AS 2010 5049
Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione
Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)
Modifica del 27 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 20081 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lett. b
1 Il Consiglio federale approva le convenzioni:
b. conformemente agli articoli 25a della legge del 17 giugno 20052 sul Tribu- nale federale, 18 e 62 della legge del 19 marzo 20103 sull’organizzazione delle autorità penali e 27a della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale amministrativo federale;
Art. 6 cpv. 1 lett. b 1 Il portafoglio immobiliare dell’UFCL include tutti gli immobili della Confedera- zione che non appartengono al portafoglio immobiliare del DDPS né al portafoglio immobiliare dei PF. Esso include anche gli immobili destinati all’adempimento dei compiti: b. dei Tribunali della Confederazione e del Ministero pubblico della Confede- razione (art. 4 cpv. 1 lett. b);
Art. 30 cpv. 2 lett. b 2 I seguenti destinatari di prestazioni e servizi richiedenti non inclusi nel capoverso 1 possono, sulla base di convenzioni contrattuali e a prezzi che coprono i costi, rice- vere dall’UFCL forniture dai suoi assortimenti nonché prestazioni editoriali: b. i Tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confedera- zione;