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AS 2010 3061

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del 4 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza il termine «Dipartimento» è sostituito con «DFGP».

2 In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale dello stato civile» è sostituita con «UFSC».

Art. 1 Circondari dello stato civile 1 I circondari dello stato civile sono fissati dai Cantoni in modo tale da permettere agli ufficiali dello stato civile un tasso di occupazione sufficiente per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta dei loro compiti. Il tasso di occupazione è almeno del 40 per cento. Esso è calcolato unicamente sulla base delle attività nell’ambito dello stato civile. 2 In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può autorizzare, su richiesta dell’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (autorità di vigilanza), deroghe al tasso minimo d’occupazione. L’autorità di vigilanza decide sotto la propria responsabilità nei casi in cui la deroga concerne soltanto il tasso d’occupazione di un ufficiale dello stato civile e non modifica la dimensione di un circondario dello stato civile. In ogni caso deve essere garantita l’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

3 I circondari dello stato civile possono comprendere Comuni di più Cantoni. I

Cantoni interessati, d’intesa con l’Ufficio federale dello stato civile (UFSC), pren- dono i necessari accordi. 4 I Cantoni informano l’UFSC prima di modificare un circondario dello stato civile.

Art. 1a Sede e locali ufficiali 1 I Cantoni designano la sede dell’ufficio dello stato civile in ogni circondario.

2 Essi informano l’UFSC prima di trasferire la sede di un ufficio.

1 RS 211.112.2

2008-2433 3061

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3 In ogni circondario dello stato civile deve esservi almeno un locale ufficiale in cui le coppie possano celebrare il matrimonio e costituire l’unione domestica registrata gratuitamente. 4 L’uso di altri locali per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni domestiche registrate è soggetto ad autorizzazione dell’autorità di vigilanza; sono fatti salvi i casi in conformità degli articoli 70 capoverso 2 e 75i capoverso 2.

Art. 2 cpv. 1 1 I Cantoni possono istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario com- prende tutto il territorio cantonale. Designano la sede di questi uffici nei casi in cui non coincide con la sede di un ufficio dello stato civile ordinario.

Art. 4 Ufficiale dello stato civile 1 I Cantoni assegnano a ogni ufficio dello stato civile il numero necessario di uffi- ciali dello stato civile. Designano uno di questi ufficiali come responsabile e ne disciplinano la supplenza. 2 Un ufficiale dello stato civile può essere competente per più circondari dello stato civile.

3 Per essere nominato o eletto ufficiale dello stato civile sono richiesti:

a. la cittadinanza svizzera; b. l’esercizio dei diritti civili; c. l’attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile. 4 Se la persona di cui è prevista la nomina o l’elezione non possiede l’attestato professionale, il termine entro il quale conseguirlo va fissato, d’intesa con l’autorità di vigilanza, nella decisione di nomina o di elezione. In casi eccezionali motivati questo termine può essere prorogato d’intesa con l’autorità di vigilanza. 5 D’intesa con il responsabile dell’ufficio dello stato civile, l’autorità di vigilanza stabilisce i compiti che l’ufficiale dello stato civile può eseguire sino al consegui- mento dell’attestato professionale tenuto conto delle sue conoscenze teoriche e pratiche. 6 I Cantoni possono stabilire altre condizioni per la nomina o l’elezione di un uffi- ciale dello stato civile.

Art. 5 Rappresentanze svizzere all’estero 1 Le rappresentanze svizzere all’estero collaborano alla procedura preparatoria del matrimonio e alla procedura preliminare per la registrazione di un’unione domestica. Svolgono in particolare i compiti seguenti: a. informano e offrono consulenza agli interessati; b. ottengono, ricevono, autenticano, traducono e trasmettono decisioni e docu- menti e esteri concernenti lo stato civile;

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c. ricevono e trasmettono domande e dichiarazioni per la celebrazione del ma- trimonio (art. 63 cpv. 2 e 65 cpv. 1) o per la costituzione di un’unione dome- stica registrata (art. 75b cpv. 2 e 75d cpv. 1) in Svizzera, procedono all’audizione dei fidanzati (art 74a cpv. 2) o dei partner (art. 75m cpv. 2), e trasmettono certificati svizzeri di capacità al matrimonio in vista della cele- brazione del matrimonio all’estero (art. 75); d. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti la paternità (art. 11 cpv. 6), se il riconoscimento del figlio non può essere documentato all’estero. e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome; f. accertano le cittadinanze comunali e cantonali, nonché la cittadinanza sviz- zera; g. verificano l’autenticità dei documenti esteri; h. ottengono e trasmettono informazioni sul diritto estero; i. riscuotono emolumenti. 2 Le rappresentanze svizzere all’estero comunicano all’ufficio dello stato civile e all’autorità di vigilanza, per trasmissione all’autorità cantonale competente in mate- ria di migrazione, i fatti indicanti che è previsto o è già stato contratto un matrimo- nio o un’unione domestica registrata al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 dell’O del 24 ott. 20072 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA).

3 L’UFSC emana le necessarie istruzioni ed esercita la vigilanza.

Art. 6a Registri dello stato civile 1 Per registri dello stato civile s’intendono tutti i registri dello stato civile tenuti dal 1876 sotto forma cartacea o elettronica (registro delle nascite, registro delle morti, registro dei matrimoni, registro dei riconoscimenti, registro delle legittimazioni, registro delle famiglie e registro dello stato civile). 2 Per registro dello stato civile s’intende il registro elettronico introdotto in virtù dell’articolo 39 capoverso 1 CC in sostituzione di tutti i registri precedenti.

Art. 8 lett. b e bbis I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile: b. numero d’assicurato ai sensi dell’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (nu- mero d’assicurato AVS); bbis. abrogata

2 RS 142.201 3 RS 831.10

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Art. 11 cpv. 4–6 4 Se l’autore del riconoscimento è minorenne o interdetto, è necessario il consenso scritto dei genitori o del rappresentante legale. Le persone che danno il consenso devono provare il proprio potere di rappresentanza. Le loro firme vanno autenticate. 5 È competente a ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento ogni uffi- ciale dello stato civile, fatto salvo l’articolo 71 capoverso 1 LDIP4. Se l’autore del riconoscimento non può presentarsi di persona, la dichiarazione può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.

6 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 14 cpv. 1 e 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 15 Principi

1 Ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile.

2 Un fatto di stato civile può essere documentato nel registro dello stato civile soltan- to se i dati che vi figurano sull’interessato sono aggiornati; sono fatte salve la docu- mentazione della nascita di un trovatello (art. 10) e la documentazione della morte di una persona sconosciuta. 3 I fatti di stato civile concernenti una persona sono documentati in ordine cronolo- gico. 4 I set di dati (complesso dei dati concernenti una persona) delle persone rilevate nel registro dello stato civile sono collegati tra loro in base ai rapporti di diritto della famiglia. Se un tale rapporto viene sciolto, il collegamento viene meno. 5 In occasione di una documentazione sono aggiornati i dati di tutti gli interessati.

Art. 15a Rilevamento nel registro dello stato civile 1 Ogni persona è rilevata nel registro dello stato civile alla notificazione della nasci- ta. 2 Uno straniero i cui dati non sono disponibili nel sistema è rilevato nel registro dello stato civile al più tardi quando è interessato da un fatto di stato civile da documen- tare in Svizzera.

3 Se è impossibile o non può ragionevolmente essere preteso che uno straniero

presenti i documenti necessari al suo rilevamento nel registro dello stato civile, l’ufficiale dello stato civile verifica se sia possibile raccogliere una dichiarazione conformemente all’articolo 41 capoverso 1 CC.

4 Se il rilevamento secondo il capoverso 2 risulta dalla documentazione di una

filiazione, in casi eccezionali motivati l’ufficiale dello stato civile può rinunciare a rilevare immediatamente alcuni dati dello stato civile della madre e del padre.

4 RS 291

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5 Se il rilevamento secondo il capoverso 2 risulta dalla documentazione di una

morte, in casi eccezionali motivati l’ufficiale dello stato civile può rinunciare a rilevare immediatamente alcuni dati dati dello stato civile del morto.

6 Il set di dati può essere completato presentando successivamente i documenti

mancanti.

Art. 16 cpv. 6 6 Se uno straniero è rilevato nel registro dello stato civile secondo l’articolo 15a capoverso 2, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all’esame dell’autorità di vigilanza.

Art. 16a Conferma della correttezza 1 Agli interessati può essere chiesta una conferma scritta della correttezza dei dati in virtù dell’articolo 16 capoverso 1 lettera c in occasione: a. del rilevamento di uno straniero nel registro dello stato civile; b. dell’esame dello stato dei dati disponibili nel sistema. 2 Prima di ricevere la conferma della correttezza dei dati, l’ufficiale dello stato civile indica le conseguenze penali del conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 Codice penale5). L’allestimento e la ricezione della conferma sono gratuiti. 3 L’interessato o il suo rappresentante legale firma la conferma della correttezza dei dati. Salvo in casi eccezionali particolarmente fondati, la firma va apposta in presen- za di un ufficiale dello stato civile. 4 La conferma della correttezza dei dati è archiviata assieme ai documenti giustifica- tivi del processo di documentazione.

Art. 18 Firma 1 La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la rice- zione o la documentazione su: a. il consenso al riconoscimento (art. 11 cpv. 4); b. la dichiarazione concernente il riconoscimento (art. 11 cpv. 5 e 6); c. la dichiarazione concernente il cognome resa prima del matrimonio (art. 12 cpv. 2); d. la dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento giudi- ziale del matrimonio (art. 13 cpv. 2); e. la conferma della correttezza dei dati (art. 16a); f. la dichiarazione a comprova di dati non controversi (art. 17); g. il consenso alla celebrazione del matrimonio (art. 64 cpv. 2);

5 RS 311.0

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h. la dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimo- nio (art. 65 cpv. 1); i. la conferma della celebrazione del matrimonio (art. 71 cpv. 4); j. il consenso alla registrazione di un’unione domestica (art. 75c cpv. 2); k. la dichiarazione concernente le condizioni per la registrazione di un’unione domestica (art. 75d cpv. 1); l. la dichiarazione che esprime la volontà di costituire l’unione domestica regi- strata (art. 75k cpv. 2). 2 Se una persona disposta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare, il funzionario competente secondo l’articolo 4 o 5 annota tale circostanza per scritto e ne indica il motivo.

Art. 18a Autenticazione 1 Il funzionario competente secondo l’articolo 4 o 5 autentica la firma di una persona nei casi previsti dalla presente ordinanza. Poco prima verifica la sua identità.

2 Autentica la conformità delle copie e delle fotocopie all’originale.

3 Il funzionario che dubita dell’autenticità di una firma o non è certo che il docu- mento sia stato allestito dall’autorità competente può chiederne l’autenticazione da parte del servizio competente in Svizzera o all’estero.

Art. 19a Errori 1 Le autorità, segnatamente gli uffici dello stato civile, sono tenute a segnalare gli errori all’autorità di vigilanza.

2 Ogni interessato può segnalare errori all’autorità di vigilanza.

3 Se ha accettato documenti contenenti errori, l’interessato deve essere sentito prima di rettificarli.

Art. 20 Nascita

1 La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.

2 Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre è scesa dal veicolo. 3 La nascita di un trovatello è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; l’ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, l’ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l’età presunta ed eventuali segni distintivi. 4 Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo o l’ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell’autorità di vigilanza e la nascita è nuovamente documentata.

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Art. 20a Morte

1 La morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.

2 Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la morte è documentata nel circondario

dello stato civile in cui il cadavere è stato estratto dal veicolo. 3 Se non è possibile accertare il luogo in cui è sopraggiunta, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è stato rinvenuto il cadavere; l’ufficio dello stato civile competente documenta la data e l’ora del rinvenimento del cadavere. 4 Qualora sia successivamente accertato che la morte è avvenuta in un circondario dello stato civile diverso da quello in cui il cadavere è stato rinvenuto, la documen- tazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell’autorità di vigilanza e l’ufficio dello stato civile competente documenta nuovamente la morte. I dati concernenti il luogo, la data e l’ora della morte possono sempre essere rettificati d’ufficio oppure, se la prova è controversa, per ordine dell’autorità giudiziaria. 5 Se il morto non può essere identificato entro un termine ragionevole, l’ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, la data e l’ora della morte o del rinveni- mento, il sesso, l’età presunta, gli eventuali segni distintivi nonché indicazioni sulle circostanze della morte o sul rinvenimento del cadavere. 6 Qualora sia successivamente accertata l’identità della persona deceduta, l’ufficio dello stato civile competente, su decisione dell’autorità di vigilanza, la indica a complemento della documentazione effettuata in virtù del capoverso 5 e documenta nuovamente la morte.

Art. 20b Casi particolari di nascita e di morte 1 La competenza per documentare le nascite e le morti che avvengono a bordo di un aeromobile o di una nave sono rette dagli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 22 gennaio 19606 su i diritti e i doveri del comandante d’aeromobile e dall’arti- colo 56 della legge federale del 23 settembre 19537 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. 2 Se è considerata certa, la morte di una persona il cui cadavere non è stato rinvenuto è documentata sulla base di una decisione giudiziaria nel circondario dello stato civile in cui è verosimilmente avvenuta (art. 34 e 42 CC). 3 Se non possono essere presentati documenti di stato civile, le nascite e le morti avvenute all’estero sono documentate sulla base di una decisione giudiziaria dall’ufficio dello stato civile della sede dell’autorità giudiziaria competente secondo il diritto cantonale (art. 40 cpv. 1 lett. a).

Art. 21 Matrimoni e ricezione di dichiarazioni 1 La celebrazione del matrimonio e la ricezione della dichiarazione che esprime la volontà di costituire l’unione domestica registrata, la dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio nonché la dichiarazione concernente il cognome resa

6 RS 748.225.1 7 RS 747.30

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dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio sono documentate dall’ufficio dello stato civile che ha effettuato l’atto ufficiale. 2 L’articolo 23 si applica per analogia alla competenza di documentare la dichiara- zione concernente il riconoscimento di un figlio o la dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio, nei casi in cui sono state raccolte da una rappresentanza svizzera all’estero. 3 Il riconoscimento di un figlio dinanzi al giudice o per disposizione a causa di morte è documentato dall’ufficio dello stato civile della sede dell’autorità giudiziaria o del luogo in cui avviene l’apertura del testamento. È fatta salva la competenza di un ufficio dello stato civile speciale in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b.

4 La ricezione della dichiarazione a comprova di dati non controversi prevista

nell’articolo 17 è di competenza dell’ufficio dello stato civile che ha rilevato lo straniero nel registro dello stato civile.

Art. 23 Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile 1 Le decisioni e i documenti esteri concernenti lo stato civile sono documentati dal competente ufficio dello stato civile sulla base di una decisione dell’autorità di vigilanza del Cantone d’origine dell’interessato. Se la persona è originaria di più Cantoni, decide l’autorità di vigilanza a cui è stato presentato il documento o la decisione estera concernente lo stato civile. 2 Le decisioni e i documenti esteri concernenti lo stato civile di stranieri sono docu- mentati sulla base di una decisione dell’autorità di vigilanza dall’ufficio dello stato civile: a. del Cantone d’origine del cittadino svizzero per il quale la documentazione produce effetti di diritto di famiglia; b. del Cantone di domicilio o del Cantone in cui va effettuato successivamente un ulteriore atto amministrativo, se i dati della persona sono disponibili nel sistema e non è data la competenza di cui alla lettera a; c. del Cantone di nascita, se non è data la competenza di cui alle lettere a o b. 3 L’autorità di vigilanza che decide del riconoscimento o del rifiuto di un’iscrizione conformemente all’articolo 32 capoverso 1 LDIP8 comunica all’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell’interessato i fatti indicanti che, all’estero, è stato celebrato un matrimonio o è stata conclusa un’unione domestica registrata per eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 OASA9). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti e il rifiuto o il riconoscimento dell’iscrizione. 4 Il diritto cantonale stabilisce quale ufficio sia competente per le documentazioni previste nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a o capoverso 3.

8 RS 291 9 RS 142.201

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Art. 24 cpv. 1 1 I nomi, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80), vengono iscritti come sono registrati negli atti dello stato civile o, in mancanza di questi, in altri validi documenti probatori.

Art. 26 Nomi di località È documentato come luogo: a. il nome del Comune svizzero giusta l’elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera; b. il nome dello Stato estero o della regione d’importanza internazionale geo- graficamente delimitata; i nomi di città, quartieri, località e divisioni territo- riali sono registrati a titolo complementare come sono registrati nei docu- menti probatori, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80).

Art. 29 cpv. 1, 3 e 4 1 La modifica amministrativa della documentazione dei dati dello stato civile con- formemente all’articolo 43 CC è effettuata per ordine dell’autorità di vigilanza; tuttavia, le inesattezze constatate prima di documentare un nuovo fatto di stato civile possono essere rettificate dall’ufficio dello stato civile che ha commesso l’errore, sotto la sua esclusiva responsabilità.

3 e 4 Abrogati

Art. 34 Nascita La nascita è notificata: a. dalla direzione dell’ospedale, della casa per partorienti o di un istituto ana- logo in cui è avvenuta; la direzione può delegare la notificazione ai propri collaboratori, a condizione di assumersene la responsabilità; b. dalla madre, dal marito della madre, dal padre non coniugato con la madre se ha riconosciuto il figlio o dalle altre persone presenti al momento del parto, se non è avvenuto in un istituto di cui alla lettera a; c. dall’autorità competente conformemente al diritto cantonale se si tratta di un trovatello (art. 38); d. da qualsiasi autorità ne venga a conoscenza se non è stata notificata.

Art. 34a Morte

1 La morte è notificata:

a. dalla direzione dell’ospedale, dell’istituto medico sociale o dell’istituto ana- logo in cui è avvenuta; a condizione di assumersene la responsabilità, la direzione può delegare la notificazione ai propri collaboratori;

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b. dalla vedova, dal vedovo, dal partner sopravvissuto, dai familiari più stretti, da un membro della stessa economia domestica, da ogni persona che abbia assistito alla morte o abbia rinvenuto il cadavere, se la morte non è avvenuta in un istituto di cui alla lettera a; c. da qualsiasi autorità ne venga a conoscenza se non è stata notificata.

2 Le persone tenute alla notificazione secondo il capoverso 1 lettera b possono

incaricare per scritto un terzo della notificazione. 3 La persona che ha assistito alla morte o ha rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto è tenuta a informare senza indugio le autorità di polizia.

Art. 35 cpv. 4 4 Il diritto cantonale può autorizzare le persone tenute alla notificazione conforme- mente all’articolo 34a capoverso 1 lettera b a notificare la morte a un servizio amministrativo del Comune di ultimo domicilio del morto. Tale servizio invia senza indugio la notificazione firmata dalla persona tenuta a notificare il decesso all’ufficio dello stato civile competente.

Art. 41, frase introduttiva e lett. e Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti: e. l’accertamento della cittadinanza (art. 49 cpv. 1 della L del 29 set. 195210 sulla cittadinanza).

Art. 42 cpv. 1 lett. d 1 I tribunali e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto canto- nale comunicano: d. il blocco della divulgazione dei dati e la revoca del blocco (art. 46).

Art. 43 cpv. 1, 4, frase introduttiva e lett. b, nonché 6 1 La comunicazione è indirizzata all’autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria o amministrativa. L’autorità di vigilanza trasmette tale comuni- cazione all’ufficio dello stato civile competente per la documentazione. 4 Le autorità giudiziarie comunicano inoltre le sentenze e i riconoscimenti alle autorità seguenti: b. all’autorità tutoria del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f e cpv. 2). 6 L’autorità che comunica la copia di un documento deve certificarne la conformità con l’originale.

10 RS 141.0

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Art. 44a Competenza per la divulgazione 1 La divulgazione d’ufficio è di competenza dell’ufficio dello stato civile che ha effettuato la documentazione.

2 L’allestimento degli atti dello stato civile su richiesta è di competenza di:

a. l’ufficio dello stato civile che ha documentato il fatto di stato civile attestato nell’atto da rilasciare; b. l’ufficio dello stato civile del luogo d’origine o, se la persona non possiede la cittadinanza svizzera, del luogo di domicilio o di soggiorno oppure del luogo di ultimo domicilio, se va rilasciato un certificato di stato civile o un certificato relativo allo stato di famiglia; c. l’ufficio dello stato civile che ha documentato l’ultimo evento concernente l’interessato, se va rilasciato, rinnovato o sostituito un certificato di famiglia o un certificato relativo all’unione domestica; d. l’ufficio dello stato civile che conserva i registri (art. 92a cpv. 1), se va rila- sciato un estratto di un registro dello stato civile in forma cartacea.

Art. 45 cpv. 1 Abrogato

Art. 46 cpv. 1 lett. b e c 1 L’autorità di vigilanza dispone il blocco della divulgazione di dati dello stato civile: b. sulla base di una decisione giudiziaria; c. a titolo di provvedimento superprovvisionale in attesa di una decisione giu- diziaria; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 46a Blocco dell’uso 1 L’autorità di vigilanza blocca l’uso dei dati dello stato civile disponibili on line, se presume che una falsa attestazione possa essere conseguita in modo fraudolento. 2 Essa revoca il blocco non appena può escludere l’eventualità di un uso abusivo dei dati.

Art. 47 Forma della divulgazione 1 I fatti di stato civile e i dati dello stato civile sono divulgati mediante gli appositi moduli (art. 6). 2 Se non è previsto alcun modulo o non è opportuno usarlo, la divulgazione è effet- tuata: a. mediante un certificato scritto o un’attestazione scritta;

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b. mediante una copia autenticata dell’iscrizione nel registro dello stato civile cartaceo; c. mediante una copia autenticata del documento giustificativo; d. secondo le disposizioni applicabili, quando l’UCC ne fa richiesta; e. oralmente agli uffici dello stato civile e alle autorità di vigilanza, se il richie- dente può essere identificato con certezza. 3 I documenti devono recare la data, essere certificati conformi dalla firma dell’uffi- ciale dello stato civile ed essere muniti del bollo dell’ufficio. 4 L’accesso on line ai dati del registro dello stato civile da parte di autorità esterne allo stato civile è retto dall’articolo 43a capoverso 4 CC.

Titolo prima dell’art. 48a

Sezione 2: Divulgazione d’ufficio

Art. 48a Momento della divulgazione La divulgazione d’ufficio è effettuata senza indugio.

Titolo prima dell’art. 49 Abrogato

Art. 49 All’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno 1 Per permettere la tenuta del registro del controllo degli abitanti, l’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell’interessato: a. la nascita e la morte; b. ogni modifica del cognome, dello stato civile o della cittadinanza; c. ogni modifica dei dati dello stato civile.

2 Nella comunicazione è indicato il numero d’assicurato AVS dell’interessato, se

l’UCC glielo ha attribuito (art. 8a). 3 L’invio dei dati avviene automaticamente in forma elettronica attraverso la piatta- forma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex); in assenza dell’allacciamento a Sedex, i dati sono inviati in forma cartacea.

Art. 49a All’ufficio dello stato civile del luogo d’origine 1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica agli uffici dello stato civile di eventuali altri luoghi d’origine l’acquisizione volontaria della cittadinanza comunale. 2 Se l’interessato è titolare di un diritto di patriziato o di corporazione nel proprio luogo d’origine e se il Cantone d’origine lo richiede, l’ufficio dello stato civile

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competente per la documentazione comunica all’ufficio dello stato civile del luogo d’origine: a. la nascita e la morte; b. ogni modifica del cognome, dello stato civile o della cittadinanza; c. ogni modifica dei dati dello stato civile.

Art. 50 cpv. 1, frase introduttiva e lett. f, nonché 2 lett. b 1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’autorità tutoria: f. l’adozione di un figlio avvenuta all’estero.

2 La comunicazione è fatta all’autorità tutoria:

b. del domicilio del figlio (cpv. 1 lett. b, d e f).

Art. 51 All’Ufficio federale della migrazione 1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’Ufficio federale della migrazione i seguenti fatti di stato civile concernenti un richiedente l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato: a. le nascite; b. i riconoscimenti; c. i matrimoni e le unioni domestiche registrate; d. le morti.

2 L’ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio o

dell’unione domestica registrata procede inoltre alle comunicazioni previste agli arti- coli 67 capoverso 5, 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7, 75f capo- verso 5 e 75m capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7.

Art. 53 Agli organi dell’AVS 1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’UCC:

a. i dati di cui all’articolo 8 lettera a numero 1, lettere c, d ed e numeri 1 e 3, lettere f, l, m e n numeri 1 e 2, in occasione della nascita (art. 15a cpv. 1) oppure del rilevamento successivo nel registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2); b. la modifica dei dati comunicati assieme all’indicazione del numero d’assi- curato AVS (art. 8 lett. b); c. i dati di cui all’articolo 8 lettera a numero 1, lettere c, d ed e numeri 1 e 3, lettere f, g, l, m e n numeri 1 e 2 in occasione della dichiarazione di scom- parsa o della morte.

2 I dati sono trasmessi automaticamente in forma elettronica.

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Art. 60 Ai ricercatori 1 I dati dello stato civile sono divulgati ai ricercatori se non è possibile o non è manifestamente esigibile che li ottengano presso gli interessati. La divulgazione deve essere autorizzata dall’autorità di vigilanza. 2 I dati sono divulgati tenendo conto del diritto della protezione dei dati che impone ai ricercatori in particolare di: a. anonimizzare i dati non appena lo permette lo scopo del trattamento; b. comunicare i dati a terzi soltanto con il consenso dell’ufficiale dello stato civile; c. garantire che in caso di pubblicazione dei risultati sia impossibile identifi- care gli interessati. 3 Se i dati sono divulgati per svolgere ricerche su determinate persone, i risultati possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto di queste ultime. Spetta al ricercatore ottenere il consenso.

Art. 64 cpv. 2 e 2bis 2 Agli interdetti occorre inoltre il consenso scritto del rappresentante legale. Questi deve legittimare il proprio potere di rappresentanza. La sua firma è autenticata. 2bis I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera allegano inoltre un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la celebrazione del matrimonio.

Art. 65 cpv. 1bis e 3 1bis L’ufficiale dello stato civile rammenta ai fidanzati che non può celebrare il matrimonio se non vi consentono con libera volontà. 3 In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.

Art. 66 cpv. 2 lett. e, nonché 3

2 Inoltre, esso esamina se:

e. i fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera (art. 98 cpv. 4 CC). 3 L’ufficio dello stato civile può verificare la legalità del soggiorno nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione. In caso di dubbi, può incaricare di tale verifica l’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di domi- cilio o di soggiorno di uno dei fidanzati. Questa autorità deve informare l’ufficio senza indugio e gratuitamente.

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Ordinanza sullo stato civile RU 2010

Art. 67 Chiusura della procedura preparatoria 1 L’ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preparatoria.

2 Se sono soddisfatti tutti i requisiti del matrimonio secondo gli articoli 94–96 CC e se i fidanzati stranieri hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera, l’ufficio dello stato civile comunica per scritto ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con essi i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all’ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio. 3 Se i requisiti del matrimonio non sono soddisfatti, se permangono seri dubbi o se i fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera, l’ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimo- nio. 4 L’ufficiale dello stato civile notifica per scritto ai fidanzati il rifiuto di celebrare il matrimonio indicando i rimedi giuridici. 5 L’ufficiale dello stato civile comunica l’identità dei fidanzati che non hanno pro- vato la legalità del loro soggiorno in Svizzera all’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell’interessato.

Art. 69 Collaborazione con altre autorità 1 Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l’ufficio dello stato civile competente, l’ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all’articolo 65 capoverso 1. 2 I fidanzati che risiedono all’estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all’articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all’estero. In casi eccezionali motivati, con l’autorizzazione dell’ufficio dello stato civile, la dichiara- zione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma.

Art. 74a cpv. 6 e 7 6 L’ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: a. i fidanzati, con l’indicazione dei rimedi giuridici; b. l’autorità di vigilanza del Cantone d’origine se uno dei fidanzati ha la citta- dinanza svizzera; c. l’autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati. 7 L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell’interessato i fatti indicanti che il matri- monio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 OASA11). Comunica inoltre il

11 RS 142.201

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Ordinanza sullo stato civile RU 2010

risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.

Art. 75c cpv. 2 e 3 2 Gli interdetti non possono registrare un’unione domestica senza il consenso scritto del loro rappresentante legale. Questi deve legittimare il proprio diritto di rappresen- tanza. La sua firma è autenticata. 3 I partner che non hanno la cittadinanza svizzera allegano inoltre un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la costituzione dell’unione domestica registrata.

Art. 75d cpv. 1bis e 3 1bis L’ufficiale dello stato civile rammenta ai partner che non può registrare l’unione domestica se non vi consentono con libera volontà. 3 In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.

Art. 75e cpv. 2 lett. d, nonché 3

2 Inoltre, esso esamina se:

d. i partner che non hanno la cittadinanza svizzera hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera (art. 5 cpv. 4 LUD). 3 L’ufficio dello stato civile può verificare nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione la legalità del soggiorno. In caso di dubbi, può incaricare di tale verifica l’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di domicilio o di soggiorno di uno dei due partner. Questa autorità deve informare l’ufficio senza indugio e gratuitamente.

Art. 75f Chiusura della procedura preliminare 1 L’ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preliminare.

2 Se sono soddisfatti tutti i requisiti e se i partner che non hanno la cittadinanza svizzera hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera, l’ufficio dello stato civile comunica per scritto ai partner che l’unione domestica può essere registrata. Concorda con essi i dettagli della registrazione oppure li indirizza all’ufficio dello stato civile che hanno scelto per la registrazione. 3 Se i requisiti non sono soddisfatti, se permangono seri dubbi o se i partner che non hanno la cittadinanza svizzera non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera, l’ufficio dello stato civile rifiuta di registrare l’unione domestica. 4 L’ufficiale dello stato civile notifica per scritto ai partner il rifiuto di registrare l’unione domestica indicando i rimedi giuridici.

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Ordinanza sullo stato civile RU 2010

5 L’ufficio dello stato civile comunica l’identità dei partner che non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera all’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell’interessato.

Art. 75h Collaborazione con altre autorità 1 Se non è manifestamente esigibile che un partner assista di persona alla procedura preliminare presso l’ufficio dello stato civile competente, l’ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all’articolo 75d capoverso 1. 2 Un partner che risiede all’estero può rilasciare la dichiarazione di cui all’arti- colo 75d capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all’estero. In casi eccezio- nali motivati, con l’autorizzazione dell’ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma.

Titolo prima dell’art. 75i Sezione 2: Costituzione dell’unione domestica registrata

Art. 75i Luogo 1 L’unione domestica registrata è costituita nel locale ufficiale del circondario dello stato civile scelto dai partner (art. 75f cpv. 2) 2 Il luogo in cui l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione della volontà dei partner di costituire l’unione domestica registrata può essere diverso dal locale ufficiale, se essi dimostrano che non è manifestamente esigibile che vi si rechino. 3 Se la procedura preliminare è stata eseguita in un altro circondario dello stato civile, i partner producono l’autorizzazione di costituire l’unione domestica.

Art. 75k rubrica, cpv. 1 e 2 Forma della costituzione 1 La dichiarazione della volontà dei partner di costituire l’unione domestica regi- strata è ricevuta in pubblico. 2 L’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione concordante con cui i partner esprimono la volontà di costituire un’unione domestica registrata, fa loro firmare il certificato d’unione e in seguito lo documenta.

Art. 75l Disposizioni organizzative particolari 1 Per motivi organizzativi, l’ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano la conclusione di un’unione domestica registrata sono allontanate dal locale. 2 L’unione domestica registrata non può essere costituita di domenica e nei giorni festivi generali osservati nel luogo in cui ha sede l’ufficio dello stato civile.

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Art. 75m cpv. 6 e 7 6 L’ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preliminare o di ricevere la dichiarazione della volontà dei partner di costituire l’unione domestica registrata a: a. i partner, con l’indicazione dei rimedi giuridici; b. l’autorità di vigilanza del Cantone d’origine se uno dei partner ha la cittadi- nanza svizzera; c. l’autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei partner. 7 L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell’interessato i fatti indicanti che l’unione domestica registrata è prevista o è stata contratta al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 OASA12). Comu- nica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.

Art. 80 Set di caratteri I dati sono registrati con il set di caratteri ISO 8859-1513.

Art. 92 Uso dei mezzi informatici attuali Dopo l’introduzione del sistema di documentazione Infostar, non devono più essere compiute documentazioni con altri mezzi informatici. L’UFSC disciplina la transi- zione.

Art. 92a Accesso ai registri dello stato civile cartacei 1 L’ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti nel suo circondario almeno per i periodi seguenti: a. registro delle nascite, a partire dal 1° gennaio 1900; b. registro dei matrimoni, a partire dal 1° gennaio 1930; c. registro delle morti, a partire dal 1° gennaio 1960; d. registro delle famiglie e registro dei riconoscimenti, a partire dalla loro introduzione. 2 Gli originali possono essere sostituiti da supporti elettronici di dati oppure da copie leggibili su microfilm.

12 RS 142.201 13 La norma è ottenibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürgli- strasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). Può inoltre essere consultata sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale per la normalizzazione (www.iso.org).

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3 Se è possibile divulgare i dati accedendo a un supporto elettronico, le indicazioni secondo l’articolo 93 capoverso 1 e le modifiche secondo l’articolo 98 vanno aggiornate soltanto nella versione elettronica dei registri.

Art. 92b Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei 1 I dati dello stato civile tratti dai registri dello stato civile cartacei e i documenti giustificativi sono divulgati nella forma prevista nell’articolo 47. 2 Prima della firma i documenti dello stato civile allestiti in base ai dati registrati su un supporto elettronico vanno verificati per accertarne la conformità con i dati figuranti nei registri cartacei. Sono fatte salve le indicazioni e le modifiche menzio- nate nell’articolo 92a capoverso 3. 3 L’atto di nascita di una persona adottata viene allestito in base al frontespizio introdotto nel registro delle nascite in occasione dell’adozione. 4 Gli interessati possono consultare i propri dati personali nei registri cartacei e nei documenti giustificativi, se la divulgazione non è manifestamente esigibile in un’altra forma.

Art. 92c Salvaguardia dei registri cartacei 1 Al più tardi entro il 2013, i Cantoni provvedono alla salvaguardia definitiva sotto forma di copie leggibili su microfilm dei dati documentati nel registro delle famiglie a partire dal 1° gennaio 1929. 2 Essi si accertano che i registri dello stato civile non più in possesso degli uffici dello stato civile siano conservati in un luogo adeguato e che non sia possibile accedere ai dati, modificarli o distruggerli senza autorizzazione, né trafugarli. 3 La salvaguardia dei documenti giustificativi relativi ai registri dello stato civile cartacei è retta dall’articolo 32 capoverso 2.

Art. 94 Abrogato

Art. 95 rubrica e cpv. 1 e 3 Attestato professionale federale 1 Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l’attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.

3 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 97 Abrogato

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Art. 98 Annotazioni a margine e radiazioni 1 Nel registro delle nascite vanno iscritte d’ufficio le seguenti annotazioni a margine:

a. il riconoscimento nonché l’annullamento del riconoscimento; b. l’adozione nonché l’annullamento dell’adozione; inoltre, in caso di ado- zione, l’iscrizione originaria va sostituita con un frontespizio che va elimi- nato se l’adozione è annullata; c. l’accertamento della paternità; d. il matrimonio successivo dei genitori; e. l’annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre; f. il cambiamento del cognome; g. il cambiamento del nome; h. il cambiamento di sesso. 2 Nel registro delle nascite vanno iscritte su richiesta le seguenti annotazioni a mar- gine: a. il cambiamento del cognome tra il 1° gennaio 1978 e l’entrata in vigore del capoverso 1 lettera f del presente articolo; b. il cambiamento del nome tra il 1° gennaio 1978 e il 30 giugno 1994; c. il cambiamento di sesso avvenuto prima del 1° gennaio 2002. 3 Nel momento in cui si radia un’iscrizione nel registro delle morti, va annotato a margine: a. l’annullamento della dichiarazione di scomparsa; b. la revoca dell’accertamento della morte.

4 Vanno radiate dal registro delle famiglie le iscrizioni concernenti:

a. il figlio nel foglio del padre giuridico, nel momento in cui si documenta nel registro dello stato civile lo scioglimento del rapporto di filiazione; b. il figlio nel foglio della madre biologica e del padre biologico, nel momento in cui si documenta nel registro dello stato civile lo scioglimento del rap- porto di filiazione in seguito all’adozione; c. la naturalizzazione di uno straniero, nel momento in cui se ne documenta l’annullamento nel registro dello stato civile. 5 Le radiazioni effettuate in conformità del capoverso 4 devono essere motivate; i fogli così invalidati sono radiati. 6 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica i fatti di stato civile menzionati nei capoversi 1–4 all’ufficio dello stato civile competente per aggiornare i registri dello stato civile cartacei.

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Ordinanza sullo stato civile RU 2010

Art. 99a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007

1 Al momento della prima attribuzione completa e della comunicazione del numero

d’assicurato AVS (art. 8a), le persone rilevate nel registro dello stato civile sono annunciate all’UCC. 2 Dopo tale annuncio, ogni persona i cui dati sono trasferiti ai sensi dell’articolo 93 capoverso 1 o 2 è annunciata all’UCC. 3 La procedura concernente l’attribuzione, la verifica e la divulgazione del numero d’assicurato AVS è retta dagli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre

194714 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

14 RS 831.101

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

I L’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200615 è modificata come segue:

Art. 9 lett. k L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri: k. gli uffici dello stato civile, le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e l’Ufficio federale dello stato civile: per l’identificazione delle persone in relazione con fatti di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri secondo gli articoli 97a capo- verso 1 del Codice civile16 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200417 sull’unione domestica registrata;

Art. 10 lett. i L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo: i. gli uffici dello stato civile, le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e l’Ufficio federale dello stato civile per l’identificazione delle persone in relazione con fatti di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri secondo gli articoli 97a capo- verso 1 del Codice civile18 e 6 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 200419 sull’unione domestica registrata.

II L’allegato 1 é sostituito dalla versione qui appresso:

15 RS 142.513 16 RS 210 17 RS 211.231 18 RS 210 19 RS 211.231

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Allegato 1 (art. 4 cpv. 3)

Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati

Legenda Livelli d’accesso: A: Consultazione B: Trattamento W: Comunicazione via piattaforma TIC Sedex nel singolo caso Vuoto: Nessun accesso * Accesso ai dati EVA Unità organizzative: AFC Autorità fiscali cantonali CdA: Autorità cantonali e comunali del controllo degli abitanti CC: Centrale di compensazione CDF: Controllo federale delle finanze Cit: Autorità cantonali preposte alla cittadinanza COM: Commissioni tripartite (compreso il Segretariato federale delle commissioni tripartite) CP: Comandi cantonali e comunali di polizia CS: Collaboratore specialista DDPS SAP DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri, Segreteria di Stato e Man- sioni consolari fedpol: Ufficio federale di polizia – I: Servizio giuridico – II: Polizia giudiziaria federale (PGF) – III: Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Centrale d’intervento, divi- sione Documenti d’identità e compiti speciali, AFIS DNA Services, Sezione MROS – IV: Sezione ricerche RIPOL OCF: Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera PS: Autorità cantonali, regionali e comunali di polizia degli stranieri, autorità di polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein RSE: Rappresentanze e missioni svizzere all’estero SC: Uffici dello stato civile, autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e Ufficio federale dello stato civile SCAR: Servizi di coordinamento asilo e rifugiati TAF: – I: Terza corte del Tribunale amministrativo federale – II: Quarta e quinta corte del Tribunale amministrativo federale UCL: Uffici cantonali e comunali del lavoro UFG: Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria interna- zionale

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UFM: Ufficio federale della migrazione – I: Sezione informatica e statistica – II: Collaboratore specialista in materia di stranieri – III: Servizio dei fascicoli – IV: Collaboratore specialista in materia di asilo

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Catalogo dei dati SIMIC Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS* UCL OCF* CP SC fedpol SAP TAF I UCC RSE* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA

I II III IV I II III IV

I. Dati di base

1. Identità

Appellativi B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Cognomi * B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Nomi * B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W Data di nascita * B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W Cittadinanza * B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W Sesso * B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W Stato civile * B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W

2. Numero personale

ID personale SIMIC B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W (n. eDossier)* N. pers. settore degli B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W stranieri* N. pers. settore B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W dell’asilo Numero d’assicurato B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W AVS

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS* UCL OCF* CP SC fedpol SAP TAF I UCC RSE* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC

I II III IV I II III IV

II. eDossier

1. Gestione dei fascicoli

Detentore del fascicolo A A B A A A A Trattato da CS B B B B A Trattato dal/fino B B B B A Stato del fascicolo A A B A A Data apertura fascicolo A A B A A A A Data di annullamento B B B B A A A Classe d’archiviazione B A B A

2. Informazioni in merito al documento

Categorie B B B B A A A (LDDS, LAsi, LCit) Designazione B B B B A A A del documento Data del documento B B B B A A A CS competente B B B B A A A Provenienza (data/tipo) A A A A A A A Data di annullamento B B B B A A A

III. Fascicoli cartacei

1. Ubicazione dei fascicoli

Ubicazione B B B B B A A A A A

2. Informazioni in merito al fascicolo

Categoria fascicolo B A B B A A A Numero fascicolo B A B B A A A

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS* UCL OCF* CP SC fedpol SAP TAF I UCC RSE* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC

I II III IV I II III IV

3. Contenuto fascicolo

Designazione B B B B A A A del documento Provenienza (CS, data) A A A A A A A Data d’entrata A B A A A A A Data d’uscita (ad es. A B A A A A A documento di legittima- zione del Paese d’origine)

IV. Altri campi di dati SIMIC

1. N. riferimento

N. riferimento B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N. riferimento B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A cantonale N. riferimento delle B B B A A A B autorità competenti per la naturalizzazione Comune B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Fascicolo (ubica- B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A zione/data/ora dalle-)

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Campi di dati SIMIC UFM * Partner dell’UFM

PS* UCL OCF* CP SC fedpol SAP TAF I UCC RSE* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA

I II III IV I II III IV

2. Settore degli stranieri

a. Identità Data di registrazio- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ne Statuto personale A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W (codice) Fotografia AA A B B A A A A A A A A A A Firma AA A B B A A A A A A A A A A N. assicurazione BA A B B A A sociale straniera Paese d’origine BB B A B B A A A A W Luogo d’origine BB B A B B A A A A W Statuto dal profilo B A A B B A del soggiorno nel Paese di prove- nienza Cittadinanza del BB B A B B B A A B B A A A coniuge* Cittadinanza del BB B A B B B A A B B A A A partner registrato* Luogo di nascita* B B B B B B B A A A A B B A A W Nato/a in Svizzera* B B B A B B A A A A A A A A A A A A A A W Deceduto/a il BB A A B A A A A A A A A A A A A A A A Coniuge svizzero* B B B A B B A A A A A A A A A A A A W Il partner registrato B B B A B B A A A A A A A A A A A W è svizzero* Libretto per stra- BB B A B B A A A nieri dei genitori

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Campi di dati SIMIC UFM * Partner dell’UFM

PS* UCL OCF* CP SC fedpol SAP TAF I UCC RSE* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA

I II III IV I II III IV Genitore BB B A B B A A A A A A A A A A svizzero* Cognomi, nomi BB B B B B B A A A A A A A A A B B A A A W dei genitori Cognomi, nomi, BA A B B A A A A A W data di nascita dei figli Famiglia o gruppo B B B A B A A A W (codice) N. di famiglia o di B B B A B A A A gruppo N. di controllo del B A A A A A A A A A A A A B A A processo (PCN)* b. Indirizzi Indirizzo all’estero B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A Indirizzo in BB B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A W Svizzera Comune BB B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A W di residenza Indirizzo postale* B B B B B B A A A A B A A A A Indirizzo valido dal B B B B B B A A A A B A A A A Indirizzo di contatto B A A B B A in Svizzera e all’estero del lavoratore distaccato

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS* UCL OCF* CP SC fedpol SAP TAF I UCC RSE* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC

I II III IV I II III IV

c. Documenti di viaggio Tipo del documento di B B A A B B B A A A A A A A A B B A legittimazione* Autorità di rilascio* B B A A B B B A A A A A A A A B B A Data del rilascio e B B A A B B B A A A A A A A A B B A durata di validità* Numero* B B A A B B B A A A A A A A A B B A d. Entrata Paese limitrofo B A A B B A Rappresentanza B B A B B A B A A A A A A A B B A A all’estero responsabile* Decisione d’entrata B B A A B A A A A A A A A A A A A A A valida dal/al* Durata probabile del B B A B B A B A A A B B soggiorno* N. di familiari parteci- B B A A B A B A A A A A A A B B A panti al viaggio* Professione* B B A A B A B A A A A B B A Condizioni d’entrata* B B A A B A B A A A A A A A A B B A Durata del soggiorno B B A A B B A A B B richiesta* Tipo di copertura delle B B A A B B B B spese di soggiorno* Partner d’affari B B A A B B A A A B B A (cognomi, indirizzo)* Dichiarazione di B B A A B A A A A garanzia sì/no*

3090

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS* UCL OCF* CP SC fedpol SAP TAF I UCC RSE* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC

I II III IV I II III IV Garante (cognome, B B A A B A B B B indirizzo)* Data di rilascio della B B A A B B B B dichiarazione di garan- zia* Identità e professione B B A A B B A A A A B B A dei familiari* Categoria di stranieri B B A B B B B B A del coniuge* Categoria di stranieri B B A B B B B B A del partner registrato* Preavviso* A A A A A Arrivo da (luogo)* B B A A B B B B Paese di destinazione* B B A A B B B B Visto valido fino* B B A A B B A A B B N. del biglietto B B A A B B B B d’aereo* Avviso temporaneo di B B A A B B B B trasmissione* Genere di visto* B B A A B B A A A A A A A B B A Tipo di visto* B B A A B B A A A A A A B B A Scopo del visto* B B A A B B A A A A A A A B B A N. del visto* A A A A A A A A A A A A A A A A Dati complementari B B A A B B A A A A A A B B A concernenti il visto* N. massimo di giorni di B B A A B B A A A A A A B B A soggiorno* Durata di validità del B B A A B A B A A A A A A A A B B A visto*

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS* UCL OCF* CP SC fedpol SAP TAF I UCC RSE* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC

I II III IV I II III IV N. di entrate auto- B B A A B B A A A A A A A B B A rizzate* Notificazione del visto* B B A A B B A A A A B B A Motivo del rifiuto* B B A A B B A B B A Decisione di rifiuto* B B A A B A A A A A A B A Modo d’annullamento* B B A A B B A A A A A A B B A Data B B A A B B A A A A A A B B A dell’annullamento* Motivo B B A A B B A A A A A A B B A dell’annullamento*

Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS* UCL OCF* CP SC fedpol SAP TAF I UCC RSE* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA

I II III IV I II III IV

e. Soggiorno e partenza Tipo di permesso A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Data effettiva BB A B B B A A A A A A A A A A A A A W d’entrata* Data determinante B B A A B A A A A A A per il domicilio Data cambiamento B B A A B A A A A A statuto Motivo della data B B A A B A A A A determinante Data di notifica- BB A A B B A A zione Autorizzazione BB A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A valida dal/al*

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PS* UCL OCF* CP SC fedpol SAP TAF I UCC RSE* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA

I II III IV I II III IV Autorità di rilascio* A A A A B A A A A A Tipo dell’ammis- B B A A B B A A A A A A A A A W sione (codice)*

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I II III IV I II III IV

f. Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro (AVOR) Riferimento all’ufficio B B A B B A del lavoro Durata di validità della B B A A B A decisione Tipo di contingente A A A A A A N. di contingente A A A A A A Periodo del contingen- B B A A B A te Unità del contingente A A A A Data della registrazio- B B B A A A ne Data della domanda B B B A A A Articolo (richie- B B B A A A sto/autorizzato) N. di mesi B B B A A A (massimo/minimo) Stato del trattamento B B B A A A Motivazione B B B A A A Referenze della ditta B B B A A A

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I II III IV I II III IV

g. Attività lucrativa Attività esercitata B B A B B B B A A A A A A A A B B A A A A A Posizione profes- B B A B B B A A A A A sionale Inizio e fine B B A B B B A A A A A dell’impiego Paese di lavoro B B A A B B A A A A A Attività lucrativa B B A B B B A A A A A accessoria N. ore di lavoro B B A A B B A A A A A settimanali Luogo e indirizzo di B A B B A A distacco Stato procedura B A B B A A A A A A A A notificazione Accordo libera circolazione UE/AELS Giorni di servizio già B A B B A prestati Decisione negativa B A B B A A concernente l’attività lucrativa indipendente secondo OLCP (RS 142.203) h. Dati delle aziende N. dell’azienda SIMIC A A A A A A A A A A A Nome della ditta B B A B B B A A A A A A A A A A A A Indirizzi B B A B B B A A A A A A A A A A A A Agglomerazione B B A B B B A A A A

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I II III IV I II III IV Gruppo economico B B A B B B A A A A Comune di lavoro B B A B B B A A A A A Ultima mutazione A A A A A A A A A A (utente/data) Paese (codice) B B A B B B A A A A N. collettivo delle B B A B B B A A A A aziende Effettivo massimo B B B A A ballerine per impresa Impresa B A B B A i. Dati sulla cittadinanza N. e categoria del B A B A A A A fascicolo Tipo e n. della pratica B A B A A A A Lingua materna B A B A A A A Data di nascita B A B A A A A del coniuge Data di nascita del B A B A A A A partner registrato Luogo di nascita B A B A A A A Deceduto il B A B A A A A Cognomi e nomi B A B A A A A dei genitori Cittadinanza svizzera B A B A A A A Coniuge svizzero B A B A A A A Il partner registrato è B A B A A A A svizzero Genitore svizzero B A B A A A A

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I II III IV I II III IV Tipo e durata del B A B A A A A permesso di soggiorno Luogo d’origine B A B A A A A Data di entrata e di B A B A A A A uscita Indirizzo in Svizzera e B A B A A A A all’estero Tipo di naturaliz- B A B A A A A zazione Comune di naturaliz- B A B A A A A zazione Data decisione B A B A A A A CS competente B A B A A A A Data di naturaliz- B A B A A A A zazione Data passaggio B A B A A A A in giudicato Ordini/provvedimenti B A B A A A A presi Nome e indirizzo degli B A B A A A A interessati Controllo del disbrigo B A B A A A A j. Misure d’allontanamento e di respingimento Data di notificazione B B A A B B A A A A Valevole dal/fino B B A A B B A A A A A A A A A A Abrogato il B B A A B B A A A A Motivazione B B A A B B A A A A A Ramo economico B B A A B B A A Data della domanda B B A A B B A

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I II III IV I II III IV Termine di partenza B B A A B A B A A A A A A A A Proroga del termine B B A A B A B A A A A A A A A di partenza fino Data di partenza B B A A B B A A A A A A A A A Sospensione dal/al B B A A B B A A A A A A A Osservazioni come B B A A B B A A da decisione k. Rapporto di controllo alla frontiera N. posto di confine* B A A A A B A A A A A A A A A Designazione posto di B A A A A B A A A A A A A A A confine/funzionario* Luogo di passaggio B A A A A B A A A A A A A della frontiera Entrata/partenza/sul B A A A A B A A A A A A A terreno Mezzo di trasporto B A A A A B A A A A A A A Motivo del tratteni- B A A A B mento Passaggio di frontiera B A A A B osservato da/non osservato Fatti B A A A B Osservazioni interne B A A A B Descrizione della B A A A B falsificazione Data/ora del B A A A A B A A A A A A A A A respingimento* Stesura rapporto di B A A A A B A A A A A A A polizia (sì/no)

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I II III IV I II III IV Motivi del respingi- B A A A A B A A A A A A A A A mento (codice)* Data/ora della conse- B A A A A B A A A A A A A gna dell’interessato alla polizia l. Osservazioni strutturate Codici d’osservazione B B B A B A A Codici d’osservazione B B B A B A A validi dal/al Collaboratore speciali- B B B A B A A sta Utente B B B A B A A A Data della mutazione B B B A B A A A m. Ricerca del luogo di soggiorno Richiedente (cognomi/ B A indirizzo: soltanto per conteggio finale tasse) n. Tasse Tasse delle autorità B B A A B B B B B degli stranieri* Tasse delle autorità B B A B B cantonali del lavoro Tasse delle autorità B B A B preposte alla cittadi- nanza Saldo cassa B B B

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I II III IV I II III IV

o. Protocollo delle mutazioni Tipo di mutazione A A A A A A A A A A A A Utente A A A A A A A A A A A A Data della mutazione A A A A A A A A A A A A Data dell’evento A A A A A A A A A A A A Data del rilascio A A A A A A A A A A A A Autorità decisionale e A A A A A A A A A A A A autorità richiedente Tipo di decisione A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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I II III IV I II III IV

3. Settore dell’asilo

a. Identità Fotografia AA A B B A A A A A A A A A A Firma AA A B B A A A A A A A A A A Religione BA B B A A A A A A A A A A A A Lingua materna BA B B A A A A A A A A A A Gruppo etnico BA B B A A A A A A A A A A A A Cittadinanza alla BA B A A A A A W nascita Luogo di nascita BA B A A A A A A A W Codice d’origine BB B A A A A A A A A A A A W Cognomi e nomi BA B B A A A A A A A A A A A A A A A A W dei genitori Mezzi finanziari BA B B A A A A propri Dichiarazione di BA B B A A A A garanzia Indirizzi BA B A B A A A A A A A A A A A A W Categorie d’identità B A B A A (codice NINA)

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I II III IV I II III IV

b. Documenti del Paese d’origine Classificazione B A B B A A A A A A A A A A A (originale, copia, …) c. Procedura In generale Tipo di pratica B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Tipo di trattamento B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Stato della procedura B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Cognomi e indirizzo B A B A A A A A A A A A A A A A degli interessati Cantone di attribuzione B A B A A A A A A A A A A A A A A Data di apertura della B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A pratica Data del disbrigo della B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A pratica Passaggio in giudicato B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Termini B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Codice d’osservazione B A B A A A Data di deposito e di B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A evasione del ricorso CS competente A A B B A A A A A A A A A A A A A Rilevamento delle impronte digitali N. di controllo del B A B A A A A A A B A A A A A processo (NCP)* Luogo e data B A B A A A A A A B A A A A A del rilevamento

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I II III IV I II III IV

Attribuzione / Ripartizione Data di disbrigo della B A B A A A A A A A A A A A A decisione d’attribuzione Motivo della mutazione B A B A A A A A A A A A A A A Cantone interessato B A B A A A A A A A A A A A A dalla ripartizione Data ripartizione B A B A A A A A A A A A A A A Determinante sì/no B A B A A A A A A A A A A A A Riga per commento B A B A A A A A A A A A A A A Collaboratore speciali- B A B A A A A A A A A A A A A sta Documento di legittimazione settore dell’asilo Categoria B A B A B A A A A A A A A A A A A Data dell’allestimento B A B A B A A A A A A A A A A A A Valevole fino B A B A B A A A A A A A A A A A A Attività lucrativa B A A A B A A A A A A Nome e indirizzo B A A A B A A A A A A A A del datore di lavoro Collaboratore speciali- B A B A B A A A A A A A A A A A sta Obbligo di rimborsare e prestare garanzie «Sirück» Apertura conto B A B A A A A A Data dell’esenzione B A B A A A A A dall’obbligo di prestare garanzie

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I II III IV I II III IV Data della ripresa B A B A A A A A dell’obbligo di prestare garanzie Collaboratore speciali- B A B A A A A A sta

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