AS 2010 5171
Ordinanza sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)
Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)
Modifica del 10 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 22 agosto 20071 sui revisori è modificata come segue:
Art. 6 Prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero La prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero è apportata se il richiedente ha superato con successo l’esame conforme a un regolamento riconosciuto dall’autorità di sorveglianza (art. 34).
Art. 34 Riconoscimento di regolamenti di esame
1 L’autorità di sorveglianza riconosce un regolamento d’esame se:
a. permette di verificare le conoscenze delle disposizioni giuridiche e ammi- nistrative svizzere necessarie a fornire i servizi di revisione previsti dalla legge; e se b. l’esame è proposto nelle lingue ufficiali della Confederazione; il regola- mento può prevedere come ulteriore lingua d’esame anche l’inglese.
2 L’autorità di sorveglianza può emanare ulteriori prescrizioni, segnatamente in
merito al contenuto del regolamento d’esame.
3 L’autorità di sorveglianza può elaborare essa stessa un regolamento di esame e
svolgere esami.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2010.
10 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 221.302.3
2010-2272 5171
Ordinanza sui revisori RU 2010