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AS 2010 2631

Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)

Ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)

del 19 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16a capoverso 2 lettera e, nonché 31 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente ordinanza:

a. stabilisce le deroghe secondo l’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC; b. disciplina l’immissione in commercio di derrate alimentari fabbricate con- formemente a prescrizioni tecniche estere; c. disciplina la sorveglianza di prodotti immessi in commercio conformemente a prescrizioni tecniche estere. 2 Le deroghe secondo l’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC sono stabilite all’articolo 2.

Sezione 2: Deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC

Art. 2 Elenco delle deroghe secondo l’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:

RS 946.513.8 1 RS 946.51

2009-3055 2631

Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi RU 2010

1. pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8

dell’O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim),

2. pitture e lacche, sigillanti, prodotti tessili, materie plastiche e gomma

che contengono cloroparaffine a catena breve vietate secondo l’allegato

1.2 ORRPChim,

3. sostanze e preparati pericolosi che non recano, sull’etichetta e sulla

scheda di dati di sicurezza, l’indicazione di un fabbricante quale responsabile dell’immissione in commercio secondo l’articolo 39 capo- verso 1 lettera b e l’allegato 2 numero 1 capoverso 1 lettera c in combi- nato disposto con l’articolo 2 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 18 maggio 20053 sui prodotti chimici,

4. sostanze stabili nell’aria nonché preparati e prodotti contenenti simili

sostanze che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim,

5. legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui

all’allegato 2.4 numero 1 e all’allegato 2.17 ORRPChim,

6. detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti dif-

ficilmente degradabili (complessanti) secondo l’allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a–d nonché l’allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 let- tere a e b ORRPChim; b. le seguenti derrate alimentari:

1. bevande alcoliche dolci per le quali non è indicato il tenore di alcool

secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novem- bre 20054 sulle bevande alcoliche,

2. bevande distillate destinate al consumo sulla cui etichetta non è indicato

il nome del produttore svizzero o dell’importatore secondo l’articolo 46 dell’ordinanza del 12 maggio 19995 sull’alcool,

3. tabacchi manufatti e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la

vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell’impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell’importatore secondo l’articolo 16 capo- verso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 19696 sull’imposizione del tabacco in combinato disposto con l’articolo 31 dell’ordinanza del 14 ottobre 20097 sull’imposizione del tabacco,

4. prodotti del tabacco e articoli per fumatori con succedanei del tabacco il

cui imballaggio non reca le illustrazioni che completano le avvertenze

2 RS 814.81 3 RS 813.11 4 RS 817.022.110 5 RS 680.11 6 RS 641.31 7 RS 641.311

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secondo l’articolo 12 capoverso 5 dell’ordinanza del 27 ottobre 20048 sul tabacco in combinato disposto con l’ordinanza del DFI del 10 dicembre 20079 concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco,

5. derrate alimentari e materie prime senza menzione del Paese di produ-

zione secondo gli articoli 15 e 16 dell’ordinanza del DFI del 23 novem- bre 200510 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr),

6. uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova

cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell’ordinanza del 26 novembre 200311 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr),

7. derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele

casuali con sostanze allergeniche secondo l’articolo 8 capoverso 3 OCDerr,

8. derrate alimentari che recano una menzione riguardo alla fabbricazione

senza ricorso alla tecnologia genetica non conforme alle esigenze di cui all’articolo 7 capoversi 8 e 9 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre

200512 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate,

9. derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizza-

zione secondo l’articolo 20 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novem- bre 200513 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, nonché derrate alimentari, additivi e coadiuvanti tecnologici che sono OGM, li conten- gono o ne sono stati ricavati e che necessitano dell’autorizzazione secondo l’articolo 22 della suddetta ordinanza,

10. alimenti di complemento secondo l’articolo 20 e integratori alimentari

secondo l’articolo 22 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200514 sugli alimenti speciali che non soddisfano le prescrizioni della suddetta ordinanza,

11. carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici

allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr;

8 RS 817.06 9 RS 817.064 10 RS 817.022.21 11 RS 916.51 12 RS 817.022.51 13 RS 817.02 14 RS 817.022.104

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c. i seguenti altri prodotti:

1. tessili che non soddisfano le esigenze in materia di infiammabilità e di

combustibilità dei materiali tessili di cui agli articoli 16–20 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200515 sugli oggetti che ven- gono a contatto con il corpo umano,

2. infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescri-

zioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: – legge federale del 20 dicembre 195716 sulle ferrovie (Lferr) – ordinanza del 23 novembre 198317 sulle ferrovie (Oferr) – disposizioni d’esecuzione del 22 maggio 200618 dell’ordinanza sulle ferrovie, 6a revisione (DE-Oferr) – legge del 24 giugno 190219 sugli impianti elettrici (LIE) – ordinanza del 5 dicembre 199420 sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF) – disposizioni d’esecuzione degli atti normativi menzionati nel pre- sente numero,

3. i seguenti apparecchi, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di

cui all’allegato 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 198521 contro l’inqui- namento atmosferico: – bruciatori ad aria soffiata alimentati con olio da riscaldamento extra leggero o gas con una potenza termica pari o inferiore a

350 kW

– caldaie per bruciatori ad aria soffiata alimentati con olio da riscal- damento extra leggero o gas con una potenza termica pari o infe- riore a 350 kW – caldaie con bruciatore atmosferico alimentato con olio e gas con una potenza termica pari o inferiore a 350 kW, – caldaie a legna e a carbone con una potenza termica pari o infe- riore a 350 kW,

4. i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193322 sul controllo dei metalli

preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di desi- gnazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli arti- coli 1–3 e 5–21 della suddetta legge;

15 RS 817.023.41 16 RS 742.101 17 RS 742.141.1 18 RS 742.141.11 19 RS 734.0 20 RS 734.42 21 RS 814.318.142.1 22 RS 941.31

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5. i seguenti apparecchi che non rispettano i valori limite secondo gli arti-

coli 7, 10 e 11 e le appendici 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.9 dell’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 199823: – scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore – frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni – asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete – lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete – forni elettrici con raccordo alla rete – set top box complessi con raccordo alla rete.

Art. 3 Controllo delle deroghe di cui all’articolo 2 Le deroghe di cui all’articolo 2 sono controllate: a. dal Dipartimento competente per la corrispondente prescrizione tecnica svizzera se l’Unione europea (UE) emana nuove prescrizioni armonizzate nei settori menzionati all’articolo 2 o modifica quelle esistenti; b. dal Consiglio federale su richiesta del Dipartimento federale dell’economia (DFE) ogni cinque anni.

Sezione 3: Derrate alimentari

Art. 4 Domanda di autorizzazione

1 Possono presentare una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 16c LOTC:

a. i cittadini svizzeri e stranieri che commerciano derrate alimentari alle quali si applica l’articolo 16a capoverso 1 LOTC; b. i produttori stranieri di derrate alimentari alle quali si applica l’articolo 16a capoverso 1 LOTC; c. i produttori di derrate alimentari in Svizzera che intendono immettere in commercio anche in Svizzera la derrata alimentare destinata all’esportazione nell’UE o nello Spazio economico europeo (SEE); d. i produttori di derrate alimentari in Svizzera che producono unicamente per il mercato interno.

2 La domanda include:

a. il nome e l’indirizzo del richiedente e un recapito in Svizzera; b. un campione di imballaggio munito dell’etichetta originale o di una sua riproduzione in forma stampata o elettronica;

23 RS 730.01

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c. indicazioni sulla composizione e sulle specificazioni essenziali della derrata alimentare; d. indicazioni sulle disposizioni del diritto svizzero che non sono osservate; e. la prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche dell’UE oppure, nel caso in cui il diritto dell’UE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, la prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro dell’UE o dello SEE; f. documenti o considerazioni in cui si rende verosimile che la derrata alimen- tare è legalmente immessa in commercio nel Paese alle cui prescrizioni si fa riferimento; i richiedenti di cui al capoverso 1 lettera d rendono verosimile che una derrata alimentare corrispondente è legalmente immessa in commer- cio nel Paese alle cui prescrizioni si fa riferimento. 3 È considerata prova ai sensi del capoverso 2 lettera e una dichiarazione del richie- dente secondo cui la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche deter- minanti di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a LOTC; gli atti normativi corri- spondenti e la relativa fonte ufficiale sono indicati.

4 La domanda è redatta in una lingua ufficiale della Confederazione. I dati e la

documentazione possono essere redatti in inglese ed essere presentati su supporto elettronico invece che su supporto cartaceo. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può esigere che le prescrizioni tecniche determinanti siano tradotte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

Art. 5 Verifica della completezza

1 L’UFSP verifica se la domanda è completa.

2 L’UFSP conferma senza indugio e per scritto la ricezione della domanda e

concede, se necessario, un termine supplementare adeguato per completarla. Fino alla presentazione dei complementi richiesti, il termine di cui all’articolo 16d capo- verso 4 LOTC è sospeso. 3 Se le indicazioni necessarie non sono presentate entro il termine stabilito, l’UFSP non entra nel merito della domanda.

Art. 6 Informazione sul prodotto 1 L’UFSP verifica se il campione di imballaggio etichettato soddisfa le esigenze in materia di informazione sul prodotto di cui all’articolo 16e LOTC. 2 Se l’informazione sul prodotto soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, l’UFSP può chiedere la modifica di tale informazione, compresa la denominazione specifica, soltanto se, senza tale modifica, la derrata alimentare pregiudicherebbe la sicurezza e la salute delle persone.

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3 Sono fatte salve:

a. le disposizioni del diritto in materia di indicazioni di provenienza concer- nenti la valorizzazione della provenienza svizzera secondo la legge del 28 agosto 199224 sulla protezione dei marchi; b. le disposizioni sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indi- cazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati secondo l’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 199725.

Art. 7 Decisioni di portata generale

1 Le decisioni di portata generale di cui all’articolo 16d capoverso 2 LOTC sono

pubblicate nel Foglio federale.

2 Il passaggio in giudicato delle decisioni è pubblicato nel Foglio federale.

3 L’UFSP informa senza indugio gli organi cantonali di esecuzione e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) in merito alla pubblicazione di una decisione di portata generale e al suo passaggio in giudicato.

4 La reiezione di una domanda avviene sotto forma di decisione individuale; la

SECO viene informata in merito. 5 Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196826 sulla procedura amministrativa.

Art. 8 Contenuto delle decisioni di portata generale 1 Le decisioni di portata generale di cui all’articolo 16d capoverso 2 LOTC inclu- dono: a. una descrizione che permetta di identificare la derrata alimentare; b. la menzione degli atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimen- tare è conforme, con indicazione della relativa fonte ufficiale; c. l’indicazione dello Stato membro dell’UE o dello SEE in cui la derrata alimentare è stata legalmente immessa in commercio; d. una menzione secondo cui le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate se le derrate alimentari sono fabbricate in Svizzera.

2 La descrizione che permette di identificare la derrata alimentare è quanto più

generica possibile. Può differire dalla denominazione specifica utilizzata dal diritto svizzero per designare la derrata alimentare corrispondente.

24 RS 232.11 25 RS 910.12 26 RS 172.021

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Art. 9 Effetti della decisione di portata generale La decisione di portata generale è valida per le derrate alimentari dello stesso gene- re: a. provenienti da uno Stato membro dell’UE o dello SEE, se tali derrate:

1. sono conformi alla descrizione che permette di identificare la derrata

alimentare figurante nella decisione di portata generale,

2. sono conformi alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di

portata generale, e

3. sono legalmente immesse in commercio nello Stato membro dell’UE o

dello SEE alle cui prescrizioni si fa riferimento; b. provenienti dalla Svizzera, se tali derrate:

1. sono conformi alla descrizione che permette di identificare la derrata

alimentare figurante nella decisione di portata generale,

2. sono conformi alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di

portata generale, e

3. sono fabbricate conformemente alle prescrizioni svizzere in materia di

protezione dei lavoratori e di protezione degli animali.

Art. 10 Modifica delle prescrizioni tecniche 1 Se le prescrizioni tecniche applicabili a una derrata alimentare sono modificate, tale derrata deve essere conforme alle nuove prescrizioni. 2 Se le prescrizioni tecniche su cui si basa una decisione di portata generale concer- nente derrate alimentari sono modificate in modo tale da minacciare un interesse pubblico di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e LOTC, l’UFSP revoca tale decisione.

Art. 11 Emolumenti L’UFSP percepisce un emolumento forfetario di 500 franchi per il trattamento di una domanda di autorizzazione.

Sezione 4: Sorveglianza del mercato

Art. 12 Presentazione delle informazioni necessarie 1 L’organo di esecuzione accorda a chi immette un prodotto in commercio un termi- ne adeguato per presentare le prove, le informazioni e i campioni di cui all’artico- lo 19 capoverso 1 LOTC.

2 È considerata prova ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera a LOTC una

dichiarazione di chi immette un prodotto in commercio secondo cui il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche determinanti di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a LOTC; gli atti normativi corrispondenti e la relativa fonte ufficiale sono

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indicati. Se tali prescrizioni prevedono una dichiarazione di conformità o un certi- ficato di conformità, occorre presentare tale dichiarazione o certificato. 3 L’organo di esecuzione può esigere che le prescrizioni tecniche determinanti siano tradotte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

Art. 13 Forma e svolgimento della sorveglianza del mercato

1 Le misure contro prodotti immessi in commercio in Svizzera in virtù dell’arti-

colo 16a capoverso 1 LOTC sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale secondo gli articoli 19 capoverso 7 e 20 capoverso 5 LOTC. Se riguarda unicamente alcuni esemplari o una serie di un prodotto, una misura può essere adottata sotto forma di decisione individuale. 2 Se un prodotto è immesso in commercio in virtù di un accordo internazionale, la sorveglianza del mercato avviene conformemente a tale accordo e, a titolo sussidia- rio, conformemente alle disposizioni di diritto interno determinanti per il relativo prodotto. 3 Se un prodotto è immesso in commercio in virtù di prescrizioni tecniche svizzere, la sorveglianza del mercato avviene conformemente a tali prescrizioni. Per le derrate alimentari la cui immissione in commercio non è stata autorizzata con una decisione di portata generale, la sorveglianza del mercato avviene conformemente alla legisla- zione sulle derrate alimentari.

Art. 14 Misure degli organi cantonali di esecuzione

1 Prima di chiedere all’autorità competente della Confederazione di emanare una

decisione di portata generale, l’organo cantonale di esecuzione consulta chi immette un prodotto in commercio. 2 L’autorità della Confederazione si pronuncia entro due mesi sulle misure chieste dall’organo cantonale di esecuzione.

3 Se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un

interesse pubblico ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e LOTC, gli organi cantonali di esecuzione dispongono misure cautelari. Queste ultime sono comunicate senza indugio all’autorità competente della Confederazione. 4 Le misure cautelari di un organo cantonale di esecuzione rimangono in vigore fino alla decisione dell’autorità competente della Confederazione, ma al massimo per due mesi. 5 Prima di una contestazione, l’organo cantonale di controllo per le derrate alimen- tari sottopone all’UFSP: a. domande riguardo all’interpretazione di decisioni di portata generale secon- do l’articolo 16d capoverso 2 LOTC; e b. domande riguardo all’omogeneità di una derrata alimentare conformemente all’articolo 9.

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Art. 15 Pubblicazione delle misure 1 Se l’autorità competente della Confederazione adotta misure secondo l’articolo 20 LOTC sotto forma di una decisione di portata generale conformemente all’arti- colo 19 capoverso 7 LOTC, la decisione è pubblicata nel Foglio federale.

2 L’autorità competente della Confederazione pubblica il passaggio in giudicato

della decisione di portata generale nel Foglio federale 3 L’autorità competente della Confederazione informa senza indugio l’organo canto- nale di esecuzione competente, la SECO e la Commissione della concorrenza in merito alla pubblicazione di una decisione generale e al suo passaggio in giudicato.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Aggiornamento degli elenchi di cui all’articolo 31 capoverso 2 LOTC 1 Le autorità federali competenti per la preparazione, l’adozione o la modifica di prescrizioni tecniche comunicano alla SECO le novità riguardo: a. ai prodotti soggetti a omologazione; b. alle sostanze soggette all’obbligo di notifica secondo la legislazione in mate- ria di prodotti chimici; c. ai prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d’importazione; d. ai prodotti soggetti a un divieto d’importazione.

2 La SECO tiene e aggiorna l’elenco di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a

LOTC.

3 L’UFSP tiene e aggiorna l’elenco di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera b

LOTC.

Art. 17 Aggiornamento dell’articolo 2 Il DFE modifica l’articolo 2 della presente ordinanza in funzione di ulteriori elabo- razioni delle ordinanze dipartimentali a cui si fa riferimento.

Art. 18 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Le indicazioni sulla salute per le derrate alimentari immesse in commercio con- formemente all’articolo 16a capoverso 1 LOTC sono disciplinate fino al 31 dicem- bre 2010 secondo le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

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2 Fino al 30 giugno 2011 le esigenze in materia di efficienza energetica dei motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete con una potenza nominale tra 0.75 kW e 375kW sono disciplinate dagli articoli 7, 10 e 11 e dall’appendice 2.10 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 199827 sull’energia.

Art. 20 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2 L’articolo 2 lettera b numero 11 entra in vigore il 1° gennaio 2012.

19 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

27 RS 730.01

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Allegato (art. 18) Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 10 novembre 200428 sulla comunicazione

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali: 28bis. legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia.

2. Ordinanza del 12 maggio 199929 sull’alcool

Art. 2 lett. c Nella presente ordinanza s’intende per: c. prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione: 1. i prodotti definiti quali vino, sidro, sidro diluito, birra, vino di frutta o di bacche non contenenti più del 15 per cento di volume d’alcool senza aggiunta di bevande distillate,

2. i vini naturali di uve fresche non contenenti più del 18 per cento di

volume d’alcool senza aggiunta di bevande distillate;

28 RS 312.3 29 RS 680.11

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3. Ordinanza del 10 gennaio 200130 sui concimi

2bis Il nome e l’indirizzo della ditta responsabile per la messa in commercio o l’importazione possono essere sostituiti dal nome e dall’indirizzo della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE secondo l’articolo 10 para- grafo 2.2 della direttiva 1999/45/CE31 se si tratta di concimi minerali, concimi con microelementi o ammendanti minerali del suolo che: a. corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi; b. sono importati da uno Stato membro dello SEE; c. sono destinati a utilizzatori a titolo professionale; e d. sono stati comunicati secondo gli articoli 61–69 OPChim32.

4. Ordinanza del 27 novembre 200033 sui prodotti da costruzione

Titolo prima dell’art. 12 Sezione 2: Sorveglianza del mercato

Art. 12 cpv. 3 3 Gli organi federali che in virtù di altri atti legislativi federali pure controllano prodotti da costruzione, coordinano con l’Ufficio federale le loro attività nel settore della sorveglianza dei prodotti da costruzione.

5. Ordinanza dell’8 giugno 199834 sulle dichiarazioni

Art. 12 cpv. 1 lett. c e 4 1 Sugli imballaggi preconfezionati di merci misurabili devono figurare le indicazioni seguenti: c. l’identità della persona fisica o giuridica che fabbrica l’imballaggio precon- fezionato.

30 RS 916.171 31 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 mag. 1999 concer- nente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei pre- parati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2006/8/CE, GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12. 32 RS 813.11 33 RS 933.01 34 RS 941.281

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4 Le prescrizioni sulla caratterizzazione dell’ordinanza del 23 novembre 200535 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sono applicabili a tutte le indicazioni sugli imballaggi preconfezionati di derrate alimentari.

Art. 15 Abrogato

35 RS 817.02

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