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AS 2010 5693

Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo che modifica la Convenzione del 21 gennaio 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Traduzione1

Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo che modifica la Convenzione del 21 gennaio 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Concluso il 25 agosto 2009 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20102 Entrato in vigore mediante scambio di note il 19 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Granducato del Lussemburgo, animati dal desiderio di modificare la Convenzione del 21 gennaio 19933 tra la Con- federazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposi- zioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (qui di seguito «Conven- zione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. Il paragrafo 2 dell’articolo 10 è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «2. a) Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: (i) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; (ii) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, negli altri casi. b) Nonostante le disposizioni della lettera a), lo Stato contraente di cui la socie- tà è residente non riscuote imposte sui dividendi pagati da questa società se il beneficiario effettivo dei dividendi è: (i) una società residente dell’altro Stato contraente e detiene direttamente, per un periodo di almeno due anni, almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi, oppure (ii) un fondo di pensione o un istituzione di previdenza.

1 Dal testo originale francese (RO 2010 5693).

2 RU 2010 5691 3 RS 0.672.951.81

2009-2328 5693

Acc. aggiuntivo che modifica la Convenzione per evitare le RU 2010

Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.»

Art. 2 1. Il paragrafo 4 dell’articolo 25 è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro per pervenire a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell’ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti.»

2. Un nuovo paragrafo 5 è aggiunto all’articolo 25:

«5. Quando: a) in virtù del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all’autorità com- petente di uno Stato contraente fondandosi sul fatto che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’impo- sizione non conforme alla presente Convenzione; e b) le autorità competenti non giungono a un accordo che possa risolvere questo caso in virtù del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente, le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sotto- poste a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità compe- tenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazio- ne del presente paragrafo. Gli Stati contraenti possono comunicare alla commissione arbitrale, istituita confor- memente alle disposizioni del presente paragrafo, le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. Per quanto concerne le informazioni comu- nicate, i membri di questa commissione sono sottoposti alle norme di segretezza di cui al paragrafo 2 dell’articolo 26.»

Art. 3

1. L’articolo 26 è abrogato e sostituito da un nuovo articolo 26:

«Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione della legislazione interna in

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materia di imposte contemplate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista da detta legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1. 2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete così come le informazioni ottenute in applicazione della legislazione interna di detto Stato e potranno essere rese note soltanto a persone e autorità (inclu- si i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte menzionate al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione sui rimedi giuri- dici relativi a tali imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informa- zioni unicamente per questi scopi. Esse possono rivelare le informazioni nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante quanto precede, le informazioni ottenute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri scopi nel caso in cui questa possibilità risulti dalle leggi dei due Stati e se l’autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni ne dà l’auto- rizzazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di

imporre a uno degli Stati contraenti l’obbligo di: a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute sulla base della sua legislazione o nel quadro della sua prassi amministrativa ordinaria o di quel- le dell’altro Stato contraente; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

4. Qualora uno Stato contraente chieda informazioni conformemente al presente

articolo, l’altro Stato contraente utilizza i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, che in nessun caso devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare la comunicazione di informazioni unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse di rilevanza nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel

senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Ai fini dell’ottenimento delle informazioni menzionate nel presente paragrafo, nonostante il paragrafo 3 o qualsiasi altra disposizione contraria della legislazione interna, le autorità fiscali dello Stato contraente richiesto dispongono in tal modo dei poteri che gli permettono di ottenere le informazioni considerate nel presente paragrafo.»

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Art. 4 La Convenzione è completata da un Protocollo del seguente tenore: «Protocollo alla Convenzione del 21 gennaio 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. In occasione della firma dell’Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione del 21 gennaio 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti hanno convenuto il Protocollo seguente, che costituisce parte integrante della Convenzione:

1. Con riferimento all’art. 4

Resta inteso che l’espressione «residente di uno Stato contraente» include un fondo di pensione o un’istituzione di previdenza riconosciuti e controllati secondo le pre- scrizioni di uno Stato contraente, il cui reddito generalmente non soggiace all’im- posta in questo Stato e che sono amministrati principalmente per gestire o procurare prestazioni a titolo di pensione o di vecchiaia o generare redditi per conto di almeno uno di tali regimi.

2. Con riferimento agli art. 18 e 19

Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

3. Con riferimento all’art. 26

a) Resta inteso che lo Stato richiedente deve avere previamente esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna prima di presentare la richiesta di informazioni. b) Resta inteso che la domanda di assistenza amministrativa prevista all’arti- colo 26 non comprende le misure che mirano alla ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). c) Resta inteso che, in occasione della presentazione della richiesta di infor- mazioni secondo l’articolo 26 della Convenzione, le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono alle autorità fiscali dello Stato richiesto le seguenti informazioni: (i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione della persona o delle persone come la data di nascita, lo stato civile, il numero fiscale; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate che includa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale su cui si fonda la domanda;

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(v) il nome e l’indirizzo delle persone per cui vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni richieste. d) Resta inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati con- traenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. e) Resta inteso che nel caso di scambio di informazioni, le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente previste nello Stato contra- ente richiesto sono applicabili prima che l’informazione sia trasmessa allo Stato contraente richiedente. Resta inoltre inteso che tale disposizione mira a garantire una procedura equa per il contribuente e non a evitare o ritardare senza motivo la procedura di scambio di informazioni.»

Art. 5 1. I Governi degli Stati Contraenti si notificheranno vicendevolmente per via di- plomatica che sono adempiute le condizioni e procedure legali necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo. 2. Il presente Accordo aggiuntivo, che è parte integrante della Convenzione e che ne introduce il relativo Protocollo, entra in vigore alla data dell’ultima notificazione di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni sono applicabili: a) con riserva della lettera b, alle imposte trattenute alla fonte sui redditi pagati a non residenti o loro accreditati a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo; b) alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio per l’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo (compresi gli esercizi chiusi in tale anno). 3. Le disposizioni dell’articolo 3 del presente Accordo aggiuntivo sono applicabili per quanto concerne gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile suc- cessivo a quello dell’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, o dopo tale data.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 25 agosto 2009, in due esemplari in lingua francese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Granducato del Lussemburgo: Hans-Rudolf Merz Luc Frieden

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