AS 2010 5999
Ordinanza che adegua ordinanze in vista dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale
Ordinanza che adegua ordinanze in vista dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale
del 3 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Sono abrogate le seguenti ordinanze:
1. Ordinanza del 22 ottobre 20031 sulle spese della procedura penale federale;
2. Ordinanza del 21 novembre 20072 sull’indennizzo delle spese straordinarie
sostenute dagli organi cantonali nell’attività di polizia giudiziaria della Con- federazione.
II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 10 novembre 20043 concernente la comunicazione
di decisioni penali cantonali
Titolo abbreviato Abrogato
Ingresso Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero4 (CPP),
1 RU 2003 4055 2 RU 2007 6089 3 RS 312.3 4 RS 312.0; RU 2010 1881
2010-2018 5999
Adeguamento di ordinanze in vista dell’entrata in vigore RU 2010 del CPP
2. Ordinanza del 10 novembre 20045 sull’inchiesta mascherata
Titolo concerne solo il testo francese
Ingresso Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero6 (CPP),
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Contenuto e campo d’applicazione
Art. 1 1 La presente ordinanza definisce le disposizioni d’esecuzione sull’inchiesta masche- rata di cui agli articoli 286-298 CPP. 2 Le disposizioni delle sezioni 4 e 5 si applicano unicamente ai procedimenti penali della Confederazione.
Titolo prima dell’art. 2 Sezione 2: Documenti
Art. 2 1 I documenti relativi all’intervento di cui all’articolo 291 capoverso 2 lettera c CPP devono essere tenuti separati dagli atti procedurali in modo da consentire in ogni momento una visione d’insieme completa ed esatta dell’attività dell’agente infiltrato. Essi sono conservati dalla polizia. 2 Se agli agenti infiltrati è stata assegnata un’identità fittizia o se è stato loro garan- tito l’anonimato, i documenti che potrebbero fornire informazioni sull’identità fittizia o sulla vera identità degli agenti vanno conservati separatamente dagli atti procedurali. 3 I rapporti di cui all’articolo 291 capoverso 2 lettera d CPP e il verbale relativo alle istruzioni prima dell’intervento di cui all’articolo 290 CPP fanno parte degli atti procedurali.
5 RS 312.81 6 RS 312.0; RU 2010 1881
6000
Adeguamento di ordinanze in vista dell’entrata in vigore RU 2010 del CPP
Art. 3, rubrica e frase introduttiva Richiesta del pubblico ministero La richiesta del pubblico ministero all’Ufficio federale di polizia in virtù dell’arti- colo 295 capoversi 1 e 2 CPP comprende in particolare i punti seguenti:
Art. 4 Diritto di firma 1 Il pubblico ministero notifica all’Ufficio federale di polizia i nomi delle persone autorizzate a firmare. 2 In mancanza di una comunicazione preventiva, la richiesta è firmata dal procura- tore.
Art. 5 cpv. 2 e 3 2 Se il pubblico ministero riceve il denaro tramite l’Ufficio federale di polizia, esso è restituito in franchi svizzeri e nello stesso importo all’Ufficio federale o alla Banca nazionale. 3 Il pubblico ministero provvede personalmente a cambiare il denaro nella valuta di cui necessita.
Art. 6 Spese Le spese per preparare il denaro e le ulteriori spese connesse al suo ritiro sono a carico del pubblico ministero richiedente.
Art. 12 Ulteriori prestazioni 1 Se durante o dopo l’intervento sono indispensabili misure per proteggere la vita e l’integrità personale degli agenti infiltrati, delle persone di contatto o dei loro fami- liari, l’Ufficio federale di polizia fornisce prestazioni adeguate oppure assume inte- gralmente o parzialmente le relative spese. 2 Se la minaccia alla vita e all’integrità personale è stata provocata o incrementata intenzionalmente o per grave negligenza da un comportamento errato dell’avente diritto, l’Ufficio federale di polizia può ridurre adeguatamente le prestazioni o rifiutarle integralmente. 3 Di massima, l’assunzione delle spese è possibile unicamente per le misure prece- dentemente approvate dall’Ufficio federale di polizia. In caso di urgenza si può rinunciare all’approvazione preventiva.
6001
Adeguamento di ordinanze in vista dell’entrata in vigore RU 2010 del CPP
Art. 13 cpv. 1 e 3 1 Per l’impiego di un agente infiltrato di un altro corpo di polizia svizzero o straniero in virtù dell’articolo 287 CPP, l’Ufficio federale di polizia stipula un contratto di diritto pubblico con il servizio svizzero o straniero competente.
3 Abrogato
Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva e 2 1 Nel quadro della politica assicurativa della Confederazione, l’Ufficio federale di polizia può stipulare in singoli casi per gli agenti infiltrati di un corpo di polizia straniero in particolare le assicurazioni seguenti:
2 L’Ufficio federale di polizia può assumere le spese per la stipulazione di
un’assicurazione malattie se, in virtù del diritto applicabile, la persona impiegata è soggetta all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6002