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AS 2010 4281

Ordinanza sulle strade nazionali

Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

Modifica del 17 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 novembre 20071 sulle strade nazionali è modificata come segue:

Art. 2 lett. o Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica: o. gli impianti doganali, ad eccezione delle infrastrutture che servono allo sdo- ganamento.

Art. 18, secondo periodo … Questo esame non costituisce una consegna dell’opera e non esime l’ingegnere incaricato del progetto dalle sue responsabilità.

Art. 38 cpv. 1 lett. b, 2 lett. b nonché 5 1 Le seguenti commesse per lavori, forniture e servizi sono oggetto di pubblica gara:

b. le commesse per forniture e servizi a partire da 350 000 franchi. 2 Possono essere deliberate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno:

b. le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.

5 D’intesa con il Dipartimento federale dell’economia e il Dipartimento federale

delle finanze, il DATEC adegua i valori soglia alle disposizioni dell’Accordo del 15 aprile 19942 sugli appalti pubblici (Accordo GATT).

Art. 40 cpv. 1 lett. b nonché 4

1 Prima dell’aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all’approvazione

dell’USTRA le seguenti commesse: b. le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.

2010-0412 4281

Ordinanza sulle strade nazionali RU 2010

4 Il DATEC adegua i valori del capoverso 1 alle disposizioni dell’Accordo GATT3.

Art. 44, primo periodo Al momento della consegna devono essere disponibili i documenti necessari all’esercizio, alla sorveglianza e alla manutenzione di tutte le opere e le installazioni tecniche. …

Art. 45 cpv. 3, secondo periodo 3 … Il progetto è considerato concluso non appena terminata la consegna dell’opera senza che siano state riscontrate importanti manchevolezze. …

Art. 54 cpv. 2 2 Per quanto attiene ai fondi delle strade nazionali, sono in particolare di sua compe- tenza le misure seguenti: a. acquisto e vendita nonché costituzione, modifica, esercizio e soppressione di diritti di prelazione, di acquisto e di ricupera; b. costituzione, modifica e soppressione di diritti di superficie e altri diritti reali limitati; c. locazione e affitto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

17 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 0.632.231.422

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