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AS 2010 2077

Ordinanza dell'UFSP sulla gomma di guar originaria o proveniente dall'India

Ordinanza dell’UFSP sulla gomma di guar originaria o proveniente dall’India

del 12 maggio 2010

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), visto l’articolo 68 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza si applica all’importazione dei prodotti seguenti: a. gomma di guar, cui è attribuito il numero di tariffa doganale2 1302 32 90, originaria o proveniente dall’India e destinata al consumo umano; b. derrate alimentari composte, in particolare preparati di additivi alimentari, contenenti almeno il 10 per cento di gomma di guar di cui alla lettera a.

Art. 2 Certificato concernente il tenore massimo di pentaclorofenolo (PCP) 1 Un prodotto di cui all’articolo 1 può essere importato in Svizzera soltanto se è corredato da un certificato secondo l’allegato al regolamento (UE) n. 258/20103 che attesta che il prodotto non contiene più di 0,01 mg/kg di PCP. 2 Il certificato deve essere presentato in tedesco, francese, italiano o inglese.

3 Il certificato deve essere firmato da un rappresentante autorizzato del ministero indiano del commercio e dell’industria. 4 La validità del certificato è limitata a quattro mesi a decorrere dalla data di emis- sione.

Art. 3 Rapporto d’analisi concernente la prova del tenore di PCP 1 Il tenore di PCP deve essere comprovato da un rapporto d’analisi da allegare al certificato.

RS 817.026.1 1 RS 817.02

2 www.tares.ch

3 Regolamento (UE) n. 258/2010 della Commissione, del 25 mar. 2010, che impone

condizioni speciali per l’importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall’India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e che abroga la decisione 2008/352/CE, GU L 80 del 26.3.2010, p. 28.

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Gomma di guar originaria o proveniente dall’India RU 2010

2 Il rapporto deve essere redatto da un laboratorio accreditato secondo la norma

EN ISO/IEC 170254 per l’analisi del PCP nelle derrate alimentari.

3 Insieme al risultato dell’analisi devono essere indicati:

a. l’incertezza di misura estesa; b. il limite di rilevazione (Limit of Detection, LOD); c. il limite di quantificazione (Limit of Quantification, LOQ).

4 Il rapporto deve essere firmato da un rappresentante autorizzato del ministero

indiano del commercio e dell’industria.

Art. 4 Metodi di campionamento e di analisi

1 Ilcampionamento è effettuato dalla competente autorità di controllo indiana

conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/63/CE5. 2 L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata mediante un solvente acidificato.

3 L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo

QuEChERS6. Se è impiegato un altro metodo, va fornita la prova che questo è altrettanto affidabile.

Art. 5 Codificazione della partita 1 Ogni partita di un prodotto di cui all’articolo 1 è identificata mediante un codice.

2 Questo codice figura anche sul certificato, sul rapporto d’analisi e sul documento commerciale. 3 Ogni singola confezione o altra forma d’imballaggio della partita è identificata da questo codice.

Art. 6 Notifica preventiva agli uffici doganali 1 Le partite contenenti prodotti di cui all’articolo 1 devono essere notificate preven- tivamente all’ufficio doganale interessato7. 2 Nella notifica sono indicati la data e l’ora previsti per l’arrivo della partita; la notifica avviene mediante fax.

4 Il testo di questa normativa può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, oppure richiesto presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, tel.: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74, Internet: http://www.snv.ch, e-mail: verkauf@snv.ch. 5 Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 lug. 2002, che stabilisce metodi comu- nitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30, rettificata in GU L 171 del 5.5.2004, pag. 3.

6 http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf

7 http://www.ezv.admin.ch/kontakt/01972/index.html?lang=it

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Art. 7 Attività di controllo nell’ambito dell’importazione

1 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:

a. un esame sistematico dei documenti; b. un controllo d’identità; c. un esame della merce. 2 I controlli d’identità e gli esami della merce, compresi il campionamento e l’analisi volta a rilevare la presenza di PCP, sono effettuati almeno sul 5 per cento delle partite. 3 Le partite per le quali non possono essere presentate le certificazioni richieste sono respinte.

Art. 8 Frazionamento di una partita 1 Una partita può essere frazionata soltanto dopo i controlli ufficiali delle autorità doganali. 2 Se una partita è frazionata, la competente autorità d’esecuzione allega a ogni parte della partita una copia autenticata del certificato.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’UFSP del 17 settembre 20088 sulla gomma di guar originaria o proveniente dall’India è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2010.9

2 Essa ha effetto sino al 14 maggio 2012.

12 maggio 2010 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

8 RU 2008 4477, 2009 4753 9 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 14 mag. 2010 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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