AS 2010 3113
Ordinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi)
Modifica del 23 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 9, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 3 (art. 6 cpv. 2 e 41 cpv. 2 LSC)
3 L’organo d’esecuzione può derogare all’Appendice 1 nei seguenti casi:
a. programmi prioritari; b. impieghi speciali; c. impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza; d. se esso stesso è un istituto d’impiego.
II L’Appendice 1 è sostituita dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2010.
23 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 824.01
2010-1306 3113
Ordinanza sul servizio civile RU 2010
Appendice 1 (art. 9 cpv. 1 e 3)
Numero massimo di persone che prestano servizio civile in un istituto d’impiego
Numero di posti a tempo Numero massimo di persone che Numero di posti a tempo Numero massimo di pieno di un istituto prestano servizio civile pieno di un istituto persone che prestano d’impiego d’impiego servizio civile Fino a Al massimo Fino a Al massimo
1 1 605 20 8 2 665 21 17 3 728 22 29 4 795 23 43 5 864 24 60 6 936 25 80 7 1011 26 104 8 1088 27 129 9 1169 28 158 10 1253 29 190 11 1339 30 224 12 1428 31 262 13 1520 32 302 14 1616 33 345 15 1713 34 392 16 1814 35 440 17 1918 36 492 18 2024 37 547 19 2134 38
Negli istituti con più di 60 posti a tempo pieno, il numero massimo di persone che prestano servizio civile è inoltre determinato per ciascun settore dell’istituto d’impiego. In tale contesto si applicano le regole valide per l’istituto d’impiego come insieme.
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