AS 2010 449
Legge federale sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti
Legge federale sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti
del 12 giugno 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 17 giugno 20081; visto il parere del Consiglio federale del 20 agosto 20082, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta
Art. 33 cpv. 1 lett. i
1 Sono dedotti dai proventi:
i. fino a concorrenza di un importo di 10 000 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all’articolo 76a della
legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici,
2. rappresentati in un parlamento cantonale, o
3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell’ultima elezione di
un parlamento cantonale.
2008-1654 449
Deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti. LF RU 2010
2. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 9 cpv. 2 lett. l
2 Sono deduzioni generali:
l. fino a concorrenza di un importo stabilito dal diritto cantonale, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all’articolo 76a della
legge federale del 17 dicembre 19766 sui diritti politici,
2. rappresentati in un parlamento cantonale, o
3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell’ultima elezione di
un parlamento cantonale.
Art. 72k Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 12 giugno 2009 1 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2009, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell' articolo 9 capoverso 2 lettera l. 2 Scaduto tale termine, la modifica dell'articolo 9 capoverso 2 lettera l si applica direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. Si applicano gli im- porti di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera i della legge federale del 14 dicembre
19907 sull’imposta federale diretta.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009 Consiglio nazionale, 12 giugno 2009 Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
5 RS 642.14 6 RS 161.1 7 RS 642.11; RU 2010 449
Deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti. LF RU 2010
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 1° ottobre 2009.8
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.9
13 gennaio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8 FF 2009 3771 9 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
21 dic. 2009.
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