vegetali di cui all’allegato 3, parte A, punto 13 (L.), Karsten ex Farw., destinati alla e all’allegato 4, parte A, sezione I, punti 25.5, piantagione, ad eccezione delle 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 e 28, constatazione sementi ufficiale: a) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus, oppure b) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus conformemente alle per- tinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, mediante esami. … 37. Vegetali di Palmae, destinati alla Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali piantagione, ad eccezione delle di cui all’allegato 3, parte A, punto 17, consta- sementi, con origine in Paesi extra- tazione ufficiale che: europei a) i vegetali sono originari di una zona ricono- sciuta indenne dal Palm lethal yellowing mycoplasm e dal Cadang-Cadang viroid e tali organismi non sono stati osservati né nel luogo di produzione né nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vege- tativo completo, oppure b) nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasm e Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, sono stati estirpa- ti dal luogo di produzione i vegetali che giu- stificano il sospetto di introduzione di questi agenti patogeni e i vegetali sono stati sotto- posti ad idoneo trattamento inteso a eradica- re il Myndus crudus Van Duzee, c) le colture tissutali derivano da materiale che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b). 37.1 Vegetali di Palmae, destinati alla Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali piantagione, aventi un fusto del di cui all’allegato 3, parte A, punto 17, e i diametro superiore a 5 cm alla base e requisiti di cui all’allegato 4, parte A, sezione I, appartenenti ai seguenti generi: punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali: Brahea Mart., Butia Becc., Chamae- a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di rops L., Jubaea Kunth, Livistona R. vita in un paese notoriamente indenne dalla Br., Phoenix L., Sabal Adans., Sya- Paysandisia archon (Burmeister),

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Merci Esigenze particolari

grus Mart., Trachycarpus H. Wendl., oppure Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l’organizzazione nazio- nale per la protezione dei vegetali ha ricono- sciuto indenne dalla Paysandisia archon (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani- tarie, oppure c) per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione: – registrato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la pro- tezione delle piante nel paese di origine, e – in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione della Paysandi- sia archon (Burmeister) o soggetto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e – in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli op- portuni, anche immediatamente prima dell’esportazione. …

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Sezione II Merci di origine svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea Merci Esigenze particolari

… 3.1 Legname e cortecce isolate di conifere Constatazione ufficiale che il legname o le (Coniferales), escluse quelle di Thuja cortecce isolate sono stati sottoposti a un L., ad eccezione del legname in forma adeguato trattamento termico durante il quale di: la parte più interna del legname stesso è stata – piccole placche, particelle, avanzi o mantenuta per almeno 30 minuti a una tempe- cascami, ottenuti completamente o ratura minima di 56 °C al fine di garantire in parte da dette conifere, l’assenza di nematodi del pino vivi. – casse, cassette o fusti per imballag- gio, – palette, palette a cassa o altre palette di carico, – paglioli, distanziatori e supporti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario delle zone delimi- tate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 20062, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE3, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provviso- rio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.

3.2 Legname di conifere (Coniferales), ad Constatazione ufficiale che il legname è stato eccezione della Thuja L., in forma di sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di piccole placche, particelle, avanzi o garantire l’assenza di nematodi del pino vivi. cascami, ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere, origina- rio delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 20064, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE5, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Stei- ner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le

2 GU L 52 del 23.02.2006, pagg. 34–38

3 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32

4 GU L 52 del 23.02.2006, pagg. 34–38

5 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32

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Merci Esigenze particolari

regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.

3.3 Legname di conifere (Coniferales), ad Il legname deve:

eccezione della Thuja L., in forma di – essere soggetto ad una delle misure appro- paglioli sciolti, distanziatori e suppor- vate di cui all’allegato 1 della Norma inter- ti, compreso quello che non ha con- nazionale FAO per le misure fitosanitarie n. servato la superficie rotonda naturale, 15 sugli Orientamenti per la regolamenta- originario delle zone delimitate del zione del materiale da imballaggio in legno Portogallo conformemente alla deci- negli scambi internazionali sione della Commissione europea e 2006/133/CE del 13 febbraio 20066, – essere contrassegnato, ai sensi dell’allegato modificata da ultimo dalla decisione 2, dal sopra menzionato marchio della nor- 2009/420/CE7, che prescrive agli Stati ma internazionale FAO. membri di adottare, a titolo provviso- rio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.

3.4 Legname di conifere (Coniferales), ad Il legname deve:

eccezione della Thuja L., in forma di – essere soggetto ad una delle misure appro- casse, cassette, ad esclusione delle vate di cui all’allegato 1 della Norma inter- cassette fabbricate interamente in nazionale FAO per le misure fitosanitarie n. legno e con uno spessore pari o 15 sugli Orientamenti per la regolamenta- inferiore ai 6 mm, gabbie, fusti ed zione del materiale da imballaggio in legno imballaggi simili, palette, palette a negli scambi internazionali, cassa o altre palette di carico e spallie- e re di palette, siano essi utilizzati o – essere contrassegnato, ai sensi dell’allegato meno per il trasporto di oggetti vari, 2, dal sopra menzionato marchio della nor- originario delle zone delimitate del ma internazionale FAO. Portogallo conformemente alla decisi- one della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 20068, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE9, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provviso- rio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. …

6 GU L 52 del 23.02.2006, pagg. 34–38

7 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32

8 GU L 52 del 23.02.2006, pagg. 34–38

9 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32

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Merci Esigenze particolari

5.1 Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Ferme restando le esigenze applicabili, se del Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., caso, ai vegetali di cui all’allegato 4, parte A, Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad sezione II, numeri 4 e 5, constatazione ufficia- eccezione dei frutti e delle sementi, le che: originari delle zone delimitate del – i vegetali sono stati sottoposti a un control- Portogallo conformemente alla deci- lo ufficiale e risultano indenni da segni o sione della Commissione europea sintomi del nematode del pino, 2006/133/CE del 13 febbraio 200610, – nessun sintomo del nematode del pino è modificata da ultimo dalla decisione stato osservato nel luogo di produzione o 2009/420/CE11, che prescrive agli nelle immediate vicinanze dall’inizio Stati membri di adottare, a titolo dell’ultimo ciclo vegetativo completo. provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphe- lenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Porto- gallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. … 19. …

19.1 Vegetali di Palmae, destinati alla Constatazione ufficiale che i vegetali:

piantagione, aventi un fusto del a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di diametro superiore a 5 cm alla base e vita in una zona che l’organizzazione appartenenti ai seguenti generi: nazionale per la protezione dei vegetali ha Brahea Mart., Butia Becc., Chamae- riconosciuto indenne dalla Paysandisia rops L., Jubaea Kunth, Livistona R. archon (Burmeister), conformemente alle Br., Phoenix L., Sabal Adans., Sya- pertinenti norme internazionali per le misu- grus Mart., Trachycarpus H. Wendl., re fitosanitarie, Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. oppure b) per un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione: – registrato e sorvegliato dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato mem- bro di origine, e – in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione della Paysandi- sia archon (Burmeister) o soggetto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e – in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.

10 GU L 52 del 23.02.2006, pagg. 34–38

11 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32

1071

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Merci Esigenze particolari

20. Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Constatazione ufficiale che:

Moul, Dianthus L., Pelargonium a) nessun indizio di Helicoverpa armigera l’Hérit. ex Ait., destinati alla pianta- Hübner o Spodoptera littoralis (Boisd.) è gione, ad eccezione delle sementi stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi. …

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Allegato 5 (art. 5, 9, 17, 23, 24 e 40)

Parte A Merci originarie della Svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione

Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante

… 1.5 Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 200612, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE13, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle noto- riamente indenni da questo organismo. … 1.8 Legname e cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L., originari delle zone delimitate del Portogallo14 conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 200615, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE16, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. …

12 GU L 52 del 23.02.2006, pagg. 34–38

13 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32

14 Nel caso del legname da imballaggio ai sensi dell’allegato 4, parte A, sezione II, punti 3.3 e 3.4, il contrassegno di cui all’allegato 2 della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 [Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali (ISPM n. 15)] sostituisce il passaporto delle piante.

15 GU L 52 del 23.02. 2006, pagg. 34–38

16 GU L 130 del 30.05.2009, pagg. 29–32

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2010

2.3 … 2.3.1 Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. …

Parte B Merci di origine estera provenienti da Paesi non membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fito- sanitaria nel Paese d’origine o nel Paese di spedizione

Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera …

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:

– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophi- la L., Pelargonium L’Hérit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae, – …

5. Corteccia, separata dal tronco, di:

– conifere (Coniferales) originarie di Paesi extraeuropei – Acer saccharum Marsh., Populus L. e Quercus L., esclusa la specie Quer- cus suber L. – Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originarie del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA

6. Legname che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato 4, parte A, sezione I, punto 2: – Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC

4416.00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale

il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termi- co durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di

176 °C per 20 minuti,

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– Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superfi- cie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America o dell’Armenia, – Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano, – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America e del Canada, – Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia, – Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originarie del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA, e b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni:

Codice NC Descrizione

… ex 4407.93 Legname di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407.95 Legname di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per

il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm ex 4407.99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm …

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