AS 2010 2327
Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sulle sementi)
Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sulle sementi)
Modifica del 12 maggio 2010
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle sementi è modificata come segue:
Titolo abbreviato (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)
Art. 1 cpv . 1 1 Salvo disposizione contraria, la presente ordinanza disciplina la produzione a titolo professionale e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (materiale) per l’utilizzazione a titolo professionale: a. nell’agricoltura; b. di piante foraggere per uso non agricolo; c. di piante ornamentali.
Art. 2 lett. b e c Ai sensi della presente ordinanza, si intende per: b. commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l’offerta per la vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiale a terzi, con o senza compenso; c. produzione: la lavorazione, compreso il confezionamento, ad eccezione del confezionamento in un’azienda agricola della produzione destinata all’uso proprio;
Art. 7, rubrica e cpv. 1 Durata dell’ammissione nel catalogo delle varietà
1 Una varietà è ammessa per dieci anni nel catalogo delle varietà.
1 RS 916.151
2009-1893 2327
Ordinanza sulle sementi RU 2010
Art. 11 cpv. 1 lett. d ed e nonché 1bis e 2
1 Può essere certificato (s.l.) solo:
d. il materiale proveniente da colture di moltiplicazione che adempiono le esi- genze di produzione; e. il materiale che adempie le esigenze in materia di composizione applicabili alla propria categoria. 1bis Il Dipartimento può prevedere che il materiale di varietà ammesse o annunciate per l’ammissione in un catalogo estero o internazionale oppure in un elenco estero o internazionale possa essere certificato (s.l.), se le disposizioni per l’ammissione delle varietà in un simile catalogo o in un simile elenco sono equivalenti alle disposizioni della presente ordinanza e delle prescrizioni legali emanate in virtù della stessa. 2 Esso stabilisce le norme specifiche di filiazione e le esigenze che devono adem- piere le colture di moltiplicazione e le partite di materiale.
Art. 14 cpv. 1 lett. a e c nonché 1bis
1 Il materiale può essere commercializzato se:
a. adempie le esigenze fissate per la relativa specie e categoria; c. la sua varietà figura in un catalogo delle varietà, se tale catalogo esiste per la specie in questione o, se si tratta di specie per le quali è allestito un elenco delle varietà, essa figura in tale elenco. 1bis Il Dipartimento può prevedere che il materiale di varietà ammesse o annunciate per l’ammissione in un catalogo estero o internazionale oppure in un elenco estero o internazionale possa essere commercializzato, se le disposizioni per l’ammissione delle varietà in un simile catalogo o in un simile elenco sono equivalenti alle dispo- sizioni della presente ordinanza e delle prescrizioni legali emanate in virtù della stessa.
Art. 15, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. b e c nonché 3 Importazione di materiale prodotto all’estero
1 Il materiale prodotto all’estero può essere importato in Svizzera se:
b. la varietà è ammessa nel catalogo delle varietà o nell’elenco delle varietà; c. si tratta di una deroga in virtù dell’articolo 14 capoverso 2. 3 Il Dipartimento può prevedere che il materiale di varietà ammesse o annunciate per l’ammissione in un catalogo estero o internazionale oppure in un elenco estero o internazionale possa essere importato, se le disposizioni per l’ammissione delle varietà in un simile catalogo o in un simile elenco sono equivalenti alle disposizioni della presente ordinanza e delle prescrizioni legali emanate in virtù della stessa.
Ordinanza sulle sementi RU 2010
Art. 16 Obbligo di domandare il riconoscimento Il Dipartimento può sottoporre all'obbligo del riconoscimento le aziende che com- mercializzano materiale di specie che hanno un’importanza particolare.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.
12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Ordinanza sulle sementi RU 2010