AS 2010 3345
Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale
Traduzione1
Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale
Concluso a Londra il 14 ottobre 2005 Approvato dall'Assemblea federale il 13 giugno 20082 Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 15 ottobre 2008 Entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 2010
Gli Stati Parte al presente Protocollo, essendo parti del Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, concluso a Roma il 10 marzo 19883, riconoscendo che le ragioni per le quali il Protocollo del 2005 relativo alla Conven- zione4 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione maritti- ma è stato elaborato sono valide anche per le piattaforme fisse situate sulla piatta- forma continentale, tenendo conto delle disposizioni dei predetti Protocolli, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Ai fini del presente Protocollo: 1. Per «Protocollo del 1988» s’intende il Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, concluso a Roma il 10 marzo 1988.
2. Per «Organizzazione» s’intende l’Organizzazione marittima internazionale.
3. Per «Segretario generale» s’intende il Segretario generale dell’Organizzazione.
Art. 2 Sostituire il paragrafo 1 dell’articolo 1 del Protocollo del 1988 con il testo seguente: 1. Le disposizioni dei paragrafi 1 c), d), e), f), g), h) e 2 a) dell’articolo 1, quelle degli articoli 2bis, 5, 5bis e 7 e quelle degli articoli 10–16, compresi gli articoli 11bis, 11ter e 12bis della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza
RS 0.747.711.1
1 Dal testo originale francese (RO 2010 3345).
2 RU 2010 3343 3 RS 0.747.711 4 RS 0.747.712
2007-1946 3345
Sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. RU 2010
della navigazione marittima, modificata dal Protocollo del 2005 relativo alla Con- venzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, si applicano pure mutatis mutandis ai reati menzionati negli articoli 2, 2bis e 2ter del presente Protocollo, qualora questi reati siano commessi a bordo o contro le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.
Art. 3 1. Sostituire il paragrafo 1 d) dell’articolo 2 del Protocollo del 1988 con il testo seguente: d) colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza.
2. Stralciare il paragrafo 1 e) dell’articolo 2 del Protocollo del 1988.
3. Sostituire il paragrafo 2 dell’articolo 2 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:
2. Commette altresì reato chiunque minacci di commettere uno dei reati di cui ai
paragrafi 1 b) e c), se detta minaccia è tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione intesa a costringere una persona fisica o giuridica a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.
Art. 4
1. Inserire il testo seguente quale articolo 2bis:
Commette reato ai sensi del presente Protocollo chiunque, illecitamente ed intenzio- nalmente, allo scopo di compiere un atto che, per sua natura o visto il suo contesto, si prefigge di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un’organiz- zazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un atto qualsiasi: a) utilizza contro una piattaforma fissa o a bordo della stessa o scarica da una piattaforma fissa esplosivi, materiale radioattivo o armi BCN in modo da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o b) scarica da una piattaforma fissa idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose che non sono contemplate nella lettera a) in quantità e concentrazioni tali da provocare o rischiare di provo- care la morte o danni corporali o materiali gravi; o c) minaccia di commettere uno qualsiasi dei reati menzionati nelle lettere a) o b), sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione.
Sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. RU 2010
2. Inserire il testo seguente quale articolo 2ter:
Commette altresì reato ai sensi del presente Protocollo chiunque: a) illecitamente ed intenzionalmente ferisce o uccide una persona, sempre che tali fatti presentino una connessione con uno dei reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 2 o all’articolo 2bis; o b) tenta di commettere un reato menzionato nel paragrafo 1 dell’articolo 2, nelle lettere a) o b) dell’articolo 2bis o nella lettera a) del presente articolo; o c) si rende complice di un reato di cui all’articolo 2 o 2bis o alle lettere a) o b) del presente articolo; o d) organizza la commissione di un reato di cui all’articolo 2 o 2bis o alle let- tere a) o b) del presente articolo od ordina ad altre persone di commetterlo; o e) contribuisce alla commissione di uno o più reati di cui all’articolo 2 o 2bis o alle lettere a) o b) del presente articolo per il tramite di un gruppo di persone che agiscono di concerto, essendo questo contributo intenzionale e prestato: i) nell'intento di facilitare l’attività criminale del gruppo o per agevolarne lo scopo, qualora questa attività o questo scopo implichi la commis- sione di un reato di cui all’articolo 2 o 2bis, o ii) sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui all’articolo 2
Art. 5 1. Sostituire il paragrafo 1 dell’articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente: 1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2bis e 2ter quando il reato è commesso: a) contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata sulla piatta- forma continentale di tale Stato; o b) da un cittadino di tale Stato.
2. Sostituire il paragrafo 3 dell’articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente: 3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al para- grafo 2 lo notifica al Segretario generale. Se in seguito detto Stato Parte annulla tale competenza, ne dà notifica al Segretario generale. 3. Sostituire il paragrafo 4 dell’articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente: 4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2bis e 2ter nei casi in cui il
Sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. RU 2010
presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità dei paragrafi 1 e 2.
Art. 6 Interpretazione e applicazione 1. Il Protocollo del 1988 e il presente Protocollo sono considerati e interpretati dalle Parti del presente Protocollo come un unico strumento. 2. Gli articoli 1–4 del Protocollo del 1988, nella loro versione riveduta dal presente Protocollo, come pure gli articoli 8–13 del presente Protocollo costituiscono e sono denominati Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Protocollo SUA del
2005 sulle piattaforme fisse).
Art. 7 Aggiungere il testo seguente quale articolo 4bis del Protocollo: Art. 4bis Clausola finale del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale Le clausole finali del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale sono gli articoli 8–13 del Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continen- tale. Nel presente Protocollo, i riferimenti agli Stati Parte sono considerati come riferimenti agli Stati Parte del Protocollo del 2005.
Clausole finali
Art. 8 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dal 14 febbraio 2006 al 13 febbraio 2007 alla sede dell’Organizzazione marittima internazionale. Esso rimane poi aperto per l’adesione.
2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente
Protocollo mediante: a) la firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; oppure b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da rati- fica, accettazione o approvazione; oppure c) l’adesione. 3. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate attraverso il deposito di un apposito strumento presso il Segretario Generale.
Sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. RU 2010
4. Solo uno Stato che ha firmato il Protocollo del 1988 senza riserva per quanto
riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, o che ha ratificato, accettato, approvato il Protocollo del 1988 o vi ha aderito, può divenire Parte del presente Protocollo.
Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati l’hanno firmato senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione o hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approva- zione o adesione presso il Segretario generale. Tuttavia, il presente Protocollo non entra in vigore prima dell’entrata in vigore del Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima. 2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, accettazione o approva- zione del presente Protocollo o di adesione a quest’ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni menzionate nel paragrafo 1 per la sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione ha effetto novanta giorni dopo la data del deposito.
Art. 10 Denuncia
1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parte in ogni
momento dopo la data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato. 2. La denuncia ha luogo mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.
3. La denuncia ha effetto un anno dopo il deposito dello strumento di denuncia
presso il Segretario generale o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato in questo strumento di denuncia.
Art. 11 Revisione e modifica
1. L’Organizzazione può convocare una Conferenza per la revisione o la modifica
del presente Protocollo. 2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parte al presente Proto- collo per la revisione o l’adozione di emendamenti al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parte che non sia inferiore a cinque.
3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato
dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo si applica al Protocollo così come emendato.
Sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. RU 2010
Art. 12 Depositario
1. Il presente Protocollo, come pure ogni emendamento adottato conformemente
all’articolo 11, è depositato presso il Segretario generale.
2. Il Segretario generale:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di rati- fica, accettazione, approvazione o adesione, nonché della loro data, ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo, iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonché della data alla quale è stato ricevuto e della data dalla quale la denuncia ha effetto, iv) di ogni comunicazione fatta in applicazione degli articoli del presente Protocollo; e b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito. 3. All’atto dell’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazione Unite5.
Art. 13 Lingue Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.
Fatto a Londra il quattordici ottobre due mila cinque.
(Seguono le firme)
5 RS 0.120
Sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. RU 2010
Campo di applicazione il 15 giugno 2010 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Dominicana, Repubblica 9 ottobre 2010 A 28 luglio 2010 Estonia 16 maggio 2008 28 luglio 2010 Figi 21 maggio 2008 A 28 luglio 2010 Isole Marshall 9 maggio 2008 A 28 luglio 2010 Lettonia 16 novembre 2009 A 28 luglio 2010 Liechtenstein 28 agosto 2009 28 luglio 2010 Nauru 29 aprile 2010 A 28 luglio 2010 Spagna 16 aprile 2008 28 luglio 2010 Svizzera 15 ottobre 2008 A 28 luglio 2010 Vanuatu 20 agosto 2008 A 28 luglio 2010
Sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. RU 2010