Lexipedia

AS 2010 271

Legge federale sui diritti politici

Legge federale sui diritti politici (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare)

Modifica del 25 settembre 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 12 maggio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 20 maggio 20092, decreta:

I La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 68 cpv. 1 e lett. c 1 La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per un’iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni: c. una clausola di ritiro ai sensi dell’articolo 73;

Art. 73a Ritiro incondizionato e ritiro condizionato

1 Il ritiro di un’iniziativa popolare è di norma incondizionato.

2 Tuttavia, se al più tardi il giorno del voto finale sull’iniziativa popolare l’Assem- blea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato d’iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare.

3 Il ritiro condizionato ha effetto appena:

a. il termine di referendum contro il controprogetto indiretto sia trascorso infruttuosamente; b. la non riuscita della domanda di referendum contro il controprogetto indi- retto sia stata validamente accertata; o c. il Consiglio federale, in caso di referendum, abbia omologato secondo l’arti- colo 15 capoverso 1 il risultato della votazione popolare in cui il contropro- getto indiretto è stato accettato.

2009-1092 271

Diritti politici (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare). LF RU 2010

Art. 74 Abrogato

Art. 75a Votazione popolare 1 Il Consiglio federale sottopone l’iniziativa alla votazione popolare entro dieci mesi dal voto finale dell’Assemblea federale, ma al massimo dieci mesi dopo la scadenza dei termini legali previsti per la trattazione da parte del Parlamento. 2 In caso di ritiro condizionato a favore di un controprogetto indiretto, il Consiglio federale sottopone l’iniziativa popolare al voto del Popolo e dei Cantoni entro dieci mesi dall’omologazione secondo l’articolo 15 capoverso 1 del risultato della vota- zione popolare in cui il controprogetto indiretto è stato respinto. 3 In caso di accettazione di un’iniziativa popolare presentata in forma di proposta generale, la modifica costituzionale elaborata è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni entro dieci mesi dal voto finale dell’Assemblea federale. 4 Alla trattazione di un’iniziativa popolare da parte del Consiglio federale e dell’As- semblea federale e ai relativi termini si applicano le disposizioni della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento.

Art. 76, rubrica Controprogetto diretto

Art. 90a Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2009 Alle iniziative popolari federali pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009 della presente legge si applica il nuovo diritto.

II

Modifica del diritto vigente La legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento è modificata come segue:

1bis Se un disegno di atto legislativo elaborato sotto forma di legge federale e stretta- mente connesso all’iniziativa popolare è in procedura di appianamento delle diver- genze, l’Assemblea federale può prorogare di un ulteriore anno al massimo il ter- mine di trattazione.

4 RS 171.10 5 RS 171.10

Diritti politici (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare). LF RU 2010

Art. 173 n. 7

7. Disposizione transitoria dell’art. 105 cpv. 1bis secondo la modifica

del 25 settembre 2009 (proroga del termine di trattazione di un’iniziativa popolare) Alle iniziative popolari federali pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009 della presente legge si applica il nuovo diritto.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° febbraio 2010 qualora il termine di referendum sia decorso infruttuosamente. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009 Consiglio nazionale, 25 settembre 2009 Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2010.6 2 Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2010.

26 gennaio 2010 Cancelleria federale

6 FF 2009 5795

Diritti politici (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare). LF RU 2010

Legge federale sui diritti politici | Lexipedia | Lexipedia