AS 2010 3419
Scambio di note del 14 gennaio 2009 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note del 14 gennaio 2009 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20101 Entrato in vigore il 22 luglio 2010
Traduzione2
Missione della Svizzera Bruxelles, 14 gennaio 2009 presso l’Unione europea
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale H Giustizia e Affari interni
Bruxelles
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segreta- riato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 15 dicembre 2008, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: – Decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
RS 0.362.380.041 1 RU 2010 3417
2 Dal testo originale inglese.
3 RS 0.362.31
2009-2052 3419
Sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2010 Recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI
Documento del Consiglio: 9260/08 CRIMORG 71 DROIPEN 43 ENFO- POL 89 DATAPROTECT 23 ENFOCUSTOM 55 COMIX 370 Data d’approvazione: 27–28 novembre 2008»4
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 15 dicembre 2008 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei requisiti costituzionali e potrà essere estinto alle condizioni contenute agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europe- e, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles. La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.