AS 2010 1267
AS 2010 1267
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base
Modifica del 16 marzo 2010
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del DFF del 27 gennaio 20051 sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2010.
16 marzo 2010 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
1 RS 632.111.723.1
2010-0544 1267
Aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base RU 2010
Allegato (art. 1)
B Aliquote dei contributi all’esportazione delle materie prime diverse da quelle del latte Le aliquote dei contributi all’esportazione dei seguenti prodotti agricoli di base ammontano a:
Voce della tariffa doganale Aliquota (fr./100 kg) Per le esportazioni verso Per le esportazioni gli Stati membri dell’UE verso altri Paesi
0408. 1110/1190 215.15 215.15 9110/9190 156.73 156.73 ex 9910/9990 43.23 43.23 ex 3089 28.80 28.80 1701. 1200 0.00 0.00 9999 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 6028 0.00 0.00 9019 0.00 0.00 9022 0.00 0.00 9032 0.00 0.00 9033 0.00 0.00
Aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base RU 2010
Voce della tariffa doganale Aliquota (fr./100 kg) Per le esportazioni verso Per le esportazioni gli Stati membri dell’UE verso altri Paesi
Aliquota a Per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 1.05 b L’aliquota dei contributi all’esportazione corrisponde alla differenza di prezzi Svizzera – UE per farina di grano tenero giusta il Prot. n. 2 del 22 lug. 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.2). c Per le merci importate a un’aliquota di dazio ridotta fa stato tale aliquota. d Allo stato di sciroppo 15.95
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