AS 2010 4481
AS 2010 4481
Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
Modifica del 28 settembre 2010
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’appendice all’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte è modificato come segue:
Appendice, rimando agli articoli dell’ordinanza (art. 3 cpv. 3, 4 cpv. 1, 11 cpv. 1 e art. 12)
N. 3
3. L’imposta alla fonte riscossa sull’ammontare lordo delle prestazioni in
capitale secondo l’articolo 11 capoverso 1 OIFo è fissata, tenuto conto degli articoli 38, 204 e 214 LIFD, come segue: – sui primi 25 000 franchi 0,00 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,20 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,55 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,90 % – sui seguenti 25 000 franchi 1,30 % – sui seguenti 25 000 franchi 2,05 % – sui seguenti 740 000 franchi 2,60 % Sulle prestazioni in capitale superiori a 890 000 franchi l’imposta alla fonte ammonta uniformemente al 2,30 per cento dell’ammontare lordo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
28 settembre 2010 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.118.2
2010-2347 4481
Ordinanza sull’imposta alla fonte RU 2010