AS 2010 2649
Ordinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Modifica dell’11 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 34a cpv. 3, frase introduttiva 3 Se l’impiegato che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso 1 let- tera a si dimette da una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera a o c prima dell’inizio del congedo di prepensionamento, egli ha diritto, per ogni anno di servizio compiuto in detta funzione a partire dalla conclusione della sua formazione di base specifica, a un trentatreesimo della continuazione del pagamento dello sti- pendio per la durata massima del congedo di prepensionamento (art. 34 cpv. 2 lett. a oppure b). L’importo calcolato in questo modo è versato come segue:
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.
11 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 172.220.111.3
2010-0774 2649
Ordinanza sul personale federale RU 2010
2650