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AS 2010 5419

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Modifica del 17 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 20071 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche,OPMed)

Art. 2 cpv. 1 lett. e

1 Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento:

e. farmacista specialista secondo l’allegato 3a.

Art. 5 cpv. 5 5 I dati necessari all’attribuzione del numero GLN di cui al capoverso 2 sono messi a disposizione dell’organizzazione competente da parte del segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO.

Art. 10 Durata La durata della formazione per ogni singolo titolo di perfezionamento è disciplinata negli allegati 1–3a.

2 I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nei seguenti allegati:

1 RS 811.112.0

2010-0849 5419

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione RU 2010

a. allegato 1 per la professione di medico; b. allegato 2 per la professione di dentista; c. allegato 3 per la professione di chiropratico; d. allegato 3a per la professione di farmacista. 2bis Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.

Art. 18 cpv. 1–8 Abrogati

Art. 18a Disposizioni transitorie della modifica del 17 novembre 2010 1 Le persone che hanno iniziato il ciclo di perfezionamento in medicina generale o medicina interna prima dell’entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono completare il perfezionamento conformemente ai cicli di perfezionamento precedenti entro il 31 dicembre 2015 o passare al nuovo ciclo di perfezionamento in medicina interna generale. A queste persone è rilasciato il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale. 2 Le persone che hanno conseguito un titolo federale di perfezionamento in medicina generale o interna prima dell’entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono continuare a usare il titolo federale di perfezionamento precedente oppure conseguire, su domanda, il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale, senza alcuna condizione. 3 I titoli federali di perfezionamento in farmacia d’officina o d’ospedale possono essere rilasciati solo dopo l’accreditamento dei cicli di perfezionamento corrispon- denti. 4 Le persone che hanno conseguito un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d’officina o d’ospedale prima dell’istituzione dei titoli federali di perfezio- namento corrispondenti possono utilizzare la designazione di farmacista specialista in farmacia d’officina o d’ospedale.

II

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3a secondo la versione qui annessa.

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione RU 2010

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

17 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione RU 2010

Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. a e b e art. 10)

Perfezionamento dei medici

1. Specializzazioni secondo l’articolo 5

della direttiva 93/16/CEE2 e relativa durata Anestesiologia 6 anni chirurgia 6 anni ginecologia e ostetricia 6 anni medicina interna generalee 5 anni pediatria 5 anni neurochirurgia 6 anni neurologia 6 anni oftalmologia 5 anni chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore 6 anni otorinolaringoiatria 5 anni patologia 6 anni pneumologia 6 anni psichiatria e psicoterapia 6 anni urologia 6 anni allergologia e immunologia clinica 6 anni medicina del lavoro 5 anni dermatologia e venereologia 5 anni endocrinologia e diabetologia 6 anni gastroenterologia 6 anni ematologia 6 anni chirurgia del cuore e dei vasi toracici 6 anni cardiologia 6 anni chirurgia oro-maxillo-facciale 6 anni psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza 6 anni chirurgia pediatrica 6 anni

2 Cfr. allegato 4 lett. A.

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione RU 2010

farmacologia e tossicologia clinica 6 anni radiologia 6 anni medicina nucleare 5 anni radio oncologia / radioterapia 6 anni nefrologia 6 anni medicina fisica e riabilitazione 5 anni chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 6 anni prevenzione e salute pubblica 5 anni reumatologia 6 anni medicina tropicale e medicina di viaggio 5 anni malattie infettive 6 anni

2. Specializzazione e relativa durata secondo gli articoli 30–41 della

direttiva 93/16/CEE3 («Formazione specifica in medicina generale») medico generico 3 anni

3. Altre specializzazioni e relativa durata

angiologia 6 anni medicina intensiva 6 anni genetica medica 5 anni oncologia medica 6 anni medicina farmacologica 5 anni medicina legale 5 anni

3 Cfr. allegato 4 lett. A.

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione RU 2010

Allegato 3a (art. 2 cpv. 1 lett. e nonché art. 10)

Perfezionamento dei farmacisti

Specializzazioni e durata in farmacia farmacia d’officina 2 anni farmacia d’ospedale 3 anni

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