AS 2010 2873
Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno
Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno
del 4 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 11 della legge federale del 5 ottobre 19901 sull’informazione dei consumatori (LIC); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina l’obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti del legno che sono forniti ai consumatori, nonché il controllo di tale dichiarazione.
2 Previa consultazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale dell’econo- mia (DFE) definisce il legno e i prodotti del legno ai quali si applica la presente ordinanza.
3 La presente ordinanza non si applica ai seguenti prodotti del legno:
a. imballaggi; b. rifiuti; c. prodotti riciclati.
Sezione 2: Obblighi di dichiarazione
Art. 2 Obbligo di dichiarazione del tipo di legno
1 Chi fornisce legno o prodotti del legno ai consumatori ha l’obbligo di:
a. specificare il nome commerciale del legno; e b. fornire le indicazioni che consentono ai consumatori di individuare il nome scientifico del legno.
2 Previa consultazione del DATEC, il DFE definisce il sistema di riferimento per
l’uso dei nomi commerciali e dei nomi scientifici.
RS 944.021
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Dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno. O RU 2010
3 Nei casi in cui il legno non può essere classificato secondo un tipo di legno deter- minato oppure se il tipo di legno non può essere determinato in modo univoco è possibile indicare più tipi di legno o la specie. 4 Per materiali legnosi composti da trucioli o fibre di legno è permessa l’indicazione «legno misto». 5 Per i prodotti composti da più di tre tipi di legno diversi occorre indicare perlo- meno i tre tipi di legno presenti in maggiore quantità. Il tipo di legno di un piallaccio va indicato se quest’ultimo ricopre la superficie di un prodotto soggetto all’obbligo di dichiarazione.
Art. 3 Obbligo di dichiarazione dell’origine del legno 1 Chi fornisce legno o prodotti del legno ai consumatori ha l’obbligo di indicarne l’origine. 2 L’indicazione dell’origine del legno è quella del Paese in cui il legno è stato rac- colto. 3 Se non è possibile stabilire chiaramente il Paese di origine del legno si possono indicare più Paesi d’origine. 4 Se l’origine del legno è riconducibile a più di cinque Paesi si può indicare la più piccola zona geografica di provenienza. 5 Se non è possibile indicare né vari Paesi d’origine né una zona geografica ai sensi del capoverso 4 è permessa l’indicazione «origine sconosciuta». 6 Per i prodotti composti da più di tre tipi di legno diversi occorre indicare perlo- meno l’origine dei tre tipi di legno presenti in maggiore quantità. L’origine del legno di un piallaccio va indicato se quest’ultimo ricopre la superficie di un prodotto soggetto all’obbligo di dichiarazione.
Art. 4 Luogo e lingua della dichiarazione 1 Il tipo e l’origine del legno devono essere indicati sul prodotto stesso, in sua pros- simità o sul suo imballaggio. 2 Se l’indicazione sulla merce stessa, in sua prossimità o sul suo imballaggio non è adeguata per ragioni di ordine tecnico, il tipo e l’origine del legno possono essere indicati sotto altra forma, a condizione che siano consultabili e leggibili facilmente (indicazioni sullo scaffale, messa a disposizione di cataloghi). 3 Chi fornisce ai consumatori esemplari unici o piccole serie fino a 50 unità può informare i consumatori sul tipo e sull’origine del legno per mezzo di un documento commerciale allegato all’offerta. In tale documento commerciale i Paesi d’origine per ogni tipo di legno sono indicati in base alle informazioni relative all’acquisto dell’anno precedente. 4 Le informazioni sul tipo e sull’origine del legno sono indicate in una lingua uffi- ciale della Confederazione.
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Sezione 3: Controllo della dichiarazione
Art. 5 Autocontrollo 1 Chi fornisce legno o prodotti del legno ai consumatori deve garantire l’osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 2–4 della presente ordinanza. 2 Tale persona ha inoltre l’obbligo di istituire sistemi e procedure volti a facilitare la trasmissione a titolo gratuito delle necessarie informazioni alle autorità che le richie- dono.
Art. 6 Organo di controllo
1 L’Ufficio federale del consumo (UFDC) controlla se le dichiarazioni sono con-
formi alle disposizioni della presente ordinanza.
2 A tale fine può avvalersi di servizi pubblici e privati.
3 Il DFE può esigere che l’Amministrazione federale delle dogane gli trasmetta per un periodo determinato i dati relativi alle importazioni doganali di legno e prodotti del legno precisamente designati.
Art. 7 Svolgimento del controllo
1 I controlli dell’UFDC avvengono sotto forma di:
a. controlli a campione presso i luoghi di vendita; oppure b. verifica precisa in base a indicazioni fondate relative alla mancata confor- mità di una dichiarazione alle disposizioni. 2 L’UFDC può consultare bollettini di consegna, contratti, fatture nonché altri docu- menti utili e, se necessario, può prelevare campioni per l’identificazione e disporre esami. A tale fine l’UFDC può, durante il normale orario di lavoro, accedere ai locali commerciali delle persone che forniscono legno o prodotti del legno ai con- sumatori. 3 Se dai controlli risulta che la dichiarazione non corrisponde alle disposizioni della presente ordinanza, l’UFDC informa su tali risultati la persona che fornisce il legno o i prodotti del legno ai consumatori e le dà la possibilità di esprimersi.
4 L’UFDC può disporre la rettifica della dichiarazione.
Art. 8 Emolumenti 1 Se da un controllo risulta che l’obbligo di dichiarazione è stato violato, la persona che ha violato il suddetto obbligo deve pagare un emolumento volto a coprire le spese di controllo.
2 L’emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo.
3 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.
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4 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre
20043 sugli emolumenti.
Sezione 4: Sanzioni penali
Art. 9 Chi viola le disposizioni sulla dichiarazione di cui agli articoli 2–4 è punito confor- memente all’articolo 11 LIC.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 10 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 19 maggio 20104 sull’immissione in commercio di prodotti con- formi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. c n. 6 Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: c. i seguenti prodotti:
6. legno e prodotti del legno soggetti all’ordinanza del 4 giugno 20105
sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli arti- coli 2–4 di detta ordinanza.
Art. 11 Disposizione transitoria Il legno e i prodotti del legno che non soddisfanno le disposizioni della presente ordinanza possono essere consegnati ai consumatori fino al 31 dicembre 2011.
Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010.
4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 172.041.1 4 RS 946.513.8 5 RS 944.021
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