AS 2010 1655
AS 2010 1655
Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (Ordinanza sul registro ADMAS)
Modifica del 14 aprile 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 ottobre 20001 sul registro ADMAS è modificata come segue:
Art. 12 Trasferimento di dati da ADMAS in altri registri automatizzati 1 Le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca di licenze possono trasferire dati da ADMAS nelle proprie banche dati, purché ne garantiscano la protezione e la sicurezza e li utilizzino esclusivamente per: a. l’ammissione di persone alla circolazione stradale; b. il rilascio di informazioni alle autorità preposte al perseguimento penale e alle autorità giudiziarie penali in merito ai precedenti di un conducente. 2 I dati di ADMAS possono essere collegati, in forma anonimizzata, con i dati del sottoregistro per la valutazione degli incidenti stradali secondo l’articolo 1 lettera b dell’ordinanza del 14 aprile 20102 sul registro degli incidenti stradali (ORIS) al fine delle valutazioni di cui all’articolo 17 ORIS.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.
14 aprile 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova