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AS 2010 793

Decisione N. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 dicembre 2009 relativa alle modifiche dell'allegato 7 dell'Accordo tra la Confederazione e la Comunità europea svizzera sul commercio di prodotti agricoli

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 1/2009 del Comitato misto per l’agricoltura relativa alle modifiche dell’allegato 7 dell’Accordo

Adottata il 9 dicembre 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2010

Il Comitato misto per l’agricoltura, visto l’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commer- cio di prodotti agricoli2, in particolare l’articolo 11, considerando quanto segue: (1) L’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commer- cio di prodotti agricoli (di seguito denominato «l’Accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’allegato 7 dell’Accordo intende agevolare e promuovere gli scambi commer- ciali bilaterali di prodotti vitivinicoli originari della Comunità e della Svizzera. (3) Ai sensi dell’articolo 27 paragrafi 1 e 2 dell’allegato 7 dell’Accordo, il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli» prende in esame qualsiasi questione relativa all’allegato 7 e alla sua applicazione e formula raccomandazioni al Comitato. Detto gruppo si è riunito per esaminare in particolare la produzione vitivinicola nelle zone frontaliere e precisamente il caso della denominazione d’origine svizzera «Genève» di cui una piccola parte delle uve proviene da vigneti situati in Francia e nelle zone limitrofe al vigneto svizzero della denominazione in parola. Per mantenere tale situazione di fatto che risale all’inizio del XIX secolo, occorre adattare le definizioni di «prodotto vitivinicolo originario di» e dell’«indicazione geografica». (4) Occorre modificare l’articolo 3 dell’allegato 7 dell’Accordo e aggiungere una nuova appendice a detto allegato per tener conto di talune condizioni particolari della produzione vitivinicola nelle zone frontaliere tra la Svizzera e la Comunità, preesistenti all’entrata in vigore dell’Accordo, decide:

1 Dal testo originale francese (RO 2010 793).

2 RS 0.916.026.81

2009-2683 793

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2009 RU 2010

Art. 1 L’allegato 7 dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli è così modificato: 1) l’articolo 3 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) «prodotto vitivinicolo originario di» se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel ter- ritorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio o su un territorio definito all’appendice 5, in confor- mità con le disposizioni del presente allegato;» b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «indicazione geografica»: un’indicazione, inclusa la denominazione d’origine, ai sensi dell’articolo 22 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio, allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso «Accordo ADPIC»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la desi- gnazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all’appendice 5;» 2) l’appendice 5 è aggiunta conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 2010.

Fatto a Berna, il 9 dicembre 2009

Per il Comitato misto per l’agricoltura:

Il capo della delegazione comunitaria, Nicolas Verlet Il capo della delegazione svizzera, Jacques Chavaz Il segretario del Comitato, Chantal Moser

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2009 RU 2010

Allegato «Appendice 5

Disposizioni particolari di cui all’articolo 3 lettere a) e b) Denominazione di origine controllata Genève (DOC Genève)

1. Zona geografica

La zona geografica della DOC Genève comprende: – l’intero territorio del Cantone di Ginevra; – tutti i comuni francesi di: – Challex, – Ferney-Voltaire; – le parti dei comuni francesi di: – Ornex, – Chens-sur-Léman, – Veigy-Foncenex, – Saint-Julien-en-Genevois, – Viry, descritte nelle disposizioni della DOC Genève.

2. Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve comprende: a) sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell’articolo 61 della legge federale sull’agricoltura (RS 910.1) e la cui pro- duzione è destinata alla vinificazione; b) sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari.

3. Zona di vinificazione del vino

La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero.

4. Declassamento

L’utilizzazione della DOC Genève non impedisce quella delle denominazioni «vin de pays» e «vin de table suisse» per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2 lettera b) e declassati.

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2009 RU 2010

5. Controllo delle disposizioni della DOC Genève

I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle gine- vrine. Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l’autorità svizze- ra competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.

6. Disposizioni transitorie

I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2 lettera b) ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la DOC Genève possono continuare a farlo fino alla ven- demmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.»

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