AS 2010 4427
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani)
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani)
Modifica dell’11 dicembre 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071, decreta:
I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Capitolo 5a: Agevolazione della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani
Art. 33a Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato 1 Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità, per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce di al massimo la metà, di chiedere il mantenimento della loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. 2 La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento. 3 La parità dei contributi di cui all’articolo 66 capoverso 1 della presente legge e all’articolo 331 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni3 non è applicabile ai con- tributi destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. Il regolamento può prevedere contributi del datore di lavoro destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato sol- tanto con il consenso del datore di lavoro.
2007-0108 4427
LPP (Misure per agevolare la presenza dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro) RU 2010
Art. 33b Esercizio di un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità per l’assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.
Art. 49 cpv. 2 n. 1 2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti: 1. la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o red-
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice civile4
6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano
nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge fede- rale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti:
1. la definizione e i principi della previdenza professionale e del
salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),
2. Legge del 17 dicembre 19937 sul libero passaggio
Art. 17 cpv. 6 6 L’aumento del 4 per cento per anno d’età a partire dai 20 anni di cui al capoverso 1 non si applica ai contributi di cui all’articolo 33a LPP.
4 RS 210 5 Con l’entrata in vigore della modifica del CC del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, FF 2009 141), l’art. 89bis diventa art. 89a. 6 RS 831.40 7 RS 831.42
LPP (Misure per agevolare la presenza dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro) RU 2010
III
Disposizioni transitorie della modifica dell’11 dicembre 2009 Coordinamento dell’età di pensionamento 1 Se l’11a revisione dell’AVS8 non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all’età di pensionamento nonché alla riscossione anticipata e al rinvio della prestazione di vecchiaia. 2 Se la modifica del 19 dicembre 20089 della LPP (Aliquota minima di conversione) non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica, il Con- siglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all’età di pensiona- mento.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009 Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
1° aprile 2010.10
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8 Nuova versione, primo messaggio, FF 2006 1823
9 FF 2009 19 10 FF 2009 7647
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