AS 2010 1247
Scambio di note del 10 marzo 2010 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2010/69/UE che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione relative al Fondo per le frontiere esterne (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note del 10 marzo 2010 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2010/69/UE che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione relative al Fondo per le frontiere esterne (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Entrato in vigore il 10 marzo 2010
Traduzione1
Missione della Svizzera Bruxelles, 10 marzo 2010 presso l’Unione europea
Commissione delle Comunità europee Segretariato generale, SG.A.3 Bruxelles
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segreta- riato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 9 febbraio 2010, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
RS 0.362.380.028
1 Dal testo originale francese (RO 2010 1247).
2 RS 0.362.31
2010-0436 1247
Sviluppo dell’acquis di Schengen. Recepimento della dec. 2010/69/UE RU 2010
«Decisione della Commissione» dell’8 febbraio 2010 che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo3
La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2010) 694 definitivo. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segreta- riato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 9 febbraio 2010 e la presente nota di risposta instau- rano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associa- zione. Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
3 Dec. 2010/69/EU della Commissione dell’8 feb. 2010 che modifica la dec. 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministra- tiva e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo, GU L 36 del 9.2.2010, pag. 30.