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AS 2010 2311

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)

Modifica del 12 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 agosto 20041 sui medicamenti veterinari è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. b

1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

b. Animali domestici:

1. animali di specie non ammesse per la produzione di derrate alimentari,

2. animali delle seguenti specie sempre che non servano alla produzione di

derrate alimentari e siano tenuti o destinati a essere tenuti nell’ambiente domestico nell’interesse dell’animale o per compagnia: equidi, volatili domestici, conigli domestici, selvaggina tenuta in cattività, rane, rettili d’allevamento, pesci, crostacei, molluschi ed echinodermi.

Art. 15 Disposizioni speciali per animali della specie equina 1 Un animale della famiglia zoologica degli Equidi è considerato, dalla nascita, un animale da reddito.

2 Se non è destinato alla produzione di derrate alimentari deve essere designato

come animale domestico. Questo scopo d’utilizzo non può più essere modificato. 3 Lo scopo d’utilizzo va iscritto nella banca dati sul traffico di animali e nel passa- porto per equide di cui all’articolo 15c dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie. 4 Se le indicazioni nel passaporto per equide divergono da quelle nella banca dati sul traffico di animali prevalgono le indicazioni della banca dati sul traffico di animali.

2009-2757 2311

Ordinanza sui medicamenti veterinari RU 2010

Art. 23 cpv. 3 3 Queste indicazioni devono figurare, nel caso di animali ad unghia fessa, nel certifi- cato d’accompagnamento di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie e, nel caso di equidi considerati animali da reddito, nel passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 12b capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 20054 concernente la banca dati sul traffico di animali.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 916.401 4 RS 916.404

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