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AS 2010 4801

AS 2010 4801

Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 13 ottobre 2010

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2010.4

13 ottobre 2010 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi della Comunità europea concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap. 1 n. 16

Categoria Testo normativo comunitario

16. prodotti della pesca, Decisione 2006/766/CE della Commissione, del

molluschi bivalvi, echino- 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei dermi, tunicati e gasteropodi territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi marini destinati al consumo bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti umano della pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53 modificata in ultimo dalla decisione 2010/602/UE della Com- missione, del 6 ottobre 2010, che modifica l’allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne la voce relativa alla Serbia nell’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano, GU L 264 del 7.10.2010, pag. 17

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