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AS 2010 2945

Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA)

Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA)

Modifica del 30 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 dicembre 20051 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. a e c 1 I servizi competenti per decidere in qualità di datori di lavoro e assistere le persone occupate negli impieghi vengono designati dai seguenti dipartimenti: a. il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per gli impieghi civili, inclusi gli impieghi di personale di polizia, e per la parte civile degli impie- ghi civili-militari; c. abrogata

Art. 6 cpv. 2 lett. a ed e 2 I seguenti uffici sono autorizzati a concludere trattati internazionali in merito a questioni tecniche e amministrative inerenti al proprio settore di attività: a. la Direzione politica del DFAE nell’ambito della promozione civile della pace e del rafforzamento dei diritti dell’uomo, incluso l’invio di specialisti nell’ambito degli impieghi di polizia a carattere internazionale; e. abrogata

1 RS 172.220.111.9

2010-1235 2945

Personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento RU 2010 dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario

II L’ordinanza del 17 novembre 19992 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 9 Abrogato

III La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2010.

30 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 172.213.1

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